Corte dei conti reg., Marche, 22 febbraio 2016, n. 7

Docente universitario – Danno all’immagine

Data Documento: 2016-02-22
Area: Giurisprudenza
Massima

La sussistenza di una previa sentenza penale irrevocabile di condanna, con riferimento all’azionato risarcimento del danno all’immagine dell’ente pubblico, si atteggia quale condizione dell’azione di responsabilità amministrativa, in relazione alla quale fattispecie il Giudice ha il dovere-potere di verificare d’ufficio se l’ordinamento ammetta la possibilità giuridica della tutela invocata nella sede giurisdizionale. Qualora, invece, la sentenza di condanna sia annullata senza rinvio, per intervenuta prescrizione del reato, tale requisito risulta insussistente, così che debba essere conseguentemente dichiarata la nullità dell’atto di citazione all’esame.

Contenuto sentenza

GIUDIZIO DI CONTO
C. Conti Marche Sez. giurisdiz., Sent., 22-02-2016, n. 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
composta dai seguenti magistrati:
Pres. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – [#OMISSIS#]
Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Relatore
Primo Ref. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 21827/R del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per le Marche nei confronti del Sig. C.E. nato a T. C. (C.) il (…) e residente a C. (C.) in corso L. S. n. 11.
Vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20, nel testo novellato dal D.L. 26 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, [#OMISSIS#] L. 20 dicembre 1996, n. 639.
Visto l’atto di citazione in data 20 agosto 2015 della Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale, ritualmente notificato al convenuto.
UDITI, [#OMISSIS#] pubblica udienza del giorno 17 febbraio 2016, con l’assistenza del Segretario Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], il [#OMISSIS#] Relatore Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e il Pubblico Ministero [#OMISSIS#] persona del Vice Procuratore Generale Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
Esaminati gli atti e i documenti tutti di causa.
Ritenuto in
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con l’atto di citazione all’esame, del 20 agosto 2015, la Procura regionale domandava la condanna a titolo di responsabilità amministrativa del Sig. E.C. (all’epoca dei fatti docente dell’Università degli Studi di Camerino) asserito aver cagionato un pregiudizio all’immagine dell’Ateneo Camerte quantificato in Euro 3.098,74 (oltre rivalutazione monetaria ed interessi e spese di giudizio).
Risulta dagli atti che:
– con sentenza n. 3395/2012 del 13 novembre 2012 la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza n. 130/2008 del 17 aprile 2008 del Tribunale di Camerino (di assoluzione da tutti i reati ascritti), condannava il C. alla pena di anni due e mesi otto di reclusione – oltre al pagamento delle spese processuali, all’interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena – dichiarando altresì la pena principale estinta per indulto ex L. n. 241 del 2006, per il reato previsto e punito dall’articolo 317 del codice penale perché, quale docente universitario di diritto commerciale, agrario e agrario comunitario presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Camerino, con abuso della qualità e dei poteri, nei giorni immediatamente precedenti la discussione della tesi di laurea della studentessa Fiorentini [#OMISSIS#], induceva il padre di costei a versargli (versamento attuato con bonifico bancario di valuta 30 giugno 1999) la somma di tre milioni di lire (Euro 1.549,37);
– con ricorso per cassazione, il difensore dell’imputato affermava il contrasto della sentenza d’appello con la giurisprudenza di legittimità in tema di onere rafforzato di motivazione del [#OMISSIS#] di appello ribaltante la decisione di primo grado;
– con sentenza n. 14817 del 31 marzo 2014 la Suprema Corte riqualificava il fatto già contestato quale reato ex articolo 317 del codice penale – inquadrandolo [#OMISSIS#] fattispecie delittuosa di cui al successivo l’articolo 319-quater del codice penale – e, quindi, annullava senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Ancona, dichiarando estinto per prescrizione il reato così come riqualificato.
Nell’atto di citazione, argomentandosi sussistenti tutti i presupposti necessari atti a integrare la responsabilità amministrativa del C., si affermava che la fattispecie rientrava nelle ipotesi certamente perseguibili dalla Procura regionale per danno all’immagine della persona giuridica pubblica in ragione del discredito gettato sull’Amministrazione da parte del suo esponente, per la vasta eco giornalistica avente un seguito ben oltre la data di effettiva conclusione del procedimento penale, considerato che in Internet erano disponibili tali articoli arrecanti disdoro all’interno e all’esterno dell’Ufficio.
La Procura regionale concludeva per la condanna del C. al pagamento, in favore dell’Università di Camerino, della somma di Euro 3.098,74 ovvero della [#OMISSIS#] o minore somma ritenuta dal Collegio, soggetta a rivalutazione monetaria e interessi, oltre alle spese di giudizio in favore dello Stato.
