Corte dei conti, sez. I, 13 luglio 2015, n. 435

Personale medico-ospedaliero – Danno da responsabilità medica – Litisconsorzio

Data Documento: 2015-07-13
Area: Giurisprudenza
Massima

In caso di mero concorso di persone nell’illecito amministrativo-contabile che non si fondi, al contempo, su una fattispecie di comunanza di azione, non è dato ravvisare litisconsorzio necessario nel giudizio contabile, fermo restando che la concorrenza causale di altre azioni od omissioni può essere apprezzata dal giudice contabile ai fini della riduzione dell’addebito anche senza disporre la chiamata dei concorrenti nel giudizio.Avendo il giudice contabile l’obbligo, nel decidere sulla responsabilità dei soggetti convenuti in giudizio, di tenere conto degli eventuali concorsi causali, nella produzione dell’evento dannoso, di altri soggetti, non direttamente evocati, nei cui confronti potrebbero anche non sussistere i presupposti per la chiamata iussu iudicis per mancanza di colpa grave o per prescrizione, ben può provvedere alla riduzione dell’addebito in favore delle parti in causa, nei limiti delle quote corrispondenti all’effettiva rilevanza causale della loro condotta singolarmente considerata.

Contenuto sentenza

GIUDIZIO DI CONTO
C. Conti Sez. I App., Sent., 13-07-2015, n. 435
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
composta dai Sigg.ri Magistrati
dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – [#OMISSIS#] rel.
dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
dott. [#OMISSIS#] Della [#OMISSIS#] – Consigliere
dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA:
nel giudizio appello iscritto al n. 48521 del registro di Segreteria, proposto Procuratore Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Regione Lazio nei confronti del dott. S.B., rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Savi e del dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] avverso la sentenza n. 747/2014 del 2 ottobre 2014 – 27 ottobre 2014 resa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio;
Visti gli atti e documenti di causa;
Uditi, [#OMISSIS#] pubblica udienza del 9 luglio 2015, il relatore, [#OMISSIS#] dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], il Pubblico Ministero [#OMISSIS#] persona del Vice Procuratore Generale dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e l’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per [#OMISSIS#];
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 2 aprile 2013, il Procuratore Regionale ha citato in giudizio i Signori indicati in epigrafe sulla base delle risultanze degli “atti del procedimento V2010/01520, ed in particolare della nota dell’Università La Sapienza di Roma in data 18 giugno 2010 (prot. n. (…))”, [#OMISSIS#] considerazione che “dall’istruttoria a carico dei dottori S.B. e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] erano emersi elementi che apparivano idonei a giustificare la loro citazione in giudizio dinanzi alla Sezione regionale per avere, quale anestesisti in servizio presso il Policlinico [#OMISSIS#] I, in occasione dell’intervento chirurgico al quale venne sottoposta la Signora C. N., determinato, con la loro condotta gravemente colposa, la menomazione gravissima (stato vegetativo) del figlio della signora, nato a seguito di parto [#OMISSIS#]”.
Il tutto, [#OMISSIS#] quanto emerge dalla sentenza n. 3409/09 in data 16 febbraio 2009 emanata dal Tribunale di Roma “di condanna dei due dottori sopra indicati, che fissa nel 60% la colpa rinvenibile [#OMISSIS#] condotta del dott. B. e nel 40% quella ascrivibile alla condotta del dottor [#OMISSIS#]” e avendo ritenuto “di poter concordare su tale ripartizione della colpa”.
