Corte dei conti reg., Lazio, 1 luglio 2015, n. 327

Coniuge superstite dipendente università – Pensione di reversibilità – Riliquidazione trattamento pensionistico

Data Documento: 2015-07-01
Area: Giurisprudenza
Massima

L’erroneità dell’erogazione di somme non dovute non legittima l’azione di recupero da parte dell’ente previdenziale nei confronti del percipiente quando questi abbia ricevuto le somme in buona fede e sia trascorso un tempo così lungo da indurre nel medesimo il ragionevole convincimento che le somme risultassero effettivamente dovute.

Contenuto sentenza

PENSIONI
Corte dei Conti Lazio Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 22-04-2015) 01-07-2015, n. 327
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
nella persona del Consigliere [#OMISSIS#] M. A. LA CAVA, ha pronunciato, nella pubblica udienza del 22 aprile 2015,
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 73848/PC del registro di segreteria, proposto in data 29 settembre 2014 da G. B., nata l’Omissis, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] Parente e dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo a Roma, in via Tagliamento, n. 76,
avverso
l’I.N.P.S.-Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e l’I.N.P.S.- Gestione Dipendenti Pubblici e per la sospensione dell’efficacia della nota-provvedimento I.N.P.S.- Gestione Dipendenti Pubblici-Direzione Territoriale di Roma 1 del 14 febbraio 2014 di accertamento di indebito erariale;
udito, nella odierna pubblica udienza, nella quale non è rappresentata la ricorrente, l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per l’amministrazione convenuta;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;
Svolgimento del processo
Con il provvedimento in epigrafe è stato accertato a carico della sig.ra G. B., titolare di trattamento pensionistico di riversibilità con iscr. n. 16526012 R -in qualità di coniuge superstite di L. M., già dipendente dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e collocato in pensione dal 1 ottobre 1993- l’indebito erariale di Euro 8.381,25, formatosi, per maggiori importi pensionistici non spettanti su detto trattamento in applicazione del provvedimento n. 7363 del 16 luglio 2001, emesso dall’Amministrazione già di appartenenza del dante causa (annullando il precedente provvedimento del 30 marzo 2000, come si legge nel contesto dell’atto) e riguardante la ricongiunzione di un periodo di anni 16, mesi 11 e giorni 25, nonché la liquidazione del trattamento pensionistico definitivo dello stesso dante causa.
Per il recupero dell’indebito in questione è stata disposta, sul trattamento pensionistico di riversibilità in godimento della ricorrente dal 1 novembre 1997, la ritenuta cautelare mensile di Euro 139,68 dal rateo pensionistico di marzo 2014, in riferimento alla quale è intervenuta l’ordinanza di questa Sezione n. 534/2014 del 23 dicembre 2014 di accoglimento dell’istanza attorea di sospensione cautelare proposta contestualmente all’atto introduttivo del giudizio.
Con il proposto gravame è stata eccepita l’irripetibilità dell’indebito per il lunghissimo periodo intercorso fino alla adozione del provvedimento definitivo e di oltre 13 anni per l’applicazione del suddetto provvedimento di ricongiunzione e di liquidazione del trattamento definitivo (con il quale, peraltro, come emerge dagli atti, è stato disposto il recupero dell’onere contributivo dovuto ai sensi della L. n. 29 del 1979, quantificato negli attuali Euro 13.685,99).
Parte attrice si appella, quindi, al principio dell’affidamento e della buona fede e alla giurisprudenza di questa Corte, intervenuta in tema di irripetibilità degli indebiti, per chiedere l’accoglimento del gravame.
L’Amministrazione convenuta si è costituita in giudizio con nota del 9 dicembre 2014 chiedendo nel merito il rigetto del ricorso per infondatezza della pretesa. Alle argomentazioni svolte nell’atto si è riportato il legale presente alla odierna trattazione.
Motivi della decisione
Il thema decidendum del presente giudizio verte sul riconoscimento del diritto alla irripetibilità di somme non dovute alla ricorrente, atteso che non emerge nessun dubbio circa la natura di indebito dell’importo di cui trattasi, quale differenza su quanto corrisposto a titolo di trattamento pensionistico di riversibilità e quanto, invece, alla stessa effettivamente spettante.
Ciò detto la domanda attorea si appalesa fondata.
