Corte dei conti, appello Regione Siciliana, 28 dicembre 2016, n. 215

Studente lavoratore – Permessi straordinari retribuiti volti a garantire il diritto allo studio

Data Documento: 2016-12-28
Area: Giurisprudenza
Massima

[X] Riguardo alle modalità per la rituale proposizione dell’appello avverso le sentenze dei giudici di primo grado della Corte dei conti, il nuovo Codice di Giustizia contabile, entrato in vigore in data 7 ottobre 2016, ha escluso che la mancata produzione della cartolina di ricevimento entro 30 giorni dalla notifica dell’atto di appello possa comportare l’inammissibilità del gravame. La data a cui fare riferimento ai fini della valutazione della rilevanza della mancata produzione dell’avviso in questione non è quella della notifica del ricorso, bensì` quella dell’udienza di discussione della causa, potendo il ricorrente depositare fino a tale momento l’avviso di ricevimento.I permessi per motivi di studio possono essere fruiti solo per lezioni e corsi di studio il cui svolgimento sia previsto in concomitanza con l’orario di lavoro, e non anche per l’attività di studio o di semplice preparazione degli esami o per attendere ai diversi impegni che il corso comporta (colloqui con i docenti, pratiche di segreteria, ecc.). In tale ambito, evidentemente, l’attestato di partecipazione o frequenza assume un rilievo prioritario in quanto certifica sia la circostanza dell’effettiva presenza alle lezioni del dipendente sia quella che le medesime lezioni si svolgono all’interno dell’orario di lavoro (la reale giustificazione della fruizione dei permessi). Quindi, l’assenza dal servizio da parte del lavoratore interessato deve essere sempre documentata con una dichiarazione dell’autorità scolastica o universitaria che attesti la partecipazione ai corsi per le ore di lavoro non prestate; dichiarazione che non può essere sostituita da una autocertificazione del dipendente.La circostanza che il lavoratore, in relazione ai corsi delle università telematiche, non sia tenuto a rispettare un orario di frequenza prestabilito induce a ritenere che ciò possa avvenire anche al di fuori dell’orario di lavoro, con il conseguente venire meno di ogni necessità di fruizione dei permessi di cui si tratta.Rientra nei compiti della dirigente dell’ufficio personale la gestione del controllo delle presenze, dell’applicazione dei contratti collettivi nazionali, dei congedi e delle aspettative, di modo che esso possa essere ritenuto responsabile del danno erariale cagionato dal dipendente all’amministrazione di appartenenza per l’indebito utilizzo dei permessi studio, qualora si ravvisino effettive carenze nella summenzionata attività di controllo. I permessi per motivi di studio possono essere fruiti solo per lezioni e corsi di studio il cui svolgimento sia previsto in concomitanza con l’orario di lavoro, e non anche per l’attività di studio o di semplice preparazione degli esami o per attendere ai diversi impegni che il corso comporta (colloqui con i docenti, pratiche di segreteria, ecc.). In tale ambito, evidentemente, l’attestato di partecipazione o frequenza assume un rilievo prioritario in quanto certifica sia la circostanza dell’effettiva presenza alle lezioni del dipendente sia quella che le medesime lezioni si svolgono all’interno dell’orario di lavoro (la reale giustificazione della fruizione dei permessi). Quindi, l’assenza dal servizio da parte del lavoratore interessato deve essere sempre documentata con una dichiarazione dell’autorità scolastica o universitaria che attesti la partecipazione ai corsi per le ore di lavoro non prestate; dichiarazione che non può essere sostituita da una autocertificazione del dipendente.La circostanza che il lavoratore, in relazione ai corsi delle università telematiche, non sia tenuto a rispettare un orario di frequenza prestabilito induce a ritenere che ciò possa avvenire anche al di fuori dell’orario di lavoro, con il conseguente venire meno di ogni necessità di fruizione dei permessi di cui si tratta.Rientra nei compiti della dirigente dell’ufficio personale la gestione del controllo delle presenze, dell’applicazione dei contratti collettivi nazionali, dei congedi e delle aspettative, di modo che esso possa essere ritenuto responsabile del danno erariale cagionato dal dipendente all’amministrazione di appartenenza per l’indebito utilizzo dei permessi studio, qualora si ravvisino effettive carenze nella summenzionata attività di controllo.

