Esclusa, l’ammissibilità di un’interpretazione analogica di una norma eccezionale – quale quella che legittima la pensione anticipata per le lavoratrici di sesso femminile – e negata altresì, agli effetti di una interpretazione estensiva, l’ipotesi secondo la quale nella specie il legislatore minus dixit quam voluit, è da rilevare che la direttiva 2002/73/CE, recepita dall’art. 249 d.lgs. 30 maggio 2005, n. 145 enuncia il principio della parità di trattamento tra uomini e donne solo per quanto riguarda l’accesso al lavoro, la formazione e promozione professionali e le condizioni di lavoro; con la conseguenza che, a rigore, non v’è spazio alcuno per riferire un’incondizionata parità di trattamento anche al possesso dei requisiti per il riconoscimento della pensione di vecchiaia. Del resto, l’art. 1, comma 3, d.lgs. n. 145/2005, attuativo della direttiva 2002/73/CE, stabilisce che il principio della parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso femminile.Seppure è vero che la c.d, “opzione donna” prevede un trattamento di miglior favore per le lavoratrici rispetto agli uomini che versino nelle loro stesse condizioni soggettive e oggettive, è altrettanto indubbio che tale diversa disciplina normativa è ancorata alla impossibilità di una parificazione tra i due sessi che prescinda dalla considerazione delle loro rispettive attitudini e del loro diverso modo di ingerirsi nei vari aspetti della vita sociale; sì che la previsione di limiti ridotti per l’accesso al pensionamento delle lavoratrici si giustifica soprattutto alla luce del ruolo che la donna svolge in ambito familiare, ruolo sovente di ostacolo alla piena realizzazione della donna nella vita professionale.
Corte dei conti, sez. I, 16 dicembre 2016, n. 426
Personale ATA – Pensione anticipata lavoratrici – Applicabilità a lavoratori di sesso maschile
Corte dei Conti Sez. I App., Sent., (ud. 06-12-2016) 16-12-2016, n. 426
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZ. I GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
composta dagli ill.mi signori magistrati :
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – [#OMISSIS#] rel. est.
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] La [#OMISSIS#] – Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio d’appello in materia pensionistica – iscritto al n. 50799 del registro di segreteria –
ad istanza
di La Banca [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e con essa elettivamente domiciliato come in atti
avverso
la sentenza n. 21/2016 del 26.1.2016 pronunciata dalla Sezione giurisdizionale regionale per la [#OMISSIS#] e
nei confronti
dell’Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
Visto l’atto d’appello;
Esaminati tutti gli altri documenti di causa;
Udita, alla pubblica udienza del giorno 6 dicembre 2016, la relazione del [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed udito, altresì, nell’interesse dell’appellante, l’avv. [#OMISSIS#] nonché, in rappresentanza dell’Inps, l’avv. [#OMISSIS#]; assenti gli altri patroni di parte.
Ritenuto in
Svolgimento del processo
Con l’impugnata sentenza la Sezione giurisdizionale per la [#OMISSIS#] ha respinto il ricorso col quale l’ex dipendente statale di ruolo dell’Università degli Studi “Magna Grecia” di Catanzaro aveva chiesto la pensione di anzianità ai sensi dell’art. 1, comma 9, della L. n. 243 del 2004, che in via sperimentale aveva introdotto nell’ordinamento il beneficio (poi prorogato per effetto del d.l. 6.12.2011 n. 201 convertito [#OMISSIS#] L. 24 dicembre 2011, n. 214) della c.d. opzione donna.
