TAR Marche, Ancona, Sez. I, 18 luglio 2018, n. 514

Procedura concorsuale posto ricercatore-Commissione esaminatrice-Valutazione-Sindacato giudice amministrativo

Data Documento: 2018-07-18
Area: Giurisprudenza
Massima

Nell’ambito delle provcedure di valutazione per posti da ricercaotre a tempo determinato, in base a consolidati principi giurisprudenziali, i giudizi sintetici – come anche i voti numerici – assolvono all’obbligo di adeguata motivazione di cui all’art. 3 della L. n. 241/1990 tutte le volte in cui siano stati previsti ex ante indicatori e descrittori sufficientemente analitici.
Nella specie, l’art. 6 del bando stabiliva già quali fossero i parametri da considerare nella valutazione delle pubblicazioni, per cui dalla lettura degli allegati al verbale è possibile inferire, con riguardo a ciascuna pubblicazione presentata dai candidati, quale sia stato il percorso motivazionale seguito dalla commissione.

Contenuto sentenza

N. 00514/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00221/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 221 del 2018, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in Roma, via Dandolo n. 19/A; 
contro
Università degli Studi di Urbino “[#OMISSIS#] Bo”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege presso la sede della stessa, in Ancona, piazza [#OMISSIS#], 29; 
nei confronti
[#OMISSIS#] Lucertini, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Aldorisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
per l’annullamento
previa concessione di misure cautelari,
del decreto rettorale n. 90 del 1° marzo 2018, il quale ha individuato nella persona del controinteressato il vincitore della “Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni ai sensi della legge 240/2010 presso il dipartimento di scienze biomolecolari (DISB), settore concorsuale 06/N2 Scienze dell’esercizio fisico e dello sport. Settore scientifico disciplinare M – EDF/01, Metodi e didattiche delle attività motorie”, nonché, ove possa occorrere, dell’art. 4 del decreto rettorale n. 268/2017 del 7 giugno 2017, con il quale è stata indetta la predetta procedura, nonché di tutti i verbali della commissione giudicatrice, comprensivi degli allegati, nonché della relazione finale, oltre ad ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compreso, ove esistente, il contratto stipulato dal controinteressato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Urbino “[#OMISSIS#] Bo” e di [#OMISSIS#] Lucertini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno ricorrente, già dottore di ricerca in Scienze dello Sport e in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale di professore di prima fascia nel settore concorsuale 06/N2 – “Scienze dell’Esercizio fisico e dello Sport”, impugna la graduatoria relativa alla selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato presso l’Università “[#OMISSIS#] Bo” di Urbino – Dipartimento di scienze biomolecolari (settore concorsuale 06/N2 “Scienze dell’esercizio fisico e dello sport” – Settore scientifico disciplinare M – EDF/01, “Metodi e didattiche delle attività motorie”) e gli atti presupposti, nella parte in cui il controinteressato dott. Lucertini è stato individuato quale vincitore della selezione (il dott. [#OMISSIS#] ha ottenuto 120,84 punti, mentre il controinteressato ha conseguito 153,10 punti).
2. Dopo aver esposto il proprio brillante curriculum formativo e scientifico, il dott. [#OMISSIS#] articola le seguenti doglianze (che sono volte a censurare soprattutto l’operato della commissione valutatrice):
a) eccesso di potere per illogicità manifesta rispetto alla predeterminazione, di cui al verbale n. 2, dei punti massimi attribuibili all’attività didattica ed all’attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri. Eccesso di potere per ingiustificata e manifesta disparità di trattamento quanto al punteggio attribuito al titolo di dottore di ricerca del ricorrente. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, del D.M. n. 243/2011.
Con questo primo gruppo di censure, il dott. [#OMISSIS#] contesta la scelta della commissione di attribuire al criterio valutativo “attività didattica” un peso abnorme rispetto al totale dei punti a disposizione (30 punti su 90), laddove l’art. 2, comma 2, del D.M. n. 243/2011 (recante “Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all’articolo 24, della legge n. 240/2010”) considera l’attività didattica un elemento di valutazione meramente eventuale.
A fronte di ciò, i commissari hanno assegnato rispettivamente:
– al “titolo di dottore di ricerca o equipollenti […]” da 1 a 5 punti;
– all’ “organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca […]” da 0 a 7 punti;
– alla “titolarità di brevetti […]” da 0 a 2 punti;
– all’ “attività di relatore a congressi e convegni […]” da 0 a 6 punti;
– al “conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali […]” da 0 a 4 punti,
per un totale di 24 punti su 90.
