La pensione di reversibilità non può competere all’orfano maggiorenne studente universitario fuori corso, cioè che non abbia terminato gli studi universitari mediante il conseguimento del diploma di laurea entro il periodo di durata legale del corso di studi.
Corte dei conti reg., Veneto, 5 agosto 2015, n. 121
Pensione di reversibilità per studenti universitari orfani maggiorenni – Durata del corso legale di studi – Sessione straordinaria
PENSIONI
C. Conti Veneto Sez. giurisdiz., Sent., 05-08-2015, n. 121
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO
In composizione monocratica in funzione di [#OMISSIS#] unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 28990 del registro di Segreteria promosso, con ricorso depositato il 14 giugno 2012, dalla sig.ra A.M., nata l'(…) a B. (V.), C.F. (…), quale orfana studentessa universitaria, titolare di quota di compartecipazione di pensione erogata dall’INPS, ex gestione I.N.P.D.A.P., Istituto Nazionale di previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica di Verona, la quale, per il presente atto, elegge domicilio presso il patronato INCA-CGIL di Verona, via [#OMISSIS#], n. 6 – 37123 VERONA,
contro
I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) con sede legale in Roma, via [#OMISSIS#] il Grande 24, (C.F.(…)) in persona del [#OMISSIS#] e legale rappresentante pro tempore, quale successore ex art 21, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modificazioni con L. 22 dicembre 2011, n. 214 di INPDAP Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’Avv. [#OMISSIS#] Aprile (C.F.:(…)) dell’Avvocatura dell’Istituto, [#OMISSIS#] procura ad lites rilasciata dal, legale rappresentante pro tempore, con atto del Notaio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma dd. 16/02/2012, rep. 7782, rogito 19525, con domicilio eletto presso la Direzione Provinciale INPS – Gestione Dipendenti Pubblici di Verona-, Via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] 19 – fax per eventuali comunicazioni (…) PEC: avv.[#OMISSIS#].aprile@postacert.inps.gov.it
VISTI l’art. 5 della L. 21 luglio 2000, n. 205 e l’art. 6 del D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito in L. 14 gennaio 1994, n. 19 e s.m. e i.;
LETTI il ricorso introduttivo, la memoria di costituzione dell’INPS e gli atti e documenti tutti versati nel fascicolo processuale all’esito dell’istruttoria eseguita;
ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
CHIAMATO il giudizio [#OMISSIS#] pubblica udienza del 13 gennaio 2015, celebrata con l’assistenza del Segretario, Sig,ra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], sono presenti, per l’I.N.P.S., l’Avv. [#OMISSIS#] Aprile e il dott. [#OMISSIS#] Dal Corso, assente la parte ricorrente.
Svolgimento del processo
Con il ricorso indicato in epigrafe, ritualmente notificato la ricorrente ha impugnato Il provvedimento prot. n. (…) dell’11 novembre 2011 emesso dall’INPDAP di rigetto della richiesta di proroga dell’erogazione della quota di pensione di reversibilità fino al 30 aprile 2012 – oltre arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria con [#OMISSIS#] delle spese di giudizio – spettante in qualità di orfana maggiorenne studente universitaria in Padova, ai sensi della normativa INPS, circolare n. 188 del 31 luglio 1990 e messaggio n. 026667 del 28/11/2008, con il quale detto trattamento veniva sospeso dal 12/11/2011 per cessazione dello status di studente in regola con la durata del corso legale dei relativi studi, sostenendo il suo diritto al prolungamento laddove l’esame di laurea ed il completamento del corso di studio intervenisse nel predetto [#OMISSIS#], secondo la sua espressa richiesta del 30/9/2011 contenente il formale impegno assunto di conseguire il diploma di laurea.
L’I.N.P.S., quale successore universale dell’I.N.P.D.A.P., si è costituito in giudizio controdeducendo la legittimità del diniego del beneficio in conformità alla nota dell’I.N.P.D.A.P. n. 44 del 25/11/2008 che individuava la fine dell’anno accademico alla data del 31 ottobre, con esclusione di ogni prolungamento del [#OMISSIS#] finale di studi, concludendo per il rigetto del ricorso, vinte le spese, diritti ed onorari di causa.
