Per potersi configurare il doloso occultamento del danno occorre un comportamento il quale, pur potendo comprendere l’attività antigiuridica pregiudizievole, includa, tuttavia, atti specificamente volti a prevenire il disvelamento di un danno ancora in fieri oppure a nascondere un danno ormai prodotto.L’occultamento del danno non può farsi discendersi dalla circostanza della falsificazione della firma del vice-presidente del Consorzio universitario, apposta sull’atto con cui si è disposto un indebito pagamento in favore del dipendente che avrebbe posto in essere tale falsificazione. Quest’ultima, ove provata, escluderebbe la responsabilità del vice-presidente per il danno causato al Consorzio, ma non varrebbe a limitare la conoscibilità ab origine dell’illecito da parte dell’ente stesso.
Corte dei conti reg., Sicilia, 24 febbraio 2016, n. 356
Segretario consorzio universitario – Liquidazione con risorse universitarie di debito fiscale del dipendente
GIUDIZIO DI CONTO
C. Conti Sicilia Sez. giurisdiz., Sent., 24-02-2016, n. 356
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
composta dai magistrati:
dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – [#OMISSIS#]
dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Primo referendario – relatore
dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Primo referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per responsabilità amministrativa iscritto al n.62544 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per la Regione siciliana nei confronti di D.G.A., nato a U. il (…) (C.F. (…)), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] in Palermo, via [#OMISSIS#] n.70;
Visti tutti gli atti e i documenti di causa;
Uditi, [#OMISSIS#] pubblica udienza del 24 febbraio 2016, il relatore dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], il Pubblico Ministero [#OMISSIS#] persona del v.p.g. dott. [#OMISSIS#] Albo, l’avv. [#OMISSIS#] per il convenuto; presente altresì l’avv. [#OMISSIS#].
Svolgimento del processo
Con atto di citazione depositato in data 15 giugno 2015 e ritualmente notificato il successivo 31 luglio 2015, la Procura Regionale presso questa Corte ha convenuto in giudizio il sig. D.G.A., già segretario amministrativo del Consorzio U. di [#OMISSIS#], per ivi sentirlo condannare al pagamento della somma di Euro 73.567,00, oltre rivalutazione e interessi legali, in favore del predetto Consorzio, nonché al pagamento delle spese di giudizio, in favore dello Stato.
L’azione di responsabilità si fonda sulle risultanze dell’attività di indagine svolta dalla [#OMISSIS#] di Finanza di [#OMISSIS#], comunicate con nota prot. 0447881/14 del 28.8.2014, [#OMISSIS#] quale venivano segnalate autonome ipotesi di danno erariale relative alla gestione del Consorzio U. di [#OMISSIS#].
In particolare, per quanto rileva in questa sede, nel corso delle indagini era emerso che, con mandato n.1805 (rectius n.1305) del 9.10.2007, era stato liquidato, con somme del Consorzio, un debito esattoriale dell’odierno convenuto nei confronti di Polis Equitalia, quale agente della riscossione dell’Agenzia delle entrate per la provincia di [#OMISSIS#]. Quanto sopra per l’importo complessivo di Euro 73.567,00. Peraltro, il convenuto, [#OMISSIS#] qualità di segretario amministrativo del Consorzio, aveva siglato il mandato di pagamento ed aveva dato disposizioni al consulente fiscale del Consorzio stesso, dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], per l’iscrizione della spesa nel libro giornale come spesa di funzionamento dell’Università per l’anno 2007. Inizialmente, per giustificare la spesa al [#OMISSIS#], il D. aveva fatto riferimento al finanziamento di un progetto di ricerca deliberato dal Consiglio di amministrazione in data 29.6.2007 e aveva allegato, al fine, una nota della Fondazione Erill del 29.8.2007 che faceva riferimento ad un progetto di ricerca da svolgersi [#OMISSIS#] provincia di [#OMISSIS#]. Ascoltato dalla polizia giudiziaria, il direttore della Fondazione Erill disconosceva la nota, così come la collaboratrice del D., A.A., dichiarava di non aver mai visto il verbale del consiglio di amministrazione del giugno 2007.
