In caso di morte del genitore nel periodo compreso tra due differenti ordini di studio, il figlio conserva lo status di studente ai fini del riconoscimento del diritto a pensione ai superstiti, a condizione che l’iscrizione avvenga, senza soluzione di continuità, entro la prima scadenza utile prevista per l’iscrizione al ciclo di studi immediatamente successivo. Da ciò si rileva l’infondatezza dell’ulteriore deduzione difensiva dell’Inps secondo cui, al fine del riconoscimento del diritto di cui trattasi, occorre che l’orfano maggiorenne debba necessariamente essere in possesso del requisito dell’iscrizione all’università con frequentazione degli studi in regolare corso (e cioè non in fuori corso) al momento in cui avviene il decesso del dante causa, non emergendo ciò dalla lettera della norma; in effetti, l’unico riferimento temporale che viene imposto è il limite del ventiseiesimo anno di età, oltre il quale il beneficio non potrà più essere corrisposto.
Corte dei conti reg., Sardegna, 7 ottobre 2016, n. 184
Pensione di reversibilità per studenti universitari orfani maggiorenni
PENSIONI
C. Conti Sardegna Sez. giurisdiz., Sent., 07-10-2016, n. 184
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
in composizione monocratica nella persona del consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] quale giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23641 del registro di Segreteria, proposto da A. C. (C.F.: Omissis), rappresentato e difeso dall’avv. Umberto COSSU
contro
l’INPS, sede regionale di Omissis, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in ispecie avverso la determinazione negativa in data 31 ottobre 2014, di diniego del diritto a trattamento di reversibilità.
Letta la relazione di causa all’udienza del 5 ottobre 2016; sentiti l’avv. Umberto COSSU e l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per l’INPS;
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 14 gennaio 2016 il signor A. C., orfano maggiorenne di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (deceduta il 4 maggio 2013), studente universitario iscritto nella Facoltà di Economia e Politiche pubbliche, ha avversato il diniego del trattamento di reversibilità oppostogli dall’Inps Sede di Cagliari con nota in epigrafe, in relazione all’istanza da lui presentata, a tal fine, nella stessa data.
L’Istituto previdenziale ha negato detto trattamento di reversibilità in quanto “Il richiedente, al momento del decesso del dante causa, non aveva lo status di studente universitario in corso legale di studi come stabilito dall’art. 19 del R.D. n. 1592 del 1933“.
A sostegno della pretesa il ricorrente ha fatto presente quanto segue.
Il ricorrente si è immatricolato nell’ottobre 2009 all’anno accademico 2009/2010 presso la facoltà di economia dell’Università degli studi di Cagliari ove ha conseguito la laurea triennale ad aprile 2013. La madre del ricorrente è deceduta nel maggio 2013 e, in quel momento, egli era in attesa di iscriversi alla laurea specialistica nell’ottobre successivo, cosa che è appunto avvenuta.
A. C. ha dedotto violazione a falsa applicazione dell’art. 82 del D.P.R. n. 1092 del 1973 ed eccesso di potere per violazione della circolare INPS del 5 ottobre 1999, n. 16. Infatti, ad avviso di parte attrice, il presupposto per beneficiare della pensione è costituito da due elementi: la necessaria iscrizione e frequenza di un corso universitario ed il non avere superato il 26 anno di età. Ciò sarebbe confermato dalla circolare INPS n. 185/2015, la quale stabilisce che, in caso di morte del genitore nel periodo compreso tra due differenti ordini di studio, il figlio conserva lo status di studente ai fini del riconoscimento del diritto a pensione ai superstiti, a condizione che l’iscrizione avvenga, senza soluzione di continuità, entro la prima scadenza utile prevista per l’iscrizione al ciclo di studi immediatamente successivo.
La difesa di parte attrice ha anche osservato che il ricorrente non era fuori corso al momento dell’iscrizione al corso in relazione al quale ha chiesto l’applicazione dell’art. 82 del D.P.R. n. 1092 del 1973; lo era stato, semmai, con riferimento al primo livello di studi universitari che, però era già terminato e dunque non potrebbe avere rilievo nel caso del quo. Inoltre, laddove si dovesse ritenere che egli fosse da considerarsi fuori corso al momento del sorgere del diritto, ha richiamato una certa giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, l’essere fuori corso non può incidere negativamente sulla spettanza della pensione di reversibilità.
L’INPS si è costituito in data 23 settembre 2016, confermando la correttezza del proprio operato e ribadendo che, al momento del decesso della madre, il ricorrente non aveva lo status di studente universitario. Inoltre ha soggiunto che, al momento della morte della madre, egli non aveva condotto un cursus di studi regolari, essendo “fuori corso”.