Contenuto sentenza

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana
composta dai magistrati:
Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
Dott. [#OMISSIS#] Lo Prestiì Consigliere
Dott. [#OMISSIS#] Del [#OMISSIS#] Consigliere
Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Consigliere relatore
Dott. [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] Primo Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA N 215/ A/2016
nel giudizio di appello in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 5570/A/Resp del registro di segreteria promosso ad istanza di Di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], nata ad Acate l’8/12/1974 e residente ivi, via B. Amorelli n. 49, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]  ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Palermo, Via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] n. 40 nei confronti del Procuratore regionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana per l’annullamento e la riforma della sentenza n. 171/2016 della Corte dei Conti- Sezione Giurisdizionale della Sicilia del 3 marzo 2016.
Visto l’atto introduttivo del giudizio depositato il 4 [#OMISSIS#] 2016.
Viste le conclusioni della Procura Generale depositate in data 12 ottobre 2016.
Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.
Uditi, alla pubblica udienza dell’8 novembre 2016, il relatore Consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], il Vice procuratore generale [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e l’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in favore della sig.ra Di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
FATTO
Con citazione notificata il 7 [#OMISSIS#] 2015 la Procura regionale presso la Corte dei Conti, evocava in giudizio l’odierna appellante e il sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rispettivamente all’epoca dei fatti responsabile del personale e dipendente della Polizia Municipale presso il Comune di Acate, perchè fossero condannati in favore del predetto Ente, al pagamento di complessivi € 7.250,15, di cui € 5.075,15 a carico di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e € 2.175,00 a carico della stessa Di [#OMISSIS#].
La vicenda concerneva una ipotesi di danno erariale riguardante la indebita fruizione di permessi retribuiti per motivi di studio da parte di un dipendente della Polizia Municipale del Comune di Acate.
Il dipendente in questione (sig. [#OMISSIS#]), negli anni dal 2009 al 2013, aveva beneficiato di n. 609 di permessi retribuiti di cui all’art. 3 del DPR  395/1988. Più precisamente 15 ore nel 2009, 144 nel 2010, 150 ore per ciascun anno nel 2011, nel 20l2, nel 2013 la cui correlativa retribuzione ammontava ad € 7.250,15.
La [#OMISSIS#] di Finanza evidenziava che l’interessato non aveva prodotto alcuna certificazione rilasciata dall’ Università telematica presso la quale era iscritto riguardante la sua partecipazione a lezioni telematiche in orari combacianti con le ore di servizio ed inoltre che questi si era collegato con la piattaforma e-learning quasi esclusivamente in orari pomeridiani, serali e notturni, ossia fuori dagli orari di servizio e spesso per pochi minuti.
Con sentenza n. 171/2016 del 3 marzo 2016, la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Sicilia ha condannato il sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] al pagamento di € 5.075,15 e la signora Di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] al pagamento di € 2.175,00 in favore del Comune di Acate, somme maggiorate della rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo l’indice Istat, dalla data di erogazione della quota di stipendio di volta in volta dovuta alla data di pubblicazione della sentenza e degli interessi legali dalla pubblicazione al soddisfo.
La dott.ssa Di [#OMISSIS#] ha impugnato la predetta sentenza ritenendola erronea per i seguenti motivi.
1. Violazione dell’articolo, 1, comma quater e 1 quinquies, legge n. 20/1994, come modificato dall’art. 3 D.L. 543/1996- errata ed inadeguata ripartizione del danno erariale tra i soggetti ritenuti responsabili.
