Deve essere annullata l’esclusione dei ricorrenti dalla procedura elettorale per il rinnovo delle rappresentanze studentesche in seno agli Organi Collegiali di Ateneo motivata dalla circostanza che l’autentica delle firme dei candidati, sarebbe stata effettuata in luogo differente da quello in cui il pubblico ufficiale che vi provvide è titolare del potere di autenticazione. Infatti, il timbro apposto dal pubblico ufficiale che autentica, accerta il luogo dove è intervenuta l’autentificazione, mentre la presenza, meglio la mancata elisione, nel modulo precompilato dell’indicazione di “Messina” appare frutto di un errore materiale.
Come da precedenti analoghi (ordinanza n. 101/2017 del 09.02.2017), il fatto che il Sindaco autenticante abbia lasciato, in calce al precompilato modulo di autenticazione, l’indicazione Messina, appare più frutto di errore materiale, probabilmente legato alla disposizione dell’Università, a sua volta fondata sulla erronea supposizione che l’autenticazione delle firme sarebbe certamente avvenuta a Messina, secondo cui il modulo non andava modificato.
TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 28 giugno 2018, n. 1382
Procedura elettorale per il rinnovo delle rappresentanze studentesche-autentica delle firme-Errore materiale
N. 01382/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02199/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2199 del 2016, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], domiciliati presso la segreteria del Tar Catania in Catania, via Istituto Sacro Cuore, 22;
contro
Università degli Studi di [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliata ex lege in Catania, via [#OMISSIS#] Ognina, 149;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], domiciliato presso la segreteria del Tar Catania in Catania, Via Istituto Sacro Cuore, 22;
per l’annullamento
– della nota inviata per posta elettronica ordinaria il 18-10-2016, dall’account ufficiolelettorale@unime.it, per mezzo della quale è stata comunicata [#OMISSIS#] odierni ricorrenti l’esclusione dalla procedura per il rinnovo delle rappresentanze studentesche in seno [#OMISSIS#] Organi Collegiali dell’ateneo messinese, indette per il 22 e 23 novembre 2016;
– dei successivi provvedimenti adottati dalla Commissione elettorale istituita presso l’Università degli studi di [#OMISSIS#], comunicati ai ricorrenti con note prott. n. 69526 del 08.11.2016, nn. 69995, 69997, 70015, 70019 del 09.11.2016 e nn. 70458 e 70465 del 11.11.2016, con i quali sono stati rigettati i ricorsi amministrativi da loro presentati ai sensi dell’art. 8, co. 5, del Regolamento per l’elezione dei rappresentanti degli studenti in seno [#OMISSIS#] organi collegiali.
– nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di [#OMISSIS#] e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 [#OMISSIS#] 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 16.11.2016, si impugnano i provvedimenti in epigrafe con i quali è stata disposta l’esclusione dei ricorrenti dalla procedura elettorale per il rinnovo delle rappresentanze studentesche in seno [#OMISSIS#] Organi Collegiali di Ateneo dell’Università di [#OMISSIS#], indette per il 22 e 23 novembre 2016.
Espongono i ricorrenti, tutti studenti dell’Università di [#OMISSIS#], che, in relazione alle elezioni per il rinnovo della componente studentesca a livello di Ateneo e Dipartimenti, presentavano la propria candidatura a vari Consigli di corso di laurea, secondo le modalità di cui al DR 1369/2016.
La sottoscrizione delle candidature, veniva autenticata dai Sindaci dei Comuni di [#OMISSIS#] di Sicilia, [#OMISSIS#] Elicona e Monforte San [#OMISSIS#], asseritamente nell’ambito della circoscrizione comunale di loro competenza, su moduli prestampati forniti dall’Ateneo e recanti, come luogo di sottoscrizione, l’indicazione a stampa [#OMISSIS#].
Tuttavia, con nota inviata per posta elettronica ordinaria il 18-10-2016, dall’account ufficiolelettorale@unime.it, venne comunicata [#OMISSIS#] odierni ricorrenti l’esclusione delle candidature, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del vigente regolamento di ateneo per le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno [#OMISSIS#] organi collegiali, in quanto sarebbe risultato che l’autentica delle firme dei candidati, sarebbe stata effettuata in luogo differente da quello in cui il pubblico ufficiale che vi provvide è titolare del potere di autenticazione.
Avverso tale provvedimento di esclusione gli odierni ricorrenti proponevano tempestivi ricorsi alla Commissione Elettorale di Ateneo, eccependone l’illegittimità.
Con le note prott. n. 69526 del 08.11.2016, nn. 69995, 69997, 70015, 70019 del 09.11.2016 e nn. 70458 e 70465 del 11.11.2016, l’Ateneo comunicava quindi il rigetto di detti ricorsi, sostanzialmente evidenziando, [#OMISSIS#] conforme parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di [#OMISSIS#], cui nel frattempo l’Università si era rivolta, che le candidature andavano escluse, in ragione del fatto che l’autentica era stata effettuata fuori dal luogo in cui il pubblico ufficiale sottoscrittore era titolare del potere di asseverare le sottoscrizioni.
A parere degli organi dell’ateneo preposti alla valutazione della vicenda, si sarebbe stati in presenza, nel [#OMISSIS#] di specie, di un’evidente violazione del principio di territorialità cui obbedisce il vigente sistema di certificazione.
2. Contro i detti provvedimenti di esclusione sono, perciò, insorti gli odierni ricorrenti, che ne chiedono l’annullamento affidandosi ad un unico motivo di censura.
