Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 novembre 2018, n. 6368

Riconoscimento giuridico ed economico, nella misura e nei limiti indicati dall'art. 103 D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, così come integrato con decisione 191/2008 della Corte Costituzionale, ai fini della progressione nella qualifica di ricercatore universitario confermato, del periodo precedentemente svolto, in qualità di tecnico laureato.

Data Documento: 2018-11-13
Area: Giurisprudenza
Massima

Ai fini del riconoscimento dell’attività di servizio prestato in qualità di funzionario tecnico e/o collaboratore tecnico presso un’Università, ai sensi dell’art. 103, comma 3, d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 (“Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica”), come modificato dall’art. 23, l. n. 488/1999 e nel testo risultante dalla sentenza n. 191 2008 della Corte costituzionale, a far tempo dalla data di inquadramento nella fascia dei ricercatori universitari confermati, si individua la posizione di tre gruppi distinti di soggetti, a seconda della diversa esperienza professionale pregressa maturata prima dell’assunzione della qualifica di ricercatore: il gruppo dei ricercatori che hanno svolto le attribuzioni proprie della qualifica di tecnico laureato cui va esteso senz’altro il beneficio; il gruppo dei funzionari tecnici cui va anche riconosciuto il beneficio, avendo sostituito questo profilo professionale quello del tecnico laureato ai sensi del d.P.C.M. 24 settembre 1981 (di attuazione degli art. 79 e 80 della l. 11 luglio 1980 n. 312); il gruppo dei soggetti, infine, già collaboratori amministrativi, che hanno assunto “ope legis” l’ottava qualifica in quanto muniti di laurea, se ciò abbia comportato la concreta assunzione del profilo professionale tecnico nell’ambito dell’area tecnico-scientifica, restando naturalmente esclusa per costoro la possibilità di valersi del periodo di servizio prestato in settima qualifica e nel distinto profilo di collaboratore tecnico o amministrativo (cfr. ad es. Consiglio di Stato, Sez. VI, 04 febbraio 2014 n. 522).

