Dichiarazione improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 4 luglio 2018, n. 1651
Conferimento incarichi di insegnamento per la copertura degli insegnamenti vacanti nei Corsi di laurea triennali-Sopravvenuta carenza di interesse
N. 01651/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02922/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2922 del 2015, proposto da
[#OMISSIS#] BARONI, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Garancini e [#OMISSIS#] Garancini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Milano, Via Nirone, n. 2;
contro
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso gli Uffici di quest’ultima in Milano, Via Freguglia, n. 1;
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA – SCUOLA DI MEDICINA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dell’efficacia esecutiva del provvedimento con cui il Consiglio della Scuola di Medicina ha conferito l’insegnamento di Riabilitazione in ambito ortopedico (ore 36, SSD/MED/48) nel corso integrato di Scienze del movimento e riabilitazione presso il Corso di laurea in Fisioterapia al dr. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso con l’atto impugnato, e in particolare del “verbale” di valutazione delle domande di insegnamento per la copertura degli insegnamenti vacanti nei Corsi di laurea triennali, di area sanitarie e magistrale afferenti la scuola di medicina – AA 2015-2016 – primo semestre, della Commissione appositamente istituita, nonché della eventuale sconosciuta “relazione” della Commissione, prevista dall’avviso di selezione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi dell’Insubria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 aprile 2018 il dott. [#OMISSIS#] Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la dott.ssa [#OMISSIS#] Baroni impugna principalmente il provvedimento con cui il Consiglio della Scuola di Medicina dell’Università degli studi dell’Insubria ha conferito l’insegnamento di Riabilitazione in ambito ortopedico (ore 36, SSD/MED/48) nel corso integrato di Scienze del movimento e riabilitazione presso il Corso di laurea in Fisioterapia al dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l’Università degli Studi dell’Insubria.
La Sezione, con ordinanza n. 2 del 13 gennaio 2016, ha respinto la domanda cautelare.
Tenutasi la pubblica udienza in data 6 aprile 2018, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio deve prendere atto che il difensore di parte ricorrente, comparso all’udienza del 6 aprile 2018, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
Non resta dunque al Collegio che prendere atto di quanto sopra e dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese fra le parti costituite, con esclusione del rimborso del contributo unificato che resta a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate senza rimborso del contributo unificato
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di Benedetto, Presidente
[#OMISSIS#] Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 4/07/2018