Nello svolgimento di una procedura per il reclutamento di un ricercatore (tipologia A), la valutazione specifica dei titoli, deve essere rapportata alla finalità assegnata dalla normativa alla valutazione comparativa, consistente in un raffronto, attraverso la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, della personalità scientifica dei vari candidati, dei quali va ricostruito il profilo complessivo risultante dalla confluenza degli elementi che lo compongono, da apprezzare in tale quadro non isolatamente, ma in quanto correlati nell’insieme secondo il peso che assumono in una interazione di sintesi oggetto di un motivato giudizio unitario; la suddetta valutazione specifica dei titoli deve, dunque, essere svolta, ma non con dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, poiché, diversamente, si perderebbe la contestualità della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati in termini coerenti nel quadro della detta valutazione.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 luglio 2018, n. 4132
Procedura reclutamento ricercatori di tipo A-Valutazione comparativa
N. 04132/2018REG.PROV.COLL.
N. 02598/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2598 del 2017, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ausiliatrice 63;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Universita’ degli Studi [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 00210/2017, resa tra le parti, concernente ATTI PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER RECLUTAMENTO RICERCATORE A TEMPODETERMINATO DI TIPOLOGIA A PRESSO UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI [#OMISSIS#] – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR 14 COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E URBANA D.R.1205/2012
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi [#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 giugno 2018 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in sostituzione dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’appello in esame l’odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 210 del 2017 con cui il Tar Toscana respingeva l’originario gravame, proposto dalla medesima parte, in qualità di partecipante alla procedura, al fine di ottenere l’annullamento degli esiti della procedura comparativa indetta dell’Università degli Studi di [#OMISSIS#] per la selezione di un posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 08/D1, “Progettazione Architettonica”, settore scientifico e disciplinare ICAR/14 “Composizione Architettonica e Urbana”, presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di [#OMISSIS#].
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la complessa vicenda, parte appellante formulava i motivi di appello attraverso la riproposizione delle censure di primo grado e la critica delle argomentazioni di cui alla sentenza appellata.
Le parti appellate pubbliche si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello; la parte appellata privata non si costituiva in giudizio.
Alla pubblica udienza del 2162018 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, va riassunta la complessa vicenda in cui gli esiti della procedura in contestazione si sono susseguiti in rapporto alle relative impugnative proposte dall’odierno appellante.
In origine, avverso il decreto rettorale con cui in data 3072013 veniva dichiarata vincitrice la concorrente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – odierna appellata non costituita – veniva proposta impugnativa dinanzi al competente Tribunale amministrativo che, con sentenza 16 giugno 2014 n. 1050, accoglieva il ricorso rilevando diversi vizi di legittimità della procedura.
In termini esecutivi della pronuncia il Rettore dell’Università odierna appellata, con decreto 9 luglio 2014, riconvocava la commissione giudicatrice, la quale si riuniva il 7 ottobre 2014 e procedeva alla valutazione dei due candidati, in merito ai [#OMISSIS#] evidenziati dal Tribunale amministrativo nei rispettivi curricula. All’esito del rinnovato giudizio la commissione confermava l’elenco degli ammessi alla prova orale, dando atto di avere verificato il minor valore scientifico dei titoli del ricorrente rispetto alla vincitrice della selezione (dott.ssa [#OMISSIS#]) ed [#OMISSIS#] altri candidati. Il Rettore, con decreto n. 1010 del 28 ottobre 2014, approvava gli atti della commissione.
L’odierno appellante impugnava tali esiti dinani al medesimo Tar, rilevando che l’amministrazione, con il provvedimento sopravvenuto, non avesse correttamente ottemperato alla sentenza e, in via subordinata e previa conversione del rito, chiedendo l’annullamento di tutti gli atti, dal decreto di riconvocazione della Commissione, al verbale del 7 ottobre 2014 fino al decreto del Rettore n. 1010 del 28 ottobre 2014.
