Spetta alla Corte dei conti la giurisdizione sulle controversie in materia di rivalsa ex art. 8, comma 2, d.P.R. 8 agosto 1986 n. 538 e assimilabili. Infatti, la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti si estende all’azione di rivalsa per il caso in cui l’ente di appartenenza del dipendente sia tenuto a rifondere all’istituto erogatore della pensione quanto da quest’ultimo indebitamente corrisposto in relazione ad un trattamento pensionistico erroneamente liquidato a causa di inesattezza (non imputabile a dolo dell’assicurato) dei dati comunicati dall’ente datore di lavoro.Lo spirare di termini regolamentari di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l’Amministrazione del diritto-dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell’indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall’interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche, la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell’Amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo.In caso di accertata irripetibilità di somme indebitamente corrisposte al pensionato e fatte oggetto di recupero, le stesse devono essere restituite all’interessato limitatamente alla sorte capitale, senza aggiunta di alcuna somma accessoria.
Corte dei conti, sez. I, 15 maggio 2015, n. 326
Personale ATA – Recupero somme erroneamente versate in sede di pensionamento – Riduzione trattamento provvisorio di pensione – Buona fede e affidamento
PENSIONI
C. Conti Sez. I App., Sent., 15-05-2015, n. 326
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
composta dai seguenti magistrati:
Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – [#OMISSIS#]
Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
Dott. [#OMISSIS#] DELLA [#OMISSIS#] – Consigliere
Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sugli appelli iscritti rispettivamente ai seguenti numeri del registro di segreteria, n. 46699 proposto dall’INPS, Gestione separata INPDAP, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e con quest'[#OMISSIS#] legale domiciliato in Roma, via [#OMISSIS#] Beccaria n. 29, contro C.V., rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via A. Gramsci 14 e nei confronti dell’Università degli studi “La Sapienza” di Roma, per la riforma della sentenza n. 297/2013 depositata il 27.03.2013 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio; n. 46734 proposto dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in persona del Rettore p.t., domiciliato in Roma, Circonvallazione [#OMISSIS#] 36/A, presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] che lo rappresenta e difende, contro C.V., domiciliato elettivamente a Roma, via A Gramsci 14 presso lo studio del procuratore costituito in primo grado [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e nei confronti dell’INPS, ex gestione INPDAP, in persona del [#OMISSIS#] e legale rappresentante p.t. avverso la sentenza n. 297/2013 depositata il 27.03.2013 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio; n. 48736 e n. 48737 proposti da C.V., rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via A. Gramsci 14 nei confronti dell’INPS, ex gestione INPDAP e dell’Università degli studi “La Sapienza” di Roma, per la parziale riforma della sentenza n. 297/2013 depositata il 27.03.2013 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio;
Visti gli atti e documenti tutti di causa;
Uditi, [#OMISSIS#] pubblica udienza del giorno 14 aprile 2015, il consigliere relatore dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], su delega in atti dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per l’INPS, gestione INPDAP, l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], su delega dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per l’Università degli studi “La Sapienza” nonché l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per C.V.;
Svolgimento del processo
Con la sentenza in epigrafe la Sezione territoriale, in parziale accoglimento del ricorso proposto, affermava l’irripetibilità di un indebito pensionistico derivante dal conguaglio tra trattamento provvisorio e definitivo e la necessità di restituzione, al pensionato, delle somme già trattenute medio tempore, maggiorate degli interessi.
Più in particolare, l’Istituto previdenziale, in sede di liquidazione del trattamento definitivo, aveva accertato l’erronea corresponsione all’interessato in via provvisoria, dal [#OMISSIS#] 1992 al novembre 2004, di importi maggiori di quanto spettante, per un totale di Euro 27.560,34; di tali somme aveva disposto il recupero, successivamente dichiarato illegittimo dalla sentenza di prime cure.
Il primo [#OMISSIS#], invece, respingeva la domanda del ricorrente relativa al ripristino della pensione [#OMISSIS#] misura originariamente attribuita con il trattamento provvisorio.