2. Difetto di legittimazione passiva e di responsabilità della dott.ssa Di [#OMISSIS#]. Violazione della circolare n.12/2001 e dell’art. 71, comma 1 del d.p.r. 445/2000, in quanto nell’organigramma del Comune di Acate vi era all’epoca dei fatti il Settore della Polizia Municipale, con a capo un responsabile (Comandante dei Vigili [#OMISSIS#]), che gestisce, tra l’altro, il personale allo stesso Settore assegnato.
3. Erroneità della sentenza impugnata per omessa motivazione sulle ragioni che escludono la responsabilità erariale in capo alla dr.ssa Di [#OMISSIS#]. Violazione della circolare n.12/2011 e dell’articolo 71, comma 1, DPR 445/2000.
La Procura con le conclusioni depositate in data 12 ottobre 2016, in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità dell’appello in quanto non sarebbe stata data la prova dell’avvenuta notificazione; per il resto ha rilevato l’infondatezza dell’appello chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Alla pubblica udienza dell’8 novembre 2016 il difensore intervenuto ha insistito per l’accoglimento del gravame; il PM ha chiesto che l’atto introduttivo del giudizio venga dichiarato inammissibile e, comunque, sia rigettato.
DIRITTO
1.Preliminarmente, occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dal PM.
In proposito, si osserva che le modalità per la rituale proposizione dell’appello avverso le sentenze dei [#OMISSIS#] di primo grado della Corte dei conti sono disciplinate dall’art. 1, commi 5 e 5-bis, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, come integrato dall’art. 1 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639.
In particolare, l’art. 1, comma 5-bis, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, stabilisce che “…l’appello è proponibile dalle parti, dal procuratore regionale competente per territorio o dal procuratore generale, entro sessanta giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione” ed, inoltre, che l’appello “…entro i trenta giorni successivi deve essere depositato [#OMISSIS#] segreteria del [#OMISSIS#] di appello con la prova delle avvenute notifiche, unitamente alla copia della sentenza appellata”.
A fronte dell’opzione ermeneutica sopra tracciata, occorre apprezzare un quid novi: il legislatore con il nuovo Codice di Giustizia contabile, entrato in vigore in data 7 ottobre 2016, ha escluso che la mancata produzione della cartolina di ricevimento entro 30 giorni dalla notifica possa comportare l’inammissibilità del gravame.
Il su citato disposto normativo si muove nel solco di un orientamento giurisprudenziale della Cassazione a mente del quale  la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio L’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in [#OMISSIS#] di consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372, secondo comma, c.p.c. (Cass. civ. Sez. Unite, 14/01/2008, n. 627; Idem Cass. civ. Sez. VI – 2, 13/10/2015, n. 20569).
La data a cui fare riferimento ai fini della valutazione della rilevanza della mancata produzione dell’avviso in questione non è quella della notifica del ricorso, bensì` quella dell’udienza di discussione della causa, potendo il ricorrente depositare fino a tale momento l’avviso di ricevimento (Cass. civ. Sez. VI – 5, 01/04/2015, n. 6669).
In senso conforme alla precitata giurisprudenza è il dettato dell’art. 180 del nuovo Codice di Giustizia contabile adottato con D.L.gs 26 agosto 2916, n. 174 che, a prescindere dalla problematica sulla sua applicabilità, afferma e recepisce espressamente un principio ormai consolidato in giurisprudenza e, come tale, avente [#OMISSIS#] generale, da cui questo [#OMISSIS#] d’appello non ritiene di doversi discostare.
 Il che induce a ritenere che il giudizio di appello che ne occupa è stato regolarmente instaurato.
2. Fatta tale preliminare disamina della ritualità del contraddittorio, giova rammentare che l’art. 15, comma 2 del CCNL del 14.9.2000, dispone che i permessi per il diritto allo studio “… sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami…”.
Il comma 7 del medesimo art. 15 aggiunge, poi, che: “Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti, i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al [#OMISSIS#] degli stessi, l’attestato di partecipazione …”.