Con ordinanza resa all’udienza del 10/12/2013 dal precedente G.U.P. veniva disposto un breve rinvio della trattazione della causa sulla scorta delle dichiarazioni rese dall’INPS che riteneva di poter accogliere la domanda della ricorrente.
Con successiva memoria depositata il 3/4/2014 l’INPS ha dedotto di non poter accogliere e risolvere, in sede amministrativa, la domanda proposta dalla ricorrente in quanto, sulla base di comunicazione avvenuta mediante e-mail del 25/3/2014 proveniente dalla Segreteria dell’Università degli Studi di Padova, risultava che l’esame di laurea magistrale sostenuto il 27/3/2012 in “Istituzioni e Politiche dei Diritti Umani e della [#OMISSIS#] – L.M. 52” è riferibile all’anno accademico 2011/2012 e, pertanto, si [#OMISSIS#] al di fuori della durata del corso legale degli studi della ricorrente che avrebbe dovuto completarsi nell’a.a. 2010/2011.
Alla prima udienza di trattazione, assente parte ricorrente, il difensore dell’INPS ribadiva quanto dedotto [#OMISSIS#] memoria illustrativa concludendo in piena conformità, mentre il [#OMISSIS#] riservava la decisione.
Con successiva memoria integrativa, depositata il 3/4/2014, l’INPS ha dedotto di non poter accogliere e risolvere favorevolmente, in sede amministrativa, la domanda proposta dalla ricorrente in quanto, sulla base di comunicazione avvenuta mediante e-mail del 25/3/2014 proveniente dalla Segreteria dell’Università degli Studi di Padova, risultava che l’esame di laurea magistrale, sostenuto il 27/3/2012, in “Istituzioni e Politiche dei Diritti Umani e della [#OMISSIS#] – L.M. 52” è riferibile all’anno accademico 2011/2012 e, pertanto, si [#OMISSIS#] al di fuori della durata del corso legale degli studi della ricorrente, che avrebbe dovuto completarsi nell’a.a. 2010/2011.
All’udienza di trattazione, assente parte ricorrente, il difensore dell’INPS ha ribadito quanto dedotto in memoria illustrativa, concludendo in conformità. Il [#OMISSIS#] riservava la decisione.
Sulla scorta dell’esame delle risultanze processuali e dalle argomentazioni svolte all’udienza dal difensore dell’INPS, si rendeva indispensabile, ai fini di un’avveduta decisione del giudizio ritenuto non ancora maturo per la sua definizione, disporre un supplemento di istruzione dibattimentale con ordinanza, resa fuori udienza ex artt. 176 e 186 c.p.c., finalizzata all’acquisizione di ulteriori elementi informativi e chiarimenti istruttori contenuti, possibilmente, in una dettagliata relazione illustrativa, che avrebbe consentito di conoscere e stabilire:
1) il regime giuridico ordinamentale del corso di studio (pre o post riforma universitaria, vale a dire il vecchio ordinamento o il nuovo, consolidatosi per effetto dei DD.M.M nn. 509/99 e 270/2004) applicabile alla ricorrente in questione;
2) se la sessione straordinaria dell’anno accademico 2010/2001 disciplinata dal punto 15 del Calendario Accademico 2011-2012 sia stata l’unica prevista ma esclusivamente in favore di coloro che erano assoggettati al vecchio ordinamento, e/o sia stato anche prevista e rilasciata specifica autorizzazione ai docenti di consentire [#OMISSIS#] studenti “in corso” del nuovo ordinamento il sostenimento degli esami di merito e/o dell’esame di laurea mancante entro il [#OMISSIS#] del 28 febbraio o 30 aprile successivo dell'[#OMISSIS#] anno accademico del corso legale del corso di laurea, come nel [#OMISSIS#] della ricorrente;
3) l’esatta articolazione delle sessioni d’esame dell’a.a. 2010/2011 e l’esplicitazione delle ragioni che, pur nel rispetto della riconosciuta autonomia didattica, non hanno condotto ad un’estensione del periodo delle “sessioni” di esame come, invece, il nuovo ordinamento didattico sembra prevedere rispetto al vecchio (includendo, ad esempio, [#OMISSIS#] sessione o periodo invernale anche i mesi compresi tra febbraio ed aprile dell’anno successivo).
