TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 17 settembre 2018, n. 1597

Ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia-Test d'ingresso-Trasferimento da altra università

Data Documento: 2018-09-17
Area: Giurisprudenza
Massima

E’ illlegittimo il diniego di scrizione ad anni successivi al primo nei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia basati sul presupposto del non superamento del test di ammissione. L’Adunanza Plenaria n. 1/2015, muovendo dall’interpretazione corretta dell’art. 4, L. n. 264/1999, ha statuito che esso, con riguardo ai trasferimenti tra università, non prevede nessuno specifico requisito di ammissione, mentre subordina l’ammissione ai corsi i cui accessi sono programmati a livello nazionale, art. 1, o dalle singole università, art. 2, al “previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi”.
Sebbene l’art. 4 non riferisca espressamente la locuzione “ammissione” al solo “primo accoglimento dell’aspirante nel sistema universitario”, tuttavia tale interpretazione è sicuramente quella preferibile e privilegiata, tenuto conto del corpus complessivo ordinamentale. Pertanto, “il superamento del test può essere richiesto per il solo accesso al primo anno di corso e non anche nel caso di domande d’accesso dall’esterno direttamente ad anni di corso successivi al primo (nel quale il principio regolante l’iscrizione è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi, con la conseguenza, ch’è il caso di sottolineare, che gli studenti provenienti da altra università italiana o straniera, che presso la stessa non abbiano conseguito alcun credito, o che pur avendone conseguiti non se li siano poi visti riconoscere in assoluto dall’università italiana presso la quale aspirano a trasferirsi, ricadranno nella stessa situazione degli aspiranti al primo ingresso [omissis] salvo il potere/dovere dell’Università di concreta valutazione, sulla base dei parametri sopra indicati, del “periodo” di formazione svolto all’estero e salvo altresì il rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per trasferimento, così come fissato dall’Università stessa per ogni accademico in sede di programmazione, in relazione a ciascun anno di corso.”