“Accertato che l’Amministrazione (Università degli Studi La Sapienza di Roma) ha sostenuto un onere ingiustificato pari ad Euro 1.534.332,40″ e che la medesima, “quale parziale copertura del danno subito, ha ricevuto dall'[#OMISSIS#] Assitalia la somma di Euro 1.000.000,00”, così che “il danno subito dall’Università si è ridotto ad Euro 534.332,40″ e che di tale danno debbano rispondere i convenuti, ravvisandosi [#OMISSIS#] loro condotta – [#OMISSIS#] sentenza citata – l’elemento soggettivo della colpa grave nonché “il richiesto nesso di causalità tra la condotta e gli oneri finanziari sostenuti dall’amministrazione”; tutto quanto innanzi premesso, i Signori B.S. e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] sono stati citati in giudizio innanzi alla Sezione Lazio, perché siano condannati “partitamente (60% il B., 40% il [#OMISSIS#]) al pagamento, in favore della predetta Università, della somma di Euro 534.332,40″, salva diversa determinazione del Giudicante, ove l’apporto causale di ciascuno dei convenuti sia altrimenti valutato, ed in ogni [#OMISSIS#] “con condanna alla rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT, [#OMISSIS#] interessi al saggio legale dal dì del dovuto al saldo ed alle spese di giudizio”.
Risulta dagli atti di causa che, con sentenza n. 3409 del 9-16 febbraio 2009, il Tribunale di Roma, II Sezione Civile (nel procedimento vertente tra N. C. e L. D. S. attori e Università La Sapienza, ASSITALIA, S.B. e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] convenuti) condannò i convenuti in solido, secondo “la ripartizione di responsabilità ritenuta [#OMISSIS#] parte motiva” al pagamento, in favore degli attori, quali rappresentanti del minore D. D. S., della somma di Euro 1.210.000,00 oltre interessi dalla domanda; a favore dei medesimi, quali rappresentati della minore M. D. S. (sorella di D.), della somma di Euro 200.000,00, oltre interessi dalla domanda; in favore dei medesimi, ed in proprio, della somma di Euro 40.000,00 per danno non patrimoniale e di Euro 45.682,00 per danno patrimoniale; oltre interessi e spese; dichiarò le compagnie di assicurazione “tenute a mantenere indenni i convenuti di quanto dovranno pagare [#OMISSIS#] attori, nei limiti della polizza” e, in particolare, l’Assitalia “tenuta a garantire i medici convenuti nei limiti del massimale”.
La vicenda di cui al processo civile trae origine dal ricovero della Signora C. presso il Policlinico [#OMISSIS#] I in occasione della nascita di [#OMISSIS#]. Sottoposta la Signora C. ad intervento di taglio [#OMISSIS#], già praticatole in una precedente gravidanza, accadeva che, [#OMISSIS#] l’effettuazione dell’anestesia peridurale, ed a causa di un’errata manovra da parte dell’operatore (Dr. [#OMISSIS#], specializzando al III anno, seguito dal Prof. B., medico anestesista strutturato), la paziente andava in ipotensione. Dopo un tentativo del Prof. B. di ristabilire i normali valori pressori, attraverso l’uso di un farmaco, il Gutron, inadeguato allo scopo ([#OMISSIS#] quanto si preciserà), il taglio [#OMISSIS#] seguì a distanza di 25 minuti dall’effettuazione dell’anestesia peridurale, nel momento di [#OMISSIS#] picco di tale ipotensione, con la conseguenza che si determinò, in placenta, uno squilibrio che impedì lo scambio di ossigeno tra la madre ed il feto.
Il [#OMISSIS#] nacque con un gravissimo handicap che lo fa vivere in uno stato meramente vegetativo.
Dalla vicenda, oltre al processo civile, ha tratto origine anche un processo penale, conclusosi in primo grado con la condanna del B. e del [#OMISSIS#], in appello con la dichiarazione di prescrizione, ed in cassazione con il rigetto dei ricorsi proposti dai due medici.
La Procura Regionale, in esecuzione dell’ordinanza del Collegio di primo grado n. 277 in data 5 dicembre 2013 ha acquisito una copia della cartella clinica relativa all’intervento operatorio “non del tutto chiara” (come riconosce la Procura Regionale che l’ha acquisita), soprattutto in punto di “concorrente responsabilità dei medici ginecologi, evidenziata anche dal Procuratore d’udienza” (cfr. ordinanza citata, pag. 2) e desumibile dalle consulenze tecniche acquisite in sede civile, che costituiva il profilo di incertezza che l’ordinanza voleva rimuovere.