Dell’incombente istruttorio viene onerato il Dirigente e/o Responsabile della Segreteria Generale dell’Università degli Studi di Padova e, tal fine, si assegnava il [#OMISSIS#] di giorni quaranta decorrenti dalla comunicazione della citata ordinanza all’Università degli Studi di Padova ed alle parti costituite, rinviando, per la trattazione in prosecuzione, all’udienza del 13 gennaio 2015, ore 11,30, concedendo alle parti il [#OMISSIS#] di dieci giorni liberi prima di detta udienza per l’eventuale deposito di note o memorie difensive.
In data 26 novembre 2014 è pervenuta in Sezione la relazione oggetto della richiesta istruttoria.
All’odierna udienza il [#OMISSIS#] ha trattenuto la causa in decisione, deliberata [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio, di cui è stata data pubblica lettura, sulle conclusioni rassegnate dal difensore dell’INPS che ha insistito per il rigetto del ricorso, in adesione al risultato dell’adempimento istruttorio espletato.
Motivi della decisione
Non essendovi questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito agitate dalle parti o rilevabili d’ufficio dal [#OMISSIS#], può essere affrontato direttamente il merito.
La questione sottoposta all’esame di questo G.U. riguarda la sussistenza dei requisiti prescritti per il riconoscimento del diritto alla quota-parte della pensione di reversibilità in favore della ricorrente, in qualità di orfana-superstite maggiorenne, relativamente alla richiesta di proroga della sua erogazione fino al 30 aprile 2012 – oltre arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria con [#OMISSIS#] delle spese di giudizio – sostenendo il suo diritto al prolungamento del percorso accademico e della sua durata legale laddove l’esame di laurea ed il completamento del corso di studio intervenisse nel predetto [#OMISSIS#], secondo la sua espressa richiesta del 30/9/2011 contenente il formale impegno assunto di conseguire il diploma di laurea.
Giova, innanzitutto, ricordare il quadro normativo in cui si incornicia la presente vicenda giudiziale che, che non differisce da quello opportunamente delineato nelle diverse scritture preparatorie elaborate dalle parti costituite.
La materia è attualmente disciplinata dall’art. 82 del T.U. approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 secondo cui “Gli orfani minorenni del dipendente civile o militare di cui al primo comma dell’art. 81 ovvero del pensionato hanno diritto alla pensione di riversibilità; la pensione spetta anche [#OMISSIS#] orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a. carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti.
Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età” (nel testo modificato dalla L. 21 luglio 1984, n. 391).
Ad integrare tale regime giuridico concorre l’art. 22 della L. 21 luglio 1965, n. 903 (sostitutivo dell’art. 13 del R.D.L. 14.4.1939, n. 636) che recita “Nel [#OMISSIS#] di [#OMISSIS#] del pensionato o dell’assicurato … spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della [#OMISSIS#] del pensionato o dell’assicurato, non abbiano superato l’età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi … Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26 anno di età, qualora frequentino l’Università“.
Va precisato che l’equiparazione [#OMISSIS#] orfani minorenni di quelli maggiorenni iscritti all’università è stata disposta anche con l’art. 17, comma 2, della L. 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi – A.G.O.), con sostanziale riproduzione dell’art. 82, co. 2 cit., per cui la parificazione è stata gradualmente estesa riconoscendo il diritto al trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilità nei confronti di altri ordinamenti previdenziali dapprima sprovvisti (cc.dd. casse pensioni, come, ad esempio, la Cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali e la Cassa per le pensioni ai sanitari).
E ciò finanche per il periodo anteriore all’entrata in vigore di dette norme, grazie alla rimozione dell’irragionevole e perdurante discriminazione delle categorie di orfani in relazione alle funzioni di tale istituto, di perspicua matrice solidaristica (artt. 2 e 38 Cost.), per effetto delle pronunce di illegittimità della Corte costituzionale (sentenze n. 454 del 1993 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 38 del Regio D.L. 3 marzo 1938, n. 680; sent. n. 433 del 2005, degli artt. 30 e 31 della L. 6 luglio 1939, n. 1035 e sent. n. 366 del 1988, riguardante l’art. 82, comma 1, del D.P.R. n. 1092 del 1973 per i dipendenti e militari dello Stato).
