Nell’ambito delle procedure per l’Abilitazione scientifica nazionale, deve considerarsi legittimo, da parte di una Commissione di valutazione, l’esercizio del potere di fissazione di criteri e/o parametri, qualora si sia impegnata espressamente ad attenersi (cfr. verbale n. 2 del 18.6.2013 e Allegato) a quanto specificato nella nota del MIUR n. 754 del 2013, dove si legge che il mancato superamento delle mediane non comporta alcun automatico giudizio di inidoneità, dovendo al contrario la Commissione valutare in ogni caso la complessiva qualità dei candidati sulla base della produzione scientifica e dei titoli esibiti e potendo comunque pervenire ad esito favorevole nel caso in cui i candidati esaminati, pur non avendo superato gli indicatori bibliometrici, “…siano valutati dalla commissione con un giudizio di merito estremamente positivo”.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 27 settembre 2018, n. 9587
Abilitazione scientifica nazionale – Criteri di valutazione
N. 09587/2018 REG.PROV.COLL.
N. 05546/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5546 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Melone, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dello stesso avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Piazza Margana, 19;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
1) del D.M. MIUR n. 76 del 7.6.2012, pubblicato in G.U. n. 134 del 11.6.2012, avente ad oggetto il regolamento sui criteri e parametri per la valutazione dei candidati e per l’accertamento della qualificazione dei commissari nelle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) indette ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 240 del 2010;
2) della Delibera ANVUR n. 50 del 21.6.2012 avente ad oggetto le modalità di calcolo degli indicatori da utilizzare ai fini della selezione degli aspiranti commissari e della valutazione dei candidati per l’abilitazione scientifica nazionale, con particolare riguardo all’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di prima fascia, settore concorsuale 06/D6 “Neurologia”;
3) Atto ANVUR avente ad oggetto la “normalizzazione degli indicatori per l’età accademica” pubblicato sul sito dell’Agenzia il 13.8.2012;
4) Atto ANVUR denominato “documento di accompagnamento: mediane dei settori bibliometrici e relative tabelle allegate contenenti i valori degli indicatori bibliometrici così come modificati in data 27.8.2012” deliberato sito dall’Agenzia il 13.8.2012;
5) D.D. MIUR n. 222 del 20.7.2012 avente di indizione delle procedure di abilitazione scientifica nazionale – Tornata 2012;
6) Atto ANVUR del 14.9.2012 relativo al calcolo delle mediane per l’abilitazione nazionale;
7) di ogni atto connesso, presupposto o conseguente a quelli di cui sopra;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 maggio 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori l’Avvocato dello Stato V. Fico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 2.4.2014 e depositato entro il termine di [#OMISSIS#] la ricorrente, professoressa associata di Neurologia, impugnava il giudizio di non idoneità, espresso nei suoi confronti con voto unanime della Commissione esaminatrice, nella procedura di abilitazione scientifica nazionale (ASN), anno 2012, alle funzioni di professore universitario di I fascia, per il settore concorsuale 06/D6 – Neurologia.
Il giudizio collegiale negativo espresso dalla Commissione si fonda sul comune rilievo del non avere la candidata superato nessuna delle tre mediane di cui all’art. 6, comma 1, lett. b) D.M. n. 76 del 2012 e, più ampiamente, sulle seguenti ragioni: “Il candidato mostra maturità scientifica buona per quanto attiene le pubblicazioni presentate e allegate. Tuttavia nel complesso, il limitato impatto della produzione scientifica presentata oltre agli articoli allegati, la esiguità della sua distribuzione temporale negli ultimi anni e il non documentato diretto coinvolgimento alle ricerche pubblicate data la scarsità della presenza del nome in posizione preminente, che produce il mancato superamento delle tre mediane, non consentono, nonostante la alta rilevanza degli altri titoli dichiarati, di caratterizzare una posizione riconosciuta del candidato nel panorama nazionale e internazionale della ricerca nel settore della neurologia.
Sulla base dei criteri e dei parametri deliberati, la Commissione dichiara che il candidato non ha raggiunto una posizione di rilievo nel panorama scientifico internazionale…”(v. giudizio collegiale, pag. 1, doc. 4 ric.).