Avverso tale sentenza l’INPS/INPDAP proponeva appello (n. 46699), deducendo violazione degli artt. 162 e 206 del D.P.R. n. 1092 del 1973 e, più in generale, l’inesistenza di alcun principio generale di irripetibilità dell’indebito pensionistico per presunta buona fede del percettore, poiché [#OMISSIS#] specie si era in presenza di un trattamento provvisorio. In materia, soprattutto dopo la privatizzazione del rapporto d’impiego pubblico, dovevano, infatti, applicarsi, sosteneva l’amministrazione, i principi civilistici, e in particolare l’art. 2033 c.c. sull’indebito oggettivo; veniva richiamata, in proposito, la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Cassazione in materia.
Veniva anche criticata la posizione [#OMISSIS#] dalle SS.RR. con la sentenza n. 7/2007/QM, che – sovvertendo i principi fissati [#OMISSIS#] precedente sentenza n. 1/1999/QM – aveva sostanzialmente collegato l’affermata irripetibilità dell’indebito pensionistico con i principi di trasparenza e certezza dei tempi procedimentali, di cui alla L. n. 241 del 1990 e succ. mod.: anche tale normativa, all’art. 21-nonies consentiva senza limiti alla p.a. l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti illegittimi, e così pure l’art. 1, comma 136 della L. n. 311 del 2004.
Veniva, altresì, contestata la statuizione di prime cure per violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione statale, ritualmente formulata nel giudizio di primo grado.
Evidenziava, infatti, come la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, aveva ritenuto la giurisdizione della Corte dei conti in materia di rivalsa, in considerazione della natura esclusiva della giurisdizione del [#OMISSIS#] unico delle pensioni.
In subordine, chiedeva che le somme da restituire non venissero maggiorate degli interessi.
Proponeva appello, altresì, l’Università degli Studi “La Sapienza” (n. 46734) a sostegno del gravame proposto dall’Istituto previdenziale deducendo: Illegittimità della pronuncia di irripetibilità dell’indebito pensionistico poiché adottata dalla Sezione Lazio in assenza dei relativi presupposti e, in ogni [#OMISSIS#], per violazione degli artt. 162 e 206 del D.P.R. n. 1092 del 1973, dell’art. 2033 c.c. e dell’art. 38 Cost.; Illegittimo riconoscimento degli interessi legali sulle somme ritenute sulla pensione in sede di recupero e da restituire al percipiente, per violazione degli artt. 2033 c.c. e 429 c.p.c.
La controparte, C.V., proponeva due distinti appelli (n.48736 e n.48737) di analogo contenuto chiedendo il rigetto di tutte le domande dell’appellante svolte nei suoi confronti, in quanto del tutto infondate; in via di appello incidentale annullare e/o riformare l’impugnata sentenza [#OMISSIS#] parte in cui non aveva esaminato la domanda di corretta rideterminazione del trattamento pensionistico [#OMISSIS#] misura di Euro 17.568,28 o [#OMISSIS#] misura ritenuta dovuta, con eventuale rimessione della causa a diverso [#OMISSIS#] della Sezione giurisdizionale per il Lazio; sempre in via di appello incidentale annullare e/o riformare l’impugnata sentenza [#OMISSIS#] parte in cui aveva omesso adeguata e congrua motivazione e/o per motivazione apparente relativamente al capo relativo alla compensazione integrale delle spese di lite, in ogni [#OMISSIS#] con [#OMISSIS#] di spese, diritti e onorari oltre [#OMISSIS#] accessori di legge, ivi compreso il rimborso delle spese generali.
In atti memoria di costituzione dell’INPS, gestione INPDAP, dell’Università degli Studi “La Sapienza” nonché dell’appellante incidentale C.V..
In particolare, la difesa dell’Università “La Sapienza”, nel richiamare quanto già esposto nell’atto di appello, chiedeva la conferma della sentenza impugnata [#OMISSIS#] parte in cui il primo [#OMISSIS#] aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla richiesta azione di rivalsa proposta dall’INPS nei propri confronti.
