In materia di pensione di reversibilità per gli studenti universitari orfani maggiorenni, il combinato disposto degli artt. 13 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 e 82 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 comporta una differenziazione tra le posizioni dei figli superstiti se iscritti ad una scuola media professionale o se iscritti all’università. Nel primo caso ha posto un unico limite relativo all’età massima di ventuno anni; nel secondo caso ha posto due limiti: il corso legale degli studi e quello dell’età massima pari a ventisei anni. Pertanto, il requisito previsto dalla disciplina normativa per la maturazione del diritto a percepire la pensione di reversibilità dell’orfano maggiorenne non è costituito dal mero “fatto” di essere uno studente universitario infraventiseienne, ma dall’esserlo nell’ambito del “corso legale” degli studi, circostanza che presuppone l’avvenuta “iscrizione” allo stesso.
Corte dei conti reg., Sicilia, 28 febbraio 2017, n. 120
Pensione di reversibilità per studenti universitari orfani maggiorenni
PENSIONI
C. Conti Sicilia Sez. giurisdiz., Sent., 28-02-2017, n. 120
PENSIONI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte dei conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana
Il [#OMISSIS#] Unico delle Pensioni
Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso in materia pensionistica, iscritto al n. 62733 del registro di segreteria, proposto da M. F., nata OMISSIS, C.F. OMISSIS, rappresentata e difesa, [#OMISSIS#] procura a margine del presente atto, dall’ Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed elettivamente domiciliata a Palermo presso il suo studio in Palermo, via Principe di Villafranca n. 10,
CONTRO
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale INPS, rappresentato e difeso dall’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] procura speciale alle liti in notaio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di Roma del 21 luglio 2015, elettivamente domiciliato in Palermo, via [#OMISSIS#] n. 59.
VISTI il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla L. 14 gennaio 1994, n. 19 e la L. 14 gennaio 1994, n. 20; la L. 21 luglio 2000, n. 205;
VISTI il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, [#OMISSIS#] pubblica udienza del 22 febbraio 2017, l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], per la ricorrente e l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], per l’INPS
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in segreteria il 19 ottobre 2015 e ritualmente notificato alla controparte, la sig.ra, M. F. studentessa universitaria, iscritta all’Accademia di Belle Arti di Palermo, orfana del padre S. F., già titolare di pensione diretta erogata dall’INPS gestione ex INPDAP n. iscr. 70117729 e deceduto il 15 aprile 2015, ricorre avverso la nota prot. (…) del 8 luglio 2015 con cui l’INPS ha rigettato la richiesta di corresponsione di una quota della pensione di riversibilità, perché immatricolata oltre il ventunesimo anno di età.
Ritiene parte ricorrente che l’INPS abbia applicato in maniera erronea l’art. 13 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, affermando l’unico limite previsto per gli studenti universitari sia il raggiungimento del ventiseiesimo anno d’età.
Chiede conclusivamente che venga dichiarato il diritto della ricorrente alla corresponsione della pensione di riversibilità quale orfana, con decorrenza dalla data della prima richiesta del 8 luglio 2015 e fino al compimento del ventiseiesimo anno d’età, con condanna dell’INPS al pagamento degli arretrati con gli accessori di legge.
In data 10 febbraio 2017, l’INPS si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto la ricorrente, sebbene fosse studentessa universitaria al momento del decesso del proprio genitore, tuttavia si è immatricolata all’ Accademia nel 2014 dopo il compimento del 21 anno d’età.
All’odierna pubblica udienza, l’avv. [#OMISSIS#] per la ricorrente e l’avv. [#OMISSIS#], per l’INPS, hanno confermato le rispettive domande e, pertanto la causa è stata posta in decisione.
Motivi della decisione
L’oggetto della presente controversia ha per oggetto il diritto della ricorrente alla corresponsione di una quota della pensione di riversibilità, quale orfana maggiorenne di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], già titolare di pensione diretta.