Il mandato di pagamento recava, poi, una seconda sigla, riferita alla persona del vice-[#OMISSIS#] del Consorzio, Migliore [#OMISSIS#], il quale, in sede di sommarie informazioni testimoniali, negava di averla apposta, così come dichiarava di non ricordare la deliberazione del consiglio di amministrazione del 29.6.2007 e di non conoscere la Fondazione Erill.
In relazione alla seconda sigla, inoltre, la collaboratrice del D. dichiarava ai militari di averla vista apporre dall’odierno convenuto.
Quanto alla posizione di Polis Equitalia, risultava che la stessa aveva inviato all’attenzione del “prof. D.” una dichiarazione stragiudiziale al fine di conoscere di quali importi il D. fosse creditore nei confronti del Consorzio; sullo stesso foglio il D. era stato indicato quale creditore del Consorzio per Euro 88.000,00, relativi a presunti premi di produttività dei due trienni precedenti.
Ritenuto, pertanto, che tali elementi dimostrassero univocamente l’illecita strumentalizzazione, da parte del convenuto, della sua funzione di segretario amministrativo del Consorzio al fine di disporre il pagamento di propri debiti personali con risorse pubbliche, il Procuratore, in data 13 aprile 2015, notificava all’interessato invito a dedurre, contestandone la responsabilità amministrativa per l’intero importo delle somme di cui al mandato di pagamento n.1305/2007.
Il D. presentava deduzioni difensive in data 5 giugno 2015 e veniva audito [#OMISSIS#] successiva data del 10 giugno 2015.
In tali sedi sosteneva che il pagamento del debito era avvenuto sulla base di un accordo informale con il vice-[#OMISSIS#] del Consorzio che aveva accettato di accollare al Consorzio il debito del D. come forma di pagamento di premialità future. [#OMISSIS#] prospettazione difensiva, a comprova del raggiungimento dell’accordo, il Migliore aveva poi siglato il mandato di pagamento in questione.
Il Pubblico Ministero riteneva infondata tale prospettazione difensiva, nonché in contrasto con quanto dichiarato, dal [#OMISSIS#], dal Migliore e dalla A.. Rilevava, inoltre, che il supposto accollo sarebbe stato un atto illogico, nonché illecito.
Pertanto, dopo aver rilevato che il ricorso a condotte artificiose rendeva la fattispecie assoggettabile alla disciplina prescrizionale del c.d. occultamento doloso, il Procuratore contabile citava il D. in giudizio, sottolineando che il mandato di pagamento n.1305/2007 aveva causato un esborso ingiustificato per il Consorzio U. e che, per di più, era stato adottato dal D. in conflitto di interessi.
Il convenuto faceva pervenire memoria di costituzione in giudizio in data 4 febbraio 2016.
In via preliminare, eccepiva la prescrizione dell’azione di responsabilità, poiché il fatto dannoso ovvero la liquidazione del mandato n.1305 risaliva all’anno 2007. Anche accedendo alla tesi della Procura erariale secondo cui [#OMISSIS#] fattispecie si era determinato un occultamento doloso del danno, il [#OMISSIS#] prescrizionale doveva ritenersi decorso, in quanto il Consorzio aveva avuto contezza dell’esborso in sede di approvazione del [#OMISSIS#] 2007; dello stesso esborso avevano contezza, inoltre, il Tesoriere che aveva effettuato il pagamento, ovvero la Banca popolare [#OMISSIS#] di [#OMISSIS#], e il [#OMISSIS#] che più volte gli aveva richiesto le pezze di appoggio per il mandato.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, insistendo nel sostenere che l’accollo del suo debito esattoriale da parte del Consorzio era stato assentito dal Migliore a titolo di pagamento delle premialità dovute per il suo lavoro alle dipendenze del Consorzio.