Nell’odierna pubblica udienza, le parti presenti si riportavano ai rispettivi atti scritti.
Motivi della decisione
Preliminarmente, si dispone la riunione degli odierni appelli, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.
Sempre in rito, il capo di appello dell’INPDAP, ora INPS, relativo all’asserita sussistenza di giurisdizione di questa Corte sull’azione di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione, deve essere accolto.
Il primo [#OMISSIS#] ha escluso la propria giurisdizione sulla predetta azione di rivalsa, [#OMISSIS#] considerazione che la stessa costituisce azione autonoma rispetto al rapporto pensionistico e rientrante negli ambiti cognitivi del [#OMISSIS#] ordinario.
Si ricorda, in proposito, che il D.P.R. 8 agosto 1986, n. 538 così recita all’art. 8, comma 2 (in tema, appunto, di “Revoca o modifica del provvedimento. Recupero di somme indebitamente corrisposte”): “Qualora, per errore contenuto [#OMISSIS#] comunicazione dell’ente di appartenenza del dipendente, venga indebitamente liquidato un trattamento pensionistico definitivo o provvisorio, diretto, indiretto o di riversibilità, ovvero un trattamento in misura superiore a quella dovuta e l’errore non sia da attribuire a fatto doloso dell’interessato, l’ente responsabile della comunicazione è tenuto a rifondere le somme indebitamente corrisposte, [#OMISSIS#] rivalsa verso l’interessato medesimo”.
La [#OMISSIS#] in esame, la quale stabilisce l’obbligo dell’ente che ha liquidato il trattamento pensionistico errato (e poi materialmente corrisposto dall’INPDAP), di rifondere le spese in eccesso sostenute dall’erogatore secondario di spesa, deve ritenersi espressione di un principio di carattere generale, con la sola inversione dei tempi e delle modalità di recupero, per gli iscritti CPDEL, rispetto a quanto avviene per altre categorie di pensionati.
Tale generale obbligo di rifusione deve pertanto ritenersi operante anche nei confronti delle amministrazioni statali, non essendo [#OMISSIS#] ipotizzabile che per tale categoria non sussista alcuna possibilità di reintegro, da parte del medesimo INPDAP, nel [#OMISSIS#] di errori [#OMISSIS#] liquidazione del trattamento pensionistico da parte dell’amministrazione o ente ex datore di lavoro, anche perché l’art. 162 del T.U. n. 1092/1973 comunque prevede il recupero da parte dell’ente erogatore sul pensionato, ed è evidente che nel [#OMISSIS#] di mancato recupero (per qualsiasi motivo) a carico dell’indebito percettore non può, in astratto, ritenersi impedita l’azione di rivalsa nei confronti dell’ente responsabile di tale errata liquidazione; azione la cui giurisdizione – come si è appena visto – va attribuita a questo [#OMISSIS#] contabile.
Ciò posto, la domanda di rivalsa, una volta affermata la giurisdizione di questa Corte dei conti, potrà essere proposta anche in autonomo giudizio, impregiudicata ogni pronuncia sulla giurisdizione in fase contenziosa.
Nel merito, la fattispecie in esame concerne, principalmente, la legittimità o meno del recupero effettuato dall’INPDAP nei confronti di un pensionato che per molti anni si è visto corrispondere un trattamento provvisorio di quiescenza in misura eccedente rispetto al dovuto. La successiva adozione del provvedimento definitivo di pensione ha dato luogo – a seguito del conguaglio effettuato – ad un credito erariale per maggiori somme indebitamente percepite dall’interessato.
Ciò posto, in materia di recupero d’indebito derivante dal conguaglio fra trattamento pensionistico provvisorio e definitivo, la giurisprudenza di questa Corte non è stata univoca.
