In presenza di una graduatoria concorsuale ancora efficace, la regola generale da seguire per la copertura dei posti vacanti è quella dello scorrimento della medesima, in preferenza dell’indizione di un nuovo concorso. Infatti la disciplina positiva, pur non spingendosi fino ad assegnare agli idonei un vero e proprio diritto soggettivo all’assunzione mediante scorrimento della graduatoria, con correlativo obbligo cogente per l’ente, impone all’amministrazione, che abbia a determinarsi diversamente, un rigoroso obbligo di motivazione della propria scelta derogatoria. Questo obbligo non recede ma è solo ridimensionato e attenuato in presenza di particolari ragioni di opportunità che militino per una scelta organizzativa diversa dallo scorrimento, come l’esigenza di stabilizzare personale precario o il sopraggiungere di una modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale (es., Cons. Stato, V, 10 settembre 2012, n.4770; già Ad. plen., 28 luglio 2011, n. 14).
TAR Campania, Napoli, Sez. II, 13 luglio 2018, n. 4665
Concorso pubblico per titoli ed esami copertura di due posti di ruolo di categoria C-Scorrimento graduatoria
N. 04665/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00784/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 784 del 2018, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Afragola (NA) alla P.zza E. [#OMISSIS#], n. 2;
contro
Università degli Studi della Campania [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Napoli, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 11;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento pubblicato in data 22.12.2017, prot. n. 180463 Rep. DRDG SUN “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” n. 1239/2017, avente ad oggetto “Approvazione atti e graduatoria concorso C1 area amministrativa 2017”, nonché di ogni atto o provvedimento presupposto, connesso, conseguenziale e prodromico.
Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi della Campania [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 giugno 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 14.02.2018 il sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] invoca l’annullamento, previa sospensione, degli atti in epigrafe indicati lamentando:
– Violazione e/o falsa applicazione della L. n. 125/2013 recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” – Violazione e/o falsa applicazione L. n. 232/2016 (cd. Legge di Stabilità 2017) – Violazione dell’art. 97 della Costituzione – Eccesso di potere sotto molteplici aspetti – Assenza di motivazione.
Espone, in particolare, il ricorrente di avere partecipato al bando di concorso, per titoli ed esami, pubblicato [#OMISSIS#] G.U. 4° serie concorsi ed esami n. 32 del 22.04.2011 per n. 1 (uno) posto di categoria C, posizione economica C1, dell’area amministrativa indetto dalla Seconda Università degli Studi di Napoli, collocandosi alla posizione n. 10 (dieci) della graduatoria di merito con n. 49,5 punti.
Nel corso degli anni successivi alla pubblicazione della graduatoria, avvenuta con Decreto Dirigenziale del 04.11.2011, l’Amministrazione resistente ha proceduto ad assumere, oltre al concorrente risultato vincitore del concorso, ulteriori 8 (otto) candidati, di tal che l’odierno ricorrente risulta ad oggi il primo classificato tra gli idonei non vincitori del suddetto concorso.
Senonchè, in data 01.09.2017, l’Amministrazione resistente, invece di procedere ad ulteriore scorrimento della graduatoria ancora efficace, con Decreto del Direttore Generale n. 124381, ha indetto un nuovo bando di concorso, pubblicato sulla G.U. 4° serie speciale concorsi ed esami n.71 del 19.09.2017 impugnato dal ricorrente con ricorso iscritto al n° 4295/2017 R.G., per il reclutamento di n. 1 (uno) unità per la medesima categoria, eguale posizione economica ed identico profilo di cui al bando di concorso indetto nell’anno 2011 sopra richiamato.
Successivamente, con il provvedimento n. 180463 Rep. DRDG n. 1239/2017 del 22.12.2017 oggetto del presente giudizio, è stata approvata la graduatoria di merito afferente al suindicato bando di concorso n. 124381 pubblicato sulla G.U. 4° serie speciale concorsi ed esami n.71 del 19.09.2017, ove al posto n. 1 è risultata idonea vincitrice la Sig.ra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con punteggio di n. 54,20 punti.
Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi della Campania [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Napoli invocando il rigetto del ricorso e codesto T.A.R., con ordinanza cautelare n° 412 del 20 marzo 2018, ha concesso l’invocata sospensiva; quindi, all’udienza pubblica del 05.06.2018, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Ciò posto, lo spiegato ricorso è infondato nel merito e va respinto.
Ed invero, osserva il Collegio che il ricorrente ripropone, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ove viene impugnato il provvedimento n. 180463 Rep. DRDG n. 1239/2017 del 22.12.2017 – con cui è stata approvata la graduatoria di merito afferente al suindicato bando di concorso n. 124381 e che si caratterizza quale provvedimento consequenziale rispetto al menzionato bando n. 124381 del 1 settembre 2017 -, i motivi di gravame già formulati a sostegno del sopra citato ricorso n° 4295/2017 R.G., che è stato respinto da questo Tribunale con decisione [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] odierna [#OMISSIS#] di Consiglio, basata sulla seguente motivazione: “occorre premettere che l’art. 4, comma III, della legge 125/2013 espressamente prevede che “per le Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l’autorizzazione all’avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell’articolo 35, comma IV, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica: a) dell’avvenuta immissione in servizio, [#OMISSIS#] stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprova non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; b) dell’assenza, [#OMISSIS#] stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti ed approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle personalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza”, mentre il comma IV della predetta [#OMISSIS#], come modificato dall’art. 368 legge di stabilità n. 232/2016, stabilisce che “l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2017”.
Appare pertanto evidente che la graduatoria pubblicata con Decreto Dirigenziale del 04.11.2011, di cui l’odierno ricorrente invoca lo scorrimento [#OMISSIS#] fattispecie oggetto del presente giudizio, deve considerarsi ancora efficace alla data di pubblicazione del bando di concorso n. 124381 del 1 settembre 2017, di cui al presente ricorso, risultando la relativa efficacia prorogata fino al 31.12.2017 in forza del richiamato art. 368 della legge di stabilità n. 232/2016.
Al riguardo, invero, non può fondatamente sostenersi, come pure fa l’Amministrazione resistente nei propri scritti difensivi, che l’art. 4, comma III e IV della legge 125/2013, come modificato dall’art. 368 legge di stabilità n. 232/2016, sia inapplicabile alle Università, e ciò in ragione dell’ampia dizione della [#OMISSIS#] in discorso, che espressamente contempla, oltre alle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, e che non consente, pertanto, di ritenere esentate dal relativo ambito di applicazione le Università, da considerarsi a tale fine quali enti pubblici non economici; del resto, lo stesso Consiglio di Stato, con la citata ordinanza n. 656 del 13 febbraio 2018, nel riformare la precedente ordinanza cautelare n° 1812/2017 di codesto T.A.R., ha a sua volta implicitamente ritenuto applicabile anche all’Amministrazione resistente la sopra richiamata normativa.
Occorre altresì evidenziare come, secondo la condivisibile giurisprudenza, “in presenza di una graduatoria concorsuale ancora efficace, la regola generale da seguire per la copertura dei posti vacanti è quella dello scorrimento della medesima, in preferenza dell’indizione di un nuovo concorso. Infatti la disciplina positiva, pur non spingendosi fino ad assegnare [#OMISSIS#] idonei un vero e proprio diritto soggettivo all’assunzione mediante scorrimento della graduatoria, con correlativo obbligo cogente per l’ente, impone all’amministrazione, che abbia a determinarsi diversamente, un rigoroso obbligo di motivazione della propria scelta derogatoria. Questo obbligo non recede ma è solo ridimensionato e attenuato in presenza di particolari ragioni di opportunità che militino per una scelta organizzativa diversa dallo scorrimento, come l’esigenza di stabilizzare personale precario o il sopraggiungere di una modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale (es., Cons. Stato, V, 10 settembre 2012, n.4770; già Ad. plen., 28 luglio 2011, n. 14).