Al fine, eccepiva che il disconoscimento della sottoscrizione del mandato di pagamento effettuata dal Migliore non fosse efficace in quanto formulata in termini generici e presentava istanza di verificazione ai sensi dell’art.216 c.p.c., riservandosi di produrre scritture di comparazione.
A riprova dell’esistenza dell’accordo di accollo si riportava alla dichiarazione stragiudiziale pervenuta ad Equitalia Polis il 31 agosto 2007 e rilevava che il consiglio di amministrazione, [#OMISSIS#] seduta del 29.6.2007, aveva approvato il progetto di ricerca della Fondazione Erill proprio al fine di fornire una pezza di appoggio all’accordo di accollo.
Infine, rilevava che il suo rapporto di lavoro con il Consorzio era cessato nel 2013. Nel 2014, anno in cui era stata effettuata la segnalazione di danno erariale alla Procura, aveva richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per il riconoscimento delle somme a lui dovute a titolo di TFR; sulla base di tale decreto ingiuntivo aveva notificato al Consorzio atto di pignoramento presso terzi.
Il Consorzio aveva presentato opposizione tanto all’atto di pignoramento quanto al decreto ingiuntivo.
All’udienza odierna, il Pubblico Ministero insisteva [#OMISSIS#] richiesta di condanna dovendo ritenersi tempestiva l’azione di responsabilità, stante l’occultamento doloso della condotta foriera di danno erariale.
L’avv. [#OMISSIS#] insisteva nell’eccezione di prescrizione e nelle altre difese ed eccezioni [#OMISSIS#] atti.
La causa veniva, pertanto, posta in decisione.
Motivi della decisione
1.1. In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa del convenuto, alla luce del disposto dell’art.1, comma 2 della L. n. 20 del 1994, a tenore del quale “il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni [#OMISSIS#] in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in [#OMISSIS#] di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta”.
1.2. La prima parte della disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che “ai fini della decorrenza della prescrizione” non è “sufficiente il compimento della condotta illecita”, ma occorre un “evento dannoso avente i caratteri della concretezza e dell’attualità” (cfr. SS.RR., n.5/QM/2007). Tale orientamento giurisprudenziale è condivisibile alla luce del principio generale posto dall’art. 2935 c.c., secondo il quale “la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, in quanto è soltanto a decorrere dal momento del pagamento che può essere richiesto il risarcimento del danno, atteso che prima di tale momento il danno non si è ancora verificato e per una qualsiasi ragione potrebbe anche non verificarsi.
1.3. Nelle disposizioni del secondo comma del richiamato articolo 1, il legislatore si è, però, preoccupato anche di dare rilevanza ad una specifica situazione di impedimento del titolare del diritto – che si riflette sulla posizione della Procura agente – vale a dire l’ipotesi di occultamento doloso del danno: in tale ipotesi, il [#OMISSIS#] prescrizionale inizia a decorrere dalla data della scoperta del fatto.
Non rileva, quindi, l’impossibilità di fatto, in termini di ignoranza, anche incolpevole, dell’esistenza del danno, della sua entità o dell’identità dell’obbligato, ma rileva unicamente l’impossibilità, giuridicamente qualificata, in cui l’ignoranza discende da un occultamento doloso.
In relazione al significato da attribuirsi alla locuzione “occultamento doloso”, una parte della giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che il decorso della prescrizione sia impedito laddove l’ignoranza dell’amministrazione si accompagna ad una condotta dolosa dell’autore del danno; in particolare, l’occultamento doloso è stato ritenuto sussistente a fronte della commissione del reato di peculato (Terza centrale, sentenza n.98/A/2002).
Altra parte della giurisprudenza, tra cui la locale Sezione di Appello, ha, invece, affermato che “per potersi configurare il doloso occultamento del danno, occorre un comportamento il quale, pur potendo comprendere l’attività antigiuridica pregiudizievole, includa, tuttavia, atti specificamente volti a prevenire il disvelamento di un danno ancora in fieri oppure a nascondere un danno ormai prodotto” (Appelli Sicilia, 11/A/2016; in senso conforme, tra le altre, Terza Centrale, 830/A/2012; Liguria, n.83/2015).
