In base al combinato disposto degli art. 22 l. 21 luglio 1965, n. 903 e 82 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 il limite di tempo massimo per l’erogazione del trattamento pensionistico in favore degli orfani maggiorenni corrisponde agli anni di effettiva durata del corso di laurea o al compimento del 26 anno d’età. Tuttavia, non è indispensabile che la qualifica di studente venga rivestita in tutto l’arco temporale in cui, potenzialmente, è possibile godere del beneficio pensionistico, essendo sufficiente la semplice iscrizione ad un corso di laurea e non che si sia in regola con i relativi esami, né tale requisito viene richiesto dall’art. 82 . d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 allorché afferma “per tutta la durata del corso legale degli studi”, volendo in tal caso la norma semplicemente sostenere che il beneficio dura finché dura il corso di laurea e, ovviamente, non si sia superato il ventiseiesimo anno di età.
Corte dei conti, sez. I, 21 aprile 2015, n. 282
Pensione di reversibilità per studenti universitari orfani maggiorenni – Durata del corso legale di studi
PENSIONI
C. Conti Sez. I App., Sent., 21-04-2015, n. 282
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Presidente
Dott. [#OMISSIS#] LEONE – Consigliere
Dott.ssa [#OMISSIS#] LORETO – Consigliere relatore
Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio pensionistico di appello, in materia di pensioni civili, iscritto al n. 45840 del registro di Segreteria, proposto dall’ INPS – Gestione ex INPDAP, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
avverso la sentenza n. 190/2012, pubblicata in data 9.05.2012, della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Abruzzo.
e nei confronti di D.S.V., rappresentato e difeso dagli Avv.ti [#OMISSIS#] Tempera e [#OMISSIS#] de [#OMISSIS#], elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via V. Veneto 53;
Visti gli atti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 18 novembre 2014, il Consigliere relatore dott.ssa [#OMISSIS#] Loreto, l’Avv. [#OMISSIS#] Incletolli per l’INPS e l’Avv. [#OMISSIS#] de [#OMISSIS#] per l’appellato;
Svolgimento del processo
Con l’impugnata sentenza il Giudice unico presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Abruzzo ha accolto il ricorso del signor D.S.V., riconoscendogli il diritto alla corresponsione, quale orfano infraventiseienne studente universitario, del trattamento pensionistico di reversibilità della pensione intestata alla madre prof.ssa E.C., deceduta il 24.01.2005, con decorrenza “dalla data del decesso del proprio dante causa e sino al limite dei ventisei anni qualora perduri l’iscrizione all’Università“.
Ha proposto appello l’INPS, chiedendo la riforma della sentenza, sostenendo che il riconoscimento del diritto di cui trattasi necessita del requisito dell’attualità dello stato di studente universitario dell’orfano maggiorenne, requisito da possedere dunque, ad avviso dell’appellante, alla data del decesso del suo dante causa, mentre nella specie l’interessato a quella data era studente fuori corso della facoltà di Ingegneria.
Con memoria in data 3 novembre 2014 si è costituito il signor D.S., precisando che ai fini del riconoscimento del diritto basta la semplice iscrizione al corso di laurea e non, come sostenuto dall’INPS, che si sia in regola con gli esami.
Alla pubblica udienza del 18 novembre 2014, udito il relatore, le parti si sono riportate agli atti scritti.
Motivi della decisione
La questione oggetto del presente giudizio attiene alla problematica dei requisiti necessari per il diritto dell’orfano maggiorenne studente universitario al trattamento pensionistico di reversibilità.
Rammenta il Collegio che l’articolo 1 della L. 21 luglio 1984, n. 391 estendeva il diritto alla pensione di riversibilità agli orfani maggiorenni studenti universitari. Detta norma, come modificata dall’ articolo 82 del D.P.R. n. 1092 del 1973, deve essere interpretata con riferimento alle disposizioni contenute negli artt. 17 e 18, comma 1 della L. n. 274 del 1991, che nel disporre l’equiparazione della disciplina tra orfani del pensionato statale ed orfani del pensionato facente capo alle Casse Pensioni gestite dagli ex Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro (già INPDAP, ora INPS), stabilisce che “le condizioni soggettive previste per il diritto al trattamento indiretto o di reversibilità debbono sussistere alla morte del dipendente o del pensionato”.