Secondo la citata decisione dell’Adunanza Plenaria , la più recente disciplina del pubblico impiego (art. 35-ter d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, introdotto dalla l. 24 dicembre 2007, n. 244 – Disposizioni per la formazione del [#OMISSIS#] annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) ), individua [#OMISSIS#] scorrimento delle graduatorie concorsuali ancora efficaci la regola generale per la copertura dei posti vacanti [#OMISSIS#] dotazione organica e ne rafforza il ruolo di modalità ordinaria di provvista del personale, in relazione alla finalità primaria di ridurre i costi gravanti sulle amministrazioni per la gestione delle procedure selettive.
L’indizione di un nuovo concorso è insomma l’eccezione e richiede un’apposita motivazione, approfondita, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti già idonei e della sussistenza di preminenti esigenze di interesse pubblico” (cfr. Consiglio di Stato, Sez VI, n° 1796/2015).
Al riguardo, va tuttavia precisato che la regola dello scorrimento della graduatoria non è assoluta e presuppone in ogni [#OMISSIS#] l’identità tra i posti messi a concorso con la prima procedura e quelli da coprire con la procedura successivamente indetta (cfr. Consiglio di Stato, III sez., Sentenza n. 909 del 23 febbraio 2015).
Ciò posto, osserva il Collegio che [#OMISSIS#] fattispecie che occupa, non è ravvisabile la suindicata identità tra i posti messi a concorso con il bando n. 32 del 22 aprile 2011, a cui ha partecipato il ricorrente, e quelli oggetto del bando n. 124381 del 1 settembre 2017, di cui al presente ricorso.
Ed invero, occorre evidenziare che l’impugnato bando n. 124381 del 1 settembre 2017, pur essendo preordinato al reclutamento di personale da inquadrarsi [#OMISSIS#] medesima area e categoria (posto di categoria C, posizione economica C1) del bando n. 32 del 22 aprile 2011 in cui è già risultato idoneo il ricorrente, risulta comunque finalizzato al reclutamento di una diversa figura professionale, da destinarsi alle “attività connesse al miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti dall’Ateneo, con particolare riguardo alle attività connesse all’internalizzazione e alle attività di orientamento e placamento”, laddove invece il precedente concorso era stato indetto per il reclutamento di una figura professionale da destinare alle “attività di comunicazione e servizi all’utenza, con particolare riferimento all’attività didattica dei Dipartimento ed al front-office delle Segreterie Studenti di questo Ateneo”.
Ad ulteriore riprova della diversità formale e sostanziale del profilo professionale da selezionare con il bando oggetto del presente giudizio, rispetto a quella di cui al bando n. 32 del 22 aprile 2011 in cui è già risultato idoneo il ricorrente, milita altresì la circostanza, non contestata dalla difesa del ricorrente medesimo, che le prove da espletare da parte dei partecipanti al concorso bandito con D.DG. n. 866 del 1 settembre 2017, riguardino materie ed ambiti di conoscenza specifici ed ulteriori rispetto a quelle oggetto delle prove espletate dai soggetti risultati idonei a seguito dell’espletamento del concorso di cui al bando n. 32 del 2011 citato.
Orbene, la condivisibile giurisprudenza ha, al riguardo, proprio di recente osservato che “l’Amministrazione legittimamente indice un nuovo concorso, anziché attingere al bacino degli idonei in precedenti selezioni, ove nelle more sia funditus mutato il contenuto professionale delle mansioni proprie del profilo lavorativo alla cui provvista si mira” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 6 luglio 2017 n. 3329).”
Orbene dal rigetto del ricorso interposto avverso il presupposto bando di concorso n. 124381 del 1 settembre 2017, consegue la reiezione del ricorso introduttivo del presente giudizio, interposto avverso il consequenziale provvedimento di pubblicazione della graduatoria finale del concorso così bandito, impugnato essenzialmente per i medesimi vizi di illegittimità derivata.
Conclusivamente, per le ragioni sopra sinteticamente illustrate, il ricorso va dichiarato infondato nel merito, e va pertanto respinto.
Sussistono i presupposti di legge, in considerazione della complessità e di taluni aspetti di assoluta novità dell’oggetto del giudizio, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Napoli (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 5 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 13/07/2018