Con riferimento agli indicatori quantitativi propri del settore concorsuale in oggetto (che è un “settore bibliometrico”), secondo la previsione di cui al punto 3 dell’Allegato A al D.M. n. 76 del 2012, “…le modalità di utilizzo degli indicatori di cui al numero 2 sono le seguenti:
a) per ciascuno degli indicatori di cui alle lettere a), b) e c) si calcola la mediana della distribuzione distintamente per i professori di prima e di seconda fascia di ogni settore concorsuale, o, nel caso di distribuzioni multimodali, di ogni settore scientifico-disciplinare o sottoinsieme omogeneo dello stesso;
b) ottengono una valutazione positiva dell’importanza e dell’impatto della produzione scientifica complessiva i candidati all’abilitazione i cui indicatori sono superiori alla mediana in almeno due degli indicatori di cui alle lettere a), b) e c) del numero 2”.
Si rammenta che gli indicatori bibliometrici che trovano applicazione nel settore concorsuale in oggetto sono definiti in via generale dal citato Allegato A al D.M. n. 76 del 2012 e possono essere così sinteticamente definiti:
– il primo indicatore (a) concerne il numero di articoli scientifici presenti nelle banche dati bibliometriche e verifica la produttività scientifica del candidato nell’ultimo decennio;
– il secondo indicatore (b) concerne il numero di citazioni avute dal candidato nella sua intera carriera scientifica (si tratta di un indicatore o misuratore dell’impatto della produzione scientifica nel settore di riferimento, atteso che una produzione scientifica anche vasta, può avere una limitata eco nel lavoro degli altri ricercatori);
– il terzo indicatore è il c.d. indice H o di Hirsch il quale correla il numero di pubblicazioni e l’impatto che ciascuna di esse ha avuto in termini di citazioni; esso cresce al crescere del numero di articoli sufficientemente citati (mentre è indifferente al numero delle pubblicazioni in assoluto, se non citate da altri autori).
2. Nel verbale n. 2 del 18.6.2013 (doc. 1 res.), la Commissione, nella sua riunione preliminare, dopo avere richiamato i criteri e i parametri di valutazione di cui al D.M. n. 76/2012, stabiliva, per la prima fascia, di attenersi a quanto specificato nella Nota Circolare n. 754 dell’11.1.2013 del MIUR, relativa ad alcuni aspetti applicativi della nuova disciplina ASN..
3. I giudizi di inidoneità dei cinque commissari, analogamente motivati in ragione del mancato superamento delle tre mediane di settore, secondo la ricorrente sarebbero illegittimi in via derivata stante l’illegittimità delle norme regolamentari e delle delibere ANVUR menzionate in epigrafe, che introducono e disciplinano le mediane, il relativo calcolo, le modalità di reperimento dei dati sulle pubblicazioni e le citazioni di ciascuno studioso, sotto i plurimi profili censurati nei sette motivi di impugnazione articolati. La critica di fondo che la ricorrente muove al sistema delle mediane, che avrebbe penalizzato l’esito della sua valutazione, si incentra sulla considerazione che, in assenza di una puntuale disposizione primaria all’interno dell’art. 16 della legge n. 240 del 2010 istitutiva dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per la docenza universitaria, il Ministero, con il D.M. sui criteri (n. 76/2012, vedi in particolare l’art. 6 e l’Allegato A) e l’ANVUR, con la delibera n. 50 del 21.6.2012 (ed i successivi atti integrativi adottati), avrebbero attribuito al mancato superamento delle mediane un rilievo determinante, addirittura preclusivo della valutazione del merito scientifico della candidata, che si è vista denegare l’abilitazione nonostante l’elevata qualità della produzione scientifica e i plurimi titoli esibiti.
4. Questi i motivi di gravame articolati dalla prof.ssa Melone:
Primo motivo. Illegittimità degli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 e Allegato A) del DM 76/12.