In particolare, numerose decisioni (vedi, fra le tante, Sezione I app., nn. 180/2006; 53/2006; 315/2002; Sezione III app., nn. 418/2006; 340/2006; 149/2006) condividevano l’orientamento espresso dalla sentenza delle Sezioni riunite 1/QM del 14.1.1999 e, nel negare l’irripetibilità, ritenevano che la chiarezza del dettato di cui [#OMISSIS#] artt. 162 e 206 del T.U. 1092/73 non possa consentire l’irripetibilità del credito.
Si faceva tuttavia strada anche la tesi opposta, secondo cui sarebbe comunque ravvisabile, nel sistema normativo previdenziale, un principio idoneo a legittimare in taluni casi la tutela dell’affidamento, anche in presenza di trattamenti provvisori di pensione. Secondo tale [#OMISSIS#] posizione, l’irripetibilità sarebbe collegata ad una situazione di fatto – l’erogazione di un trattamento per un lungo lasso di tempo – che legittimerebbe nel percipiente la convinzione che le somme via via corrispostegli fossero spettanti (cfr, ex multis, Sezione I app., n. 99/2006; Sezione III app., nn. 236/2006; Sez. appello Sicilia, nn. 5/2007 e 172/2006).
In tempi più recenti, era tornata sull’argomento la sentenza delle Sezioni riunite 7 agosto 2007, n. 7/QM, la quale, risolvendo il descritto contrasto di giurisprudenza in materia, riteneva che dopo la procedimentalizzazione scandita dalla L. n. 241 del 1990 (che ha introdotto termini precisi per l’emanazione del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza) l’irrazionale protrarsi del tempo di definizione della pratica pensionistica, nonché l’assenza di responsabilità del percettore nell’insorgenza dell’errore, siano elementi tali da rendere ingiustificata l’azione di recupero promossa dall’amministrazione, anche nell’ipotesi di variazioni disposte con procedure automatizzate ex art. 9 della L. 7 agosto 1985, n. 428; D.P.R. 26 settembre 1985 e art. 5 del D.P.R. 8 luglio 1986, n. 429.
Si legge in proposito [#OMISSIS#] su detta sentenza che non può “… considerarsi costituzionalmente orientata la lettura delle norme vigenti nel senso di prevedere, con intuitiva variabilità di comportamenti della pubblica amministrazione e di pronunce giurisdizionali, una delimitazione del potere di procedere al recupero dell’indebito esclusivamente in quei casi (pur rinvenibili in taluni dei giudizi a quibus) abnormi per evidente sproporzione tra ammontare dell’indebito e consistenza del trattamento pensionistico inciso dalla decurtazione, ovvero per irragionevole protrazione del regime di provvisorietà, costituendo tali fattispecie solo il limite estremo della tutelabilità, che deve invece trovare un univoco e [#OMISSIS#] orientamento per garantire non solo l’affidamento dei privati, ma la stessa funzionalità dell’Amministrazione, anche in punto di individuazione delle priorità operative e degli obiettivi dei controlli interni (cfr. ad es.: art. 3-ter del D.L. 12 [#OMISSIS#] 1995, n. 163. quale aggiunto dalla legge di conversione 11 luglio 1995 n. 273 cit.; D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, e norme collegate). Per tutto quanto innanzi argomentato, ai quesiti posti con le ordinanze di deferimento de quibus va data dunque congiunta soluzione nel senso di affermare (…omissis…) che, in assenza di dolo dell’interessato, il disposto contenuto nell’art. 162 del D.P.R. n. 1092 del 1973, concernente il recupero dell’indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio, deve interpretarsi nell’ambito della disciplina sopravvenuta contenuta [#OMISSIS#] L. n. 241 del 1990, per cui, a decorrere dall’entrata in vigore di detta L. n. 241 del 1990, decorso il [#OMISSIS#] posto per l’emanazione del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza, non può più effettuarsi il recupero dell’indebito, per il consolidarsi della situazione esistente, fondato sull’affidamento riposto nell’Amministrazione”.