In particolare la Sezione adìta ha escluso l’estensione [#OMISSIS#] uomini in via interpretativa delle disposizioni sopra richiamate ed ha negato altresì che le norme comunitarie contenute [#OMISSIS#] direttiva 2002/73/CE, pure invocate dal ricorrente, si pongano in contrasto con le norme dell’ordinamento interno che prevedono un’opportunità di pensionamento anticipato per le sole [#OMISSIS#]. La Corte territoriale è quindi pervenuta [#OMISSIS#] riferita statuizione ritenendo inaccoglibile l’istanza del ricorrente sia alla luce del diritto comunitario che delle sentenze della Corte costituzionale in materia.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il La Banca rilevando, con vari argomenti , che la normativa nazionale e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’U.E. portano in chiara evidenza la discriminazione del pubblico dipendente di sesso maschile, contenendo, la direttiva 2002/1973/CE, la lata enunciazione del principio di non discriminazione; sicchè la [#OMISSIS#] di riferimento, [#OMISSIS#] effetti della regolazione della fattispecie in esame, sarebbe discriminatoria tra i generi sotto vari [#OMISSIS#] ed implicazioni.
Inoltre la previsione di età pensionabili diverse per gli uomini e per le [#OMISSIS#], nell’ambito del settore pubblico, violerebbe anche la direttiva 2006/1954/CE recepita dallo Stato italiano con il D.Lgs. n. 5 del 2010.
L’appellante ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituito l’Inps mediante memoria con la quale ha chiesto il rigetto dell’interposto gravame. Secondo l’istituto resistente, infatti, il beneficio in questione, avendo carattere sperimentale, non costituirebbe una discriminazione in danno dei lavoratori pubblici di sesso maschile, avuto anche riguardo all’art. 37 della Carta costituzionale.
La parte appellata ha poi rilevato che l’istituto in questione è opzionale e legato alla scelta obbligatoria del sistema di calcolo contributivo, oltre che determinato in via sperimentale dal brusco innalzamento dell’età pensionabile delle [#OMISSIS#] a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 201 del 2011.
L’appellante La Banca ha prodotto una memoria aggiunta con la quale ha ribadito le argomentazioni a sostegno del gravame.
All’udienza del giorno 8.11.2016 la causa, per impedimento del relatore, è stata rinviata alla data odierna.
All’odierna pubblica udienza l’avv. [#OMISSIS#] si è riportato alle argomentazioni svolte nell’atto d’appello, mentre l’avv. [#OMISSIS#] ha insistito per l’accoglimento delle rassegnate istanze difensive.
Quindi la causa è passata in decisione.
Considerato in
Motivi della decisione
La questione venuta all’esame del Collegio e sostanzialmente riproposta attraverso la mera reiterazione di motivi convincentemente disattesi in prime cure riguarda il diritto dell’appellante al preteso riconoscimento della pensione di anzianità in base alle disposizioni normative, contenute nell’art. 1, comma 9, della L. n. 243 del 2004 (poi prorogate per effetto del d.l. 6.12.2011 n. 201 convertito [#OMISSIS#] L. 24 dicembre 2011, n. 214) che in via sperimentale ed eccezionale avevano facoltizzato, con misure agevolative compendiate [#OMISSIS#] c.d. opzione donna, le sole lavoratrici ad accedere, fino al 31.12.2015, al trattamento pensionistico di anzianità.
La doglianza è priva di giuridico fondamento, non consentendo, essa, di ritenere sussistente un’ingiustificata discriminazione tra uomo e donna in rapporto alla riferita disciplina e alle collegate norme comunitarie che ne definirebbero, secondo il ricorrente, l’effettiva portata precettiva.
Esclusa, infatti, l’ammissibilità di un’interpretazione analogica di una [#OMISSIS#] eccezionale e negata altresì, [#OMISSIS#] effetti di una interpretazione estensiva, l’ipotesi secondo la quale [#OMISSIS#] specie il legislatore minus dixit quam voluit (coincidendo invece la ratio della [#OMISSIS#] proprio con i contenuti del suo [#OMISSIS#] ambito dispositivo), è da rilevare che la direttiva 2002/73/CE, recepita dall’art. 249 del D.Lgs. n. 145 del 2005enuncia il principio della parità di trattamento tra uomini e [#OMISSIS#] solo per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e promozione professionali e alle condizioni di lavoro; con la conseguenza che, a rigore, non v’è spazio alcuno per riferire un’incondizionata parità di trattamento anche al possesso dei requisiti per il riconoscimento della pensione di vecchiaia. Del resto l’art. 1, comma 3, del citato D.Lgs. n. 145 del 2005, attuativo della direttiva 2002/73/CE, stabilisce che “il principio della parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso” femminile.