Dalla documentazione di causa risulta che:
– in sede penale, che la Pretura Circondariale di Roma emanò la sentenza n. 11149/2001 del 10 luglio 2001 nei confronti degli attuali convenuti, imputati “del reato p. e p. dagli artt. 113, 590 cpv. c.p., per avere, in cooperazione colposa tra loro, cagionato al piccolo D. S. D., alla sua nascita, lesioni personali gravissime, in particolare per avere, il B. [#OMISSIS#] qualità di medico anestesista ed il [#OMISSIS#] in quella di specializzando in anestesia e rianimazione, eseguito il giorno 18 febbraio 1994 – materialmente, il [#OMISSIS#] sotto la direzione del B. – alla partoriente Sig.ra N. C., una non corretta anestesia peridurale, consistita in particolare nel procedere alla anestesia sopra detta prima che fosse stata completata l’infusione del primo flacone di 500 ml. di “Ringer lattato” e, quindi, in assenza di adeguato “preriempimento” del letto vascolare, e nell’omettere una preventiva somministrazione di “vasopressori” (quali efedrina), idonei a prevenire fenomeni ipotensivi, così cagionando alla paziente stessa un “calo ipotensivo” di entità tale da determinare, tra i suoi effetti, una “ipotonia uterina” (per la cui risoluzione si rendeva necessaria la somministrazione di ben 50 mg. di “Sintocinon”, a fronte dei 20 normalmente sufficienti), con conseguente diretto danno per il piccolo D., che evidenziava alla nascita “asfissia perinatale ed encefalopatia ipossica-ischemica convulsa” da cui derivavano lesioni personali gravissime riassumibili in un quadro attuale di tetraplegia spastica”.
Il Pretore, pur in presenza di perizia medico/collegiale [#OMISSIS#] nell’incidente probatorio, ha avuto lo scrupolo di disporne una nuova.
Sulla base della minuziosa istruttoria esperita, dichiarava il B. ed il [#OMISSIS#] colpevoli del reato loro ascritto.
La sentenza veniva impugnata e la Corte d’appello, con sentenza del 30 settembre 2002, dichiarava non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione nei confronti del B. e del [#OMISSIS#].
La Corte di cassazione, con sentenza n. 32901 del 20 gennaio 2004 (sez. V penale), rigettava i ricorsi proposti dai due medici.
– In sede civile, il Tribunale di Roma (Sez. II), con la sentenza invocata nell’atto di citazione, premesso che “la CTU (acquisita in corso di causa) ha ritenuto errate le manovre compiute [#OMISSIS#] l’anestesia ed ha ricondotto a tale negligenza la causa dei danni riportati dal feto”, ha, per l’effetto, condannato i convenuti alle somme già in precedenza indicate.
La sentenza impugnata ha ritenuto la sussistenza del danno in ragione della sussistenza di un danno attuale nonostante l’esistenza di polizze assicurative, non ha escluso la responsabilità del [#OMISSIS#] che “era un mero specializzando”, in quanto “il [#OMISSIS#], non mero spettatore, ma, insieme con il B., protagonista, operatore, anestesista, e non poteva non conoscere come doveva, che cosa significasse praticare l’anestesia epidurale, e avrebbe dovuto far valere le sue ineliminabili conoscenze teoriche per doverosamente contribuire, grazie ad esse, alla riuscita dell’intervento nel quale, rispetto alla paziente, assumeva la posizione di garante. (in termini, cfr. Cass. V Sez. Penale, n.13389/2009) e quella del B., medico strutturato dotato di [#OMISSIS#] competenza professionale, che ha somministrato un farmaco non adatto, ed ha rideterminato la corresponsabilità, con più equa valutazione, nelle misure rispettive del 70% e del 30%.