Secondo motivo. Violazione ovvero errata o falsa applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 16 della L. 240 del 30/12/2010 e nell’art. 8, co. 4, del DPR 222 del 14/09/2011: con i primi due motivi (sviluppati unitariamente nel ricorso), parte ricorrente si duole del fatto che l’abilitazione può essere attribuita esclusivamente ai candidati che dimostrino un numero di pubblicazioni e di citazioni superiore a quello posseduto dalla metà dei docenti di fascia superiore (v. art. 6 D.M. 76/2012); poiché tale “requisito” – superamento delle tre mediane settoriali di cui all’Allegato A del D.M. cit., come numericamente valorizzate dall’ANVUR con distinto provvedimento, relativo ai settori c.d. bibliometrici, quale è il settore concorsuale di afferenza della ricorrente – è prescritto dall’art. 6 del D.M. 76 per l’ottenimento dell’abilitazione scientifica, il sistema impiegato finisce in sostanza per esautorare e rendere irrilevanti gli ulteriori, numerosi criteri di valutazione ed i titoli di cui agli artt. 4 e 5 D.M. cit., i quali attengono, in gran parte, alla qualità della produzione scientifica e alla figura complessiva dello studioso; in sostanza, la stessa valutazione della qualità scientifica del candidato sarebbe impedita sulla base di parametri meramente quantitativi, quali sono gli indicatori numerici di produttività scientifica (numero pubblicazioni, citazioni complessive, h-index); in tal modo il regolamento ministeriale avrebbe travalicato i limiti della delega legislativa, atteso che l’art. 16 della Legge n. 240 del 2010 aveva delegato al MIUR la mera specificazione dei criteri e dei parametri della valutazione di merito della qualità dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche;
Terzo motivo. Illegittimità degli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 e dell’Allegato A del DM 76/12. Eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta, illogicità, disparità di trattamento, travisamento ed errata valutazione dei fatti, difetto di istruttoria: gli indicatori quantitativi (cc.dd. “mediane”), prescritti dall’art. 6 e dall’Allegato A del DM 76/12 come condizione essenziale per l’accesso all’abilitazione, risultano sproporzionati, in quanto al candidato viene richiesto un apporto “quantitativo”, in termini di produzione scientifica, addirittura “superiore” (neppure semplicemente uguale) a quello posseduto dalla metà dei docenti di prima fascia; sarebbe quindi sufficiente stralciare dalle banche dati le prime pubblicazioni (posto che non esiste alcun obbligo in senso contrario) per alterare completamente la determinazione dell’età accademica “virtuale” e incidere su parametri di accesso all’abilitazione; pertanto sarebbe stata assunta con sviamento di potere la scelta amministrativa di fissare soglie di accessibilità all’abilitazione che non siano certe e predeterminate, bensì condizionate da informazioni parziali, variabili, fluide, non trasparenti (in quanto fornite dai diretti interessati “in concorrenza” tra di loro) e concretamente incontrollabili;
Quarto motivo. Illegittimità: – della Delibera ANVUR n. 50 del 21/06/2012; – dell’Atto ANVUR di Normalizzazione degli indicatori per l’età accademica del 13/08/2012; – dell’Atto ANVUR denominato “Documento di accompagnamento mediane dei settori bibliometrici” del 13/08/2012 e relative tabelle contenenti i valori degli indicatori bibliometrici così come modificati in data 27/08/2012; Violazione ovvero errata o falsa applicazione dell’art. 2 commi 138-140 D.L. 03/10/2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24/11/2006 n. 286: in sintesi, l’ANVUR, a procedura in corso, avrebbe utilizzato un criterio di indicizzazione diretto a privilegiare le pubblicazioni più recenti, senza attribuire la giusta rilevanza al parametro indicato dal MIUR dell’età accademica dell’autore; in altri termini l’ANVUR, esorbitando dai limiti della delega di cui al DM 76/12, avrebbe esercitalo veri e propri poteri di amministrazione attiva perché non si sarebbe limitata al calcolo degli indicatori bibliometrici prefissati dal Ministero, ma ne avrebbe introdotti di nuovi quali l’ “h – contemporary index” in luogo dell’indice di Hirsch e, sotto altro profilo, avrebbe apportato variazioni non autorizzate, laddove ha esteso la rilevanza delle pubblicazioni a partire da quelle edite dal giorno 1.1.2002, così andando a ritroso oltre il decennio anteriore alla pubblicazione del bando, il quale si sarebbe dovuto invece fermare al 27.7.2002, stante la pubblicazione del bando in data 27.7.2012;