Sulla base della complessiva disciplina dell’istituto, i permessi per motivi di studio possono essere fruiti solo per lezioni e corsi di studio il cui svolgimento sia previsto in concomitanza con l’orario di lavoro.
Infatti, il dipendente che debba seguire un corso di studi in orario serale o comunque al di fuori dell’orario di lavoro settimanale, non ha alcun interesse a fruire dei permessi per il diritto allo studio, la cui utilità si evidenzia proprio in presenza di una coincidenza temporale delle due esigenze.
La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 10344/2008, con specifico riferimento proprio alla disciplina dell’art.15 del CCNL del 14.9.2000, ha evidenziato lo stretto collegamento implicito [#OMISSIS#] regolamentazione contrattuale tra frequenza dei corsi ed utilizzo dei permessi per studio.
Le previsioni contrattuali, come si evince dalla loro lettura, sono quindi finalizzate a garantire il beneficio al lavoratore, nel rispetto tuttavia delle esigenze organizzative dell’ente e con modalità tali da evitare ogni forma di possibile abuso [#OMISSIS#] fruizione, a danno sia dell’amministrazione sia degli altri lavoratori che potrebbero avere interesse.
In tale ambito, evidentemente, l’attestato di partecipazione o frequenza assume un rilievo prioritario in quanto certifica sia la circostanza dell’effettiva presenza alle lezioni del dipendente sia quella che le medesime lezioni si svolgono all’interno dell’orario di lavoro (la [#OMISSIS#] giustificazione della fruizione dei permessi).
Quindi, l’assenza dal servizio da parte del lavoratore interessato deve essere sempre documentata con una dichiarazione dell’autorità scolastica o universitaria che attesti la partecipazione ai corsi per le ore di lavoro non prestate sino alla concorrenza di 150 ore.
Un altro profilo  da considerare al riguardo è che i suddetti permessi possono essere utilizzati dal personale (nel limite del 3% dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso ciascun ente all’inizio di ogni anno) solo per la frequenza dei corsi di studio espressamente indicati dall’art.15, comma 2, del CCNL del 14.9.2000 e non anche per l’attività di studio o di semplice preparazione degli esami o per attendere ai diversi impegni che il corso comporta (colloqui con i docenti, pratiche di segreteria, ecc.).
Logico corollario di quanto espresso è argomentare che   prescindere dalla giustificazione della frequenza significherebbe recare un vulnus alla disciplina contrattuale, dato che i permessi potrebbero essere utilizzati al di là della loro specifica finalizzazione e quindi anche per quelle attività oggi non consentite.
La circostanza che il lavoratore, in relazione ai corsi delle università telematiche, non sia tenuto a rispettare un orario di frequenza prestabilito induce a ritenere che ciò possa avvenire anche al di fuori dell’orario di lavoro, con il conseguente venire meno di ogni necessità di fruizione dei permessi di cui si tratta.
Del resto, non essendo obbligato a partecipare necessariamente alle lezioni in orari rigidi, come avviene [#OMISSIS#] università ordinaria, il lavoratore potrebbe sempre scegliere orari di collegamento con l’ università compatibili con l’orario di lavoro nell’ente.
In altri termini, il dipendente avrà titolo a fruire di permessi retribuiti solo se comproverà di avere realmente frequentato le lezioni nei limiti in cui la frequenza coincida con l’orario di servizio. In [#OMISSIS#] di mancanza di attestazione da parte dell’ Università o di mancata coincidenza degli orari, le assenze [#OMISSIS#] considerate quali assenza dal servizio.
In tal senso il Consiglio di Stato con sentenze n. 5383 del 15 settembre 2006 ha osservato che la normativa dei permessi per motivi di studio realizza il [#OMISSIS#] contemperamento tra l’interesso pubblico al corretto funzionamento degli uffici e l’interesse di singoli dipendenti all’accrescimento del proprio patrimonio culturale e professionale.