Per effetto di tale inquadramento logico-giuridico e sistematico discende che il beneficio pensionistico in esame non può competere all’orfano maggiorenne studente universitario “fuori corso”, cioè che non abbia terminato gli studi universitari mediante il conseguimento del diploma di laurea entro il periodo di durata legale del corso di studi, in conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte con indirizzo consolidato al quale si ritiene di prestare continuità (C.Conti, Sez. I Centr. App., n. 11/2013/A; Sez. II Centr. App., n. 422 del 2010).
Infatti, l’interpretazione letterale delle disposizioni “per tutta la durata del corso legale degli studi” è sufficiente e rende perspicuo che tale riconoscimento soggiace alla previsione legale del limite stabilito dal legislatore fintanto che esso non sia superato, costituendo una condizione del tutto autonoma quella della durata legale del corso di studi universitari – rispetto a quella del ventiseiesimo anno – sufficiente per giustificare la permanenza dell’attribuzione del trattamento previsto o della quota di compartecipazione, finanche in presenza dell’iscrizione ad un corso universitario diverso che si protrae oltre la “durata legale”, ad esempio, a seguito di passaggio da un corso di studi universitari ad un altro (in termini, cfr. Sez. Giur. [#OMISSIS#] Romagna, n. 809/2009).
In proposito, la [#OMISSIS#] applicabile [#OMISSIS#] fattispecie sembra stabilire con estrema chiarezza che la pensione di reversibilità – indiretta spetti fino al [#OMISSIS#] dell'[#OMISSIS#] anno di corso “legale”, stabilito il 31 ottobre, così escludendo gli anni “fuori corso” per i quali difetta la condizione legale per il riconoscimento della pensione (o di quota di essa) di reversibilità in favore dei superstiti studenti universitari maggiorenni, che non può ritenersi avverata o sussistente. Orbene, in adempimento del mezzo istruttorio disposto con la citata ordinanza n. 28/2014, l’Università di Padova – Direzione Generale Area Didattica e Servizi [#OMISSIS#] studenti – con nota prot. n. 207244 del 25/11/2014 I 1814 corredata da allegazione di idonee certificazione e del calendario accademico per gli anni 2010/2011, ha precisato che la ricorrente si è iscritta in data 15/12/2009 al Corso di Laurea Magistrale in ISTITUZIONI E POLITICHE DEI DIRITTI UMANI E DELLA [#OMISSIS#], LM-52 — Classe delle Lauree Magistrali in Relazioni lnternazionali conseguendo la laurea triennale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali in data 19/Il/2009.
Successivamente, si è quindi immatricolata in corso d’anno in data 15/12/2009 all’anno accademico 2009/10, come previsto dal punto 6 dell’Avviso di Ammissione, pubblicato all’Albo Ufficiale n. 1590, Prot. n . 42743/2009.
Il Corso di Laurea. attivato ai sensi del D.M. n. 270 del 2004. prevedeva il conseguimento di 120 Crediti Formativi Universitari. trattasi di Corso di Studia del Nuovo Ordinamento.
Le sessioni per gli accertamenti di profitto per le attività articolate in semestri. quale è il Corso di Studio in ISTITUZIONI E POLITICHE DEI DIRITTI UMANI E DELLA [#OMISSIS#] hanno avuto luogo nel seguenti periodi:
primo periodo: 24 gennaio- 26 febbraio 2011;
secondo periodo: 14 giugno- 30 luglio 2011;
Recupero: 22 agosto-24 settembre 2011.
In particolare, decisiva importanza assume quanto previsto dal Calendario Accademico per l’a.a. 2010/Il, secondo cui era possibile sostenere la prova finale dei Corsi di Laurea Magistrale entro il 29 ottobre 2011.