Il Tar adito, con sentenza 30 marzo 2015 n. 530 respingeva il ricorso per ottemperanza e disponeva la prosecuzione della causa con il rito ordinario in relazione alla domanda di annullamento. In relazione a quest’[#OMISSIS#], lo stesso Tribunale, con sentenza 8 settembre 2015 n. 1207, accoglieva in parte, il ricorso, ritenendo fondate alcune delle censure dedotte e demandava la rinnovata valutazione dei titoli ad una commissione esaminatrice in diversa composizione.
Avverso la predetta sentenza, l’Università degli Studi di [#OMISSIS#] proponeva appello in data 30 ottobre 2015, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata. Nei confronti della medesima sentenza, l’odierno appellante proponevano appello incidentale in data 15 dicembre 2015. All’esito del relativo giudizio questa Sezione, con sentenza 5 dicembre 2016 n. 5118, dava atto della rinuncia all’appello principale e rigettava quello incidentale.
Successivamente, l’amministrazione appellata procedeva alla nomina della nuova Commissione, che, in adempimento della decisione giurisdizionale, procedeva alla valutazione dei titoli del ricorrente e della controinteressata, confermando il giudizio già espresso dalla precedente Commissione circa la maggior rispondenza del profilo della candidata [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] rispetto al ruolo di ricercatore di cui al procedimento selettivo in questione. Con decreto datato 28122015 il Rettore dell’Università di [#OMISSIS#] approvava gli atti della rinnovata procedura.
Avverso tali esiti l’odierno appellante proponeva ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 1207/2015 chiedendo, in [#OMISSIS#] di rigetto del ricorso per esecuzione, la conversione in rito ordinario per l’annullamento dell’art. 8 del bando, dei decreti MIUR del 6.11.2015 e del 20.11.2015, dei verbali della Commissione n. 1 del 14.12.2015 e n. 2 del 21.12.2015 e del decreto del Rettore datato 28.12.2015, e per la nomina di nuova Commissione giudicatrice, con condanna, in ogni [#OMISSIS#], al risarcimento dei danni.
Il Tar adito, con sentenza n. 1102 del 2016 respingeva il ricorso in ottemperanza in relazione ad alcune censure e rimesso ad udienza pubblica la trattazione delle censure concernenti vizi propri delle determinazioni sopravvenute, qualificati come autonomi motivi di ricorso, disponendo la conversione nel rito ordinario.
Avverso la sentenza 11022016 veniva proposto appello, respinto da questa sezione con sentenza n. 21792017.
Il giudizio di merito, derivante dalla disposta conversione, si concludeva dinanzi al Tar con la sentenza n. 2102017, oggetto del presente appello.
2. Così ricostruito il complesso iter contenzioso, occorre procedere all’esame del presente gravame.
Preliminarmente, va richiamato quanto già evidenziato dalla giurisprudenza sezione in ordine alle controversie in materia; in linea generale, che per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati nelle procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario [#OMISSIS#] considerati, in particolare, gli articoli 2 e 3 del d.m. 28 luglio 2009, n. 89, relativi [#OMISSIS#] elementi di valutazione comparativa dei titoli e ai criteri di valutazione comparativa delle pubblicazioni (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI 18 luglio 2016 n. 3185).
Il senso delle prescrizioni legislative e regolamentari circa il carattere analitico della valutazione da compiere dalle commissioni giudicatrici nelle procedure comparative per ricercatori universitari è quello di imporre alla commissione di tenere conto di tutti i dati curriculari indicati dai candidati (titoli e pubblicazioni), e di sceverare, secondo percorsi logici trasparenti, coerenti e di congruo apprezzamento scientifico, i dati rilevanti al fine della compiuta valutazione della maturità scientifica dei candidati e della correlativa valutazione comparativa, da quelli non significativi, sulla base di una altrettanto congrua ed adeguata motivazione, e di esprimere il giudizio comparativo sui dati così (motivatamente) enucleati
La normativa va intesa alla luce della finalità assegnata dalla normativa alla valutazione comparativa, consistente in un raffronto, attraverso la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, della personalità scientifica dei vari candidati, dei quali va ricostruito il profilo complessivo risultante dalla confluenza degli elementi che lo compongono, da apprezzare in tale quadro non isolatamente, ma in quanto correlati nell’insieme secondo il peso che assumono in una interazione di sintesi oggetto di un motivato giudizio unitario; la suddetta valutazione specifica dei titoli deve, dunque, essere svolta, ma non con dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto [#OMISSIS#] altri per ciascuno dei titoli, poiché, diversamente, si perderebbe la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati nel quadro della detta valutazione (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI 30 marzo 2015 n. 1643).