La sentenza ha, peraltro, rideterminato l’importo del danno, [#OMISSIS#] considerazione che ove i medici operatori ginecologi, soli componenti dell’equipe operatoria [#OMISSIS#] e propria presenti avessero tempestivamente eseguito l’intervento, non appena accertata l’inefficacia, nel tempo previsto, del farmaco somministrato per l’anestesia non sarebbero trascorsi più di 5 minuti per l’estrazione del feto limitando i danni allo stesso ed ha inoltre ritenuto che all’evento dannoso avrebbe contribuito in rilevante misura l’insufficienza delle cure praticate al neonato dal Reparto di Puericultura e patologia neonatale del policlinico [#OMISSIS#] I in quanto il [#OMISSIS#] presentava alla nascita un quadro clinico di danno medio-grave e dopo il trasferimento al Reparto di neonatologia, ebbe un peggioramento meglio descritto in atti e, in data 19 marzo 1994, il [#OMISSIS#] venne dimesso con diagnosi di “asfissia perinatale, encefalopatia ipossico ischemica convulsiva. Disturbo respiratorio” e, quindi in condizioni molto gravi.
Il danno, pertanto, alla stregua dei riportati diversi apporti causali è stato quantificato [#OMISSIS#] somma di Euro 150.000,00, da ripartire tra i due anestesisti, in ragione del 70% (Euro. 105.000,00) a carico del B. e del 30% (Euro. 45.000,00) a carico del [#OMISSIS#].
Avverso tale sentenza ha proposto appello il PR per “errore conseguente alla mancata citazione in giudizio dei medici chirurghi ritenuti corresponsabili del danno – insufficienza illogicità ed erroneità su un punto decisivo della controversia, della motivazione adottata dal [#OMISSIS#] di primo grado il quale ha ritenuto di potere attribuire alla condotta dei due medici anestesisti convenuti in giudizio una minima rilevanza causale (meno di un terzo).
Ritiene parte appellante che i medici del reparto di neonatologia – cui è stata riferita una quota di responsabilità di quasi l’82% – non sono mai stati nominati in corso di causa ove, semmai è stata prospettata la corresponsabilità dei soli ginecologi.
Inoltre la sentenza non ha provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti degli ulteriori soggetti ritenuti corresponsabili del danno in misura rilevante. Il PR non ritiene, comunque, dimostrata l’efficienza causale del comportamento dei medici del reparto d neonatologia.
Alla stregua di quanto sopra parte appellante ritiene che o 1) la sentenza debba riformarsi sul quantum della condanna non concedendo alcuna riduzione; o 2) siano ritenuti motivatamente responsabili anche i medici del reparto di neonatologia da individuare nominativamente e: a) citarli in giudizio; b) siano rinviati gli atti al primo [#OMISSIS#] perché provveda alla citazione iussu iudicis; 3) siano chiamati in giudizio anche i medici chirurghi disponendosi: a) che siano chiamati in giudizio; b) che siano rinviati gli atti al primo [#OMISSIS#] perché provveda alla loro chiamata iussu iudicis.
Il P.R. impugna ancora la sentenza [#OMISSIS#] parte in cui non pronunzia in merito alla domanda, formulata in atto di citazione relativa alla condanna dei convenuti al pagamento oltre che della somma capitale anche della rivalutazione monetaria e degli interessi dal momento del pagamento effettuato dall’Università (22 ottobre 2009) al momento del deposito della sentenza (27 ottobre 2014).