Quinto motivo. Illegittimità della Delibera ANVUR n. 50 del 21/06/2012, dell’Atto ANVUR di Normalizzazione degli indicatori per l’età accademica, del 13/08/2012, dell’Atto ANVUR Documento di accompagnamento mediane dei settori bibliometrici del 13/08/2013 e relative tabelle contenenti i valori degli indicatori bibliometrici così come modificati in data 27/08/2012. Violazione ovvero errata o falsa applicazione dell’art.16 della L. 240/10 e dell’art. 4 e 8 del DPR 222/11. Eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta, illogicità, disparità di trattamento, travisamento ed errata valutazione dei fatti, difetto di istruttoria: si contesta che, attraverso l’introduzione del moltiplicatore 4 all’interno della formula destinata al calcolo delle citazioni, a parità di citazioni (in ipotesi: 10), una pubblicazione del 2009 riceverebbe una valutazione di 10, mentre una del 2012 (a soli tre anni di distanza) riceverebbe addirittura la valutazione di 40; oppure una pubblicazione del 2005, con le medesime citazioni (e magari di maggiore rilevanza scientifica) riceverebbe una modesta valutazione di 5; si contesta inoltre il menzionato “h – contemporary index” elaborato dall’ANVUR, secondo cui una “normalizzazione lineare per età accademica del singolo articolo quindi è pienamente compatibile con il dettato del regolamento”; in tal modo, invece, sarebbe stato travisato il concetto di “età accademica” di cui all’art. 1, lett. q), D.M. 76 del 2012, che non si riferisce evidentemente all’età dell’opera (datata a partire dalla sua pubblicazione), bensì a quella del suo autore (a partire dalla prima delle sue pubblicazioni nel settore scientifico di riferimento);
Sesto motivo. Illegittimità del Decreto Direttoriale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, n. 222 del 20/07/2012. Violazione ovvero errata o falsa applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 16 della L. 240 del 30/12/2010 e all’art. 8, comma 4 del DPR 222 del 14/09/2011 . Illegittimità derivata: ad avviso di parte ricorrente, i vizi dei provvedimenti impugnati, come sopra esposti, si riflettono necessariamente sul Decreto Direttoriale del MIUR n. 222 del 20/07/2012, pubblicato nella G.U del 27/07/2012, col quale è stata indetta la procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale;
Ottavo motivo. Illegittimità dell’intera procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale indetta con decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 222 del 20/07/2012. Illegittimità dell’Atto ANVUR del 14/09/2012 sul calcolo delle mediane per l’abilitazione nazionale. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento: la ricorrente cita la deliberazione del 12/09/2012 prot. 1474 con la quale il C.U.N. ha richiesto al Ministro “di voler autorevolmente intervenire affinchè sia chiaramente stabilito, con atto normativo o interpretativo, se il superamento dei valori mediani degli indicatori quantitativi abbia o meno natura vincolante ai fini del conseguimento dell’abilitazione”; cita inoltre un documento dell’ANVUR nel quale si afferma che le tabelle con i valori numerici delle mediane degli indicatori sono stati pubblicate in più riprese e anche con errori e si ammette che sono stati espunti dal calcolo delle mediane quei docenti che non hanno inserito alcuna informazione sul sito docente, così determinandosi un presumibie innalzamento dei valori soglia mediani relativi a pubblicazioni e citazioni, conseguiti dall’insieme dei docenti della categoria interessata.
5. Si è costituita l’Amministrazione contestando le deduzioni dei ricorrenti e chiedendo il rigetto del ricorso.
6. Con ordinanza pubblicata in data 15.9.2014 n. 4359/2014, la Sezione ha ritenuto di respingere l’istanza cautelare proposta, avendo “osservato ad un primo e sommario esame che il ricorso appare sprovvisto dei necessari profili di fondatezza, atteso che il giudizio della Commissione risulta motivato e reso in modo unanimemente negativo”.
Alla pubblica udienza del 9.5.2018 la causa è stata assunta in decisione.
