Corte dei conti reg., Sardegna, 30 marzo 2017, n. 48

Riscatto dei periodi di studio – Termine decadenziale impugnazione provvedimenti di diniego – Corso di studi infermiere professionale

Data Documento: 2017-03-30
Area: Giurisprudenza
Massima

[X] Sulle domande di riscatto, di ricongiunzione e sistemazione contributiva, presentate all’amministrazione attiva anteriormente al 1 giugno 2004 permane la competenza dell’Università, nonostante l’emanazione del d.l. 30 giugno 1994, n. 479 (istitutivo dell’INPDAP) e della l. 8 agosto 1995, n. 335 che aveva istituito presso l’Istituto la gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato. Ne consegue che spettava all’ Università pronunciarsi sull’istanza presentata in sede amministrativa, ma ciò non comporta l’estromissione dal giudizio dell’INPS.La determinazione sui periodi di studio e servizio ammessi a riscatto viene ad incidere su posizioni di diritto, e non di interesse legittimo, e quindi non è soggetta ad impugnazione a pena di decadenza né, in assenza di specifica attribuzione normativa, può dirsi riconosciuto all’amministrazione pubblica il potere di fissazione di un termine, decorso il quale i soggetti privati decadono dall’esercizio di poteri e facoltà loro riconosciuti dalla legge.L’istituto del riscatto, applicato ai corsi di studio richiesti per il conseguimento di diplomi abilitanti all’esercizio di attività professionali specifiche, consente di computare ai fini pensionistici – previo pagamento del previsto contributo – periodi che, pur non avendo dato luogo a prestazioni lavorative a favore dell’ente datore di lavoro, hanno tuttavia rappresentato una indispensabile fase propedeutica all’espletamento del servizio, nelle ipotesi in cui il diploma costituisca requisito richiesto per il posto ricoperto.La normativa applicabile, come interpretata dalla giurisprudenza costituzionale, consente il riscatto del periodo, corrispondente al corso di studio di infermiere professionale, frequentato presso una scuola convitto istituita ai sensi degli artt. 130 e 131 Testo Unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, purché il diploma conseguito fosse prescritto per l’ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera.Ai fini della sussistenza del diritto al riscatto dei corsi di studio a fini pensionistici, per quanto possa ritenersi che la qualificazione “specializzante” del corso di infermiere professionale sia stata assunta in legge, da sempre la giurisprudenza contabile ha statuito che la natura specializzante deve coesistere con l’altro requisito normativamente richiesto, ovvero il possesso di diploma di scuola secondaria superiore, essendo tali elementi i necessari presupposti affinché si verifichi il “ritardo” nell’accesso al lavoro cui è stata, dal legislatore prima e dalla giurisprudenza poi, ricollegata la possibilità del riscatto stesso.

Contenuto sentenza

Sent. N. 48/2017
REPUBBLICA ITALIANA                                          
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
in composizione monocratica, nella persona del Consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], quale giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23.858 del registro di Segreteria, proposto dalla signora S. R. (C.F. Omissis), nata a Omissis il Omissis, rappresentata e difesa dagli Avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (CF: PTTLNE65D70B354Y; PEC: [#OMISSIS#].avvpettinau@legalmail.it ), presso il cui studio, sito in Cagliari, Piazza Gramsci n° 18, ha eletto domicilio, contro l’INPS (CF: 80078750587) e l’ Università degli Studi di Cagliari.
Uditi, nella pubblica udienza del 22 marzo 2017, l’Avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] nell’interesse della ricorrente, l’Avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in rappresentanza dell’ Università degli Studi, e l’Avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], per l’INPS.
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.
Ritenuto in
FATTO
Con atto depositato in data 29 novembre 2016, la signora S. R. ha proposto ricorso avverso la nota del 27 ottobre 2016 dell’ Università degli Studi di Cagliari, con la quale è stata respinta la domanda, presentata in data 21 dicembre 1992, diretta ad ottenere il riscatto, ai fini pensionistici, del corso triennale di Infermiere professionale tenuto dalla USL n. 21 di Cagliari nel periodo 30 dicembre 1988- 4 luglio 1991 e conclusosi col conseguimento del relativo diploma (il 4 luglio 1991).