Il dott. S.B. si è costituito in giudizio in data 18 giugno 2015 con il patrocinio degli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Nagano e [#OMISSIS#] Savi e, [#OMISSIS#] memoria, ha sostenuto che la sentenza di primo grado ha accertato la corresponsabilità dei medici del Reparto Puericultura alla stregua di quanto descritto [#OMISSIS#] CTU svoltasi nel giudizio civile e a pagina 14 della sentenza si dà ragione delle relative motivazioni. Così pure le responsabilità dei ginecologi chirurghi non sono state escluse [#OMISSIS#] sentenza che a pag. 13 ha evidenziato l’urgenza di effettuare un parto [#OMISSIS#] dopo l’accertamento della inefficacia del farmaco somministrato alla partoriente. La valutazione di tali corresponsabilità è disciplinata dalla parziarietà della responsabilità e prevista sia dall’art. 1 co. quater della L. n. 20 del 1994 che dall’art. 82 del R.D. n. 2440 del 1923.
Osserva inoltre la parte che non vi è stata omissione sulla pronuncia per i benefici accessori in quanto la sentenza ha determinato equitativamente il danno nel suo complesso e comprensivo, quindi, anche della rivalutazione. Esclude, comunque, che vi possa essere duplicazione di condanna alle spese di giudizio stante l’avvenuta condanna al pagamento di esse già in primo grado.
Conclusivamente la parte chiede il rigetto dell’appello di controparte con conferma della sentenza di primo grado. In via subordinata chiede l’integrazione del contraddittorio iussu iudicis nei confronti dei medici ritenuti corresponsabili con rinvio al primo grado. Con [#OMISSIS#] di spese competenze ed onorari.
Con memoria depositata in data 8 luglio 2015 si è costituito in giudizio il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] con il patrocinio dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] memoria ha contestato le tesi di parte appellante rilevando la contraddittorietà del gravame in cui si negano ulteriori corresponsabilità e, al contempo, si chiede la chiamata in giudizio di altri medici.
Condivide la parte le tesi di cui alla sentenza basate su atti del giudizio e, in particolare, richiama le pag. 22 e 23 della CTU in cui si evidenziano possibili responsabilità anche per il ritardo con cui fu eseguito il parto [#OMISSIS#], e condivide la tesi di corresponsabilità anche del reparto puericultura, pur non ritenendo necessaria l’integrazione del contraddittorio. Torna ad evidenziare la poca esperienza in qualità di specializzando che eseguiva quanto disposto dal B..
Sostiene infine che non essendo stata fornita prova del momento del pagamento è corretta la sentenza che condanna ai soli interessi dalla data del deposito della sentenza.
Alla pubblica udienza le parti presenti hanno illustrato gli scritti confermando le contrapposte conclusioni.
Motivi della decisione
L’appello, quanto al primo punto, è infondato.
Devesi, infatti, rilevare, come esattamente osservato anche dalla difesa di parte appellata, che il Collego di primo grado, ha motivatamente individuato in sentenza corresponsabilità riferibili al concorso causale nel verificarsi dell’evento dannoso attingendo dalle dinamiche di esso descritte negli atti di giudizio, ed ha, conseguentemente, ridotto il danno da imputare ai chiamati.
Contesta la Procura che tanto potesse effettuarsi senza che il [#OMISSIS#] provvedesse alla chiamata in giudizio iussu iudicis degli altri soggetti cui tale concorso veniva riferito.
La tesi è infondata.
Il [#OMISSIS#] può, infatti, eseguire un accertamento incidentale di responsabilità al solo fine dell’esatta determinazione delle quote di danno da porre a carico dei soggetti in giudizio senza che ciò configuri un’ipotesi di litisconsorzio necessario, neppure di tipo processuale.
La mancata chiamata in giudizio da parte del PM di soggetti nei confronti dei quali il PM stesso non abbia ritenuto, già in primo grado, di procedere con l’azione di responsabilità, non comporta, infatti, la necessaria integrazione del contraddittorio iussu iudicis ben potendo considerarsi, al fine della riduzione delle responsabilità dei chiamati, anche corresponsabilità riconducibili a mera colpa (non grave) o a responsabilità prescritte o, addirittura, a concorsi di persone non convenibili in giudizio in questa giurisdizione.