 Per tale motivo le ore di permesso retribuito devono corrispondere alle effettive ore di frequenze ai corsi, quindi la concessione dei permessi costituisce una misura di carattere eccezionale, introduttiva di un limite altrettanto eccezionale all’ ordinaria sinallagmaticità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti.
Il dipendente, quindi, deve comprovare di avere realmente frequentato le lezioni nei limiti in cui la frequenza coincida con l’orario di servizio.
Alla stregua di tali coordinate che disciplinano la materia, occorre passare ad esaminare i motivi dell’appello.
3.Con il primo motivo di appello, parte attrice lamenta “la violazione dell’articolo, 1, comma quater e 1 quinquies, legge n. 20/1994, come modificato dall’art. 3 D.L. 543/1996- errata ed inadeguata ripartizione del danno erariale tra i soggetti ritenuti responsabili”.
Il [#OMISSIS#] avrebbe dovuto condannare a titolo di dolo il dipendente [#OMISSIS#] e considerare residuale la responsabilità dei mancati controlli.
Con un secondo motivo viene eccepito il difetto di legittimazione passiva e la responsabilità della dott.ssa Di [#OMISSIS#], in quanto nell’organigramma del Comune di Acate vi era all’epoca dei fatti il Settore della Polizia Municipale, con a capo un responsabile (Comandante dei Vigili [#OMISSIS#]), che gestisce, tra l’altro, il personale allo stesso Settore assegnato, tra cui rientrava il [#OMISSIS#].
Un esame congiunto di entrambi i motivi [#OMISSIS#] alla loro reiezione.
 La violazione dell’art. 1, commi 1 quater ed 1 quinquies della legge 20/1994 non si attaglia al [#OMISSIS#] in esame: la contestazione è stata formulata a titolo di colpa grave e il quantum del danno è stato suddiviso tra i due soggetti ritenuti colpevoli in base all’apporto causale ritenendo [#OMISSIS#] quello del [#OMISSIS#]. 
Non risulta stato posto in essere dal [#OMISSIS#] alcun meccanismo volto ad occultare o rendere più gravoso il riscontro da parte dell’Ufficio competente.
4.Con riguardo alla colpa grave, si evidenzia che rientrava nei compiti della dirigente dell’Ufficio personale, dott.ssa [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], la gestione del controllo delle presenze, dell’applicazione dei contratti collettivi nazionali, dei congedi e delle aspettative.
In base alla ripartizione delle competenze fra i vari rami dell’amministrazione regionale  come delineata dalla Delibera di [#OMISSIS#] n. 152/2009, nell’ambito del settore Servizi finanziari, era istituito un servizio avente ad oggetto “Organizzazione gestione giuridica e trattamento economico del personale” al quale la dirigente era preposta, cui competeva, tra l’altro, di occuparsi della gestione del controllo delle presenze, dell’applicazione dei contratti nazionali di lavoro, dei congedi e delle aspettative.
La parte appellante poi, come si inferisce agevolmente dalla lettura della nota n. 19872 del 16 dicembre 2011, comunicava all’interessato l’accoglimento della richiesta riguardante i permessi studio dissipando ogni residuale dubbio sulla sua competenza a pronunciarsi sulla spettanza delle agevolazioni.
[#OMISSIS#] identica nota, la dirigente palesava al dipendente che, al fine di ottenere le esenzioni retribuite dal servizio, era necessario che venisse certificata dall’ Università la sua personale ed effettiva partecipazione alle lezioni e che le stesse fossero trasmesse in ore e giorni di ordinarie prestazioni lavorative.
La dr.ssa Di [#OMISSIS#] ha mostrato di ben conoscere quali erano i presupposti per la concessione dei permessi e tuttavia ne autorizzò la concessione senza accertarne la rispondenza alle disposizioni normativamente previste, finendo con l’accontentarsi di semplice istanza, solo talvolta accompagnata da una autocertificazione, afferente la generica frequenza di lezioni on line.