La ricorrente ha premesso di aver conseguito nell’anno scolastico 1983/1984 il diploma di abilitazione magistrale presso l’Istituto Magistrale Statale E. d’Arborea; di avere frequentato, nell’anno scolastico 1991/1992, il corso integrativo di cui alla legge n. 910/1969 e, nel triennio 1988/1991, il corso specializzante, presso la Scuola per Infermieri professionali “[#OMISSIS#] di Piemonte”, istituita con Decreto Interministeriale del 30 luglio 1937, ottenendo, come anticipato, il diploma di infermiere professionale, dopo il superamento degli esami di Stato.
Vincitrice di concorso pubblico, dal 4 marzo 1992 veniva assunta a tempo indeterminato come assistente socio – sanitario, infermiera professionale, dall’ Università degli Studi di Cagliari.
A sostegno della pretesa, la ricorrente ha richiamato alcune pronunce della Corte costituzionale (sent. n. 133/1991; n. 280/1991; n. 426/1990 e n. 178/1993) che avrebbero inciso sull’art. 24 della l. n. 1646/1962 e sull’art. 69 del r.d. n. 680/1938, riconoscendo pieno valore, ai fini del riscatto, alla preparazione professionale acquisita in corsi di studio, dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore, quando la stessa sia indispensabile per accedere al posto ricoperto.
Detto orientamento sarebbe stato da ultimo ribadito dalla Consulta con la sentenza n. 52/2000, in riferimento all’art. 13, comma 1, del DPR n. 1092/1973.
E’ stato, conclusivamente richiesto l’accoglimento del ricorso, con condanna alle spese del giudizio da liquidarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
L’ Università degli Studi di Cagliari si è costituita in giudizio a ministero dell’Avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], depositando memoria difensiva in data 8 marzo 2017, con la quale sono state formulate conclusioni di inammissibilità del ricorso in via pregiudiziale, ovvero di rigetto nel merito per infondatezza.
A sostegno delle rassegnate conclusioni è stato sostenuto quanto segue.
La nota del 27 ottobre 2016, con la quale l’ Università aveva dato risposta alla diffida presentata per il tramite dello Studio legale, non conterrebbe un provvedimento di rigetto della domanda inoltrata nel 1992, ma soltanto una considerazione circa la riscattabilità del corso triennale al momento della presentazione della domanda.
Difatti, l’ Università medesima non avrebbe più competenza in merito (come ribadito dalla Sezione Sardegna, da ultimo con sentenza n. 10/2017), mentre la circolare n. 23 del 30 marzo 2004 dell’INPDAP, invocata dall’INPS al fine di motivare la richiesta di estromissione, non potrebbe spostare la competenza determinata per legge. Di talché la ricorrente dovrebbe inoltrare una nuova richiesta, da indirizzarsi all’INPS.
Nel merito, è stato sostenuto che erroneamente la ricorrente riterrebbe applicabili gli articoli 24 della l. n. 1646/1962 e 69 del r.d. n. 680/1938, specificamente diretti a disciplinare la materia per il personale iscritto alla ex CPDEL e, in quanto tali, non estensibili ai dipendenti universitari, iscritti alla Cassa Dipendenti dello Stato.
Per questi ultimi troverebbe applicazione l’art. 13, comma 1, del DPR n. 1092/1973, che limiterebbe, anche nell’interpretazione da ultimo data dal Giudice delle Leggi (sentenza n. 52/2000), la possibilità del riscatto a corsi di studi svolti presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore (post-secondario), quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto, in aggiunta ad altro titolo di studio, per l’ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni.