Argomenta l’INPS che, nel caso all’esame, a differenza di quanto deciso dal Primo Giudice, il requisito posto dalla norma, della iscrizione al corso universitario deve ritenersi non sussistente, poiché l’interessato al momento del decesso del dante causa risultava iscritto fuori corso.
Ciò premesso, ritiene questo Giudice di dover rilevare l’infondatezza delle motivazioni sulla cui base l’INPS ha dapprima negato il diritto al trattamento pensionistico nella sede amministrativa e, quindi, ha contestato il diritto del ricorrente nella sede giurisdizionale.
E difatti in base al combinato disposto degli articoli 22 della L. 21 luglio 1965, n. 903 e 82 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 “il trattamento di reversibilità spetta agli orfani maggiorenni, iscritti ad università, per tutta la durata del corso legale degli studi e comunque non oltre il ventiseiesimo anno di età”
La normativa in argomento risulta invero ispirata alla finalità del sostegno ed incentivazione alla frequenza degli studi universitari, tuttavia nulla stabilendo circa il momento della sussistenza del requisito dell’iscrizione a studi universitari, né dalla lettera della norma emerge che l’orfano debba essere in possesso del requisito della qualifica di studente universitario al momento in cui avviene il decesso del dante causa.
La norma pone quale unica condizione il limite di tempo massimo dell’erogazione del trattamento pensionistico, corrispondente agli anni di effettiva durata del corso di laurea (o il compimento del 26 anno d’età; in termini, tra le altre: Corte dei conti, Sezione controllo, 28 settembre 1989, n. 2153; Sezione Terza centr. App., 19 febbraio 1998, n. 44/A; Sezione Sicilia 14.11. 2001, n. 230/A; Sez. Liguria, n. 396 del 2007)).
Detto principio, del tutto condiviso da questo Giudice, trova giustificazione nella finalità – chiaramente perseguita dal legislatore del 1984 – di garantire il sostegno economico allo studente universitario infraventiseienne, in funzione dell’effettività del diritto allo studio che la vigenza del genitore avrebbe a lui garantito.
Tuttavia non è indispensabile che la qualifica di studente venga rivestita in tutto l’arco temporale in cui, potenzialmente, è possibile godere del beneficio pensionistico, essendo sufficiente la semplice iscrizione ad un corso di laurea e non, come sostenuto dall’Istituto appellante, che si sia in regola con i relativi esami, né tale requisito viene richiesto dall’art. 82 del D.P.R. n. 1092 del 1973 allorché afferma “per tutta la durata del corso legale degli studi”, volendo in tal caso la norma semplicemente sostenere che il beneficio dura finché dura il corso di laurea e, ovviamente, non si sia superato il ventiseiesimo anno di età.
Di conseguenza deve essere affermato, nel caso all’esame, il diritto dello studente universitario maggiorenne alla quota della pensione di riversibilità, dalla data del decesso del dante causa e fino al compimento dei ventisei anni di età.
L’appello dell’INPS deve pertanto essere respinto e a suo carico sono poste le spese legali sostenute dall’appellato per la difesa nel presente giudizio, che si quantificano equitativamente in Euro 1.000,00 (MILLE/00).
Nulla è invece dovuto per le spese del giudizio, stante la sostanziale gratuità del giudizio pensionistico.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione prima giurisdizionale centrale d’appello, definitivamente pronunciando,
– RIGETTA l’appello in epigrafe;
– Pone a carico dell’INPS le spese legali sostenute dall’appellato per la difesa nel presente giudizio, che si quantificano equitativamente in Euro 1.000,00 (MILLE/00).
– NULLA per le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 novembre 2014.
Depositata in Cancelleria 21 aprile 2015.