TAR Lazio, Roma, Sez. III, 10 ottobre 2018, n. 9851

Abilitazione scientifica nazionale - Obbligo di motivazione del diniego - Valutazione titoli

Data Documento: 2018-10-10
Area: Giurisprudenza
Massima

Nell’ambito delle procedure per lo svolgimento dei test di ammissione ai corsi ad accesso programmato, premesso che i candidati ammessi a sostenere il test venivano identificati prima dell’inizio della prova, la mancata sottoscrizione della predetta scheda non impesce di ricondurre l’elaborato al suo effettivo autore, e pertanto deve considerarsi una irregolarità formale sanabile, non determinandosi un problema di identificazione del candidato e non risultando poi in concreto alcuna contestazione sui dati anagrafici (cfr. in termini TAR Lazio, III, nn.10922 e 12650 del 2017).
Infatti, sulla scheda anagrafica e sul modulo delle risposte venivano applicate, a cura del candidato stesso, due etichette col medesimo codice alfanumerico.

Contenuto sentenza

N. 09851/2018 REG.PROV.COLL.
N. 11470/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11470 del 2016, proposto da Salvatore Rago, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Saeli, [#OMISSIS#] Leone, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Leone – [#OMISSIS#] & Associati in Roma, via Lungotevere [#OMISSIS#], 3; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, rappresentati e difesi secondo legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cineca, Commissione d’aula, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’atto di annullamento della prova di ammissione ai corsi di laurea, a numero chiuso, in medicina e odontoiatria, per l’anno accademico 2016/17, unitamente agli atti connessi, conseguenti e presupposti (in particolare al punto 9 comma 4 dell’all.1 al D.M. n.546 del 2016 e alla corrispondente clausola del bando) e,
in subordine, per la condanna
dell’Amministrazione al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. M. Pozzi, in sostituzione dell’Avv. F. Leone, e per le Amministrazioni resistenti gli Avvocati dello Stato F. Varrone e G. Greco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. Salvatore Rago in data 6 settembre 2016 sosteneva presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma il test di ammissione al corso di laurea, a numero chiuso, in medicina e chirurgia, per l’anno accademico 2016/17, conseguendo il punteggio di 65,20.
All’interessato tuttavia veniva annullata la prova, ex punto 9 comma 4 dell’all.1 al D.M. n.546 del 2016, per la mancata sottoscrizione, in calce alla scheda anagrafica, della dichiarazione di veridicità dei dati anagrafici e di corrispondenza dei codici delle etichette applicate.
Lo studente impugnava allora la cennata determina, unitamente agli atti connessi, conseguenti e presupposti (in particolare il punto 9 comma 4 dell’all.1 al D.M. n.546 del 2016 e la corrispondente clausola del bando), deducendo la violazione degli artt.1 e ss. della Legge n.241 del 1990, dell’art. 97 Cost. nonché l’eccesso di potere per irragionevolezza e arbitrarietà, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, errata valutazione dei presupposti.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente quanto segue.
Il candidato veniva identificato all’ingresso in aula, prima dell’inizio della prova, con verifica dei suoi dati; sulla scheda anagrafica e sul modulo delle risposte venivano applicate due etichette col medesimo codice alfanumerico; la mancata sottoscrizione della predetta scheda non impediva quindi di ricondurre l’elaborato al suo effettivo autore; trattavasi dunque di irregolarità formale sanabile, non determinandosi un problema di identificazione del candidato; non c’era poi contestazione sui dati anagrafici.
In subordine veniva richiesta la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno conseguente,
Con decreto n.6624 del 2016 veniva accolta l’istanza per l’adozione di una misura cautelare provvisoria.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame.
Con ordinanza n.7649 del 2016 il Tribunale accoglieva la domanda cautelare presentata dall’interessato.
Il ricorrente inoltre depositava documentazione comprovante l’immatricolazione al corso di laurea in medicina, anno accademico 2016/17, presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, deducendo in [#OMISSIS#] la cessata materia del contendere, con stabilizzazione degli effetti prodotti, anche ex art.4, comma 2 bis del D.L. n.115 del 2005 (conv. in Legge n.168 del 2005) e ribadendo i propri assunti nel merito.
Con successiva ordinanza n.8605 del 2017 la Sezione ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati.
Il ricorrente dava riscontro a detta ordinanza e con successiva memoria ribadiva i propri assunti in [#OMISSIS#] e nel merito.
Nell’udienza del 20 giugno 2018 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il Collegio deve in primo luogo respingere la richiesta in [#OMISSIS#] di dichiarare cessata la materia del contendere, giacchè l’Amministrazione ha disposto l’immatricolazione del ricorrente solo in esecuzione di una misura cautelare, assunta nelle more della pronuncia della sentenza che deve definire il giudizio (cfr. già sul punto TAR Lazio, III, n.10129 del 2017 e, poi, più diffusamente, nn.448 e 451 del 2018); né sul tema può invocarsi l’applicazione dell’art.4, comma 2 bis del D.L. n.115 del 2005 (conv. in Legge n.168 del 2005), anche ai fini di una declaratoria di improcedibilità dell’impugnativa, trattandosi di normativa di carattere eccezionale e, dunque, di stretta interpretazione, riferita quindi unicamente ad abilitazioni professionali o titoli (cfr. ancora TAR Lazio, III, nn.448 e 451 del 2018); ne discende che per la stabilizzazione degli effetti prodottisi è necessario l’accoglimento del ricorso con sentenza.
Nel merito il gravame è fondato e va pertanto accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Invero, premesso che i candidati ammessi a sostenere il test venivano identificati prima dell’inizio della prova, è necessario evidenziare al riguardo che sulla scheda anagrafica e sul modulo delle risposte venivano applicate, a cura del candidato stesso, due etichette col medesimo codice alfanumerico; che quindi la mancata sottoscrizione della predetta scheda non impediva di ricondurre l’elaborato al suo effettivo autore.
Giova pertanto rilevare in proposito che trattasi di irregolarità formale sanabile, non determinandosi un problema di identificazione del candidato e non risultando poi in concreto alcuna contestazione sui dati anagrafici (cfr. in termini TAR Lazio, III, nn.10922 e 12650 del 2017).
Resta assorbita, per difetto di rilevanza, la pretesa risarcitoria, formulata in via subordinata.
In considerazione dei fatti di causa sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.11470/2016 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

Pubblicato il 10/10/2018