Tale soluzione veniva tuttavia posta successivamente in discussione da numerosi [#OMISSIS#] di merito, anche di secondo grado (v. le sentenze n. 449/2011, n. 455/2001 e n. 74/2012 di questa Sezione I centrale e n. 149/2011 della Sezione III centrale), sostanzialmente per la sua eccessiva “automaticità” nell’individuazione del limite temporale che impedirebbe in ogni [#OMISSIS#] la ripetizione di un indebito pensionistico da parte dell’ammini-strazione previdenziale.
Ciò ha determinato una nuova rimessione della relativa questione di massima alle Sezioni riunite.
Il Collegio della nomofilachia, con sentenza 2.7.2012, n. 2, ha fornito la seguente soluzione ai quesiti proposti: “Lo spirare di termini regolamentari di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l’amministrazione del diritto – dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell’indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall’interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento [#OMISSIS#] stessi termini procedimentali, e comunque al [#OMISSIS#] di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell’amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo”.
Le medesime Sezioni riunite hanno altresì affermato, in tema di affidamento caratterizzato dalla buona fede, che tale requisito va individuato in una serie di elementi oggettivi e soggettivi, quali: “a) il decorso del tempo, valutato anche con riferimento [#OMISSIS#] stessi termini procedimentali, e comunque con riferimento al [#OMISSIS#] di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche; b) la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione (così, ad esempio, non sarà ravvisabile alcun affidamento [#OMISSIS#] ipotesi in cui il rateo della pensione provvisoria sia addirittura [#OMISSIS#] rispetto al rateo dello stipendio che l’interessato percepiva in servizio); c) le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell’amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo, sì che possa escludersi che l’amministrazione fosse già in possesso, ab origine, degli elementi necessari alla determinazione del trattamento pensionistico”.
La sentenza ha poi aggiunto che “l’affidamento si configura e va identificato attraverso una serie di elementi, quali indicati, seppure a titolo esemplificativo e non tassativo ed esaustivo, nel paragrafo precedente, assume particolare rilievo, al riguardo, quanto previsto dall’art. 1, comma 5, del D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 gennaio 1994, n. 19, come sostituito dall’art. 1, comma 1, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 1996, n. 639, con la conseguenza che, qualora sulla ripetizione dell’indebito penda il giudizio in appello, sarà cura del [#OMISSIS#] valutare se il sindacato può ricondursi a [#OMISSIS#] di diritto, ovvero, [#OMISSIS#] ipotesi in cui concerne questioni di fatto, rinviare gli atti al primo [#OMISSIS#], non potendo il [#OMISSIS#] di appello, ai sensi della suddetta disposizione di legge, conoscere questioni di fatto”.
In sostanza, il Collegio nomofilattico ha ribadito la rilevanza, nelle fattispecie riguardanti la materia in esame, del principio di affidamento del percettore in buona fede; principio che matura e si consolida nel tempo ed è opponibile dall’interessato in sede amministrativa e giudiziaria. E’ stato peraltro precisato – in luogo dell’automaticità precedentemente affermata – che l’affidamento in questione va individuato [#OMISSIS#] per [#OMISSIS#], attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore commesso dall’ente liquidatore del trattamento provvisorio, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio stesso e le modalità di liquidazione (es., quando l’ente previdenziale ebbe a disposizione tutti gli elementi necessari per operare la liquidazione del definitiva).
Orbene, dovendosi applicare nel [#OMISSIS#] di specie i suddetti principi statuiti dalle Sezioni riunite, che hanno fatto chiarezza sulle norme da applicare e sul loro necessario contemperamento con l’affidamento del percipiente in buona fede, ed avendo già il [#OMISSIS#] di primo grado emesso pronuncia sulla sussistenza degli elementi su cui si fondano l’affidamento e la buona fede del percipiente medesimo, e non essendo tali [#OMISSIS#] sindacabili in questa sede – poiché si tratta di questioni di fatto – l’appello, sul punto, sarebbe comunque, inammissibile e sarebbe ultroneo lo stesso rinvio al primo [#OMISSIS#], essendo stati tali aspetti già decisi.