Sostengono, infatti, che la commissione elettorale sarebbe incorsa in violazione di legge, travisamento dei fatti ed eccesso di potere, dal momento che non corrisponderebbe al vero la circostanza che le autenticazioni sarebbero avvenute al di fuori del territorio comunale di competenza dei pubblici ufficiali che le avevano effettuate.
Sottolinea, invece, la difesa dei ricorrenti che i Sindaci di [#OMISSIS#] di Sicilia, [#OMISSIS#] Elicona e Monforte San [#OMISSIS#], avrebbero proceduto alle autentiche nell’ambito del territorio di rispettiva competenza e si sarebbero limitati a non elidere l’indicazione [#OMISSIS#] già presente sugli stampati forniti dall’ateneo.
Il fatto che i detti pubblici ufficiali non avevano provveduto ad elidere l’indicazione [#OMISSIS#] dallo stampato, a parere dei ricorrenti, non può aver reso illegittimo l’atto di presentazione delle candidature, stante che l’indicazione del luogo di autentica non sarebbe elemento essenziale dell’atto.
Si sostiene, infatti, che l’art. 21 del DPR 445/2000 individua due distinte ipotesi di autenticazione delle sottoscrizioni: quella prevista dal combinato disposto degli artt. 21 co 1 e 38 co 3 del D.P.R. n. 445/2000 e quella, più rigorosa, di cui all’art. 21 co 2 dello stesso D.P.R., che prevede che l’autenticazione sia redatta di seguito alla sottoscrizione ed il pubblico ufficiale che autentica attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma ed il timbro dell’ufficio.
Secondo la prospettazione della difesa dei ricorrenti, tale più rigorosa procedura si applicherebbe ad atti presentati a soggetti diversi dagli organi della PA, o a questi ultimi, ma al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici. Alla fattispecie in esame, perciò, si applicherebbe la tipologia di autentica prevista dal combinato disposto degli artt. 21 co 1 e 38 co 3 del DPR 445/2000, che richiede esclusivamente che la sottoscrizione sia effettuata dall’interessato alla presenza del pubblico ufficiale addetto, con la sottoscrizione di questo [#OMISSIS#], previo accertamento dell’identità del dichiarante.
3. Con decreto presidenziale n. 886/2016 del 22.11.2016, il [#OMISSIS#] di questo Tribunale, accoglieva la domanda di misura cautelare monocratica, ai sensi dell’art. 56 del codice del processo amministrativo, ammettendo per l’effetto i ricorrenti alle elezioni.
Con memoria del 21.11.2016 si costituiva il controinteressato.
Costituitasi, con memoria del 12.12.2016, per difendere le ragioni dell’amministrazione intimata, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato contestava le pretese dei ricorrenti, ribadendo il principio secondo cui i pubblici ufficiali, ai quali la legge elettorale conferisce il potere di autenticare le sottoscrizioni delle liste di candidati, siano legittimati ad esercitare il potere certificativo esclusivamente nel territorio di competenza dell’ufficio di cui sotto titolari o al quale appartengono, in applicazione, peraltro, degli artt. 2699 e 2701 c.c..
Con ordinanza n. 959/2016, in data 15.12.2016, questa sezione rigettava la richiesta di sospensione dei provvedimenti impugnati, considerato che il ricorso appare, a un primo esame proprio della fase cautelare, infondato, in relazione alla circostanza che nel [#OMISSIS#] di specie è stato violato il principio della competenza del pubblico ufficiale.
La succitata ordinanza, appellata dai ricorrenti, veniva infine riformata dal CGA con ordinanza n. 309 del 14.04.2017, con la quale veniva accolta l’istanza cautelare di primo grado.
All’Udienza camerale del 10.05.2018, il ricorso è stato posto in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
Ritiene il Collegio che il fatto che coloro che autenticarono le firme dei candidati in calce ai moduli fornito dall’Università non provvidero ad elidere la dicitura prestampata [#OMISSIS#], non possa costituire prova della effettiva violazione del principio della competenza del pubblico ufficiale.
A sostegno della superiore valutazione, militano i rilievi fatti propri dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in relazione sia a quello che ci occupa che ad analoghi provvedimenti di esclusione dalla competizione elettorale tenutasi nel corso del 2016, per il rinnovo delle rappresentanze degli studenti nei consigli di facoltà dell’Università di [#OMISSIS#].
Con la succitata ordinanza n. 309 del 14.04.2017 e con le altre nn. 308 e 310 pure del 14.04.2017 e n. 219 del 27.02.2017, il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha, infatti, evidenziato che il timbro apposto dal pubblico ufficiale che autentica, nel [#OMISSIS#] di specie i Sindaci dei Comuni di [#OMISSIS#] di Sicilia, [#OMISSIS#] Elicona e Monforte San [#OMISSIS#], accerta il luogo dove è intervenuta l’autentificazione, mentre la presenza, meglio la mancata elisione, nel modulo precompilato dell’indicazione di “[#OMISSIS#]” appare frutto di un errore materiale.
Del resto, come ha avuto modo di precisare questa stessa sezione (ordinanza n. 101/2017 del 09.02.2017), il fatto che il Sindaco autenticante abbia lasciato, in calce al precompilato modulo di autenticazione, l’indicazione [#OMISSIS#], appare più frutto di errore materiale, probabilmente legato alla disposizione dell’Università, a sua volta fondata sulla erronea supposizione che l’autenticazione delle firme sarebbe certamente avvenuta a [#OMISSIS#], secondo cui il modulo non andava modificato.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso va accolto con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
In ragione della novità delle questioni poste all’attenzione del Collegio, sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 10 [#OMISSIS#] 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 28/06/2018