Analoga critica viene mossa alla decisione della commissione di attribuire fino a 36 punti per il criterio attinente alle “attività di formazione o ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri”, tanto più se si considera che per la direzione di (o la partecipazione a) gruppi di ricerca è stata prevista l’attribuzione di soli 7 punti.
A riprova della fondatezza delle suddette censure il ricorrente evidenzia di avere conseguito un punteggio maggiore del controinteressato in relazione a tutti gli altri titoli considerati complessivamente (14,5 contro 12,2).
Il dott. [#OMISSIS#] reclama inoltre la mancata attribuzione di ulteriori 2 punti relativamente al possesso del titolo di dottore di ricerca. La commissione valutatrice sarebbe infatti incorsa in un macroscopico errore nell’aver attribuito soltanto 2 punti al ricorrente, a fronte dei 4 attribuiti al controinteressato. Ciò è avvenuto perché la commissione ha ritenuto “buono” il titolo del dott. Lucertini quanto alla congruenza con il settore M-EDF/01, mentre ha ritenuto soltanto “sufficiente”, in relazione al medesimo aspetto, il dottorato di ricerca del ricorrente. Sennonché, rileva il dott. [#OMISSIS#], il settore scientifico disciplinare denominato M-EDF/01, secondo il D.M. 4 ottobre 2000 e s.m.i., che ne reca la declaratoria, è “…riferibile a quello denominato “scienze delle attività motorie” istituito dal decreto legislativo 8 maggio 1998 n.178…”, e “…si occupa dello sviluppo e dell’insegnamento di teorie, tecniche e metodi per l’educazione fisica e motoria generali o rivolte a particolari gruppi o classi di età…”. A sua volta, la disciplina denominata “Scienze delle attività motorie” si occupa di “….teoria e metodologia del movimento umano; teoria, tecnica e didattica dell’attività motoria per l’età evolutiva; teoria, tecnica e didattica delle attività motorie per l’età adulta e anziana; teoria, tecnica e didattica delle attività motorie di gruppo, ricreative e del tempo libero; teoria, tecnica e didattica dell’attività motoria e sportiva «adattata»; teoria, tecnica e didattica dell’educazione motoria preventiva e compensativa…”.
Risulterebbe quindi chiaro che il dottorato di ricerca del ricorrente, incentrato sull’analisi biomeccanica del moto e della corsa a differenti pendenze e velocità, è pienamente congruente con il settore scientifico disciplinare in questione, sicché la commissione avrebbe dovuto attribuire allo stesso, per questo titolo, il medesimo punteggio attribuito al controinteressato.
Con specifico riferimento alla “attività didattica”, l’operato della commissione sarebbe illegittimo anche per un altro motivo.
L’art. 6 del bando, infatti, impone di valutare le eventuali attività didattiche dei candidati “…considerando specificamente la [loro] significatività in ordine alla quantità e alla qualità dell’attività di ricerca svolta…”. Parimenti, il successivo verbale numero 2 della commissione ha richiamato, quale elemento valutabile, la ”….eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’Estero […] considerando specificamente la significatività che […] assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta […]…”. Sennonché, nello stesso verbale n. 2 la commissione decideva di valutare l’attività didattica esclusivamente in relazione alla durata della stessa e, a tal riguardo, l’art. 4 del bando imponeva ai candidati di indicare il numero di CFU di ciascun corso di insegnamento tenuto.
Ciò però si pone in violazione con l’art. 2, comma 2, del D.M. n. 243/2011, il quale prevede che l’attività didattica sia valutata in relazione alle sue ricadute positive sull’attività di ricerca.
In questo senso viene altresì impugnato l’art. 4 del bando, nella parte in cui imponeva ai candidati di indicare i CFU dei corsi di insegnamento svolti;
b) violazione dell’art. 3, comma 2, let. d), del D.M. n. 243/2011. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Violazione dell’art. 24, comma 2, let. c), della L. n. 240/2010. Violazione dell’art. 6 del bando di selezione. Contraddittorietà dell’azione amministrativa e difetto d’istruttoria.
Anche i criteri di valutazione delle pubblicazioni, secondo il ricorrente, si appalesano illegittimi.
Dal verbale n. 2 emerge che la commissione, nel caso fossero stati presentati prodotti scelti redatti in collaborazione con altri autori, si era vincolata a vagliare il contributo individuale dei candidati attraverso una determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento.