Contenuto sentenza

N. 06368/2018REG.PROV.COLL.
N. 06638/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6638 del 2017, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] D’Acunti, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] D’Acunti in Roma, viale delle Milizie n. 9; 
contro
Universita’ degli Studi Ferrara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 00397/2017, resa tra le parti, concernente Riconoscimento giuridico ed economico, nella misura e nei limiti indicati dall’art. 103 D.P.R. 11/07/1980 n. 382, così come integrato con decisione 191/2008 della Corte Costituzionale, ai fini della progressione nella qualifica di ricercatore universitario confermato, del periodo precedentemente svolto, in qualità di tecnico laureato.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi Ferrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 novembre 2018 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] Mastrocola per delega dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] D’Acunti e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’appello in esame l’odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 397 del 2017 con cui il Tar Bologna aveva respinto l’originario gravame, proposto dalla medesima parte, in qualità di ricercatore in servizio presso l’Università degli Studi di Ferrara quale Ricercatrice universitaria confermata, per il riconoscimento giuridico ed economico, nella misura e nei limiti indicati dall’art. 103 del d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382 ed ai fini della progressione nella attuale qualifica di ricercatrice universitaria confermata, del periodo di servizio precedentemente svolto in qualità di “tecnico laureato”, con attività di ricerca.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i motivi di appello attraverso la riproposizione delle censure di primo grado e la critica delle argomentazioni di cui alla sentenza appellata, richiamando l’applicabilità della sentenza n. 191 del 2018 della Corte costituzionale.
La parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
Alla pubblica udienza del 8102018 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. La controversia ha ad oggetto il riconoscimento giuridico ed economico, nella misura e nei limiti indicati dall’art. 103 del d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382 ed ai fini della progressione nella attuale qualifica di ricercatrice universitaria confermata, del periodo di servizio precedentemente svolto in qualità di “tecnico laureato”, con attività di ricerca.
2. Secondo la Corte Cost invocata da parte appellante, è costituzionalmente illegittimo l’art. 103, comma 3, d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, modificato dall’art. 23 l. 23 dicembre 1999 n. 488, nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l’attività effettivamente prestata nelle università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca. Premesso che il legislatore può prevedere, a favore dei dipendenti pubblici all’atto dell’assunzione, il riconoscimento dei servizi già prestati in pubbliche amministrazioni, limitandolo ai casi di passaggi di carriera tra diverse amministrazioni, in presenza però di un’identità ordinamentale che consenta di ravvisare una corrispondenza di qualifiche, ovvero addirittura all’ipotesi di omogeneità di carriera per il servizio prestato anteriormente alla nomina, e che comunque, in presenza di un simile presupposto, il riconoscimento deve essere operato in modo da evitare irragionevoli disparità di trattamento, la differenza tra il trattamento che la disposizione censurata riserva ai tecnici laureati che diventino ricercatori, rispetto a quello riservato ai tecnici laureati che diventino professori, pur in presenza di un meccanismo molto simile per il transito al relativo ruolo, è manifestamente irragionevole e viola quindi gli artt. 3 e 97 Cost.
Secondo la sentenza appellata il beneficio sarebbe stato limitato ai tecnici laureati immessi nei ruoli dei ricercatori tramite concorso riservato.
3. L’appello è fondato.
3.1 Infatti, se sul versante sostanziale la limitazione sarebbe del tutto illogica e fonte di palese disparità di trattamento, anche sul versante formale la sentenza della Corte non impone tale limitazione, laddove conclude nel senso che, nel quadro ordinamentale vigente, la differenza tra il trattamento che la disposizione impugnata riserva ai tecnici laureati che diventino ricercatori, rispetto a quello riservato ai tecnici laureati che diventino professori, è manifestamente irragionevole
3.2 Come ancora di recente evidenziato dalla sezione (decisione n. 4765 del 2017), non è rintracciabile nella legge, così come nella sentenza 191/2008 citata, alcuna delimitazione a favore dei ricercatori confermati a seguito del concorso c.d. riservato, bandito ai sensi dell’art. 1, comma 10, L. 4/1999, rispetto a coloro immessi nel ruolo a seguito di superamento di concorso ordinario e confermati dopo 3 anni di attività di ricerca.
La circostanza, meramente fattuale, che la sentenza della Corte costituzionale 191/2008 abbia riguardato tecnici laureati inquadrati nel ruolo dei ricercatori confermati per effetto del superamento di un concorso riservato indetto ex art. 1, comma 10, L. 4/1999, mentre l’appellata è stata nominata ricercatrice in quanto vincitrice di un normale concorso pubblico, costituisce circostanza inidonea di per sé a giustificare una disparità di trattamento tra le due categorie.
3.3 Va quindi ribadito l’orientamento già espresso dalla sezione. Ai fini del riconoscimento dell’attività di servizio prestato in qualità di funzionario tecnico e/o collaboratore tecnico presso un’Università, ai sensi dell’art. 103, comma 3, d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 (“Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica”), come modificato dall’art. 23, l. n. 488/1999 e nel testo risultante dalla invocata sentenza n. 191 2008 della Corte costituzionale, a far tempo dalla data di inquadramento nella fascia dei ricercatori universitari confermati, si individua la posizione di tre gruppi distinti di soggetti, a seconda della diversa esperienza professionale pregressa maturata prima dell’assunzione della qualifica di ricercatore: il gruppo dei ricercatori che hanno svolto le attribuzioni proprie della qualifica di tecnico laureato cui va esteso senz’altro il beneficio; il gruppo dei funzionari tecnici cui va anche riconosciuto il beneficio, avendo sostituito questo profilo professionale quello del tecnico laureato ai sensi del d.P.C.M. 24 settembre 1981 (di attuazione degli art. 79 e 80 della l. 11 luglio 1980 n. 312); il gruppo dei soggetti, infine, già collaboratori amministrativi, che hanno assunto “ope legis” l’ottava qualifica in quanto muniti di laurea, se ciò abbia comportato la concreta assunzione del profilo professionale tecnico nell’ambito dell’area tecnico-scientifica, restando naturalmente esclusa per costoro la possibilità di valersi del periodo di servizio prestato in settima qualifica e nel distinto profilo di collaboratore tecnico o amministrativo (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI 04 febbraio 2014 n. 522). Nel caso di specie sussistono i presupposti di cui alla prima delle ipotesi così distinte, trattandosi di tecnico laureato.
3.4 L’interpretazione limitativa propugnata nell’impugnata sentenza, oltre a non trovare un univoco appiglio nella pronuncia additiva della Corte costituzionale, si espone a seri dubbi di costituzionalità sotto il profilo della disparità di trattamento e di irragionevolezza, non apparendo sorretta da adeguata ratio giustificativa una diversità di trattamento, in punto di riconoscimento dei servizi pre-ruolo di laureato tecnico (o di funzionario tecnico; v., sul punto, per tutte, Cons. Stato, VI, 26 giugno 2013, n. 3499), tra chi, come l’odierna appellante, pur essendo nel possesso dei requisiti per l’accesso al concorso riservato, per motivi del tutto contingenti abbia partecipato a precedente concorso ordinario e sia acceduto al ruolo dei ricercatori confermati decorso del triennio e dopo il conseguimento del giudizio positivo di conferma, e chi vi sia entrato attraverso il concorso riservato ex art. 1, comma 10, L. 4/1999. 
3.5 La tesi posta a base dell’appello e sin qui condivisa, trova anche conforto sulla scorta dell’individuazione della ratio di fondo della disciplina vigente; infatti, i miglioramenti economici e di inquadramento non significano, automaticamente, attribuzione di nuovi, ulteriori compiti, in particolare uguali a quelli propri degli altri profili inseriti nella medesima qualifica. Solo il servizio reso nella qualifica di tecnico laureato (ora funzionario tecnico) può essere considerato equivalente a quello del ricercatore, poiché per questa figura è – a differenza di quanto previsto per il collaboratore tecnico – evidente l’attinenza specifica allo svolgimento autonomo di compiti di ricerca e di sperimentazione, tale da giustificare una continuità di carriera nella nuova veste professionale assunta in esito al concorso riservato (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI 06 maggio 2013 n. 2412).
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento dell’appello e in riforma dell’impugnata sentenza, deve essere accolto il ricorso di prima istanza, con accertamento del servizio pre-ruolo svolto dall’odierna appellante nella qualità ut supra, entro i limiti di legge e fatti salvi i provvedimenti ulteriori della p.a. (da emanare nel rispetto dei principi di diritto qui enunciati, con la dovuta ricostruzione di carriera ai fini giuridico-economici).
Vista la soccombenza, parte appellata deve essere condannata alla refusione delle spese di lite dei due gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado, nei sensi di cui in motivazione.
Condanna parte appellata alla refusione delle spese di lite dei due gradi di giudizio in favore della ricorrente che si liquidano in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori come per legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
Silvestro [#OMISSIS#] Russo, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Mele, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 13/11/2018