Nessun valore scriminante può avere la prassi sicuramente non corretta, vigente presso un ateneo in materia di rimborsi, atteso che, secondo la consolidata giurisprudenza contabile, la prassi amministrativa contra ius è priva di qualsiasi efficacia scriminante.
Corte dei conti, sez. I, 18 marzo 2015, n. 234
Docente universitario – Richiesta rimborsi non dovuti
GIUDIZIO DI CONTO
C. Conti Sez. I App., Sent., 18-03-2015, n. 234
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello
Composta dai sig.ri Magistrati
dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – [#OMISSIS#]
dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere relatore
dott. [#OMISSIS#] Della [#OMISSIS#] – Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità, in grado d’appello, iscritto al n. 46344 del registro di Segreteria, proposto dal prof. W.R.G. – rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], elettivamente domiciliato in Roma, Corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II, n.18 – avverso la sentenza n.135/2013, depositata il 17 aprile 2013 della Sezione giurisdizionale per la Regione TOSCANA.
Visto l’atto d’appello introduttivo del presente giudizio, le memorie e tutti gli altri atti e documenti di causa.
Uditi, [#OMISSIS#] pubblica udienza del 13 novembre 2014, il relatore Consigliere dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] nonché l’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], per l’appellante ed il PM, [#OMISSIS#] persona del VPG dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
Svolgimento del processo
Con Atto di citazione del 3 ottobre 2012 il requirente regionale conveniva in giudizio il prof. W.R.G. – all’epoca dei fatti, per cui è causa, Direttore del Centro di Senologia presso l’Università degli studi di SIENA – per sentirlo condannare al pagamento, in favore del suddetto Ateneo, della somma di Euro50.954,07, per irregolarità emerse – accertate dalla [#OMISSIS#] di Finanza – a seguito di alcune richieste di rimborso, prodotte dal docente, negli anni 2005/2008 e concernenti l’organizzazione di ‘master’, corsi e convegni, tenuti presso l’Istituto da lui diretto.
In particolare, era emerso che la documentazione prodotta dal docente in quelle circostanze (denominata ‘estratto conto’ e predisposta dall’Agenzia Viaggi “FORZA 7” di ROSIGNANO MARITTIMO) era fiscalmente irregolare; che i singoli importi (di cui uno solo fatturato) risultavano eccessivamente rilevanti, rispetto all’attività descritta ed asseritamente eseguita; che le somme liquidate dall’amministrazione erano state versate su due conti/[#OMISSIS#] bancari, riferibili direttamente al docente e ai suoi familiari; che dagli stessi conti [#OMISSIS#] non risultavano movimenti a favore della predetta Agenzia di Viaggi, ad eccezione di un bonifico per una vacanza; che – di fatto – l’organizzazione degli eventi era stata, in gran parte, curata dall’Università; che [#OMISSIS#] contabilità dell’Agenzia non v’era traccia di avvenuti pagamenti da parte del GIOFFRE’, ad esclusione di uno, parziale, per Euro14.090,00, riferito all’anno 2008; che il titolare della stessa Agenzia, sentito in atti, nel disconoscere parte degli estratti conto, aveva affermato di avere riscosso in contanti dal GIOFFRE’, una somma inferiore a quella risultante dai preventivi stessi; che, in sintesi, tra quanto corrisposto dall’Università all’appellante direttamente (Euro111.954,07) e quanto da questi versato in totale all’Agenzia (Euro61.000,00), emergeva una differenza contabile negativa, pari a Euro50.954,07, che rappresentava il danno giuscontabile, che il requirente addossava al GIOFFRE’, a titolo di responsabilità contabile, atteso che egli doveva essere ritenuto un agente contabile di fatto, per aver sostenuto, con danaro pubblico, spese rilevanti, senza produrre documenti giustificativi idonei ed ottenendo il rimborso di somme, asseritamente anticipate, senza fornire alcuna prova di tale anticipazione.