7. L’esame delle censure richiede una preventiva, sintetica ricostruzione della normativa che disciplina(va) le procedure per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale con riguardo alla tornata 2012 che è quella che interessa la presente causa. Si rammenta, al riguardo, che le disposizioni del D.M. 7 giugno 2016, n. 120 hanno sostituito, a decorrere dal 6 luglio 2016, quelle del D.M. 76 del 2012 che trova invece applicazione nel caso di specie.
L’abilitazione scientifica di cui all’art. 16 della legge n. 240/2010 viene attribuita, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte dal candidato, con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso “sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro” (art. 16, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010). Il D.M. n. 76 del 7 giugno 2012 definisce (o, meglio, definiva con riguardo alla specifica tornata per cui è causa) i suddetti criteri, parametri e gli indicatori di attività scientifica utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all’abilitazione, nonché le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e parametri indicatori di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
L’abilitazione viene attribuita, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte dal candidato, con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso “sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro” (art. 16, comma 3, lett. a), L. n. 240/2010).
L’art. 3 del menzionato D.M. n. 76/2012 prevede che “nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5”.
Il successivo art. 4 individua i criteri e i parametri per l’attribuzione dell’abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia, stabilendo che “1. Nelle procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia, la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche è volta ad accertare la piena maturità scientifica dei candidati, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca. Sono ulteriori criteri di valutazione la capacità di dirigere un gruppo di ricerca anche caratterizzato da collaborazioni a livello internazionale, l’esperienza maturata come supervisore di dottorandi di ricerca, la capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto, soprattutto in ambito internazionale e la capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico. La commissione può stabilire, con le modalità di cui all’articolo 3, comma 3, di non utilizzare uno o più di tali ulteriori criteri in relazione alla specificità del settore concorsuale.”. Le commissioni, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del citato D.M. possono discostarsi dai criteri e parametri disciplinati dal decreto, incluso quello della valutazione dell’impatto della produzione scientifica mediante l’utilizzo degli indicatori di attività scientifica, dandone motivazione sia al momento della fissazione dei criteri di valutazione dei candidati sia nel giudizio finale espresso sui medesimi.
La disciplina in esame è espressione di un principio generale volto a selezionare docenti che siano al di sopra della media nazionale degli insegnanti del settore di riferimento. Ciò all’evidente scopo di evitare un appiattimento nella selezione dei professori di prima e di seconda fascia e, quindi, del ruolo peculiare che i candidati andranno a rivestire. Non a caso la Circolare del MIUR prot. n. 754 dell’11.1.2013 (testualmente richiamata nel verbale n. 2 dalla Commissione per l’ASN di Neurologia) specifica che “le commissioni possono non attribuire l’abilitazione a candidati che superano le mediane prescritte per il settore di appartenenza, ma con un giudizio di merito negativo della commissione, ovvero possono attribuire l’abilitazione a candidati che, pur non avendo superato le mediane prescritte, siano valutati dalla commissione con un giudizio di merito estremamente positivo”. Per quanto precede, il conseguimento dell’idoneità deriva, di regola, sia dal superamento dei parametri quantitativi (di cui al punto 3, lett. b), Allegato A D.M. n. 76 del 2012), sia da un giudizio di merito positivo sulla qualità delle pubblicazioni e degli altri titoli posseduti, tra quelli tipologicamente definiti dal D.M. 76 cit., in conformità alla regola del “doppio pilastro” quantitativo-qualitativo.
8. Alla luce di tali premesse, ritiene il Collegio che, nella specie, la Commissione abbia esercitato in modo legittimo il suo potere di fissazione di criteri e/o parametri, impegnandosi espressamente ad attenersi (cfr. verbale n. 2 del 18.6.2013 e Allegato) a quanto specificato nella menzionata nota del MIUR n. 754 del 2013, dove si legge che il mancato superamento delle mediane non comporta alcun automatico giudizio di inidoneità, dovendo al contrario la Commissione valutare in ogni caso la complessiva qualità dei candidati sulla base della produzione scientifica e dei titoli esibiti e potendo comunque pervenire ad esito favorevole nel caso in cui i candidati esaminati, pur non avendo superato gli indicatori bibliometrici, “…siano valutati dalla commissione con un giudizio di merito estremamente positivo”.