In ogni caso, pur ammettendosi che la pronuncia della Consulta del 2000, possa consentire di ricavare un principio generale sulla riscattabilità dei periodi di studio, in presenza di un diploma di maturità (anche se non necessario per l’ammissione alla scuola), unitamente al requisito del titolo imprescindibile per accedere alla qualifica, sicuramente dette condizioni non erano sufficienti a consentire il riscatto nel momento in cui venne presentata la domanda.
L’INPS si è costituito in giudizio con il patrocinio degli Avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], depositando all’uopo memoria difensiva in data 9 marzo 2017, con la quale, in via preliminare è stato eccepito il difetto di legittimazione passiva dell’Istituto, in quanto l’istanza della ricorrente era stata avanzata all’amministrazione datoriale il 31 agosto 1992.
L’INPS, difatti, sarebbe subentrato nella gestione dei trattamenti pensionistici del personale Universitario a far data dal 1 giugno 2004, permanendo la competenza dell’ Università alla definizione delle domande di riscatto, computo, ricongiunzione e sistemazione contributiva per le istanze presentate anteriormente alla predetta data. Di talché, in ipotesi di accoglimento del ricorso, eventuali spese di lite dovrebbero gravare sull’amministrazione statale.
Peraltro, la ricorrente non avrebbe ritualmente impugnato davanti al TAR il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di riscatto, pur configurando il medesimo un atto attinente il rapporto di lavoro.
Nel merito è stata sostenuta l’infondatezza della pretesa attrice in quanto, dal combinato disposto degli artt. 13 del d.P.R. n. 1092/1973, 8 comma 1 lett. B della l. n. 274/1991, e 2 del D.Lgs n. 184/1997, si evincerebbe che il beneficio de quo spetti solo per la frequenza di un corso di livello universitario; per contro, tale non sarebbe quello seguito dalla ricorrente. Inoltre, secondo l’Istituto previdenziale, le ipotesi ammesse a riscatto dovrebbero essere considerate tipiche e tassative, con esclusione dell’interpretazione e/o applicazione analogica delle disposizioni che le prevedono.
Alla luce delle precedenti considerazioni è stato chiesto il rigetto del ricorso. In via subordinata è stato chiesto che, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, sia ordinato alla ricorrente il pagamento del relativo onere da riscatto. In ogni caso, con il favore delle spese, o comunque l’esenzione da eventuali spese di lite.
All’udienza del 22 marzo 2017, l’Avvocato [#OMISSIS#], nell’interesse della ricorrente, nel confermare il ricorso in atti, ha specificato che la ricorrente medesima era in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, ed ha insistito per l’accoglimento, richiamando la favorevole giurisprudenza della Sezione Sardegna.
L’Avvocato [#OMISSIS#], per l’ Università , nel confermare la memoria, ha richiamato la sentenza n. 52/2000 della Corte Costituzionale, sottolineando che il possesso del diploma dovrebbe essere richiesto quale presupposto per poter accedere al corso di studi per cui si chiede il riscatto, come da ultimo affermato dalla II Sezione Centrale (sentenza n. 445/2016, in un caso riguardante un radiologo), requisito non previsto nel caso in esame.
L’Avvocato [#OMISSIS#], per l’INPS, si è riportata integralmente alla memoria in atti, ed ha insistito affinché sia accertato il difetto di legittimazione passiva dell’Istituto in quanto, all’epoca della presentazione della domanda in sede amministrativa, non era competente a provvedere.
Considerato in
DIRITTO
1. In via preliminare, va precisato che, in applicazione dell’art. 429 c.p.c., come modificato dall’art.53 del D.L. 25 giugno 2008 n.112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n.13 (cfr. art.56 D.L. citato), nel caso in esame si rende necessaria la fissazione di un termine di venti giorni per il deposito della sentenza comprensiva della motivazione.
2. Sempre in via preliminare, va esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall’INPS. Al riguardo, va precisato che sulla domanda avanzata a suo tempo dalla ricorrente, non si erano pronunciate né l’ Università degli Studi di Cagliari, né l’allora INPDAP. Peraltro, va osservato che, sulle domande di riscatto, di ricongiunzione e sistemazione contributiva, presentate all’amministrazione attiva anteriormente al 1° giugno 2004 permaneva la competenza dell’ Università , nonostante l’emanazione del D.Lg. 30 giugno 1994 n. 479 (istitutivo dell’INPDAP) e della L. 8 agosto 1995 n. 335 art. 2, comma 1 che aveva istituito presso l’Istituto la gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato.