Il verbale, per contro, riporta delle valutazioni che non hanno nulla di analitico. In relazione ai prodotti scelti dai candidati, infatti, sono stati formulati giudizi sintetici (identificati di volta in volta con “sufficiente”, “discreto”, “buono”, “ottimo”, “eccellente”), i quali vengono sostanzialmente riprodotti in sede di giudizio collegiale.
La commissione, dunque, non ha assolto all’onere motivazionale che ci si sarebbe potuto attendere alla luce di quanto la stessa commissione aveva stabilito ex ante.
La commissione, inoltre, ha violato l’art. 24, comma 2, lettera c), della L. n. 240/2010 e l’art. 6 del bando di selezione, nella parte in cui tali disposizioni imponevano di tenere con i candidati, in seduta pubblica, una discussione vertente sia sui titoli che sulle pubblicazioni.
Di fatto è accaduto che la commissione, da un lato si è limitata a porre delle sin troppo specifiche e “scolastiche” domande sulle pubblicazioni scelte dai candidati, senza alcuna seria “discussione” rispetto ad esse, e, dall’altro lato, ha del tutto omesso la seppur minima discussione circa i titoli oggetto della valutazione.
Ciò ha determinato un’inammissibile manchevolezza nell’istruttoria procedimentale in relazione alla discussione dei titoli, da cui deriva la totale illegittimità di tutti i giudizi formulati.
Il ricorrente evidenzia infine che:
– i vizi di legittimità dedotti con i predetti motivi sono tali da mettere in dubbio in radice la credibilità dell’intera procedura di valutazione comparativa, senza che risulti invocabile, in senso contrario, la mancata dimostrazione del superamento della cosiddetta “prova di resistenza” (la quale si rivela tanto impossibile quanto superflua, discendendo dall’accoglimento delle presenti censure l’obbligo per l’Ateneo di rideterminare globalmente la “pesatura” dei criteri di valutazione);
– ulteriore profilo di illegittimità sta nel punteggio complessivo di cui la commissione ha ritenuto di disporre (190 punti), il quale non trova alcuna giustificazione e non risulta che sia mai stato adottato in omologhe procedure per ricercatori indette per il medesimo settore concorsuale, neppure nell’ambito di quelle caratterizzate dalla partecipazione degli stessi commissari che hanno valutato il ricorrente (in questo senso al ricorso sono allegati gli atti relativi a procedure selettive analoghe, in cui sono stati impegnati i professori [#OMISSIS#] e Squatrito, membri della odierna commissione). Tale punteggio, del tutto immotivato, sproporzionato, arbitrario ed illogico, sembra avere l’unico scopo di attribuire alla commissione una discrezionalità così ampia da straripare nell’arbitrio.
3. Si sono costituiti in giudizio l’Università di Urbino e il controinteressato dott. Lucertini, chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 14 giugno 2018, inizialmente fissata per la trattazione collegiale della domanda cautelare, il Collegio aveva dato avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio già in quella sede, al che il difensore del ricorrente presente alla discussione aveva chiesto un differimento della camera di consiglio per poter meglio articolare le proprie difese. La trattazione della causa era stata dunque differita al 4 luglio 2018.
In data 3 luglio 2018 i difensori del ricorrente hanno depositato una memoria in cui espongono di non poter essere presenti alla discussione per impedimenti personali e professionali, ma di non opporsi alla decisione della causa.
Alla camera di consiglio del 4 luglio 2018 il Collegio ha ribadito la volontà di definire la controversia con sentenza resa in forma immediata, non riscontrando opposizioni o riserve di sorta da parte delle controparti presenti.
4. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni che di seguito si espongono (il che esonera il Collegio dall’esame dell’eccezione di tardività, sollevata dalle parti resistenti).
