Non può trovare applicazione il principio secondo cui, seppur doveroso, il recupero di somme illegittimamente erogate trova un suo ineludibile limite nel consolidamento di situazioni derivante dal principio di affidamento nella sicurezza giuridica qualora l’accipiens abbia mancato di adempiere a precisi obblighi di comunicazione in capo a lui gravanti, sicché non possa ravvisarsi buona fede in capo allo stesso.La giurisprudenza della Corte dei conti ha costantemente affermato la possibilità per l’orfano maggiorenne a rinunciare ad un corso di studi iscrivendosi poi a diverso corso di studi, senza per questo perdere il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Corte dei conti reg., Basilicata, 15 gennaio 2017, n. 5
Pensione di reversibilità per studenti universitari orfani maggiorenni – Irripetibilità e buona fede
PENSIONI
C. Conti Basilicata Sez. giurisdiz., Sent., 15-01-2015, n. 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata
in composizione monocratica
Il [#OMISSIS#]
Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 8206/C del registro di Segreteria;
proposto dalla sig.ra A. M. L., rappresentata e difesa, per procura a margine al ricorso, dall’avv. [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], e presso il cui studio, [#OMISSIS#] in Pisticci, Via [#OMISSIS#] n. 12, elettivamente domiciliata;
contro: l’INPS Gestione Dipendenti Pubblici di Matera;
avente ad oggetto: l’accertamento dell’irripetibilità dell’indebito pensionistico di Euro 10.101,71 richiesto dall’ INPS di Matera con nota prot. n. 4700 del 25.6.2014, con contestuale richiesta di sospensiva del predetto provvedimento;
Visti gli atti e documenti di causa.
Assenti le parti alla pubblica udienza del 15.1.2015.
Svolgimento del processo
La ricorrente ha “impugnato” – con contestuale richiesta di provvedimento cautelare di sospensiva – la nota dell’INPS di Matera prot. n. 4700 del 25.6.2014 con cui si chiedeva la restituzione di Euro 10.101,71 per l’indebito pensionistico formatosi sul trattamento pensionistico iscrizione n. 60375501, in quanto – secondo quanto esposto nel provvedimento di recupero – nel periodo intercorrente tra l’1.11.2006 ed il 31.5.2014, ha percepito quote di compartecipazione relative ai figli M.D. e M.F., in qualità di orfani maggiorenni studenti universitari, in assenza dei previsti presupposti di legge; con la predetta nota l’Istituto previdenziale disponeva altresì la ritenuta cautelare mensile di Euro 84,89 sulla pensione in godimento.
La parte ricorrente, dopo aver esposto i dati relativi alle iscrizioni a varie Università ed allo svolgimento dei relativi studi di ciascuno dei due figli, sostiene che per il figlio M.D. “ha diritto alla quota di compartecipazione sino al 10.04.2009 avendo compiuto in tale data il 26 anno di età ed essendo stato iscritto, in tale periodo, al corso di laurea specialistica”, mentre per il figlio M.F., contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione, deduce che l’interruzione di alcuni corsi di studio, con formale rinuncia alla prosecuzione degli stessi, ed iscrizione ad altri corsi, non comporta la decadenza dalle quote di compartecipazione già percepite, come puntualizzato anche [#OMISSIS#] nota operativa INPDAP n. 44/2008;
Sostiene altresì l’atto introduttivo del giudizio, che le somme richieste sono comunque irripetibili in considerazione della evidente percezione in buona fede, secondo i consolidati indirizzi giurisprudenziali in materia;
Pertanto il ricorso, previa richiesta di provvedimento cautelare di sospensiva, conclude affinchè il [#OMISSIS#] adito voglia “dichiarare dovute le quote di compartecipazione per gli orfani M.D. e M.F……dichiarare non ripetibili e, comunque, inesigibili le somme percepite dalla ricorrente a titolo di compartecipazione…”.
Con memoria depositata il 5.11.2014 si è costituito in giudizio l’INPS, ribadendo la legittimità del provvedimento di recupero, poiché, nel periodo intercorrente tra l’1.11.2006 ed il 31.5.2014, sono state attribuite per intero alla ricorrente le quote di compartecipazione relative ai due orfani studenti, mentre è stato accertato che il figlio D., negli aa. aa. 2006/2007e 2007/2008, non è risultato iscritto a nessun corso di studi, ed il figlio F. ha perso il diritto al beneficio di cui trattasi avendo prodotto rinuncia [#OMISSIS#] studi in due differenti sedi universitarie. Pertanto l’Istituto previdenziale ha concluso per il rigetto dell’avversa domanda.