La sezione giurisdizionale territoriale, con l’epigrafata sentenza, ha respinto la richiesta di sospensione del giudizio, in attesa della pronuncia penale ed ha pronunciato condanna nei suoi confronti, quale ‘agente contabile di fatto’, ex art.74 R.D. n. 2440del 1923, alla refusione del danno contestato, ritenendo altresì irrilevante l’inusuale e insolita prassi amministrativa in uso presso l’Università di SIENA.
Il G. si è gravato avverso la suddetta sentenza con rituale atto d’appello, depositato il 23 settembre 2013, deducendo: 1. Erroneità della sentenza per aver qualificato l’appellante quale agente contabile di fatto; 2. Erroneità della sentenza per omesso esame delle confutazioni degli addebiti; per avere addebitato la responsabilità unicamente all’appellante, senza valutare gli apporti concorsuali di terzi [#OMISSIS#] causazione del danno; 3. Erroneità della sentenza per omessa applicazione del potere riduttivo. Conclusivamente, ha chiesto, in via principale, l’accoglimento dell’appello e l’assoluzione da ogni addebito e, in via subordinata, la compensazione del presunto danno con le utilità procurate all’Ateneo dal docente, nel corso degli anni e, in via ancora più gradata, applicare il potere riduttivo dell’addebito per la sussistenza di ulteriori corresponsabilità di terzi.
Il Procuratore Generale, nelle conclusioni scritte, rassegnate il 1 ottobre 2014, ha chiesto il rigetto del gravame, con la conseguente conferma dell’impugnata sentenza e la condanna dell’appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Con Istanza Istruttoria, depositata il 10 novembre 2014, la difesa del prof. G. ha chiesto l’acquisizione formale degli atti del processo penale e le risultanze istruttorie emerse nel corso dell’udienza dibattimentale penale del 29 gennaio 2014 – che, comunque, ha allegato all’istanza – e, in via subordinata, la sospensione del processo, in attesa della definizione del parallelo processo penale.
All’odierna pubblica udienza, le parti, come rappresentate in questo grado di giudizio, hanno così concluso: l’avv. [#OMISSIS#], per l’appellante, ha insistito sull’acquisizione degli atti del processo penale, sostenendo un parallelismo tra i due processi ed ha precisato il significato dei ‘master’, caratterizzati da finanziamento da parte di terzi, per cui l’Università trattiene solo il 25%. La stessa Università interviene [#OMISSIS#] fase di mera ragioneria, per rimborsare le spese anticipate dai docenti. I rimborsi avvenivano ad ‘estratto/conto’ (e non ‘a fattura’), dove risultavano le spese di viaggio e di vitto. Ha affermato che l’Agenzia teneva una doppia contabilità. Ha infine precisato come sia assurdo che il docente trova egli stesso i finanziamenti, anticipa i soldi e poi viene condannato e come il G. abbia più volte rinunciato al proprio compenso, in relazione ad altri ‘master’.
Il rappresentante della PG ha richiamato la pagina 11 delle testimonianze della sede penale, allegate all’istanza istruttoria di parte appellante, dove risulta che le fatture non venivano mai trasmesse. Si è trattato di un agente contabile, che aveva [#OMISSIS#] di soldi pubblici, in quanto confluenti in strutture pubbliche. Il procedimento penale non interessa ai fini contabili, dove rileva solamente la dimostrazione di come è stato speso il denaro pubblico, per l’attività svolta in una struttura pubblica. Ha chiesto, infine, la conferma della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
L’appello non è meritevole di accoglimento, per i motivi che seguono.