Infatti, gli importi pensionistici corrisposti in eccesso si appalesano irripetibili rinvenendo nella fattispecie all’esame i presupposti che le norme vigenti e la giurisprudenza di questa Corte considerano rilevanti, al fine di escludere la possibilità di recupero, da parte della p.a., di somme indebitamente erogate a titolo di pensione. Si ritiene, infatti, pienamente applicabile, nel caso di specie, la condivisa giurisprudenza della Corte Costituzionale e quella contabile, ormai nota, secondo cui l’erroneità dell’erogazione di somme non dovute non legittima l’azione di recupero da parte dell’Ente previdenziale nei confronti del percipiente quando questi abbia ricevuto le somme in buona fede e sia trascorso un tempo così lungo da indurre nel medesimo il ragionevole convincimento che le somme risultassero effettivamente dovute.
Tale impostazione ben può collegarsi con quanto autorevolmente statuito dal Giudice delle Leggi nel senso che, nel settore previdenziale, può ritenersi affermato un principio per cui “diversamente dalla regola civilistica di incondizionata ripetibilità dell’indebito, trova applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatti aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell’erogazione non dovuta” (Corte Cost. 24 maggio 1996, n. 166).
Nel ricordare, sul punto, anche la giurisprudenza delle SS.RR. di questa Corte (SS.RR. n. 7QM del 2007) sulla rilevanza in materia del dirimente criterio di affidabilità oggettiva legata al decorso dei termini provvedimentali di cui alla L. n. 241 del 1990 quale “rafforzato obbligo di rispetto delle garanzie procedimentali”, giova evidenziare che la regola dell’irripetibilità, come dianzi delineata è certamente applicabile agli indebiti formatisi a seguito di un periodo di tempo elevato e sproporzionato da indurre in errore il percipiente in buona fede che faccia affidamento sulla pensione per soddisfare le esigenze di vita. Tale interpretazione giurisprudenziale risponde, peraltro, ad un principio di civiltà giuridica diretto a garantire, oltre alla correttezza e all’efficienza dell’azione amministrativa, anche il rispetto di tempi ragionevoli di correzione in caso di errori in osservanza all’obbligo di assicurare la certezza di situazioni giuridiche per scongiurare il danno che conseguirebbe sia all’amministrazione che, soprattutto, al cittadino.
Nel caso di specie, infatti -in disparte la circostanza della eccessivamente tardiva modifica di un precedente provvedimento di ricongiunzione del servizio del dante causa intervenuta nel 2000, quindi- non solo dopo il pensionamento dello stesso, ma anche dopo il suo decesso dell’ottobre 1997- devesi rilevare, come esposto in narrativa, che il provvedimento di liquidazione del provvedimento definitivo del coniuge della ricorrente è del 2001 e che, a tale provvedimento è stata data applicazione, con gli inevitabili effetti sul provvedimento di riversibilità del coniuge superstite, solo nel 2013. Risulta con facile evidenza che trattasi di somme riferite ad un lasso di tempo veramente considerevole che si è protratto, considerando solo gli effetti sulla riversibilità, per un periodo di quasi 13 anni dall’adozione del provvedimento di liquidazione definitiva del dante causa e di quasi 17 anni dalla liquidazione della riversibilità in favore della ricorrente (1997). E’ ragionevole, perciò, ritenere che un così lungo arco temporale abbia potuto ingenerare il convincimento nell’interessata che trattavasi effettivamente di somme dovute, tanto più che, atteso anche l’importo dell’indebito formatosi in un così lungo periodo, con ragionevole certezza nessuna consapevolezza poteva avere la ricorrente sulla loro non spettanza.
Quanto sopra esposto legittima l’applicazione del suddetto principio di irripetibilità dell’indebito nell’importo contestato e, conseguentemente, comporta l’accoglimento del ricorso perché, per tale aspetto, fondato nel merito.
Le somme indebite recuperate dall’Amministrazione al suddetto titolo vanno restituite e devono essere maggiorate dei soli interessi legali dalla data di ogni trattenuta mensile, tenuto conto della naturale fecondità del denaro che prescinde dalla spettanza o meno delle stesse somme pensionistiche e che, comunque, configurano un beneficio correlato al riconoscimento del diritto della ricorrente alla irripetibilità pronunciato in questa sede giudiziaria.
Sussistono, infine, giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M. 
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ACCOGLIE
il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, dichiara l’irripetibilità dell’indebito erariale di cui in motivazione relativamente a maggiori importi pensionistici percepiti e non dovuti alla ricorrente. Quanto recuperato al suddetto titolo dovrà essere restituito alla medesima, maggiorato degli interessi legali dalla data di ciascuna trattenuta.
Spese compensate.
Così deciso, in Roma, il 22 aprile 2015.
Depositata in Cancelleria 1 luglio 2015.