La tesi svolta dalla ricorrente nei primi due motivi – secondo cui la valutazione si risolverebbe, tanto in astratto, in base alla normativa secondaria sopracitata e alle delibere dell’ANVUR (vedi in particolare la n. 50 del 2012, impugnata) così come in concreto, nel giudizio formulato, nella mera verifica del superamento dei parametri bibliometrici – non merita adesione, posto che, come sopra evidenziato, le Commissioni sono chiamate a valutare anche numerosi altri profili, oltre al superamento degli indicatori quantitativi definiti dall’ANVUR
Nel disciplinare la procedura introdotta dall’art. 16 della legge n. 240/2010 il legislatore chiarisce in modo evidente che il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale non si può limitare ad una mera verifica del superamento degli indicatori bibliometrici (cd. mediane) misurate dall’Anvur. In particolare l’articolo 16, comma 3, nel delineare i principi generali sulla base dei quali l’Amministrazione avrebbe dovuto adottare il regolamento di attuazione riguardante i criteri di valutazione, alla lett. a) prevede espressamente che l’abilitazione si sarebbe dovuta basare su “un motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del ministro”. Quindi la stessa norma che ha introdotto l’abilitazione scientifica ha stabilito espressamente che le commissioni devono esaminare non solo le pubblicazioni scientifiche, ma anche i titoli e il contributo individuale alle attività di ricerca dei candidati.
Nel caso della prof.ssa Meloni la lettura del giudizio collegiale dimostra come l’Organo di valutazione non ha certamente limitato la sua indagine alle sole mediane né ha ritenuto dirimente in assoluto il mancato superamento delle stesse da parte della studiosa. Si legge infatti nella parte conclusiva della valutazione, dopo un ampio excursus in cui i commissari si soffermano e valutano pubblicazioni e titoli, che la candidata è stata ben valutata sul piano delle pubblicazioni presentate; tuttavia, nel complesso, “il limitato impatto della produzione scientifica presentata oltre gli articoli allegati, la esiguità della sua distribuzione temporale negli ultimi anni e il non documentato diretto coinvolgimento alle ricerche pubblicate, data la scarsità della presenza del nome in posizione preminente”, insieme al mancato superamento delle tre mediane, non hanno consentito di individuare in capo all’odierna ricorrente una posizione riconosciuta nel panorama nazionale e internazionale della ricerca nel settore della neurologia, “attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità”. Quest’ultimo è in effetti lo standard qualitativo sintetico richiesto dall’art. 3, comma 1, D.M. 76/2012 che la Commissione ha ritenuto non raggiunto con giudizio unanime, che è espressione dell’alta discrezionalità tecnico-scientifica di cui la stessa era titolare.
Per le ragioni che precedono vanno respinti sia il primo che il secondo motivo.
9. Anche il terzo motivo (par. 4 ric.) – che censura come sproporzionata la scelta di pretendere dai candidati un apporto “quantitativo”, in termini di produzione scientifica, addirittura “superiore” (neppure semplicemente uguale) a quello posseduto dalla metà dei docenti di prima fascia – va respinto. Al riguardo è sufficiente richiamare quanto poc’anzi rilevato in merito alla “ratio” sottostante alla disciplina dell’Abilitazione Scientifica alla docenza universitaria che è quella di attuare un principio generale volto a selezionare docenti che siano al di sopra della media nazionale degli insegnanti del settore di riferimento. Ciò all’evidente scopo di evitare un appiattimento nella selezione dei professori di prima e di seconda fascia e, quindi, un eccessivo abbassamento qualitativo del ruolo peculiare che i candidati andranno a rivestire. In tal senso appare certamente coerente la scelta del MIUR di pretendere che la produzione scientifica e le citazioni nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando (avvenuta il 27 luglio 2012) siano numericamente superiori alla media delle pubblicazioni fatte e delle citazioni conseguite dai docenti (già) di prima fascia, nel medesimo arco di tempo.