Infatti, la verifica dell’integrità del contraddittorio, ai fini della valida instaurazione e prosecuzione del giudizio, va fatta con riferimento alla domanda introduttiva ed alla prospettazione dell’attore e non con riguardo a ipotesi di responsabilità costruite sulla base delle tesi difensive dei convenuti, che possono ben valere a contestare la fondatezza nel merito della domanda stessa, ma non comportano la necessaria estensione soggettiva del processo, [#OMISSIS#] restando che la concorrenza causale di altre azioni od omissioni può essere apprezzata dal [#OMISSIS#] contabile ai fini della riduzione dell’addebito anche senza disporre la chiamata dei concorrenti in giudizio. (Sez. I di appello sent. n. 000494 del 04/12/2007).
Ed ancora è stato affermato che, in [#OMISSIS#] di mero concorso di persone nell’illecito amministrativo-contabile che non si fondi, al contempo, su una fattispecie di comunanza di azione, non è dato ravvisare litisconsorzio necessario nel giudizio contabile, [#OMISSIS#] restando che la concorrenza causale di altre azioni od omissioni può essere apprezzata dal [#OMISSIS#] contabile ai fini della riduzione dell’addebito anche senza disporre la chiamata dei concorrenti nel giudizio (Sez. II di appello sent. n. 000218 del 20/06/2001).
D’altro canto, la giurisprudenza ha anche statuito che, poiché la corresponsabilità amministrativa per danno erariale non comporta di per sé alcun litisconsorzio necessario in applicazione dell’art. 102 del c.p.c., il [#OMISSIS#], per mantenere la necessaria posizione di terzietà, ora valorizzata anche dall’art. 111 Cost., non può ordinare un’integrazione del contraddittorio nei confronti di soggetti non chiamati in giudizio dalla competente Procura, alla quale solamente spetta l’azione di responsabilità amministrativa per danno erariale; né è ammissibile la chiamata iussu indicis se i soggetti esclusi dal giudizio non sono convenuti in altri giudizi e, pertanto, non sussiste il rischio di formazione di giudicati contraddittori (Sez. Lazio sent. n. 001442 del 18/07/2005).
Nel [#OMISSIS#] di specie, pertanto, avendo il [#OMISSIS#] contabile l’obbligo, nel decidere sulla responsabilità dei soggetti convenuti in giudizio, di tenere conto degli eventuali concorsi causali, [#OMISSIS#] produzione dell’evento dannoso, di altri soggetti, non direttamente evocati, nei cui confronti potrebbero anche non sussistere i presupposti per la chiamata iussu iudicis per mancanza di colpa grave o per prescrizione, ben poteva provvedere alla riduzione dell’addebito in favore delle parti in causa, nei limiti delle quote corrispondenti all’effettiva rilevanza causale della loro condotta singolarmente considerata.(Sez. I di appello sent. n. 283 del 02/07/2008).
Tale valutazione, peraltro, non è, come sostiene il PM appellante, priva di motivazione in quanto il [#OMISSIS#] ha fondato la propria valutazione con riferimento ad atti del giudizio (perizie) e di tanto ha dato ragione in sentenza osservando, quanto alla corresponsabilità dell’equipe chirurgica che “dopo l’accertamento dell’inefficacia nel tempo previsto del farmaco somministrato (per le ragioni ampiamente esposte) l’urgenza per l’equipe ostetrica diventava rilevante ed obbligatoria l’esecuzione del [#OMISSIS#], data l’impossibilità di ricorrere ad altra alternativa soluzione”. Tale convincimento trova supporto anche [#OMISSIS#] CTU – disposta dal Tribunale ordinario di Roma G.I. dott. P. – in cui, a pag. 30, si legge: “La condotta medica dell’equipe chirurgica è stata inidonea: al conclamarsi dello stato clinico della sig.ra C. e del mancato ripristino di valori pressori adeguati, vi era indicazione all’esecuzione immediata del taglio [#OMISSIS#] che, viceversa, è stato effettuato 30 minuti dopo”. Quanto alla responsabilità del reparto di neonatologia la sentenza da pag. 13 a pag. 14 riporta tutte le considerazioni che portano il Collegio a concludere che “al peggioramento delle condizioni del neonato contribuì quale causa efficiente il comportamento dei medici del reparto di neonatologia attraverso il mancato apprestamento di cure adeguate quantomeno al mantenimento delle condizioni (medio-gravi) riscontrate a seguito della nascita”.