Ora, seppure è vero che la c.d, “opzione donna” prevede un trattamento di [#OMISSIS#] favore per le lavoratrici rispetto [#OMISSIS#] uomini che versino nelle loro stesse condizioni soggettive ed oggettive, è altrettanto indubbio che tale diversa disciplina normativa è ancorata alla impossibilità di una parificazione tra i due sessi che prescinda dalla considerazione delle loro rispettive attitudini e del loro diverso modo di ingerirsi nei vari aspetti della [#OMISSIS#] sociale; sì che la previsione di limiti ridotti per l’accesso al pensionamento delle lavoratrici si giustifica soprattutto alla luce del ruolo che la donna svolge in ambito familiare, ruolo sovente di ostacolo alla piena realizzazione della donna [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] professionale.
Giustamente il primo [#OMISSIS#] ha evidenziato che i benefici in materia pensionistica previsti dal [#OMISSIS#] ordinamento per i dipendenti di sesso femminile sono stati più volti riconosciuti legittimi dalla Corte costituzionale, [#OMISSIS#] essi a soddisfare esigenze peculiari della donna.
In base a quanto premesso deve dunque affermarsi che la [#OMISSIS#] censurata è da ritenere conforme ai principi costituzionali e del tutto compatibile con la normativa Europea; alla quale sono infatti estranee, come si è detto, disposizioni che impongano una totale parità di requisiti tra uomini e [#OMISSIS#] quanto al diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero che impongano allo Stato italiano, con norme di self executing, l’abrogazione delle disposizioni che abilitino le sole [#OMISSIS#] a chiedere il pensionamento anticipato.
Mette poi conto soggiungere che, ove pure si configurasse un contrasto con la normativa comunitaria dell’invocata disposizione di diritto interno, tale contrasto, eventualmente rimesso nelle debite forme alla Corte di Giustizia dell’UE, non avrebbe [#OMISSIS#] potuto risolversi nell’estensione, come auspicato dal ricorrente, delle regole poste dall’opzione donna a tutti i lavoratori, ma avrebbe solo potuto comportare l’obbligo per lo Stato italiano di sopprimere il beneficio riconosciuto alle [#OMISSIS#].
Anche per questo motivo, dunque, appare infeconda, ai presenti fini, una più approfondita disamina dei principi e della giurisprudenza del diritto comunitario.
Sotto diverso profilo occorre anche osservare che la riproposta eccezione dell’Inps, secondo la quale l’interessato risulterebbe essere in possesso, alla data della domanda, di un’anzianità contributiva di soli 31 anni, 6 mesi e 18 giorni (un’anzianità pertanto inferiore a quella prevista dalla legge di riferimento), si fonda su un fatto pacifico, siccome mai contestato ex adverso (art. 115 c.p.c.) e, come tale, idoneo a radicare un giudizio di carenza di interesse ad agire, come sostenuto dal predetto istituto previdenziale.
In conclusione l’appello deve essere respinto e per l’effetto devono essere poste a carico dell’appellante le spese di difesa, che si liquidano in dispositivo.
[#OMISSIS#] è invece dovuto per le spese di giustizia, avuto riguardo al principio di gratuità che assiste il giudizio pensionistico davanti a questa Corte.
P.Q.M.
disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, respinge l’appello in epigrafe e conferma l’impugnata sentenza.
[#OMISSIS#] a carico del ricorrente le spese di difesa che liquida, in favore dell’Inps, in Euro 1000,00 oltre [#OMISSIS#] e cpa.
[#OMISSIS#] per le spese di giustizia.
Manda alla Segreteria gli adempimenti conseguenti
Così deciso in Roma, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di Consiglio del 6 dicembre 2016.
Depositata in Cancelleria 16 dicembre 2016.