Difatti, ai sensi del successivo comma 3 della norma richiamata, era previsto un regime transitorio durante il quale “le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della definizione dell’assetto organizzatorio per far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dello Stato”.
Per ciò che attiene, nel particolare, al personale universitario, come risulta dalla circolare INPDAP n. 23 del 30 marzo 2004, versata in atti dall’INPS, in forza di apposita convenzione stipulata tra le Università e l’allora l’INPDAP, sono rimaste a carico delle università medesime le competenze per la definizione di tutti i provvedimenti pensionistici relativi al personale dell’ Università cessato dal servizio anteriormente al 1° giugno 2004, nonché la definizione delle domande di riscatto, ricongiunzione, computo e sistemazione contributiva presentate anteriormente alla predetta data del 1° giugno 2004, come è nel caso in esame.
Ne consegue che spettava all’ Università pronunciarsi sull’istanza presentata in sede amministrativa, ma ciò non comporta l’estromissione dal giudizio dell’INPS.
Non può, infatti, negarsi, in conformità a pronunce già emesse da questa Sezione (cfr., tra le altre Sez. Sardegna, n. 447 del 2004 e n. 584 del 2005), che la parte ricorrente sia portatrice un interesse giuridicamente rilevante a vocare in giudizio l’Istituto, quanto meno al fine di rendere opponibile allo stesso un giudicato eventualmente favorevole, che potrebbe esplicare effetti, anche se indiretti, sull’operato dell’INPS, competente al pagamento della pensione.
Pertanto, l’eccezione non merita accoglimento.
3. Ancora in via preliminare, con riferimento all’eccepita inammissibilità del ricorso, formulata dall’Amministrazione Universitaria, discende da quanto sopra evidenziato che la nota del 2016, con la quale è stata respinta l’istanza della ricorrente, assume la [#OMISSIS#] di provvedimento di diniego e, in quanto tale, impugnabile in sede giurisdizionale.
Né si ritiene, con riferimento all’ulteriore deduzione formulata dall’INPS nella memoria difensiva, che la ricorrente sia incorsa in decadenza, per non avere impugnato il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza amministrativa.
Difatti, come il giudice amministrativo ha avuto modo di precisare più volte, la determinazione sui periodi di studio e servizio ammessi a riscatto viene ad incidere su posizioni di diritto, e non di interesse legittimo, e, quindi non è soggetta ad impugnazione a pena di decadenza (cfr. TAR Lazio, sentenza n. 38861/2010 del 28 12 2010) né, in assenza di specifica attribuzione normativa, può dirsi riconosciuto all’amministrazione pubblica il potere di fissazione di un termine, decorso il quale i soggetti privati decadono dall’esercizio di poteri e facoltà loro riconosciuti dalla legge (cfr. Consiglio di Stato, Sezione Sesta, sentenza n. 02805/2014 del 30/05/2014; sempre  Sezione VI, n. 7284 del 25/05/2010  e Sezione IV, n. 2596 del 20/12/2001).
Nel caso del riscatto, le disposizioni normative dettate in materia, sui tempi in cui tale domanda può essere presentata prevedono che il dipendente statale, all’atto dell’assunzione in servizio è tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato, compreso il servizio militare o ad altri enti pubblici, nonché i periodi di studio e di pratica ed esercizio professionali di cui all’art. 13 (art. 145 DPR n. 1092/1973), stabilendo peraltro che la domanda di riscatto del periodo legale degli studi universitari deve essere presentata, a pena di decadenza, almeno due anni prima del raggiungimento del termine previsto per la cessazione dal servizio (art. 147 DPR n. 1092/1973).