Parte ricorrente fonda la propria domanda sull’art. 13 del R.D.L. n. 636 del 1939, che afferma: “Nel [#OMISSIS#] di [#OMISSIS#] del pensionato o dell’assicurato, sempreché per quest'[#OMISSIS#] sussistano, al momento della [#OMISSIS#], le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all’articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della [#OMISSIS#] del pensionato o dell’assicurato, non abbiano superato l’età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”.
Il successivo terzo comma afferma che: “Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26 anno di età, qualora frequentino l’Università”.
Dall’esame della suddetta disposizione si evince come il legislatore abbia voluto differenziare le posizioni dei figli superstiti se iscritti ad una scuola media professionale o se iscritti all’università.
Nel primo [#OMISSIS#] ha posto un unico limite relativo all’età massima di ventuno anni; nel secondo [#OMISSIS#] ha posto due limiti: il corso legale degli studi e quello dell’età massima pari a ventisei anni.
Per le pensioni civili, ed in particolare, in presenza di orfani dell’iscritto o pensionato (come nel [#OMISSIS#] di specie, atteso che il [#OMISSIS#] ausa della ricorrente era gestito dall’INPDAP), la [#OMISSIS#] di riferimento è rappresentata dall’art. 82 del T.U. 29 dicembre 1973 n. 1092 che recita: “gli orfani minorenni del dipendente civile o militare di cui all’art. 81 ovvero del pensionato hanno diritto alla pensione di reversibilità; la pensione spetta anche [#OMISSIS#] orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti. Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età”.
Per quanto sopra, il requisito, previsto dalla disciplina normativa per la maturazione del diritto a percepire la pensione di reversibilità dell’orfano maggiorenne (R.D.L. n. 636 del 1939, art. 13, co.3, nonché D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 82, co. 2, citati), non è costituito dal mero “fatto” di essere uno studente universitario infraventiseienne ma dall’esserlo nell’ambito del “corso legale” degli studi, circostanza che presuppone l’avvenuta “iscrizione” allo stesso.
Pertanto, appare di tutta evidenza che l’accoglimento della domanda presuppone la verifica dell’iscrizione al corso legale degli studi e il non superamento del limite d’età e tale verifica va effettuata con riferimento alla data della prima richiesta del 8 luglio 2015.
Parte ricorrente ha depositato copia del libretto universitario e copie dei bollettini di pagamento delle tasse universitarie per gli anni 2014/2015 e 2015/2016.
Ciò, unitamente alla circostanza che anche [#OMISSIS#] propria memoria l’INPS non contesta lo status di studente universitario della ricorrente, costituisce prova idonea ai sensi dell’art. 2697 c.c. al fine di affermare il diritto della ricorrente alla quota di pensione di riversibilità del proprio genitore, dalla data della domanda e fino al compimento del ventiseiesimo anno d’età.
Sugli arretrati da corrispondere va altresì dichiarato il diritto della ricorrente alla liquidazione degli interessi e della rivalutazione monetaria, secondo il criterio dell’assorbimento previsto dalla citata sentenza 10/QM/2002, dalla data della domanda e fino all’effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate [#OMISSIS#] misura di Euro 700,00, oltre [#OMISSIS#] e CPA se dovute, a favore della parte ricorrente vittoriosa
P.Q.M.
La Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, in funzione di [#OMISSIS#] unico per le pensioni, dichiara il diritto di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] alla corresponsione, in suo favore, della pensione di riversibilità.
Condanna l’INPS al pagamento delle somme arretrate con la maggiorazione di rivalutazione monetaria e interessi legali, come in parte motiva.
Liquida le spese in Euro 700,00 oltre [#OMISSIS#] e CPA, se dovute, in favore di parte ricorrente.
Così deciso in Palermo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del 22 febbraio 2017.
Depositata in Cancelleria 28 febbraio 2017.