Corte dei conti, sez. I, 5 febbraio 2016, n. 67

Docente universitario – Benefici per perseguitati politici antifascisti o razziali – Rideterminazione trattamento pensionistico

Data Documento: 2016-02-05
Area: Giurisprudenza
Massima

[X] Affinché una domanda proposta con l’atto introduttivo del giudizio possa ritenersi rinunciata, non è sufficiente che essa non risulti riproposta al momento della precisazione delle conclusioni, ma è necessario che dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte possa desumersi inequivocabilmente la volontà di rinunciarvi.Il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca è privo di competenza riguardo al trattamento pensionistico del personale dipendente delle università, poiché sin dall’entrata in vigore della l. 9 maggio 1989, n. 168, le competenze relative al trattamento economico e pensionistio del personale docente e tecnico amministrativo delle università spettano esclusivamente alle università stesse. Il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca è privo di competenza riguardo al trattamento pensionistico del personale dipendente delle università, poiché sin dall’entrata in vigore della l. 9 maggio 1989, n. 168, le competenze relative al trattamento economico e pensionistio del personale docente e tecnico amministrativo delle università spettano esclusivamente alle università stesse.

Contenuto sentenza

PENSIONI
C. Conti Sez. I App., Sent., 05-02-2016, n. 67
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – [#OMISSIS#]
Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere
Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere relatore
Dott. [#OMISSIS#] DELLA [#OMISSIS#] – Consigliere
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio pensionistico di appello, in materia di pensioni civili, iscritto al n. 48713 del registro di Segreteria, proposto da P.R., rappresentato e difeso dall’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], presso di lui elettivamente domiciliato in Roma, Via Nomentana n. 671;
avverso la sentenza n. 856/2013, depositata il 3.12.2013, della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio;
e nei confronti dell’ INPS, gestione ex INPDAP, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
e del MINISTERO dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A;
Visti l’atto di appello e tutti gli atti di causa;
Uditi, [#OMISSIS#] pubblica udienza del 6 ottobre 2015, il Consigliere relatore dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], l’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per l’appellante e il dr. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per l’INPS, nessuno presente per il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica;
Svolgimento del processo
Il signor R.P., ex docente presso l’Università degli Studi di Bari collocato a riposo dal 01.01.1992, in data 19.04.2010 ha chiesto, in qualità di perseguitato razziale, l’applicazione dei benefici di cui all’art. 2della L. n. 932 del 1980.
La Commissione per le Provvidenze ai perseguitati politici antifascisti o razziali con deliberazione n. 91282 del 22.03.2010 concedeva il beneficio dal 31.10.1940 fino al 25.04.1945 per i periodi scoperti da contribuzione.
Con nota del 19.07.2010 il ricorrente aveva conseguentemente chiesto all’INPDAP l’applicazione dei benefici di cui all’art. 1 e 2 della L. n. 336 del 1970, sollecitando anche il concreto riconoscimento della contribuzione figurativa di cui all’art. 2 della L. n. 932 del 1980.
Più in particolare, le istanze del ricorrente avevano ad oggetto:
1.l’applicazione dei benefici di cui [#OMISSIS#] artt. 1 e 2 della L. n. 336 del 1970;
2.l’applicazione dei benefici di cui all’art. 2 della L. n. 932 del 1980 per i periodi scoperti da contribuzione, dal 31.10.1940 al 25.04.1945;
3.il conseguente diritto alla ricostruzione del trattamento pensionistico secondo le procedure ex L. n. 36 del 1974, richiamata dall’art. 2 della L. n. 932 del 1980, a far data dalla decorrenza della pensione stessa e [#OMISSIS#] misura spettante sulla base della retribuzione attuale e della qualifica ricoperta dal lavoratore all’epoca del pensionamento; tenuto conto di quanto statuito dall’art. 7 della L. n. 261 del 1967, come modificata dalla stessa L. n. 932 del 1980, secondo cui le domande volte al riconoscimento di tali benefici sono ammesse senza limiti di tempo;
4.con accessori di legge calcolati dalla data di decorrenza della pensione.