In accordo con la giurisprudenza amministrativa formatasi in materia, vi è da ritenere, conclusivamente, che l’unica decadenza normativamente prevista (e pertanto applicabile), sia quella introdotta dall’art. 147 previamente richiamato, di talché le eccezioni formulate dalle convenute Amministrazioni non meritano accoglimento.
3. Nel merito, va rammentato che l’istituto del riscatto, applicato ai corsi di studio richiesti per il conseguimento di diplomi abilitanti all’esercizio di attività professionali specifiche, consente di computare ai fini pensionistici – previo pagamento del previsto contributo – periodi che, pur non avendo dato luogo a prestazioni lavorative a favore dell’ente datore di lavoro, hanno tuttavia rappresentato una indispensabile fase propedeutica all’espletamento del servizio, nelle ipotesi in cui il diploma costituisca requisito richiesto per il posto ricoperto.
Sul punto si rende opportuna una premessa, in ragione delle difese avanzate dalle convenute Amministrazioni (in particolare l’INPS), laddove è stato sostenuto che la disciplina prevista per il riscatto di corso di studi per i dipendenti statali, anche nell’interpretazione del Giudice delle Leggi, richiederebbe comunque la frequentazione di corsi universitari.
La difesa così articolata non tiene conto di due distinti aspetti.
Per un verso, l’articolo 24 della legge del 22/11/1962, n. 1646, aveva già previsto la possibilità, ancorché limitata al personale iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, di poter riscattare l’allora biennio, corrispondente al corso di studio di infermiere professionale, frequentato presso una scuola convitto istituita ai sensi degli artt. 130 e 131 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (come è nel caso di specie), purché il diploma conseguito fosse prescritto per l’ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera.
Anche nella pronuncia del Giudice d’Appello, richiamata dalla difesa dell’ Università nel corso della discussione (n. 445/2016), si dà atto al riguardo della differente posizione, discendente dalla legge, tra i soggetti che avevano frequentato la scuola convitto, per i quali la riscattabilità, come si è visto, era prevista per legge, e coloro i quali, come nella vicenda esaminata in appello, avessero frequentato i corsi per il conseguimento del titolo di tecnico di radiologia medica. Di talché la pronuncia richiamata non appare perfettamente sovrapponibile alla vicenda in questione, posto che la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 765/1988), ha riconosciuto la riscattabilità favore delle vigilatrici d’infanzia munite di diploma rilasciato dalle scuole convitto, sul presupposto che la disciplina dettata dal legislatore fosse identica a quella prevista per le infermiere professionali (cfr. sent. n. 445 richiamata).
Per altro verso, sempre il Legislatore, con legge n. 124 del 25 febbraio 1971, ha apportato modifiche sui requisiti di ammissione alle scuole per infermieri professionali prevedendo, per l’accesso alle predette scuole, il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado e, a partire dall’inizio dell’anno scolastico 1973-74, anche di un certificato attestante l’ammissione al terzo anno di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente, dopo il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di primo grado (cfr. art. 2).
In seguito, con D.P.R. n° 867/75, il corso di studi per il conseguimento del diploma di Stato di infermiere professionale è stato ripartito in tre anni scolastici, a decorrere dall’anno scolastico 1975-76, mentre nulla è stato innovato per i requisiti richiesti per essere ammessi alla frequentazione.
Tali puntualizzazioni si rendono necessarie al fine di meglio intendere quale debba essere il portato delle pronunce della Corte Costituzionale che, se pur aventi ad oggetto normative settoriali, hanno enucleato principi di carattere generale i quali, in ossequio al disposto di cui all’art. 3 della Costituzione, sono destinati a trovare applicazione in fattispecie analoghe anche qualora, per ipotesi, la norma regolatrice non sia stata sottoposta al vaglio della Consulta.