Il prof. G. ha eccepito l’erroneità della sentenza, laddove gli ha attribuito la qualifica di agente contabile di fatto e lo ha condannato ai sensi dell’art. 74 R.D. n. 2440 del 1923. Egli contesta di aver mai maneggiato denaro pubblico, avendo invece anticipato il proprio denaro e chiesto, successivamente, all’Ateneo, il rimborso delle somme da lui versate all’Agenzia di viaggi. Egli sostiene, infatti, che avrebbe potuto ravvisarsi a suo carico la gestione e il [#OMISSIS#] di denaro pubblico, con conseguente obbligo di rendicontazione, solamente [#OMISSIS#] diversa e non realizzata ipotesi in cui, l’Università gli avesse consegnato importi, da girare successivamente all’Agenzia di viaggio.
Detto assunto, a parere del Collegio, non è fondato.
In particolare, va considerato che non è vi è alcuna prova in atti del presunto anticipo di somme, in contanti e di tasca propria, da parte del prof. GIOFFRE’. Come infatti accertato dalla [#OMISSIS#] di Finanza, delegata dalla Procura della Repubblica di Siena, nell’ambito del procedimento penale n.231/11, a carico del prof. G. medesimo, per il reato di ‘truffa continuata ed aggravata’ in danno dell’Ateneo (artt. 81, 640 co.2, 61 n.7 e 11 c.p.), “il malizioso comportamento del prof. [#OMISSIS#] induceva a prospettare la sua diretta partecipazione ad una truffa. Infatti, ove egli avesse effettivamente anticipato delle somme, peraltro ingenti, non si comprende come mai non abbia chiesto delle fatture e delle attestazioni ufficiali di avvenuto pagamento. Oltre a ciò, anticipando somme di rilevante importo, era da attendersi che egli documentasse il versamento mediante mezzi di pagamento trasparenti e riscontrabili (assegni e bonifici). Infine, invitato a rendere chiarimenti dinanzi al PM, il prof. [#OMISSIS#] comunicava, tramite il proprio legale, di avvalersi della facoltà di non rispondere ed ugualmente si comportava al cospetto del GIP in sede di interrogatorio di garanzia”. (Così, in nota G.d.f. n.85845 del 4.3.2011, di segnalazione del danno erariale, citata in Atto di citazione, pag. 13).
Dagli atti penali era emerso che il docente aveva allegato alle richieste di rimborso presentate all’Ateneo, n.7 documenti, recanti l’intestazione dell’Agenzia-Viaggi “Forza 7”, denominati “estratti conto”, privi dei requisiti di fiscalità (per assoluta genericità della causale dei pagamenti). Si trattava di importi notevoli (tutti di gran lunga superiori ai 10.000,00 Euro e fino a 34.692,25 Euro), a fronte dei quali era stato rinvenuto un solo documento fiscale, emesso dall’Agenzia (fattura n.300 dell’8.11.2008). Peraltro la stessa Agenzia risultava aver redatto solo 2 dei 7 “estratti conto”, allegati dal prof. G. alle richieste di rimborso.
Molto significative erano state, in argomento, le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dal titolare dell’Agenzia-Viaggi, il quale aveva negato di aver mai incassato dal prof. G. il totale degli “estratti conto” riportanti l’intestazione della sua Agenzia.
Peraltro, non va sottaciuto che l’odierno appellante risulta già condannato dal Tribunale di Siena, con Sentenza n.90/08 del 15.2.2008, per falsità ideologica e materiale, soppressione ed occultamento di atti (v. Atto di citazione, pag. 7).
Ciò stante, mentre da un lato non pare esservi alcuna prova degli asseriti anticipi di somme da parte del prof. GIOFFRE’, dall’altro, è assolutamente [#OMISSIS#], perché provato in atti né mai contestato, che lo stesso abbia ricevuto l’accredito (di Euro 111.954,07) sui propri conti/[#OMISSIS#] bancari di (parte) delle somme di cui aveva chiesto il “rimborso” all’Ateneo (Euro 153.329,683), a fronte di un comprovato, effettivo versamento all’Agenzia-Viaggi, di soli Euro 61.000,00.
Da qui, il contestato danno erariale di Euro 50.954,07 (Euro 111.954,07-Euro 61.000,00).
Questi i fatti.