4.1. Con riguardo al primo motivo il Collegio osserva che:
– non si può seriamente sostenere che in un concorso per il reclutamento di ricercatori universitari la commissione non possa e non debba valutare anche l’attività didattica svolta dai candidati (visto che ai ricercatori viene richiesto di svolgere anche attività didattica – con riguardo al caso di specie si veda l’art. 1 del bando, in cui si prevede un’attività didattica di almeno 350 ore/anno);
– l’art. 2 del D.M. n. 243/2011 parla di “eventuale” attività didattica unicamente perché, ai fini della partecipazione alle selezioni per il reclutamento di ricercatori universitari, l’aver svolto attività didattica non è un requisito di ammissione al concorso, e non nel senso che tale attività sia “minore” o irrilevante e dunque debba “pesare” poco in sede di valutazione;
– con specifico riguardo al caso di specie va considerato che, dei 90 punti a disposizione della commissione, solo 30 erano riservati alla valutazione dell’attività didattica svolta dai candidati, mentre i restanti 60 afferivano tutti, a vario titolo, all’attività di ricerca e di studio;
– in relazione a questi 60 punti non si comprende poi perché sarebbe illegittima l’assegnazione di un massimo di 24 punti per le “attività di formazione o ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri”, essendo invece del tutto logico che in un concorso per il reclutamento di un ricercatore venga premiata con un punteggio alto l’attività svolta in qualificati centri di ricerca italiani e stranieri. Ed è altrettanto logica l’assegnazione di un massimo di soli 7 punti per l’ “organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca”, trattandosi in molti casi di responsabilità che non derivano da formali atti di conferimento (che peraltro in alcuni ordinamenti stranieri potrebbero anche non essere previsti) e che dunque possono dare luogo a contestazioni e impugnazioni. Peraltro questo punteggio si aggiunge a quello relativo alle attività di ricerca svolte e premia i soggetti che nell’ambito di tali attività hanno svolto anche compiti di direzione e coordinamento;
– quanto alla valutazione del dottorato di ricerca (e premesso che, in considerazione dello scarto finale di punteggi, l’eventuale accoglimento del presente motivo non determinerebbe alcuna modifica della graduatoria), l’operato della commissione va ritenuto corretto, atteso che la normativa di riferimento richiamata in ricorso non è quella attualmente vigente. In effetti, la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari, in esecuzione dell’art. 15 della L. n. 240/2010, è avvenuta da ultimo con D.M. n. 855/2015, il quale, nell’allegato A, distingue il settore M-EDF/01 – “Metodi e didattiche delle attività motorie” e il settore M-EDF/02 – “Metodi e didattiche delle attività sportive”. Poiché il dott. [#OMISSIS#] ha conseguito il dottorato in “Scienze dello Sport”, mentre il dott. Lucertini ha conseguito il dottorato in “Metodologie molecolari e morfo-funzionali applicate all’esercizio fisico”, è evidente la maggiore attinenza di questo secondo titolo con il settore a cui si riferisce la selezione (M-EDF/01);
– è sicuramente vero che nella presente selezione l’attività didattica doveva essere valutata in relazione all’attività di ricerca (il che del resto vale per tutti i titoli indicati all’art. 2, comma 1, del D.M. n. 243/2011 – vedasi il comma 2 dell’art. 2), ma è anche vero che i CFU “misurano” in maniera oggettiva e proporzionale la qualità dell’attività didattica. Il ricorrente peraltro non deduce nemmeno che l’attività didattica da lui svolta denoterebbe una maggiore colleganza con la contestuale attività di ricerca, per cui la doglianza si rivela nella sua sostanza inammissibile per genericità e meramente strumentale. Va poi aggiunto che la maggior parte dei corsi di insegnamento svolti dal ricorrente riguardano settori disciplinari diversi da quello a cui si riferisce la presente selezione, per cui in ogni caso l’attività didattica svolta dal dott. Lucertini meritava una valutazione migliore;
– la commissione, inoltre, ha anche valutato la qualità dell’attività didattica svolta dal ricorrente e dal controinteressato, ritenendo “ottima” quella del dott. Lucertini e “buona” quella del dott. [#OMISSIS#].
4.2. Da respingere sono anche le censure inerenti i criteri di valutazione delle pubblicazioni.
Va in primo luogo osservato che, in base a consolidati principi giurisprudenziali, i giudizi sintetici – come anche i voti numerici – assolvono all’obbligo di adeguata motivazione di cui all’art. 3 della L. n. 241/1990 tutte le volte in cui siano stati previsti ex ante indicatori e descrittori sufficientemente analitici.
Nella specie, l’art. 6 del bando stabiliva già quali fossero i parametri da considerare nella valutazione delle pubblicazioni, per cui dalla lettura degli allegati al verbale n. 4 è possibile inferire, con riguardo a ciascuna pubblicazione presentata dai candidati, quale sia stato il percorso motivazionale seguito dalla commissione.