Orbene, la Corte Costituzionale ha affermato in più occasioni l’illegittimità costituzionale delle diverse norme relative ai riscatti dei periodi di studio per il conseguimento di determinati titoli, ove queste non prevedessero la facoltà di valorizzazione dei periodi corrispondenti a quei corsi di specializzazione e para-universitari, il cui diploma fosse richiesto come condizione per partecipare ai concorsi, e per l’ammissione in servizio in determinati profili professionali (cfr., a titolo esemplificativo, sentenze n. 765/1988; n. 426/1990; n. 535/1990; n. 133/1991; n. 280/1991 e diverse altre).
Lo stesso Legislatore, nel prendere atto del citato indirizzo della giurisprudenza costituzionale, seppur limitatamente al personale iscritto alle Casse amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, aveva emanato la legge 8 agosto 1991 n. 274 (recante, tra l’altro, modifiche e integrazioni degli ordinamenti delle Casse in argomento), che all’art. 8, comma uno, ha stabilito quanto segue: “Sono ammessi a riscatto, a domanda, purché il relativo diploma sia prescritto per l’ammissione al posto ricoperto:
a) gli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi delle scuole universitarie dirette a fini speciali;
b) i periodi (non inferiori a un anno) corrispondenti alla durata legale dei corsi di formazione professionale, seguiti dopo il conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore, e riconosciuti dallo Stato, dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano”.
Come già precisato da questa Sezione (cfr. sentenze n. 146 del 2 luglio 2014 e 41 del 18 marzo 2015), sia dalle pronunce della Consulta che dall’intervento specifico del Legislatore, è dato desumere la generale tendenza a valorizzare la frequenza di tutti quei corsi che hanno ritardato l’accesso al lavoro dei dipendenti pubblici che ricoprono determinate posizioni funzionali, rispetto ad altre qualifiche che richiedono un titolo di minor valore, e a compensare la professionalità acquisita per l’ingresso in servizio qualora i relativi titoli di studio siano richiesti come condizione necessaria ed indispensabile per il posto da ricoprire. Si è ritenuto, pertanto, che le pronunce della Consulta abbiano ampliato e completato il contenuto delle norme censurate, nel senso di riconoscere meritevole di considerazione, ai fini dell’istituto del riscatto, la preparazione professionale, acquisita dagli interessati dopo il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, quando la stessa sia indispensabile per accedere al posto ricoperto (seppure limitatamente alle norme censurate, in particolare art. 69 del r.d. n. 680 del 1938, e art. 24 della legge n. 1646 del 1962).
La veridicità di detto assunto è stata evidenziata dallo stesso Giudice delle leggi che con la sentenza n. 52 del 9-15 febbraio 2000, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, ha affermato il seguente principio (già espresso con l’ordinanza n. 210 dell’8-16 gennaio 2000): “nell’attuale assetto normativo, che consente il riscatto dei corsi di studi superiori, l’omessa previsione della riscattabilità di un periodo di studi integra una violazione della Costituzione, per irragionevolezza, quando ricorrono le seguenti due condizioni: a) il corso di studi abbia natura universitaria o post-secondaria (accompagnato in questo caso dal precedente possesso di titolo di studio di scuola secondaria superiore); b) il relativo diploma ovvero la frequenza con profitto e con superamento di prova finale di corso di specializzazione (di livello post-secondario) siano richiesti per l’ammissione a determinati ruoli o per lo svolgimento di determinate funzioni o per la progressione in carriera”.
Nel caso in esame può, inoltre, ritenersi, che la qualificazione “specializzante” del corso di infermiere professionale sia stata assunta in legge, ancorché con previsione settoriale.
Vero è che, come da sempre statuito dal giudice contabile, la natura specializzante deve coesistere con l’altro requisito normativamente richiesto, ovvero il possesso di diploma di scuola secondaria superiore, essendo tali elementi i necessari presupposti affinché si verifichi il “ritardo” nell’accesso al lavoro, cui è stata, dal Legislatore prima e dalla giurisprudenza poi, ricollegata la possibilità del riscatto (cfr. Sezione Terza Centrale, sentenze n. 347/2002 e n. 198/2012).
