Come stabilito nell’Adunanza Plenaria n. 1 del 2015, “sebbene la norma non riferisca espressamente la locuzione “ammissione” al solo “primo accoglimento dell’aspirante nel sistema universitario” (per usare l’efficace espressione dell’Ordinanza di rimessione), a rendere sicuramente preferibile e privilegiata tale interpretazione può valere, nell’àmbito del corpus complessivo delle norme concernenti l’accesso ai corsi di studio universitarii, l’art. 6 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che, nell’indicare i “requisiti di ammissione ai corsi di studio”, fa esclusivo riferimento, ai fini della ammissione ad un corso di laurea (di primo livello o magistrale: vedansi i commi dall’1 al 3), al “possesso del diploma di scuola secondaria superiore”, ch’è appunto il titolo imprescindibile previsto per l’ingresso nel mondo universitario; il che rende palese che quando il legislatore fa riferimento alla ammissione ad un corso di laurea, intende riferirsi appunto allo studente (e solo allo studente) che chieda di entrare e sia accolto per la prima volta nel sistema”.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 27 settembre 2018, n. 9599
Ammissione a corsi di laurea a numero chiuso-trasferimento ad anni successivi al primo
N. 09599/2018 REG.PROV.COLL.
N. 11534/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11534 del 2017, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via San [#OMISSIS#] D’Aquino, 47, come da procura in atti;
contro
Universita’ degli Studi Roma La Sapienza, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata con essa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Capatti Saragat Benedetta non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– del bando di Ateneo de “La Sapienza” Università degli Studi di Roma concernente “il trasferimento da stesso corso di altro Ateneo per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico” per l’anno accademico 2017/2018;
– della graduatoria definitiva pubblicata l’11.09.2017;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi Roma La Sapienza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 luglio 2018 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori l’Avv. M. Pellegrini in sostituzione degli Avv.ti S. [#OMISSIS#] e M. [#OMISSIS#] e l’Avvocato dello Stato O. [#OMISSIS#].;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso in esame la signorina [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] espone di essere stata iscritta ad un Ateneo straniero al corso di laurea in medicina e chirurgia; di avere chiesto, per l’anno accademico 20172018, il trasferimento al corso quinto anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia in lingua italiana (indicando, in ordine di preferenza, il Polo Pontino, il Policlinico Umberto I il Policlinico Sant’Andre di Roma), nonché altra domanda relativa al trasferimento al corso di laurea in Medicina e Chirurgia in lingua inglese, indicando in prima scelta il Polo Pontino l’unico avente posti disponibili per il suddetto corso di laurea.
2. – La ricorrente evidenzia di avere ottenuto unicamente il posto nel corso di laurea in lingua inglese, ma di non essere entrata nella graduatoria per il corso di laurea in lingua italiana, avendo scoperto che la sua domanda è stata tenuta in non cale da parte dell’Amministrazione.
3. – Ella impugna tale omessa considerazione della sua domanda per l’accesso al corso in lingua italiana per i seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. 7, 10-bis della l. 241/1990. Omessa comunicazione dell’avvio del procedimento. Violazione e falsa applicazione del principio del contraddittorio.
2) Ingiustizia manifesta. Illogicità manifesta. Violazione degli artt. 2-3-34 Cost. Irregolarità e sviamento dalla causa tipica. Violazione del principio di proporzionalità.
Il mancato inserimento nella graduatoria del corso in lingua italiana sarebbe illegittima in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto tenere in considerazione la circostanza di avere approntato i moduli di istanza in modo che gli aspiranti potevano inserire un solo tipo di corso (in lingua italiana o in inglese) per modulo; sarebbe dunque illogica la scelta di valutare una sola delle domande presentate dalla ricorrente.
Inoltre, la clausola del bando di selezione di cui al n. 4, sub 1, sarebbe illegittima nella parte in cui favorirebbe nella collocazione gli studenti che hanno superato il test di ingresso in Italia e si porrebbe in antitesi con l’Adunanza Plenaria n. 1/2015 in cui è stato consentito il trasferimento dall’estero per anni successivi al primo.
3) Violazione e falsa applicazione della legge 264/1999 e dei suoi princìpi informatori. Sviamento di potere.
L’università dovrebbe riconoscere i periodi di studio svolti all’estero (e dunque anche quelli non sfociati in un “titolo” ivi conseguito), tenendo conto del dato sostanziale costituito dalla completezza, esaustività, corrispondenza dei corsi da accreditare con gli omologhi corsi nazionali, prendendo in considerazione i contenuti formativi del corso di studi seguito all’estero con riferimento alle discipline oggetto d’esame; potere, questo, rispetto al quale sarebbe ultronea la pretesa di effettuazione di una preliminare verifica della “predisposizione” a studi già in parte compiuti.
Sarebbe pertanto illegittima la distinzione fra studenti universitari provenienti da università italiane (che comunque hanno a suo tempo superato, ai fini dell’accesso all’università di provenienza, una prova di ammissione ex art. 4 della legge n. 264/1999) e studenti universitari provenienti da università straniere (che una prova di ammissione alla stessa non abbiano sostenuto o che comunque abbiano superato una prova di del tutto irrilevante per l’ordinamento nazionale).
