TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 29 ottobre 2018, n. 318

Ammissione a corsi di laurea a numero chiuso - Anni successivi al primo - Improcedibilità

Data Documento: 2018-10-01
Area: Giurisprudenza
Massima

Improcedibilità per cessata materia del contendere.

Contenuto sentenza

N. 00318/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00235/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 235 del 2018, proposto da 
[#OMISSIS#] Lupinetti, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Zappacosta, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia nonché in forma fisica presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Pescara, viale G. D’Annunzio n. 142; 
contro
Università degli Studi G D’Annunzio – Chieti, in persona del Rettore p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in forma digitale come in atti nonché in forma fisica in L’Aquila presso il Complesso Monumentale di San [#OMISSIS#]; 
per l’accertamento e la declaratoria
-dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Università degli Studi G. D’Annunzio Chieti-Pescara sull’istanza del 30 aprile 2018, a questa inoltrata via P.E.C. in data del 4 maggio 2018, per ottenere il nulla-osta all’iscrizione all’anno successivo al primo del Corso Ordinario di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2017/2018;
e, conseguentemente, per l’accertamento e la declaratoria
-dell’obbligo di pronunciarsi espressamente sull’istanza di Lupinetti [#OMISSIS#] per l’iscrizione all’anno successivo al primo del Corso Ordinario di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara;
nonché per l’accertamento
-del diritto del ricorrente ad ottenere il nulla osta all’iscrizione all’anno successivo al primo del Corso Ordinario di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi G D’Annunzio – Chieti;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ianigro e uditi l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], anche per conto dell’avv. [#OMISSIS#] Zappacosta, per la parte ricorrente;
che il ricorrente, con dichiarazione resa in udienza, ha affermato di non aver più interesse a coltivare il presente ricorso, che per tale ragione, va dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 36 comma 1 lett.c) c.p.a.;
che, avuto riguardo all’esito della decisione determinata dal sopraggiunto rilascio del provvedimento richiesto, le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, oltre al rimborso del contributo unificato al passaggio in giudicato della decisione, gravano a carico dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio nella misura di complessive € 1000,00 (mille/00), oltre al rimborso del contributo unificato e accessori se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Tramaglini, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ianigro, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Balloriani, Consigliere

Pubblicato il 29/10/2018