Va, infine, rilevato che lo stesso INPDAP, con nota informativa n. 2, del 17 giugno 1998, aveva stabilito che, in presenza di domande presentate prima dell’entrata in vigore della L. n. 274/91, volte al riconoscimento dell’intera durata legale del corso (tre anni), nell’ipotesi in cui l’interessato sia in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e abbia iniziato il corso a partire dall’anno scolastico 1975/76, qualora non sia stato emanato alcun provvedimento di riscatto, il periodo corrispondente al biennio dovrà essere valorizzato ai sensi dell’art. 24 della L.1646/62, prendendo come riferimento per la determinazione del relativo onere la data della effettiva domanda.
Nel valutare il ricorso della signora S. R., la quale ha presentato istanza di riscatto nel dicembre del 1992, quale dipendente dell’ Università degli Studi di Cagliari, deve essere precisato quanto segue.
La posizione della ricorrente va esaminata alla luce del disposto dell’art. 13, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, ma tenendo conto dei principi più sopra illustrati, alla luce dei quali la pretesa risulta fondata e va conseguentemente accolta, dovendosi ritenere sussistenti entrambi i requisiti che consentono il riscatto del periodo corrispondente alla durata legale del corso di studi (possesso del diploma e necessarietà del titolo di studio ai fini della partecipazione al concorso).
Infatti, la documentazione versata in atti, ha consentito di accertare che la signora S. R.:
1) ha conseguito, al termine dell’anno scolastico 1983/1984, il diploma di abilitazione magistrale, presso l’Istituto Magistrale Statale E. d’Arborea (diploma di II grado, in quanto titolo di studio conseguito presso una scuola il cui accesso è condizionato dal conseguimento della licenza di scuola media; cfr. Cons. Stato Sez. V, 24-03-1998, n. 356);
2) ha conseguito in data 4 luglio 1991 il diploma di infermiere professionale, rilasciato dalla Regione autonoma della Sardegna a conclusione di un corso di durata triennale;
3) ha preso parte con esito positivo a un concorso pubblico, bandito dall’ Università degli Studi di Cagliari, per la cui partecipazione era prescritto il possesso del diploma di cui è questione, ed è stata conseguentemente assunta con la qualifica di infermiere professionale.
Va, infine, precisato, in relazione alla richiesta dell’INPS di ordinare alla ricorrente, in caso di accoglimento del ricorso, il pagamento dell’onere del riscatto, che la quantificazione di tale onere non ha formato oggetto del presente giudizio, di talché alla stessa dovrà provvedere l’ Università nel successivo corso del procedimento.
Quanto alle spese, va evidenziato che trattasi di ricorso depositato dopo l’entrata in vigore dell’art. 92 c.p.c., nel testo risultante dall’art. 13, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modif. in legge 10 novembre 2014, n. 162, in forza del quale la compensazione, totale o parziale può essere disposta esclusivamente quando vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Non versandosi in tali ipotesi, sono da porre a carico della parte soccombente, ovvero l’ Università degli Studi di Cagliari, le spese del giudizio, da liquidare tenuto conto del valore della causa, della non particolare difficoltà della controversia e della durata del processo. Le stesse, in assenza di apposita notula e considerata la complessità della causa e l’attività svolta, in applicazione dei criteri dettati dal DM 10 marzo 2014, n. 55, si liquidano equitativamente in euro mille, incluso il rimborso spese forfettarie (ex art. 2, comma 2 DM citato), al netto di IVA e oneri di legge, in favore di parte ricorrente.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto dalla signora S. R. e, per l’effetto, dichiara il diritto della medesima di ottenere il riscatto, ai fini pensionistici, dei tre anni di studio del corso frequentato presso la Scuola per Infermieri Professionali.
Condanna l’ Università degli Studi di Cagliari al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, liquidandole nella misura di euro 1.000,00 (mille), al netto di IVA e oneri di legge, con clausola di distrazione in favore dei difensori.
Fissa in venti giorni il termine per il deposito della sentenza.
Così deciso in Cagliari, nell’udienza del 22 marzo 2017.
Depositata in Segreteria il 30 marzo 2017.