Con sentenza n. 856/2013 in data 3.12.2013 il [#OMISSIS#] delle pensioni ha affermato in via preliminare che “l’avv. Costantini ha, nel corso della pubblica udienza del 9.7.2013, precisato le proprie conclusioni nel senso di rinunziare alla pretesa relativa ai benefici di cui alla L. n. 336 del 1970“, stralciando quindi la relativa domanda dal giudizio. In secondo luogo, ha riconosciuto la spettanza in capo al ricorrente del diritto al beneficio di cui all’art. 2 della L. n. 932 del 1980, per i periodi scoperti da contribuzione, a partire dal 31.10.1940, data del compimento dell’età lavorativa (14 anni) al 25.04.1945, oltre accessori come liquidati in sentenza. Infine, ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione tenuto conto che la domanda amministrativa per l’ottenimento dei benefici in questione è stata avanzata per la prima volta in data 21.05.2009, decorso il quinquennio dal collocamento in quiescenza.
Avverso tale decisione ha proposto appello il signor P., il quale ha prospettato quali motivi di gravame:
-l’omessa o apparente motivazione, nonché violazione ed erronea applicazione degli artt. 420, 189 e 112 c.p.c. in ordine al capo della sentenza con cui si è ritenuto che la domanda formulata in giudizio in relazione ai benefici di cui alla L. n. 336 del 1970 fosse stata rinunciata solo in forza di una mera mancata specificazione nelle conclusioni, peraltro precisate oralmente ed informalmente sulla base della circostanza che “il difensore del ricorrente avrebbe nel corso della pubblica udienza del 9.07.2013, precisato le proprie conclusioni nel senso di rinunziare alla pretesa relativa ai benefici di cui alla L. n. 336 del 1970“: cita in proposito giurisprudenza della Cassazione;
– l’omessa pronuncia in ordine alle modalità e criteri di ricostruzione della pensione, secondo quanto dispone la L. n. 36 del 1974, che pure erano stati chiaramente indicati nel ricorso in primo grado e che costituivano la parte più rilevante del giudizio, dal momento che l’Ente previdenziale ha omesso di dar corso alla ricostruzione della pensione del ricorrente;
– l’infondatezza del capo della sentenza che ha accolto l’eccezione di prescrizione, tenuto conto di quanto dispone l’art. 7 della L. n. 261 del 1967.
L’appellante ha dunque chiesto la riforma della sentenza di primo grado secondo quanto esposto nel gravame.
Con nota in data 30 settembre 2015 si è costituito l’INPS, che in via preliminare ha ribadito la propria posizione di ordinatore secondario nei confronti dell’appellante ed il proprio difetto di legittimazione passiva; in via ulteriormente gradata, la prescrizione dei ratei pensionistici maturati nel quinquennio antecedente al 24.05.2010, concludendo per il rigetto del gravame.
In data 15 settembre 2015 si è costituito il M.I.U.R., il quale ha ritenuto la domanda relativa ai benefici di cui alla L. n. 336 del 1970 inammissibile in parte per difetto di giurisdizione, concernendo essa aumenti e scatti di anzianità riferiti al rapporto di lavoro del dipendente, in parte perché non è mai stata presentata domanda amministrativa volta ad ottenere i benefici richiesti. A tal riguardo l’Amministrazione ha precisato di essere priva di competenza in ordine al trattamento pensionistico del personale dipendente delle Università. L’Amministrazione appellata ha ritenuto infondato anche il riconoscimento della prescrizione decorso il quinquennio dalla data (21.05.2009) di presentazione dell’ istanza amministrativa.
Alla odierna pubblica udienza, udito il Consigliere relatore, l’Avv. [#OMISSIS#] ha riepilogato i motivi di gravame ed ha chiesto la rimessione al primo [#OMISSIS#]; il dr. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], per l’Amministrazione appellata, si è riportato [#OMISSIS#] atti, ribadendo il ruolo secondario di ordinatore di spesa dell’INPS, ed ha chiesto il rigetto dell’appello.
Motivi della decisione
Il Collegio deve preliminarmente esaminare l’eccezione di omessa pronuncia sulla domanda intesa al riconoscimento dei benefici di cui all’art. 2 della L. n. 336 del 1970.
Si deve precisare che al riguardo la cognizione di questo [#OMISSIS#] di appello non è preclusa, poiché la valutazione del Collegio non si incentra su un motivo di fatto, quale può essere l’errata percezione, da parte del [#OMISSIS#] di primo grado, della domanda oggetto di rinuncia all’udienza del 9 luglio 2013, che integrerebbe invece errore revocatorio, bensì su un motivo di diritto, consistente nell’individuare i presupposti normativi richiesti perché la domanda inizialmente proposta possa considerarsi rinunciata da parte dell’attore.