Da 2009 (anno in cui è iniziata la fruizione dei permessi studio del signor [#OMISSIS#]) la dottoressa Di [#OMISSIS#] era stata individuata come preposta al servizio “Organizzazione e gestione giuridica e trattamento economico del personale” e la stessa non si è preoccupata minimamente di richiedere la documentazione di supporto, prevista per la generalità di lavoratori. La stessa ha trascurato di verificare se l’ Università telematica cui era iscritto il [#OMISSIS#] trasmettesse le lezioni in ore prestabilite coincidenti con l’orario in cui lo stesso era chiamato a prestare la propria attività lavorativa, contribuendo così ad arrecare il danno erariale contestato, sia pure con un ruolo di minor rilievo rispetto al corresponsabile.
4.Con un terzo motivo di appello la difesa della Di [#OMISSIS#] lamenta l’erroneità della sentenza impugnata per omessa motivazione sulle ragioni che escludono la responsabilità erariale in capo alla stessa: Violazione della circolare n.12/2011 e dell’articolo 71, comma 1, DPR 445/2000.
 Le ragioni della censura sono infondate e, anche sotto tale profilo, il Collegio non può che reputare infondato l’appello.
Secondo parte appellante, il [#OMISSIS#] di primo grado non avrebbe tenuto conto dell’obbligo, in capo alla stessa, di accettare l’autocertificazione del dipendente come documento valido ai fini della fruibilità dei permessi studio: non vi sarebbe stata, quindi, alcuna culpa in vigilando.
Tuttavia, in armonia con quanto osservato [#OMISSIS#] sentenza impugnata, e con quanto delineato in premessa, non può che evidenziarsi come la circolare 12/2011, richiamata dalla difesa della Di [#OMISSIS#], parli di certificazione e non di autocertificazione.
Peraltro, con riferimento alla equiparazione degli studenti che si iscrivono alle facoltà telematiche [#OMISSIS#] studenti che frequentano i corsi con modalità frontali, la circolare non può che estendere anche le modalità di fruire dei permessi studio, ne consegue che il comma 5 dell’art. 15 del CNNL va applicato al [#OMISSIS#] in specie.
La lettura del su citato articolo consente di precisare che per la concessione dei permessi studio i dipendenti interessati devono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al [#OMISSIS#] degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo.
 In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali, senza diritto a compensi.
 La totale assenza dell’attestato di partecipazione ai corsi non è, dunque, surrogabile con una semplice autocertificazione e la Di [#OMISSIS#] non può, a tal fine, giustificare la sua condotta omissiva ritenendola non gravemente colposa.
In ogni [#OMISSIS#], il più ridotto apporto causale alla determinazione del danno da parte della Di [#OMISSIS#] è stato tenuto in debita considerazione già [#OMISSIS#] prospettazione accusatoria da parte del PM, che ne ha chiesto la condanna in ragione di una ridotta frazione del danno e per tale somma (€ 2.175,00) la stessa è stata condannata al pagamento in favore del Comune di Acate.
5.Alla luce delle considerazioni dianzi espresse, sussistendo tutti i presupposti oggettivi e soggettivi, va affermata la responsabilità della dr.ssa Di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], e, per l’effetto, confermata integralmente la sentenza n 171 del 3 marzo 2016 emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia; la parte soccombente va condannata al pagamento delle spese di giudizio, in favore dello Stato, quantificate, a cura della Segreteria, in complessivi € 
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando,
RIGETTA 
l’appello proposto avverso la sentenza 171/2016, depositata il 3 marzo 2016, che si conferma integralmente.
Condanna l’appellante al pagamento in favore dello Stato delle spese del presente giudizio che, a cura della Segreteria, si liquidano in complessivi € 505,65 (cinquecentocinque/65)                     
Così deciso in Palermo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio dell’8 novembre 2016.
Depositata in segreteria nei modi di legge.
Palermo,28/12/2016