3. Nel merito l’appello appare infondato, anche alla luce delle argomentazioni già poste a fondamento della sentenza n. 2179 del 2017 di questa sezione.
3.1 In via preliminare deve essere dichiarato inammissibile il primo motivo dell’appello con cui si fanno valere imprecisioni contenute [#OMISSIS#] parte in fatto della sentenza impugnata relative alla ricostruzione corretta della vicenda. Si tratta infatti di aspetto di fatto che non assumo rilievo se non si sono risolti in un vizio della parte motiva della sentenza.
3.2 In relazione al secondo ordine di rilievi, concernente la presunta erroneità della sentenza con riferimento alla valutazione delle pubblicazioni enumerate dei due candidati in questione, premesso il richiamo ai principi sopra evidenziati in merito alla disciplina ed ai caratteri delle valutazioni di cui alle procedure in esame, [#OMISSIS#] dichiarate preliminarmente inammissibili le contestazioni [#OMISSIS#] parte in cui risultano formulate in termini di presunta violazione del giudicato derivante dal precedente annullamento giurisdizionale, già esaminate e reputate infondate dalla sezione con la precedente sentenza n. 21792017 alle cui puntuali argomentazioni occorre rinviare (cfr. censura al punto 6 della sentenza).
Invero, l’appello in esame ripropone in via di autonomo giudizio di annullamento anche una parte delle censure già sollevate in termini di ricorso per ottemperanza. L’esito peraltro non muta.
Come evidenziato dalla sezione nei precedenti in materia, la valutazione specifica dei titoli, deve essere rapportata alla finalità assegnata dalla normativa alla valutazione comparativa, consistente in un raffronto, attraverso la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, della personalità scientifica dei vari candidati, dei quali va ricostruito il profilo complessivo risultante dalla confluenza degli elementi che lo compongono, da apprezzare in tale quadro non isolatamente, ma in quanto correlati nell’insieme secondo il peso che assumono in una interazione di sintesi oggetto di un motivato giudizio unitario; la suddetta valutazione specifica dei titoli deve, dunque, essere svolta, ma non con dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto [#OMISSIS#] altri per ciascuno dei titoli, poiché, diversamente, si perderebbe la contestualità della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati in termini coerenti nel quadro della detta valutazione.
Applicando le esposte coordinate normative e giurisprudenziali alla fattispecie in esame, deve pervenirsi alla conclusione che l’operato della commissione risulti conformato ai criteri normativi e della lex specialis, avendo la stessa tenuto conto, con adeguato apparato motivazionale, dei titoli e delle pubblicazioni, considerati nel loro complesso e ritenuti significativi ai fini della valutazione dell’attività di ricerca svolta dai vari candidati, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, ed ai fini del vaglio della loro personalità scientifica, e legandosi i giudizi individuali e collegiali, espressi sui vari candidati, in modo coerente con l’esito della votazione finale, né mancando un approccio metodologico comparativo, immanente [#OMISSIS#] formulazione dei giudizi medesimi in forma graduata e [#OMISSIS#] valutazione finale.