Sul punto, infatti, la scrivente Università ha riferito che non sono previste deroghe al Calendario Accademico, il quale si uniforma a quanto previsto dall’art. 8, comma 2, del D.M. n. 270 del 2004 e cioè che per i corsi di laurea magistrale la durata normale sia dl due anni.
Precisava l’Università che la Dott.ssa M.A. ha verbalizzato l’attività di Stage in data 02/02/2012 e l’Esame integrato: “Sociologia del Diritto Penale e Prevenzione della devianza e condizione carceraria e diritti dei detenuti” in data 13/02/2012, mentre si è laureata il 27/3/2012, quindi oltre il [#OMISSIS#] del 29 ottobre 2011, quando era ormai iscritta al secondo anno fuori corso per la prima volta.
E’, pertanto, pacifico come sia da escludere la sussistenza di ogni sessione straordinaria dell’anno accademico 2010-2011 entro cui la ricorrente avrebbe potuto conseguire il diploma di laurea magistrale poiché iscritta all'[#OMISSIS#] anno per effetto del diritto alla proroga – precisato con circolari-messaggi dell’INPS n. 26666 e n. 26667 del 2008 la cui applicazione è stata invocata dalla ricorrente a sostegno dell’accoglimento della relativa istanza – a condizione che il relativo esame di laurea ed il suo conseguimento avvenisse entro il 30 aprile dell’anno successivo, vale a dire del 2012, per cui “perde” la condizione di studente universitario essendo “fuori corso”, indipendentemente dal limite legale dei ventisei anni, che avrebbe raggiunto successivamente, [#OMISSIS#] restando l’altra condizione soggettiva o requisito “positivo”, indispensabile per prolungare la durata del trattamento pensionistico e ritenersi integrata la fattispecie costitutiva del diritto, della vivenza a carico del genitore al momento del suo decesso (Cass., Sez. L., n. 21425/2011; in diritto, artt. 85, co. 1, e 86 del T.U.).
E ciò pur rilevando, in via incidentale -non potendo [#OMISSIS#] questo [#OMISSIS#] estendere il proprio sindacato giurisdizionale esorbitando dai limiti c.d. esterni della giurisdizione per apprezzare la scelta discrezionale effettuata sotto il diverso profilo del sindacato diffuso di legittimità, invece riservato al [#OMISSIS#] amministrativo- una certa perplessità e discrasia tra l’osservanza del principio di autonomia didattica, riconosciuta [#OMISSIS#] Atenei, che, nel [#OMISSIS#] di specie, ha comportato l’esercizio dell’opzione di uniformarsi a quanto previsto dall’art. 8, comma 2, del D.M. n. 270 del 2004 e cioè che per i corsi di laurea magistrale la durata normale sia dl due anni, escludendo la previsione di deroghe al Calendario Accademico (come riferito [#OMISSIS#] relazione prodotta dall’Università) e il sacrificio dell’estensione del periodo delle “sessioni” di esame previsto, invece, dal nuovo ordinamento didattico introdotto dalla riforma (Regolamento approvato con D.M. n. 509 del 1999, come modificato dal D.M. 20 ottobre 2004, n. 270), in via generale, rispetto al vecchio, attraverso un incremento del numero degli appelli [#OMISSIS#] i quali si svolgono gli esami di laurea e di diploma (da 3 a 4) e l’inclusione, ad esempio, [#OMISSIS#] sessione o periodo invernale anche dei mesi di marzo ed aprile dell’anno successivo, con conseguente slittamento dal 28 febbraio al 30 aprile successivo della durata dell'[#OMISSIS#] anno del corso legale degli studi e del [#OMISSIS#] entro il quale poter completare il corso di laurea con il conseguimento del titolo accademico (proprio nel senso ribadito dall’INPS nel messaggio n. 26666/2008).
L’evidente complessità e novità della questione affrontata, non disgiunta dalla non agevole esegesi della normativa che la regola, costituiscono ragioni eccezionali per compensare integralmente fra le parti costituite le spese del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO
In composizione monocratica, in funzione di [#OMISSIS#] unico, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] pubblica udienza del 13 gennaio 2015.
Depositata in Cancelleria 5 agosto 2015.