Peraltro la scelta legislativa (art. 16, comma 1, lett. a) Legge n. 240/2010) di delegare al MIUR (sentititi CUN e ANVUR) la definizione dei criteri e parametri qualitativi di giudizio, ivi comprese la “mediane” della produzione scientifica propria del settore concorsuale, affida al Ministero resistente un’ampia discrezionalità tecnica nelle determinazioni da assumere, l’esercizio della quale, com’è noto, può essere efficacemente contrastato dal privato soltanto in presenza di vizi macroscopici di illogicità, irragionevolezza o travisamento di fatti, situazioni che, nella specie, non appaiono rilevabili e che, in ogni caso, la ricorrente non ha dimostrato.
10. Con riguardo al quarto (par. 5 ric.) e quinto (par. 6 ric.) motivo di ricorso – entrambi attinenti agli interventi correttivi realizzati dall’ANVUR sul calcolo delle tre mediane di settore e, dunque, da esaminare congiuntamente – il Collegio osserva quanto segue.
In primo luogo va rilevato che l’art. 16, commi 2 e 3, della Legge n. 240 del 2016 (c.d. “[#OMISSIS#]”) stabilisce che:
“2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell’abilitazione, in conformità ai criteri di cui al comma 3. (46)
3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:
a) l’attribuzione dell’abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti il CUN e l’ANVUR;…..”.
E’ agevole osservare che il potere normativo delegato direttamente dal legislatore alla fonte regolamentare ministeriale appare assai ampio, non venendo puntualizzati dalla norma primaria limiti o direttive “tecniche” a cui il MIUR debba attenersi, fermo restando il rispetto dovuto ai principi della riforma e alla “ratio” ad essa sottostante che sono evincibili sulla base di quanto già esposto nei superiori paragrafi dedicati alla sintetica ricostruzione della normativa ASN. Si deve altresì sottolineare come sia la stessa disposizione primaria a prevedere, obbligatoriamente, la consultazione dell’ANVUR, oltre che del CUN, ai fini della predisposizione dei criteri di valutazione. In questo quadro, connotato da discrezionalità tecnica della massima ampiezza in capo al MIUR, quest’ultimo ha espressamente conferito all’ANVUR il compito di procedere al “… calcolo delle distribuzioni degli indicatori e delle relative mediane (che) è effettuato dall’ANVUR e pubblicato sul proprio sito web e su quello del Ministero” (vedi Allegato A, punto 4, D.M. 76). Orbene, a meno di non voler considerare l’operazione di calcolo affidata all’ANVUR in termini prettamente esecutivo-materiali (il che sarebbe improprio, alla luce delle difficoltà tecniche oggettive riscontrate e rese pubbliche dalla stessa Agenzia attraverso documenti diffusi nel mese di agosto 2012 e tuttora reperibili sul sito web), il Collegio ritiene che il compito che l’Agenzia era chiamata a svolgere comportava, in assenza di norme di divieto, la possibilità di apportare quei correttivi logici e tecnici alle modalità di calcolo, necessari a pervenire a risultati più attendibili e veritieri.
Date tali premesse i due interventi dell’ANVUR (calcolo dell’h-contemporary index e computo delle pubblicazioni esteso a tutto l’anno 2002), criticati da parte ricorrente per eccesso di potere e, prima ancora, per carenza di titolarità del relativo potere “correttivo”, appaiono invece conformi alle direttive ministeriali e al ruolo di alta consulenza tecnica che lo stesso Ministero ha assegnato all’ANVUR, ruolo che, si ripete, non poteva ritenersi confinato alla mera esecuzione di semplici calcoli matematici. Nel documento di accompagnamento al calcolo delle mediane per i settori bibliometrici risalente al 13.8.2012 (oggetto di impugnazione da parte della ricorrente e reperibile sul sito dell’Agenzia), l’ANVUR fornisce la seguente testuale spiegazione in ordine necessità di estendere il computo delle pubblicazioni a tutto l’anno 2012, senza limitare il novero dei prodotti rilevanti a quelli pubblicati dal giugno di detto anno: “… Con riferimento al periodo, è stato effettuato un campionamento per verificare la possibilità di includere solo gli articoli pubblicati dopo il giugno 2002, allo scopo di ottenere un insieme