Considerato in
Motivi della decisione
Come sopra esposto, l’Inps ha negato il trattamento di reversibilità, chiesto dal sig. A. C., in quanto il medesimo, alla data di decesso della madre (4 maggio 2013), pur avendo conseguito la laurea triennale, non risultava iscritto ad un corso regolare di studi”, essendo irrilevante che si sia iscritto, nell’ottobre successivo, ad un corso di laurea specialistico; quindi il trattamento di reversibilità spetterebbe, secondo l’assunto di parte convenuta, solo nell’ipotesi in cui il decesso del lavoratore avvenga durante il periodo di iscrizione ad uno degli anni accademici che costituiscono il corso legale di laurea.
Nel merito va rammentato che ai sensi dell’art. 82 del D.P.R. n. 1092 del 1973, nel caso di decesso del pensionato o assicurato spetta il trattamento di reversibilità a favore dei figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, pur se maggiorenni e fino al compimento del ventiseiesimo anno di età qualora frequentino l’Università o istituti superiori equiparati.
Come già osservato su analoga fattispecie (cfr. Corte dei conti Sez. Sardegna, n. 713/2011), occorre in tali ipotesi tener conto della nuova strutturazione degli studi universitari, introdotta dalla riforma di cui alla L. n. 127 del 1997, che ha previsto due distinti livelli nella formazione dei cittadini, con la laurea triennale o di primo livello, che a sua volta dà accesso ai corsi di laurea specialistica o magistrale nello stesso ambito disciplinare.
Nella situazione qui esaminata il sig. A. C. aveva conseguito la laurea di primo livello prima del decesso del genitore (ad aprile 2013), e successivamente l’interessato si è iscritto al corso di laurea magistrale, al primo momento utile, e cioè nel mese di ottobre 2013.
Invero, ai fini della spettanza del diritto de quo occorre tener conto della nuova organizzazione universitaria, ed in particolare della possibilità che l’iscrizione alla seconda fase possa anche avere luogo, ad es., dopo un certo lasso di tempo dal termine della prima, proprio perché si tratta di due diversi titoli di studio. Sicché, dopo il decesso della madre, il ricorrente si è iscritto ad un corso di laurea magistrale, situazione che lo ha ricondotto nella posizione di studente. Di conseguenza, l’accertamento della sussistenza del diritto contestato non poteva che fondarsi sul riscontro degli altri requisiti di legge, costituiti dalla condizione dell’essere a carico del genitore al momento del decesso e dal limite 26 anno di età: elementi entrambi sussistenti e non in contestazione.
Tale interpretazione della normativa in applicazione è, del resto, confermata dalla circolare interpretativa n. 185/2015 dell’INPS la quale stabilisce che, in caso di morte del genitore nel periodo compreso tra due differenti ordini di studio, il figlio conserva lo status di studente ai fini del riconoscimento del diritto a pensione ai superstiti, a condizione che l’iscrizione avvenga, senza soluzione di continuità, entro la prima scadenza utile prevista per l’iscrizione al ciclo di studi immediatamente successivo. Per cui risulta incontrovertibilmente che, nel caso de quo, l’Istituto previdenziale ha contravvenuto ad una propria precisa direttiva.
Da quanto sopra esposto si rileva l’infondatezza dell’ulteriore deduzione difensiva dell’Inps secondo cui, al fine del riconoscimento del diritto di cui trattasi, occorre che l’orfano maggiorenne debba necessariamente essere in possesso del requisito dell’iscrizione all’università con frequentazione degli studi in regolare corso (e cioè non in fuori corso) al momento in cui avviene il decesso del dante causa, non emergendo ciò dalla lettera della norma; in effetti, l’unico riferimento temporale che viene imposto è il limite del ventiseiesimo anno di età, oltre il quale il beneficio non potrà più essere corrisposto (sul punto cfr. Corte dei conti, Sezione giurisd. Toscana, 15.6.2000, n. 1022; Sezione Liguria, 9.5.2007, n. 396).
Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere accolto con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente al trattamento di reversibilità dalla data di decesso della madre e per la durata degli studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso iscritto al n. 23641 del registro di Segreteria, proposto da A. C. e, per l’effetto, dichiara il diritto del medesimo a percepire la pensione di reversibilità, quale orfano maggiorenne di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] deceduta il 4 maggio 2013, a decorrere da tale data, per la durata degli studi universitari e fino al compimento del 26 anno di età.
Sulle somme dovute al ricorrente per effetto della presente sentenza vanno corrisposti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi, dalla scadenza di ciascun rateo di pensione e fino al pagamento.
Condanna l’INPS alla rifusione delle spese ed onorari di avvocato a favore del ricorrente, nella misura di Euro 1000,00 (mille) oltre ad accessori di legge.
Per il deposito della sentenza è fissato il termine di 30 giorni dalla data odierna.
Così deciso in Cagliari, all’udienza del 5 ottobre 2016.
Depositata in Cancelleria 7 ottobre 2016.