Ebbene, in proposito rileva innanzitutto la circostanza che nel processo pensionistico, ispirato ai principi del processo del lavoro ex art. 420 c.p.c., non esiste una udienza formale di “precisazione delle conclusioni” come prevista nel processo civile ordinario ex art. 189 c.p.c.. In assenza di tale fase, la precisazione delle conclusioni non può affatto avere quel rigore formale che normalmente riveste nel processo civile, ma serve al più a verificare se vi siano estensioni delle domande (emendatio o mutatio libelli) [#OMISSIS#] informalità e concentrazione che caratterizza il processo del lavoro.
In ogni [#OMISSIS#] il Collegio osserva che, pur [#OMISSIS#] interpretazione ed applicazione del più rigoroso articolo 189 c.p.c. in tema di rito civile ordinario, la giurisprudenza consolidata della Cassazione ha più volte affermato che la omessa riproduzione nelle conclusioni definitive di cui all’art. 189 c.p.c., di una delle domande proposte con l’atto di citazione non autorizza alcuna presunzione di rinuncia tacita in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, sicché il [#OMISSIS#] di merito, al quale spetta il compito di interpretare la volontà della parte, è tenuto ad accertare se, malgrado la materiale omissione, sussistano elementi sufficienti – ricavabili dalla complessiva condotta processuale o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate – per ritenere che la parte abbia inteso insistere [#OMISSIS#] domanda pretermessa in dette conclusioni (Cass. 29.01.2003, n. 1281; Cass. 3.06.2004, n. 10569; Cass. 2.08.2004, n. 14783; Cass. 6.03.2006, n. 4794).
Più di recente, le sentenze 28.05.2008 n. 14104, 16.02.2010, n. 3593, n. 1603 del 2012 e n. 22760 del 2013, hanno affermato che, affinché una domanda proposta con l’atto introduttivo del giudizio possa ritenersi rinunciata, non è sufficiente che essa non risulti riproposta al momento della precisazione delle conclusioni, ma è necessario che dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte possa desumersi inequivocabilmente la volontà di rinunciarvi.
Ebbene, questa valutazione è stata del tutto omessa dal [#OMISSIS#] di primo grado, che in modo apodittico e generico ha ritenuto rinunciata una domanda solo in forza di una mera mancata specificazione nelle conclusioni, peraltro precisate oralmente ed informalmente, proprio perché nel processo del lavoro – cui quello pensionistico si ispira – [#OMISSIS#] l’udienza dell’art. 189 c.p.c.
E’ evidente, invece, che una volontà di rinuncia non esisteva, posto che dal verbale di udienza del giorno 9 luglio 2013 risulta che il difensore del ricorrente, Avv. Costantini, si è limitato a “precisare, anzitutto, di chiedere l’applicazione dei benefici di cui all’art. 2 della L. n. 932 del 1980 nei termini temporali già riconosciuti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (dal 1940)” mentre il rappresentante dell’Amministrazione si è rimesso “alla decisione che il G.U. vorrà adottare”. Consequenzialmente, il [#OMISSIS#] ha disposto con ordinanza a verbale n. 211/2013 un supplemento istruttorio, al fine di ottenere dal Ministero dell’Istruzione, una relazione intesa a chiarire, tra l’altro, “se il Prof. P. abbia chiesto al predetto Ministero l’applicazione dei benefici di cui all’art. 2 L. n. 336 del 1970” (ordinanza di cui peraltro non è dato conoscere l’esito, pur essendo stata la stessa menzionata nelle premesse in fatto della sentenza appellata): dal che deve necessariamente desumersi che anche il [#OMISSIS#] non aveva interpretato il comportamento del difensore, alla luce della giurisprudenza sopra citata, quale comportamento inequivocabilmente inteso alla rinuncia di parte della domanda che, peraltro, l’Avv. Costantini ha integralmente richiamato all’udienza conclusiva del 2 dicembre 2013.
Pertanto la sentenza di primo grado deve essere sul punto riformata, dovendo il [#OMISSIS#] di primo grado pronunciarsi sull’ istanza intesa al di riconoscimento dei benefici ex art. 2 L. n. 336 del 1970.