[#OMISSIS#] presente fattispecie, sempre in base ai principi recati dalla citata sentenza n. 2/2012 delle SS.RR., può tranquillamente essere affermata l’illegittimità dell’azione di recupero esercitata dall’INPDAP – [#OMISSIS#] restando, occorre precisare e ribadire, la legittimità e doverosità della correzione apportata con il provvedimento definitivo – con conseguente obbligo di restituzione, alla parte interessata, degli importi medio tempore recuperati.
Va esclusa tuttavia, in parziale accoglimento delle pretese dell’INPS e dell’Università degli studi appellanti, la maggiorazione di accessori (interessi o rivalutazione) relativamente ai suddetti importi trattenuti e da restituire al pensionato.
Infatti, secondo la [#OMISSIS#] giurisprudenza di questa Corte, dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, non può essere riconosciuto nel [#OMISSIS#] di specie il diritto [#OMISSIS#] emolumenti accessori, in quanto le somme in questione non rappresentano un credito previdenziale, essendo pur sempre indebite (cfr. Sezione app. Sicilia, 5.3.2004, n. 39; Sezione III app., n. 347/2000; Sezione I app., 9.11.2005, n. 363 e n. 81/2008, cit.).
Quanto all’appello dell’Università degli Studi “La Sapienza” proposto a sostegno del gravame dell’Istituto previdenziale si richiamano le considerazioni già svolte in ordine all’appello dell’INPS, gestione INPDAP e le statuizioni conseguenti.
In ordine all’appello proposto da V.C. con il quale si chiede la conferma della sentenza impugnata relativamente alla irripetibilità dell’indebito e la rideterminazione del trattamento pensionistico si osserva quanto segue.
La questione della irripetibilità dell’indebito è stata già decisa relativamente all’appello proposto dall’INPS, nel senso favorevole alla parte privata.
Quanto al punto di appello relativo alla rideterminazione della pensione, si osserva che nelle conclusioni del ricorso di primo grado non era stata spiegata domanda specifica in ordine all’esatta determinazione/quantificazione del trattamento pensionistico e, pertanto, detto punto non può essere accolto.
Quanto al mancato accoglimento del riconoscimento delle spese di lite da parte del primo [#OMISSIS#] va precisato che, nel [#OMISSIS#] di specie, la compensazione delle spese era comunque dovuta tenuto conto della reciproca soccombenza, non essendo state accolte tutte le istanze di controparte.
Conseguentemente l’appello proposto da C.V. per la rideterminazione della pensione e per il riconoscimento delle spese di lite di primo grado va respinto.
Non è luogo, infine, a provvedere sulle spese di giustizia: v., ex multis, Sezione I app., 1.3.2013, n. 165 e 6.3.2013, n. 187.
Le spese legali, invece, [#OMISSIS#] compensate tra le parti, stante il complesso iter interpretativo, innanzi descritto, che ha caratterizzato la materia in esame.
P.Q.M.
la Corte dei conti – Sezione I giurisdizionale centrale di appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, ACCOGLIE PARZIALMENTE l’appello dell’INPS/INPDAP, nei sensi sopra [#OMISSIS#] e per l’effetto:
– afferma la giurisdizione di questa Corte nei giudizi di rivalsa tra il medesimo INPDAP e l’Università degli Studi “la Sapienza” di Roma;
– dichiara che le somme a suo tempo trattenute e da restituire all’interessato non devono essere maggiorate né della rivalutazione nè degli interessi legali. Rigetta per il resto.
– ACCOGLIE PARZIALMENTE l’appello dell’Università degli Studi di Roma “la Sapienza” sui punti già favorevolmente decisi per l’INPS con i medesimi effetti.
– RESPINGE l’appello proposto da C.V..
Spese legali compensate. [#OMISSIS#] per le spese di giustizia.
Così deciso in Roma, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del 14 aprile 2015.
Depositata in Cancelleria 15 [#OMISSIS#] 2015.