Con atto del [#OMISSIS#] della Sezione giurisdizionale veniva determinata in Euro 3.000,00, comprensivi di rivalutazione monetaria e interessi, la somma da porre a carico del convenuto per la definizione del giudizio [#OMISSIS#] sede monitoria e veniva assegnato al C. il [#OMISSIS#] di giorni trenta, dalla notifica dell’atto stesso, per la relativa accettazione.
Il convenuto né accettava la predetta quantificazione, né si costituiva nel giudizio.
Nell’udienza del 17 febbraio 2016 il P.M. concludeva per l’accoglimento delle conclusioni già versate in atti; il relatore, su autorizzazione del [#OMISSIS#] sollevava:
– l’eccezione di nullità dell’atto di citazione, con riferimento al requisito della sussistenza d’una sentenza irrevocabile di condanna; al riguardo domandava al P.M. di voler individuare detta decisione;
– la questione concernente l’esistenza del nesso di causalità tra il “fatto” e il danno all’immagine dell’Università degli Studi di Camerino, considerato che la “conoscenza del fatto” – integrata con la pubblicazione dell’articolo dal titolo “C. ancora a processo”, pubblicato in data 28 novembre 2006 in Cronaca di Macerata del quotidiano “Il Resto del [#OMISSIS#]” – si era determinata a distanza di quattro anni sia dall’allontanamento del docente dal servizio, sia dalla specifica campagna pubblicitaria di ripristino dell’immagine dell’Ateneo (vicende risultanti dalla decisione di condanna n. 446 del 2004 di questa Sezione giurisdizionale, riguardante per altri fatti il medesimo convenuto, totalmente confermata dalla sentenza n. 28 del 13 febbraio 2007 della Sezione Prima d’appello della Corte dei conti).
Il P.M.:
– in ordine alla prima eccezione, affermava che la sentenza n. 14817 del 31 marzo 2014 della Cassazione penale rivestiva la natura di una di “condanna implicita” dell’imputato considerato che la riqualificazione del reato aveva comportato un accertamento positivo dei fatti al medesimo attribuiti, tanto più che ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale il [#OMISSIS#], in presenza d’una fattispecie assolutoria, non avrebbe potuto dichiarare la prescrizione;
– quanto alla questione relativa al nesso di causalità, sosteneva che il fatto illecito veniva commesso allorquando il C. risultava ancora in servizio presso l’Università di Camerino.
Ciò posto, va innanzitutto richiamato che ai sensi dell’articolo 17, comma 30-ter del D.L. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni in L. n. 102 del 3 agosto 2009: “(….). Le procure della Corte dei conti esercitano l’azione per il risarcimento del danno all’immagine nei soli casi e nei modi previsti dall’articolo 7 della L. 27 marzo 2001, n. 97. A tale [#OMISSIS#] fine, il decorso del [#OMISSIS#] di prescrizione di cui al comma 2 dell’articolo 1 della L. 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, [#OMISSIS#] che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è [#OMISSIS#] e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti che decide nel [#OMISSIS#] perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta.”.
Stabilisce l’articolo 7 (responsabilità per danno erariale) della L. n. 97 del 2001, nei termini richiamati dall’articolo 17, comma 30-ter del D.L. n. 78 del 2009 che: “1. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell’articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente Procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l’eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] quanto disposto dall’articolo 129 della norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271“.
Nel [#OMISSIS#] all’esame è stata quindi eccepita d’ufficio dal Collegio l’insussistenza del requisito della previa sentenza penale irrevocabile di condanna – con riferimento all’azionato risarcimento del danno all’immagine dell’Ente pubblico – che, a mente della giurisprudenza d’appello di questa Corte si atteggia quale condizione dell’azione di responsabilità amministrativa (in termini, Corte dei conti, Sezione Terza d’appello n. 716 del 4 novembre 2013), in relazione alla quale fattispecie il [#OMISSIS#] ha il dovere-potere di verificare d’ufficio se l’ordinamento ammetta la possibilità giuridica della tutela invocata [#OMISSIS#] sede giurisdizionale.
Ordunque, essendo stata annullata la sentenza di condanna n. 3395/2012 del 13 novembre 2012 emanata dalla Corte d’appello di Ancona, senza rinvio – per intervenuta prescrizione del reato, dalla decisione n. 14817 del 31 marzo 2014 della Cassazione (non comportante condanna a pena alcuna nei confronti del C., diversamente dalla precitata sentenza della Corte d’appello di Ancona) – e risultando, pertanto, mancante in fattispecie il presupposto della sussistenza di una sentenza irrevocabile di condanna (in termini, Corte dei conti, Sezione Lazio 28 febbraio 2011, n. 364), deve essere conseguentemente dichiarata la nullità dell’atto di citazione all’esame.
In ragione della statuizione di rito e della mancata costituzione del convenuto non vi è luogo alla pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per le Marche, definitivamente pronunciando in composizione collegiale sul giudizio di responsabilità amministrativa rubricato al n. 21827/R del Registro di Segreteria
DICHIARA
– la nullità dell’atto di citazione in epigrafe della Procura regionale.
[#OMISSIS#] per le spese.
Così deciso ad Ancona, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di Consiglio del giorno 17 febbraio 2016.
Depositata in Cancelleria 22 febbraio 2016.