A tale secondo orientamento ritiene di dover aderire il Collegio, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione formatasi in ordine alla causa di sospensione disciplinata dall’art. 2941 n.8 del c.c., in base alla quale se il debitore ha dolosamente occultato il debito, la prescrizione non decorre finché il dolo non sia stato scoperto. La Suprema Corte ha, infatti, affermato che “l’operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all’art. 2941 cod. civ., n. 8 ricorre quando sia posto in essere dal debitore un comportamento tale da comportare per il creditore una [#OMISSIS#] e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito (Cass. 24 ottobre 1998 n. 10592, 23 gennaio 2004 n. 1222, 5 dicembre 2005 n. 9291); stabilendo così un criterio che non impone [#OMISSIS#] di far riferimento ad una impossibilità assoluta di superare l’ostacolo posto dalla condotta del debitore, ma richiede di considerare l’effetto dell’occultamento in termini di impedimento non sormontabile con normali controlli (cfr., Cass. 17 aprile 2007 n. 9113)” (Sezione Lavoro, 14 novembre 2011 n. 23809).
1.4. Passando all’esame in concreto della fattispecie che ci occupa, si evidenzia in primo luogo che il mandato di pagamento n.1305 è stato emesso l’8 ottobre 2007. Il fatto dannoso si è, quindi, verificato in tale data; tuttavia, la Procura ritiene che il convenuto abbia dolosamente occultato il danno, di tal ché il [#OMISSIS#] prescrizionale quinquennale deve essere fatto decorrere dalla data della scoperta del danno nel corso delle indagini condotte dalla [#OMISSIS#] di finanza.
Tuttavia, [#OMISSIS#] fattispecie non appare provato un comportamento del D., idoneo ad occultare il pagamento dei propri debiti fiscali con i fondi del Consorzio.
A tale proposito, si osserva che il mandato di pagamento, allegato [#OMISSIS#] atti in copia informe (aff. 476), indica come beneficiario Polis Equitalia, senza fornire alcuna causale per il pagamento medesimo.
Il mandato, quindi, così come confezionato dal D., evidentemente non poteva essere considerato regolare e farsi rientrare tra le spese di funzionamento del Consorzio, poichè non era ipotizzabile che eventuali debiti tributari dell’ente, operante nel ragusano, fossero affidati per la riscossione a Polis Equitalia, avente competenza per la provincia di [#OMISSIS#]. L’incongruenza, peraltro, era resa particolarmente evidente dalla circostanza che nel territorio [#OMISSIS#] non operano le società del Gruppo Equitalia, a differenza di quanto accade nelle Regioni a statuto ordinario.
Si deve poi aggiungere che nel mandato non era stata apposta una falsa causale tendente a occultare il vero motivo del pagamento; anzi il mandato era privo di causale, circostanza anche questa che avrebbe dovuto impedirne il pagamento o farne rilevare successivamente l’irregolarità.
Deve, poi, considerarsi che l’iscrizione della spesa sul libro giornale come spesa di funzionamento fu effettuata non dal D., ma dal consulente fiscale del Consorzio, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]. A tale riguardo, il Pubblico ministero ha ritenuto che il [#OMISSIS#] fosse stato indotto in errore dallo stesso D. che aveva giustificato la spesa in funzione dell’esigenza di finanziare un progetto di ricerca, per il quale la Fondazione Erill aveva formulato una proposta al Consorzio per un costo di Euro 98.000,00.