Le argomentazioni sopra riportate sono condivise dal Collegio che ritiene la sentenza congruamente e correttamente motivata e, sul punto, meritevole di conferma in quanto ben può riconoscersi l’esistenza del concorso causale già ritenuto dal primo [#OMISSIS#] alla stregua degli atti di causa.
Relativamente al quantum della valutazione dell’incidenza causale di altre corresponsabilità non è da escludere che esso sia stato determinato, in via equitativa, con quantificazione di una somma da porsi a carico dei chiamati comprensiva anche della rivalutazione. Infatti, pur avendo il [#OMISSIS#] fatto riferimento a diverse responsabilità, la sentenza non definisce percentuali, ma stabilisce la somma da porsi a carico dei chiamati in Euro. 150.000 da suddividersi tra i chiamati stessi con la ripartizione [#OMISSIS#] misura del 70% al B. e del 30% al [#OMISSIS#].
Tanto porterebbe ad escludere che si sia in presenza di omessa pronuncia (ciò sembra trovare conferma nel fatto che il [#OMISSIS#], in sentenza, non omette, invece, di prevedere la corresponsione degli interessi) pur se la motivazione è rilevabile in via interpretativa e non è resa ostensiva dal [#OMISSIS#].
Ritiene comunque il Collegio che, in forza dell’effetto devolutivo dell’appello, il punto del quantum della condanna, non compiutamente motivato e reso ostensivo né parametrato ai fini della determinazione equitativa dal [#OMISSIS#] di primo grado, possa essere deciso da questo [#OMISSIS#] con le motivazioni di seguito esposte.
Deve innanzi tutto premettersi, ad integrazione della motivazione, che il danno complessivo ammontava ad Euro. 1.534.322,40 oltre rivalutazione e la quota posta a carico dei chiamati è stata di 1.150.000,00 di cui un milione rimborsato da Assitalia, in qualità di assicuratore dei due medici, e 150.000 per la condanna in primo grado, cosicché la residua somma di Euro. 384.322, che viene attribuita a corresponsabilità, è pari al 25% circa del totale ed è suddivisa tra i chirurghi e il servizio di neonatologia.
Ritiene al riguardo il Collegio che la somma, così determinata, tenuto conto sia della estrema gravità del comportamento dei due appellati, sia dell’assoluta preminenza del nesso etiologico del loro comportamento con il danno, sia del mancato computo della rivalutazione in modo espresso – di talché anch’essa deve ritenersi compresa nell’importo di Euro. 150.000,00 – non sia adeguata alle responsabilità e, pertanto, essa debba essere rideterminata, in via equitativa, [#OMISSIS#] misura di Euro. 200.000,00 comprensive di rivalutazione (70% a carico del B. e 30% a carico del [#OMISSIS#]) oltre [#OMISSIS#] interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la parziale soccombenza
P.Q.M.
La Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette
ACCOGLIE PARZIALMENTE:
il gravame proposto avverso la sentenza in epigrafe e, per l’effetto, condanna i sig.ri B. e [#OMISSIS#] al pagamento della somma di Euro. 200.000,00 di cui Euro. 140.000 a carico del B. e Euro. 60.000,00 a carico del [#OMISSIS#] oltre [#OMISSIS#] interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo.
Le spese del presente giudizio, che si liquidano in 582,02 (cinquecentottantadue/02) seguono la parziale soccombenza.
DECRETO
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n 196,
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi dei soggetti danneggiati citati in giudizio
Cosi deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di Consiglio del 9 Luglio 2015.
Depositata in Cancelleria 13 luglio 2015.