Non v’è, perciò, dubbio che il prof. G. abbia maneggiato denaro pubblico: ammesso – per mera ipotesi – che egli abbia effettivamente anticipato somme con proprio denaro ([#OMISSIS#] restando l’assenza di prova sul punto), gli anticipi erano comunque da imputarsi alle casse dell’Università, essendo egli ben consapevole che le somme medesime da lui anticipate, gli sarebbero state restituite dall’Ente pubblico. Proprio tale indubbia consapevolezza avrebbe dovuto indurlo a “rendicontare” in uscita la spesa, mediante idonei documenti fiscali atti a comprovare il quantum e la causale dei pagamenti. Se, viceversa, alcun anticipo v’è stato (come sembrerebbe, in atti), l’accredito di somme pubbliche sui conti [#OMISSIS#] a lui intestati, con conseguente disponibilità materiale delle stesse, è indubbiamente circostanza idonea a qualificare l’intestatario dei conti come agente contabile di fatto.
[#OMISSIS#] dunque riconosciuti fondati gli assunti accusatori secondo cui il prof. G. non solo “ha sostenuto con denaro pubblico ingenti spese senza produrre documenti giustificativi idonei, ma ha ottenuto il rimborso di somme asseritamente anticipate senza fornire alcuna prova di tale anticipazione” (v. pag. 17 Atto di citazione).
L’impugnata sentenza appare quindi immune dalla denunciata censura.
Il prof. G. ha lamentato, poi, che dall’errata attribuzione della qualifica di agente contabile di fatto è derivato l’omesso accertamento da parte dei primi [#OMISSIS#] dei presupposti che integrano la [#OMISSIS#] e propria responsabilità amministrativa, e cioè, il danno erariale e la colpa grave.
In particolare, la sentenza avrebbe omesso di esaminare le eccezioni sollevate dalla difesa sui seguenti punti: esistenza di una prassi amministrativa in tema di rimborso spese, cui lo stesso appellante si sarebbe uniformato con efficacia scriminante; concorso di terzi [#OMISSIS#] causazione del danno; i sette “estratti conto” provenivano tutti dalla stessa Agenzia di viaggi, come comprovato dal numero di fax di origine e, comunque, non sono stati disconosciuti dal titolare della stessa; assenza di prova del mancato incasso degli importi anticipati dal GIOFFRE’, con conseguente omesso assolvimento dell’onus probandi incombente sul PM; inattendibilità delle dichiarazioni rese dal titolare dell’Agenzia, perché portatore di un interesse contrario a quello dell’appellante.
Queste censure appaiono inconferenti ed ultronee, atteso che il primo [#OMISSIS#] ha ritenuto fondato l’assunto accusatorio, in merito alla qualificazione della fattispecie come ‘responsabilità contabile’, ravvisando in capo al convenuto (ora appellante) la qualifica di agente contabile di fatto. In base a ciò, il primo [#OMISSIS#] ha ravvisato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 74 R.D. n. 2440 del 1923, per addivenire alla condanna del G. “indipendentemente da ogni altra considerazione sulla ravvisabilità della responsabilità amministrativa a titolo di dolo” (v. pag.6 sent). Come esattamente rilevato dal rappresentante della Procura generale in udienza, rileva solamente la dimostrazione di come è stato speso il denaro pubblico, per l’attività svolta in una struttura pubblica.
Ed infatti, la natura dirimente (ed assorbente) dell’accertata “responsabilità contabile” rendeva inutiliter data ed ultronea la pronuncia sulla sussistenza degli elementi costitutivi della (diversa) responsabilità amministrativa.