Con ordinanza n. 10/2014, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di Consiglio del 18.11.2014, è stata respinta la richiesta cautelare di sospensiva avanzata dalla parte ricorrente, e contestualmente fissata l’odierna udienza per la discussione.
Con memorie depositate rispettivamente in data 30.12.2014 e 31.12.2014, sia L’INPS, sia la parte ricorrente hanno ulteriormente puntualizzato gli argomenti svolti negli atti precedentemente depositati, confermando le conclusioni ivi rassegnate.
Ritenuto in
Motivi della decisione
La questione all’esame riguarda l’accertamento dei presupposti del diritto della ricorrente a percepire, relativamente ai due figli orfani maggiorenni e studenti universitari, la quota della pensione indiretta, fruita in qualità di vedova di M.L., deceduto in servizio il 10.10.1997; presupposti negati dall’Amministrazione resistente che, con l’ “impugnato” provvedimento n. 4700 del 25.6.2014, ha conseguentemente reclamato la restituzione di quanto ritiene indebitamente percepito.
La materia è regolata dall’art. 22 della L. 21 luglio 1965, n. 603 e s.m.i. che riconosce il diritto al trattamento pensionistico di reversibilità ai figli superstiti studenti universitari “per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26 anno di età”, nonché dall’art. 82 del TU 1092/1973 per il quale “Gli orfani minorenni del dipendente civile o militare di cui al primo comma dell’art. 81 ovvero del pensionato hanno diritto alla pensione di riversibilità; la pensione spetta anche [#OMISSIS#] orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti.
Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età”.
Assume pertanto rilievo l’esame del corso di studi svolto dai due figli dell’odierna ricorrente, sino al compimento del ventiseiesimo anno di età.
Dagli atti acquisiti al fascicolo di causa, relativamente al figlio M.D., risulta quanto segue:
nato il (…), nell’a.a. 2002/2003 si è immatricolato presso l’Università degli Studi di Basilicata per il corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura; nell’a.a. 2003/2004 si è immatricolato al Politecnico di Milano per il corso di laurea in Scienze dell’Architettura ivi conseguendo la laurea triennale il 26/09/2006; (da novembre 2006 a ottobre 2008 non risulta iscritto a nessun corso di studi); nell’a.a. 2008/2009 si è immatricolato presso il Politecnico per il biennio (2008/2009 – 2009/2010) utile al conseguimento, ottenuto in data 20/12/2010, della laurea magistrale in Scienze dell’Architettura; ha compiuto il ventiseiesimo anno di età il 10/04/2009.
Da quanto innanzi esposto risulta di tutta evidenza l’insussistenza del diritto alla quota di pensione riferita al figlio D., per il periodo intercorrente tra il novembre 2006 (inizio del nuovo anno accademico) e l’ottobre 2008, nel quale il predetto non risulta iscritto a nessun corso di studi.
Le osservazioni di parte ricorrente circa l’irripetibilità della somma, in quanto comunque percepita in buona fede, non sono condivisibili, poiché si verte [#OMISSIS#] differente ipotesi di omissione da parte del pensionato di specifici obblighi di comunicazione del verificarsi di un evento che comporti variazione della pensione (art. 86, comma 4, art. 196 comma 5, del D.P.R. n. 1092 del 1973), il che esclude la sussistenza dell’invocata buona fede del percettore (in senso conforme, ex plurimis, cfr Sez. [#OMISSIS#] n. 54/2012, Sez. Toscana n. 233/2011, Sez. I appello n. 11/2013, Sez. II appello n. 422/2010).
Né a diverse conclusioni portano le deduzioni svolte dal difensore [#OMISSIS#] memoria depositata il 31.12.2014, considerato che la perdita del diritto per cui è causa non è conseguenza di un dato già in possesso dell’Amministrazione, quale il raggiungimento del ventiseiesimo anno di età del figlio, bensì di un fatto che rientrava negli obblighi di comunicazione a carico del pensionato, secondo le norme innanzi richiamate.
Pertanto l'”impugnato” provvedimento dell’INPS, [#OMISSIS#] parte in cui reclama la restituzione dell’indebito formatosi in conseguenza della corresponsione della quota pensionistica relativa al figlio M.D. nel predetto periodo, appare immune dalle censure formulate.