Contenuto sentenza

N. 01597/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01032/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1032 del 2018, proposto dal sig. [#OMISSIS#] Attinà, rappresentato e difeso dall’Avv. [#OMISSIS#] Pitaro, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro alla Via F. Acri n. 88;
contro
Ministero Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro p.t. e Università degli Studi Magna Graecia – Catanzaro, in persona del Rettore p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34; 
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
Del provvedimento prot. n. 781 del 15/06/2018 dell’Università degli studi Magna Graecia, con cui l’Università ha illegittimamente rigettato la richiesta di iscrizione ad anno successivo al primo del corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia, formulata dal ricorrente;
Ove occorra:
– del Regolamento Didattico dell’U.M.G. di Catanzaro di cui al D.R. n. 609/2017 e del regolamento di Ateneo sulle modalità di trasferimento da altre università e sul riconoscimento dei titoli accademici;
– del Bando di cui al D.R. 501/2017, del D.M. 337/2018;
– del Bando di concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di medicina e chirurgia dell’U.M.G. in epigrafe, emanati ed emanandi, in particolare nella parte in cui prevedono che i posti eventualmente risultati non coperti, nell’ambito della graduatoria riservata ai candidati cittadini extracomunitari residenti all’estero, non potranno essere utilizzati a beneficio dei candidati cittadini comunitari e non comunitari di cui all’art. 26 della legge n. 189/2002 e ove occorra del D.M. 477/17 che richiama il contenuto di tale disposizione;
– dei verbali e delle delibere del Consiglio di Facoltà e del Senato Accademico dell’Ateneo, anche non conosciuti, nella parte in cui ledono il diritto del ricorrente ad essere immatricolata in anni successivi al primo del corso di laurea a cui aspira;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO
del diritto del ricorrente di essere ammesso al corso di laurea di Medicina e Chirurgia e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all’iscrizione opposta e per la condanna in forma specifica dell’amministrazione intimata al risarcimento in forma specifica del danno subito dal ricorrente, ordinando – previa valutazione dei crediti formativi già acquisiti, di tutti gli esami sostenuti e della relativa votazione ottenuta – l’immatricolazione ad anno successivo al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia.
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero Istruzione Università e Ricerca e dell’Universita’ degli Studi Magna Graecia – Catanzaro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 74 c.p.a.
 1. Il ricorrente, laureando nel corso di studi della facoltà universitaria di Biotecnologie Mediche presso l’Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro impugna il provvedimento prot. n. 781 del 15/06/2018 con cui l’Ateneo ha rigettato la richiesta di iscrizione alla facoltà di Medicina e Chirurgia in anno successivo al primo, con esonero dal sostenimento del test di ammissione.
2. A sostegno del gravame deduce plurimi vizi di legittimità sotto il profilo della violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo, in estrema sintesi, la possibilità di iscriversi al II anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, senza la necessità del preventivo superamento del test di ammissione programmato a livello nazionale, in possesso ed in possesso di n. 26 CFU asseritamente ritenuti idonei.
L’Amministrazione ha rigettato la richiesta di iscrizione esclusivamente sulla scorta di quanto disposto dal D.M. n. 477/2017 – recante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2017/2018”, ed ora dal DM 26 aprile 2018, n. 337, parimenti oggetto di gravame, a norma dei quali “non è richiesto il superamento della prova di ammissione esclusivamente nell’ipotesi di trasferimento di sede richiesto da studenti già iscritti al medesimo corso di laurea in Medicina e chirurgia, presso altra sede universitaria italiana ovvero extracomunitaria”- con esclusione, quindi, di qualsivoglia riferimento all’eventuale inidoneità dei crediti formativi indicati dal ricorrente a sostegno della richiesta di immatricolazione.
A tal riguardo, parte ricorrente allega: a) i numerosi precedenti specifici, assunti tanto in sede cautelare che di merito, anche di questo Tribunale (cfr. al T.A.R. Catanzaro, Sez. II, 06.08.2018, n. 1514; 13.06.2018, n. 2018; TAR, Lazio Sez. III, ord. 13 aprile 2018 n. 2242, 8 marzo 2018 n. 1367 e 22 febbraio 2018 n. 1015), in applicazione dei principi desumibili dalla pronuncia del Consiglio di Stato, Ad. plen., 28 gennaio 2015 n. 1, secondo cui la locuzione “ammissione”, si riferisce esclusivamente al primo accoglimento dell’aspirante nel sistema universitario, ferma restando la facoltà dell’Università di utilmente accertare la capacità del candidato interessato al trasferimento; b) l’esistenza di posti vacanti nel corso di laurea in Medicina e chirurgia, tra quelli riservati ai cittadini extra-UE e quelli destinati ai cittadini comunitari.
3. Il ricorso è fondato sulla scorta delle considerazioni che seguono.
3.1 Preliminarmente occorre affermare la competenza territoriale di questo Tribunale a conoscere dei sopra citati Decreti ministeriali, in considerazione del fatto che è in questa circoscrizione che si verificano gli effetti diretti dell’atto impugnato, materializzandosi nel diniego dell’iscrizione al corso di laurea in Medicina e chirurgia dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 23 aprile 2018 n. 2453 e 25 maggio 2018 n. 3150).
3.2 Nel merito, il ricorso è manifestamente fondato per le ragioni rinvenibili del conforme precedente di questa Sezione, n. 1196/2018 del 13.06.2018, che appresso si trascrive, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., quale corredo motivazionale della presente decisione.
Ed invero, la richiamata sentenza dell’Adunanza plenaria n. 12 del 2015 muove dall’interpretazione corretta dell’art. 4 della legge 2 agosto 1999 n. 264, giungendo alla conclusione che esso, con riguardo ai trasferimenti tra università, non prevede nessuno specifico requisito di ammissione, mentre subordina l’ammissione ai corsi i cui accessi sono programmati a livello nazionale (art. 1) o dalle singole università (art. 2) al “previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi”. Ora, sebbene l’art. 4 non riferisca espressamente la locuzione “ammissione” al solo “primo accoglimento dell’aspirante nel sistema universitario”, tuttavia tale interpretazione è sicuramente quella preferibile e privilegiata, tenuto conto del corpus complessivo ordinamentale. Pertanto, «il superamento del test può essere richiesto per il solo accesso al primo anno di corso e non anche nel caso di domande d’accesso dall’esterno direttamente ad anni di corso successivi al primo (nel quale il principio regolante l’iscrizione è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi, con la conseguenza, ch’è il caso di sottolineare, che gli studenti provenienti da altra università italiana o straniera, che presso la stessa non abbiano conseguito alcun credito, o che pur avendone conseguiti non se li siano poi visti riconoscere in assoluto dall’università italiana presso la quale aspirano a trasferirsi, ricadranno nella stessa situazione degli aspiranti al primo ingresso [omissis] salvo il potere/dovere dell’Università di concreta valutazione, sulla base dei parametri sopra indicati, del “periodo” di formazione svolto all’estero e salvo altresì il rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per trasferimento, così come fissato dall’Università stessa per ogni accademico in sede di programmazione, in relazione a ciascun anno di corso» (cfr. in termini anche TAR Catania, sez. I, 4.06.2018, n. 1126; 10.05.2018, n. 942; 24.04.2018, n. 836; 3.04.2018, n. 676 ).
4. Sulla base di tali premesse, è evidente l’illegittimità delle istruzioni contenute nel D.M. n. 477/2017, allegato n. 2, comma 12 nonché nel Decreto Ministeriale 26 aprile 2018 n. 337 –che pertanto dovranno essere disapplicate- giacché, nell’esentare dai test solamente gli studenti in trasferimento da altri corsi di laurea in Medicina e chirurgia, si pongono in contrasto con la norma primaria, per come interpretata dalla giurisprudenza. Tale vizio inficia, in via derivata, la legittimità del diniego di iscrizione in epigrafe indicato.
5. In conclusione il ricorso deve essere, in parte, accolto, con conseguenziale annullamento del provvedimento prot. n. 781 del 15/06/2018, con il quale l’Ateneo ha rigettato l’istanza del ricorrente di immatricolazione ad anno successivo al primo al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, restando comunque salvo ed impregiudicato ogni ulteriore provvedimento che la resistente Università dovrà assumere al fine di valutare il curriculum del ricorrente e, quindi, i crediti formativi dallo stesso maturati, in dipendenza anche dei posti disponibili.
5.1 Deve essere, viceversa, rigettata la domanda di accertamento del diritto di essere ammesso al secondo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, attesa la natura della posizione giuridica soggettiva del ricorrente, qualificabile in termini di interesse legittimo a fronte di un potere amministrativo che l’Università dovrà rieditare, conformandosi alle statuizioni della presente sentenza.
6. La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, in parte, e, per l’effetto, annulla l’atto di diniego di iscrizione impugnato, ai sensi e per gli effetti di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Tallaro, Primo Referendario
[#OMISSIS#] Mazzulla, Referendario, Estensore

Pubblicato il 17/09/2018