Va poi evidenziato che anche in questo caso il ricorrente non assume (né tantomeno prova) di avere prodotto pubblicazioni di livello superiore rispetto a quelle del controinteressato, il che sarebbe stato vieppiù necessario, visto che il profilo che ha maggiormente penalizzato il dott. [#OMISSIS#] è quello di cui all’art. 6, let. b), del bando (ossia la congruenza con il SSD M-EDF/01, che è risultata solo “discreta” per tutte le pubblicazioni indicate nella domanda, mentre la stessa commissione ha riconosciuto al ricorrente il punteggio massimo di 10 per la qualità, la produttività complessiva e la continuità temporale della produzione scientifica).
4.3. Con riguardo alla dedotta violazione dell’art. 24, comma 2, lettera c), della L. n. 240/2010 e dell’art. 6 del bando di selezione, ad escluderne la fondatezza è sufficiente la lettura del verbale n. 4 del 26 gennaio 2018, nel quale è chiaramente attestato che il colloquio è consistito nella discussione pubblica sui titoli e sulle pubblicazioni indicati dai candidati nelle rispettive domande di partecipazione, nonché sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese.
Per superare l’efficacia fidefacente del citato verbale sarebbe stata quindi necessaria la proposizione della querela di falso.
Del tutto generica è invece la censura relativa al grado di difficoltà delle domande sottoposte ai candidati, anche in ragione del fatto che la maggiore o minore “scolasticità” di un quesito non è di per sé causa di illegittimità dell’operato di una commissione esaminatrice.
4.4. Quanto, infine, alla doglianza relativa al fatto che la commissione ha deciso di attribuire un punteggio massimo di 190 punti, si osserva che:
– parte ricorrente non ha indicato una specifica norma di legge e/o regolamentare che indichi quale sia il punteggio massimo attribuibile dalle commissioni esaminatrici nelle selezioni per il reclutamento di ricercatori universitari (è noto, ad esempio, che in materia di appalti pubblici l’art. 120, comma 1, del DPR n. 207/2010 stabiliva che nelle gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa il punteggio complessivo a disposizione della commissione fosse pari a 100);
– è certamente vero che, di solito, i bandi relativi alle selezioni per il reclutamento dei ricercatori prevedono che il punteggio massimo a diposizione dei commissari sia pari a 100 punti (si vedano i documenti depositati come allegato n. 6 al ricorso), ma è altrettanto vero che in assenza di una norma che vincoli in tal senso le commissioni una diversa scelta non può determinare ex se l’illegittimità della procedura;
– parte ricorrente, però, anche in questo caso omette di indicare sotto quale specifico profilo l’operato della commissione lo abbia in concreto leso. Del resto, essendo stato previsto un numero massimo di pubblicazioni da ammettere a valutazione (il che poneva i candidati sullo stesso piano, sempre che ovviamente ciascuno di essi avesse all’attivo almeno 15 pubblicazioni), non si può apoditticamente sostenere che la commissione abbia voluto favorire uno o più candidati a scapito di altri. Laddove le pubblicazioni presentate dal ricorrente fossero state valutate migliori e più congruenti con il SSD M-EDF/01 rispetto a quelle del dott. Lucertini, il dott. [#OMISSIS#] avrebbe infatti ottenuto un punteggio più alto. Né è stato allegato che il gapfra i due punteggi parziali sarebbe stato recuperabile laddove il punteggio massimo assegnabile per le pubblicazioni fosse stato pari a 50/100 o a 60/100 (questo essendo, di norma, il “peso” che si attribuisce alle pubblicazioni allorquando il punteggio massimo assegnabile è di 100 punti – vedasi i citati documenti di cui all’allegato n. 6 al ricorso).
4.5. Ma, in realtà, una volta che il Collegio ha ritenuto infondate le censure inerenti l’eccessivo “peso” che la commissione ha attribuito all’attività didattica e all’attività di ricerca presso centri qualificati nazionali ed esteri, le doglianze relative alla valutazione delle pubblicazioni perdono molta della propria rilevanza, visto che il dott. Lucertini ha comunque meritato un punteggio più alto per i titoli (e questa situazione si riprodurrebbe anche se il punteggio complessivo a disposizione dei commissari fosse pari a 100) e che, con riguardo alle pubblicazioni, non viene dedotta l’inattendibilità nel merito dei giudizi espressi dai commissari.
5. In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese di giudizio si possono però compensare, anche in ragione del contegno processuale del ricorrente (che ha consentito al Tribunale di pervenire ad una rapida definizione del giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Giovanni [#OMISSIS#], Consigliere

Pubblicato il 18/07/2018