Analogamente, il Collegio rileva che il primo [#OMISSIS#] ha omesso di pronunciarsi in ordine domanda di applicazione della legge n. 36‘/74 per la concreta ricostruzione del trattamento pensionistico e sulla fondatezza del criterio della retribuzione attuale al momento del pensionamento. La sentenza, infatti, si limita a riconoscere ciò che la Commissione per i benefici ai perseguitati politici e razziali aveva già riconosciuto con la Delib. n. 91282 del 22 marzo 2010, e cioè “la spettanza del diritto al beneficio di cui all’art. 2 della L. n. 932 del 1980 per i periodi scoperti da contribuzione, a partire dal 31.10.1940 data del compimento dell’età lavorativa al 25.04.1945″ .
Tuttavia [#OMISSIS#] dice il primo [#OMISSIS#] in merito alle modalità e criteri di ricostituzione della pensione, che pure avevano costituito oggetto di domanda in primo grado.
Anche tale motivo di appello, pertanto, appare fondato.
Senonché il Collegio osserva che nel giudizio di primo grado sia il M.I.U.R. che l’INPS hanno dichiarato di non essere legittimati passivi [#OMISSIS#] presente causa. L’Istituto previdenziale, [#OMISSIS#] memoria depositata per l’udienza del 8.11.2012, ha reso noto che il ricorrente ha ottenuto il decreto definitivo di pensione dall’Università degli Studi di Bari in data 15 luglio 1993 ed in forza di tale titolo l’ex INPDAP ha messo in pagamento la pensione. Tuttavia poiché solo con l’avvento della L. n. 335 del 1995, di riforma del sistema previdenziale, l’ex INPDAP è subentrato nelle competenze delle singole amministrazioni [#OMISSIS#] emissione del provvedimento di pensione, l’Istituto ha precisato che “nel [#OMISSIS#] di specie il riconoscimento dei benefici richiesti dal ricorrente, comportando una modifica del titolo/provvedimento in forza del quale viene messa in pagamento la pensione, non possono che essere riconosciuti dalla stessa autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento di pensione” e pertanto l’INPS ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, con conseguente estromissione dell’Istituto dal presente giudizio.
Dal canto suo il M.I.U.R. ha precisato che il prof. P. non ha mai presentato alcuna domanda di applicazione dei benefici al Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, che, peraltro, è privo di competenza riguardo al trattamento pensionistico del personale dipendente delle Università, qual è l’odierno appellante, e che sin dall’entrata in vigore della L. n. 168 del 1989, le competenze relative al trattamento economico del personale docente e tecnico amministrativo delle università e al trattamento pensionistico spettano esclusivamente alle Università.
Il [#OMISSIS#] di prime cure, pertanto, prima di pronunciarsi su qualunque domanda avrebbe dovuto integrare il contraddittorio chiamando in giudizio l’Università degli Studi di Bari, che ha emesso il decreto di pensione nei confronti del prof. P..
Risulta invece che il giudicante non solo non ha integrato il contradditorio nei confronti dell’Università, ma non si è neppure pronunciato in ordine all’eccepito difetto di legittimazione passiva.
Le richiamate carenze procedurali inducono il Collegio a disporre la riforma della sentenza impugnata, con rinvio della causa al primo [#OMISSIS#], ai sensi dell’art. 354 c.p.c., il quale, in diversa composizione, dovrà provvedere ad integrare il contraddittorio nei confronti dell’Università degli Studi di Bari e a pronunciarsi sull’eccepito difetto di legittimazione passiva e su tutte le domande di cui al ricorso introduttivo, ivi inclusa l’istanza di applicazione dei benefici di cui all’art. 2 della L. n. 336 del 1970, erroneamente ritenuta rinunciata, tenuto conto dei principi innanzi richiamati.
Spese al definitivo.
P.Q.M. 
La Corte dei conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale
definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza impugnata,
– ACCOGLIE PARZIALMENTE l’appello in epigrafe e, per l’effetto, rinvia la causa al primo [#OMISSIS#], ex art. 345 c.p.c., affinché, in diversa composizione, provveda ad integrare il contraddittorio nei confronti dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro” e a pronunciarsi sull’eccepito difetto di legittimazione passiva e su tutte le domande di cui al ricorso introduttivo.
Spese al definitivo.
Così deciso in Roma, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di Consiglio del 6 ottobre 2015.
Depositata in Cancelleria 5 febbraio 2016.