Tanto premesso, tali eccezioni difensive, già sollevate in primo grado ed in questa sede reiterate, erano state già compiutamente confutate e disattese dallo stesso PM nell’atto di citazione, dove il medesimo si è fatto carico di replicare analiticamente alle controdeduzioni dell’allora ‘invitato’ (poi sostanzialmente trasfuse [#OMISSIS#] memoria di costituzione in giudizio). Basterebbe leggere, al riguardo, l’Atto di citazione, alle pagine 9 e ss. e considerare, in particolare, che nessun valore scriminante può avere la prassi “sicuramente non corretta”, vigente presso l’Ateneo senese in materia di rimborsi, atteso che, secondo la consolidata giurisprudenza contabile, la prassi amministrativa contra ius è priva di qualsiasi efficacia scriminante. (Cfr., ad es., Corte conti, sez. 1^ centr., n.219/1999).
Peraltro, a tutto concedere, se anche si volesse contemplare nel G. una responsabilità amministrativa, [#OMISSIS#] e propria, dalla semplice analisi dell’elemento soggettivo sub specie di ‘consapevolezza dolosa’ (sulla quale, peraltro, l’Atto di citazione dedica le pagine 12 e 13) ne discenderebbe, comunque, la sussistenza di una responsabilità amministrativa per danno erariale, palesemente dolosa e non porterebbe questo Collegio a valutazioni diverse.
Quanto alla eccepita “compensatio lucri cum damno” disattesa dai primi [#OMISSIS#] e reiterata in questo grado di giudizio, deve osservarsi, in via assorbente – in disparte la questione che detto istituto è stato legislativamente previsto “nel giudizio di responsabilità” amministrativa (ex art. 1, comma 1 bis, della L. n. 20 del 1994, che disciplina, l’azione di responsabilità amministrativa) – che tutte le circostanze di fatto indicate dalla difesa come presunti “vantaggi conseguiti dall’Amministrazione di appartenenza” appaiono, in realtà, assolutamente indipendenti -in termini causali- dal contestato danno per cui è causa.
Come noto, infatti, la giurisprudenza contabile ha limitato l’operatività della compensatio ai casi in cui, sia il danno che il presunto vantaggio, dipendano dallo stesso titolo (ovvero l’illecito), con comune antecedente causale e ciò in linea con l’orientamento dello stesso [#OMISSIS#] di legittimità. (Cfr., ex multis, Corte conti, sez. 3^ centr., n.244/2002, n.44/2003, n.141/2003, n.590/2004; Corte conti, sez. 1^ centr., n.261/2001; Cass. civ., sez. 2^, n.7269/2003; Corte Cass., n.169/60).
Non sono pertanto valutabili, a tal fine, eventi non dipendenti dall’illecito, secondo un criterio di regolarità causale, atteso che il pregiudizio e l’incremento patrimoniale devono presentarsi come due aspetti contrapposti dello stesso fatto, avente in sé stesso l’idoneità a determinare oltre al danno, anche l’effetto vantaggioso.
[#OMISSIS#] fattispecie, né l’asserita omessa percezione di altri compensi per l’attività svolta quale direttore di vari Master, rivendicata in questa sede [#OMISSIS#] invocati fini compensativi, né l’aver concesso, in comodato gratuito all’Ateneo, apparecchiature diagnostiche, né il procacciamento di macchinari vari appaiono configurabili quali circostanze causalmente dipendenti (anche solo indirettamente) dall’illecito contestato.
Nè appare provato in fattispecie, a conclusione, un qualche contributo causale di terzi alla produzione del danno, per cui si è [#OMISSIS#] impossibilità di prenderlo in seria considerazione, per una eventuale riduzione di addebito.
L’appello all’esame, pertanto, deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
La condanna alle spese legali di questo grado di giudizio segue la soccombenza.
Condanna alle spese di giustizia, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette
RIGETTA
l’appello in epigrafe e, per l’effetto, conferma integralmente l’impugnata sentenza di prime cure, con ogni conseguenza di legge.
Le spese legali di questo grado di giudizio seguono la soccombenza.
Condanna alle spese di giustizia [#OMISSIS#] somma totale di Euro 96,00 (novantasei/00).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Roma, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del 13 novembre 2014.
Depositata in Cancelleria 18 marzo 2015.