Tale ricostruzione era stata prospettata dallo stesso [#OMISSIS#] ai militari della [#OMISSIS#] di finanza, i quali, tuttavia, come risulta dal verbale di compiute operazioni del 3 febbraio 2014, avevano evidenziato al [#OMISSIS#] “una discordanza fra il soggetto indicato nel mandato, POLIS EQUITALIA, e quello da cui proviene la pezza giustificativa, la fondazione ERILL di Verona”. I militari chiedevano, quindi, l’esibizione del libro giornale, per poi rilevare che la motivazione riportata nel libro giornale (spese di funzionamento) era incoerente sia con il relativo mandato che con la documentazione della fondazione ERILL, che proponeva una ricerca sui bisogni formativi della Provincia di [#OMISSIS#]. Il [#OMISSIS#] si riservava di produrre documentazione e il successivo 14 febbraio nuovamente giustificava l’iscrizione della spesa nel libro giornale come spesa di funzionamento, perché correlata a progetti formativi del Consorzio, di cui alla proposta della fondazione ERILL e alla nota della stessa fondazione n.85/2007, priva di firma che sarebbe valsa come quietanza della somma.
La giustificazione fornita dal [#OMISSIS#] appare del tutto non plausibile: non si comprende, infatti, come la proposta della fondazione ERILL, avente ad oggetto un progetto ancora da realizzare e di diverso importo, potesse far ritenere al consulente fiscale che fosse giustificato un pagamento di oltre 70 [#OMISSIS#] Euro a favore di un altro soggetto, che per di più era un agente della riscossione, non operante in Sicilia. In altri termini, il comportamento del D., per come descritto dal [#OMISSIS#], non era idoneo all’occultamento del danno.
Né l’occultamento del danno può farsi discendersi dalla circostanza, peraltro da verificare, della falsificazione della firma del vice-[#OMISSIS#] che, ove provata, escluderebbe la responsabilità del vice-[#OMISSIS#] per il danno causato al Consorzio, ma non ne limiterebbe la conoscibilità.
In definitiva, i normali controlli sul mandato ne avrebbero dovuto impedire il pagamento o, comunque, evidenziare la sussistenza del danno.
1.5. Rigettata, pertanto, la tesi dell’occultamento doloso del danno e precisato che questo è tale quando è concreto e attuale, [#OMISSIS#] presente fattispecie si deve ravvisare il “dies a quo” prescrizionale nell’effettivo pagamento che risale all’ottobre 2007, con la chiara e conseguente prescrizione.
2. L’accoglimento dell’eccezione di prescrizione esime il Collegio dall’esaminare nel merito le altre questioni dedotte in giudizio dalle parti.
3. Per ciò che attiene alle spese processuali, reputa la Sezione che non vi è luogo alla pertinente pronuncia, a termini della [#OMISSIS#] di interpretazione autentica di cui all’art.10 bis, comma 10, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito in L. 1 dicembre 2005, n. 248, a fronte di una mancata condanna motivata in ragione della prescrizione.
Il Collegio ritiene, infatti, che non sussistano ragioni per discostarsi dall’orientamento espresso dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, [#OMISSIS#] sentenza n. 3/2008/QM, che sulla questione di massima relativa a tutti i casi in cui la domanda di condanna proposta dal Procuratore Regionale è respinta dal [#OMISSIS#] perché viene ritenuta fondata l’eccezione preliminare di prescrizione prospettata dal convenuto, ha statuito che l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione, non costituendo “proscioglimento nel merito” ai fini previsti dal menzionato art. 10 bis del D.L. n. 203 del 2005, convertito [#OMISSIS#] L. n. 248 del 2005, non consente alcun rimborso delle spese legali sostenute dal convenuto e non sussiste nemmeno, conseguentemente, l’obbligo del [#OMISSIS#] contabile di liquidare le spese stesse.
P.Q.M.
La Corte dei conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana
definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 62544 del registro di segreteria:
– dichiara prescritta l’azione risarcitoria promossa dalla Procura Regionale nei confronti del signor D.G.A.;
– dichiara altresì il non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Palermo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del 24 febbraio 2016.
Depositata in Cancelleria 24 febbraio 2016.