Dall’analisi della documentazione emerge come le pubblicazioni prodotte siano state oggetto di valutazione si aspecifica che globale adeguata, in relazione [#OMISSIS#] apporti effettivamente imputabili ai due candidati. Per ciò che concerne (cfr. censura al punto 1 della sentenza impugnata) la presunta duplice valutazione di una pubblicazione della [#OMISSIS#] anche come curatrice, se per un verso il dato non è contestabile in quanto la candidata rivestiva entrambi i ruoli, per un altro verso è del tutto assente la dimostrazione di un’effettiva incidenza sull’esito finale della valutazione, specie alla luce dei caratteri della stessa sulla scorta delle ricordate premesse di inquadramento. Analoghe considerazioni possono estendersi alla contestazione (cfr. censura al punto 3 della sentenza) inerente la valutazione della rivista di classe A, che peraltro la stessa parte appellante riconosce esistente all’epoca della valutazione contestata.
In relazione ad una parte delle censure (cfr. censure ai punti 2 e 5 della sentenza) va inoltre ribadito che non sono ammissibili nel giudizio di secondo grado richiami per relationem a parti del ricorso di primo grado, quando dagli stessi non si desume con chiarezza la portata della censura. Inoltre, la censura al punto 2 della sentenza appare generica in sé, oltre che priva di rilevanza in termini di effettiva incidenza sul giudizio impugnato.
Condivisibili appaiono poi le conclusioni formulate dalla sentenza impugnata rispetto alle rimanenti censure in tema di pubblicazioni: sia con riferimento alla rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione sia in ordine alla adeguatezza del giudizio comparativo, rispetto ai parametri generali sopra richiamati, nel quale la collocazione editoriale delle pubblicazioni non costituisce l’elemento del curriculum decisivo ai fini della preferenza espressa dalla Commissione per i titoli esibiti dalla controinteressata (cfr. censura al punto 4 della sentenza).
Analoghe conclusioni [#OMISSIS#] formulate in merito al punto 7 della sentenza impugnata, in quanto, se per un verso emerge per tabulas che la Commissione ha ritenuto le pubblicazioni della controinteressata di maggior respiro e rivelatrici di “punte di apprezzabili originalità”, per un altro verso tale valutazione non appare concretamente viziata nei limiti del sindacato del presente giudizio di legittimità, a fronte della proporzionalità e ragionevolezza dei criteri seguiti e dell’assenza di decisivi elementi qualificabili come travisamento di fatto o manifesta illogicità.
A quest’[#OMISSIS#] proposito, le stesse considerazioni possono estendersi alle deduzioni genericamente svolte avverso il punto 8 della sentenza: se nel dettaglio la commissione ha dato atto del numero di pagine e della tipologia di ciascuna pubblicazione esaminata (recensione, articolo, contributo, curatela, monografia), dimostrando così di aver considerato, nel proprio giudizio, le caratteristiche quali-quantitative e tipologiche di ciascun lavoro, in linea generale non emerge alcun elemento di travisamento o di manifesta illogicità tale da porre in dubbio la correttezza del giudizio finale in relazione ai parametri e criteri di giudizio predeterminati.
3.3 Parimenti infondate appaiono le censure di cui al terzo (erroneamente indicato come ulteriore “motivo secondo” a pagina 23 dell’atto di appello) motivo.
In proposito, va ribadito quanto evidenziato anche in sede di giudizio di ottemperanza (sentenza 21792017 cit.), nel senso che l’appellante, [#OMISSIS#] restando che il sistema prevede i rimedi in presenza di ritardi dell’amministrazione, [#OMISSIS#] specie non ha indicato come tali eventuali carenze, di mero carattere e natura formale e procedimentale, abbiano inciso sul contenuto delle statuizioni sostanziali dell’amministrazione ovvero sulla posizione del candidato odierno appellante. Sul punto va altresì rilevata la genericità delle censure, che rinviano per relationem al ricorso di primo grado in termini di già evidenziata inammissibilità.
4 Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello è infondato e va quindi respinto.
Sussistono giusti motivi, a fronte della complessità del pregresso iter valutativo, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 21 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 06/07/2018