4) Violazione dei principi della programmazione, del principio della capienza strutturale e del fabbisogno sociale e formativo. Violazione dell’art. 97 Cost. e dell’interesse pubblico.
Gli atti impugnati sarebbero illegittimi anche nella parte in cui non consentirebbero la totale copertura dei posti disponibili, tenendo conto del fatto che i posti assegnati per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia in lingua italiana sarebbero soltanto 11, a fronte dei 22 previsti dal bando di Ateneo per il solo Polo Pontino.
4. – Il MIUR e l’Università “Sapienza” si sono costituiti in giudizio senza depositare memorie.
5. –Con ordinanza n. 67882017 è stata accolta l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.
6. – A ridosso dell’udienza di trattazione del ricorso la ricorrente, con memoria, ha affermato che “L’Ateneo, riscontrato l’effettivo possesso dei titoli in capo alla Sig. [#OMISSIS#], provvedeva ad immatricolare la ricorrente nel corso di laurea ambito di Medicina in lingua italiana, come attestato dalla documentazione versata in atti e prodotta dalla stessa Amministrazione resistente, senza riserva e in copertura di uno dei molteplici posti vacanti”, ed ha quindi sostenuto la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso.
7. – In occasione della pubblica udienza del 4 luglio 2018 il ricorso è stato posto in decisione.
8. – Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di gravame – congiuntamente esaminabili per comodità espositiva – sono fondati nei sensi che seguono: si può quindi prescindere dalla deduzione di improcedibilità sopravvenuta formulata dalla stessa difesa ricorrente, peraltro infondata, in quanto l’Amministrazione ha immatricolato la ricorrente al corso di laurea tenuto in italiano a seguito di valutazione condotta sulla scorta dell’ordinanza cautelare emessa da questo TAR.
9. – In punto di fatto il Collegio osserva che non risulta in alcun modo smentita da difese dell’Ateneo (regolarmente costituito) la circostanza affermata sin dall’atto introduttivo dalla ricorrente secondo la quale, sui ventidue posti liberi banditi dalla “Sapienza” al quinto anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia in lingua italiana per il Polo Pontino, dopo la pubblicazione della graduatoria ne sono rimasti vacanti undici.
10. – Tale premessa sulla riscontrata esistenza di posti liberi al quinto anno del corso di laurea ambito dalla ricorrente consente al Collegio di ritenere applicabili alla fattispecie concreta i principi desumibili dalla sentenza n. 1 del 2015 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, la quale, pur nella diversa ipotesi di trasferimento dall’estero ad Ateneo italiano (qui, invece, la ricorrente è già immatricolata nell’Ateneo resistente, ma ai corsi in lingua inglese), ha affermato che “a livello di normazione primaria e secondaria, le uniche disposizioni in materia di trasferimenti si rinvengono ai commi 8 e 9 dell’art. 3 del D.M. 16 marzo 2007 in materia di “Determinazione delle classi di laurea magistrale”, che, senz’alcun riferimento a requisiti per l’ammissione, disciplinano il riconoscimento dei crediti già maturati dallo studente”, sia con riguardo al trasferimento degli studenti da un corso di laurea ad un altro, che con riguardo al trasferimento da un’università ad un’altra, “secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato”.
11. – Non osta all’applicazione di tale disposizione la circostanza che qui si tratti di corso di laurea sottoposto ad accesso a numero programmato ai sensi dell’art. 2 della legge n. 264 del 1999, in quanto, per la medesima Adunanza Plenaria n. 1 del 2015, “sebbene la norma non riferisca espressamente la locuzione “ammissione” al solo “primo accoglimento dell’aspirante nel sistema universitario” (per usare l’efficace espressione dell’Ordinanza di rimessione), a rendere sicuramente preferibile e privilegiata tale interpretazione può valere, nell’àmbito del corpus complessivo delle norme concernenti l’accesso ai corsi di studio universitarii, l’art. 6 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che, nell’indicare i “requisiti di ammissione ai corsi di studio”, fa esclusivo riferimento, ai fini della ammissione ad un corso di laurea (di primo livello o magistrale: vedansi i commi dall’1 al 3), al “possesso del diploma di scuola secondaria superiore”, ch’è appunto il titolo imprescindibile previsto per l’ingresso nel mondo universitario; il che rende palese che quando il legislatore fa riferimento alla ammissione ad un corso di laurea, intende riferirsi appunto allo studente (e solo allo studente) che chieda di entrare e sia accolto per la prima volta nel sistema”.
13. – In ragione di quanto sopra vanno accolti i motivi secondo, terzo e quarto, con conseguente annullamento degli atti gravati; mentre i primi due mezzi, di carattere formale e non esaustivo della pretesa della ricorrente (dunque logicamente subordinati), possono ritenersi assorbiti.
14. – Egualmente, possono ritenersi assorbite le domande risarcitorie in forma specifica e per equivalente, dichiaratamente proposte dalla ricorrente in via subordinata rispetto alla domanda di annullamento.
15. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Ateneo resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che forfetariamente liquida in euro 1.000,00 (mille0) oltre IVA, CPA, contributo unificato se dovuto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 27/09/2018