Diverso esito meritano le censure di parte ricorrente relative alla richiesta dell’Amministrazione di restituzione delle quote pensionistiche percepite per il figlio M.F., relativamente al quale, dal fascicolo di causa risulta quanto segue:
nato il 10/05/1988, nell’a.a. 2007/2008 si è immatricolato presso il Politecnico di Milano, al corso di laurea in Ingegneria Elettronica, rinunciando al proseguimento degli studi in data 13/05/2008; nell’a.a. 2008/2009 si è immatricolato presso l’Università del Salento, Facoltà di Economia, rinunciando al proseguimento degli studi in data 11/02/2011; nell’a.a. 2011/2012 si è immatricolato presso l’Università degli Studi di Basilicata, corso di laurea in Ingegneria Civile ed Ambientale. Per tale corso di laurea è stata conferita la quota di compartecipazione fino a tutto il mese di [#OMISSIS#] 2014 in quanto lo studente M.F. ha compiuto il ventiseiesimo anno di età il 10/05/2014.
Da quanto innanzi esposto risulta quindi che M.F., pur avendo presentato dichiarazione alla rinuncia [#OMISSIS#] studi in due differenti sedi universitarie, ha provveduto all’iscrizione presso altri corsi universitari, senza che si sia avuta interruzione di iscrizione tra un anno accademico e l’altro.
Va pertanto evidenziato che, contrariamente alla tesi sostenuta dall’Amministrazione resistente, la giurisprudenza della Corte dei conti ha costantemente affermato la possibilità per l’orfano maggiorenne a rinunciare ad un corso di studi iscrivendosi poi a diverso corso di studi, senza per questo perdere il diritto all’assegno per il nucleo familiare (Sez. Abruzzo n. 476/2010, Sez. Basilicata n. 53/2010, Sez. Sicilia n. 1139/2010, Sez. Lazio n. 31/2009, Sez. III appello n. 28/2003).
Di contro, non pertinente appare il richiamo alla sentenza della Sez. Basilicata n. 66/2014 fatto dall’INPS [#OMISSIS#] memoria difensiva, in quanto la predetta sentenza riguardava la diversa fattispecie in cui l’orfano maggiorenne era già studente fuori corso al momento del decesso del genitore.
Va inoltre osservato che – constatati i momenti temporali nei quali sono state prodotte le rinunce [#OMISSIS#] studi e la mancata interruzione di iscrizione tra un anno universitario ed il successivo, sino al compimento del ventiseiesimo anno di età – non appare che l’interruzione degli studi universitari sia stata protratta per un periodo tale da far venire meno l’esigenza di tutela dell’orfano, nonché la potenziale utilità del sostegno economico previdenziale, che costituiscono la ratio della [#OMISSIS#] che disciplina l’attribuzione del beneficio di cui trattasi.
E’ altresì necessario sottolineare che l’ INPDAP, con nota operativa n. 44 del 25.11.2008, ha tra l’altro precisato che. “La pensione spetta anche [#OMISSIS#] studenti universitari che, dopo aver ultimato o interrotto un corso di studi, ottengano l’iscrizione ad altra facoltà ovvero ad altro corso di laurea della stessa facoltà…”.
Per quanto innanzi esposto, va riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire la quota della pensione di reversibilità riferita al figlio maggiorenne F., sino al compimento del ventiseiesimo anno di età (10/05/2014), e conseguentemente l'”impugnato” provvedimento dell’INPS, [#OMISSIS#] parte in cui reclama la restituzione dell’indebito relativo alla quota corrisposta per il predetto figlio, appare illegittimo.
Conclusivamente, il diritto dell’INPS alla ripetizione dell’indebito per cui è causa, va riconosciuto nei limiti delle sole quote indebitamente percepite dalla ricorrente per il figlio D. nel periodo intercorrente tra novembre 2006 e ottobre 2008.
Sussistono giusti motivi, considerata la complessità della questione e la reciproca soccombenza, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla sig.ra A. M. L., nei confronti dell’INPS Gestione Dipendenti Pubblici di Matera, contrariis reiectis, così decide:
A) accoglie parzialmente il ricorso, accertando il diritto della ricorrente alla rideterminazione dell’indebito pensionistico con riferimento alle sole quote indebitamente percepite per il figlio D.M. nel periodo intercorrente tra novembre 2006 e ottobre 2008, demandando all’Amministrazione la rideterminazione dell’indebito come innanzi precisato;
B) compensa le spese;
Così deciso in Potenza [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di Consiglio successiva all’udienza del 15 gennaio 2015.
Depositata in Cancelleria 15 gennaio 2015.