I limiti del sindacato di legittimità su atti, che, come quelli in esame, costituiscano espressione di discrezionalità tecnica, sono ormai oggetto di giurisprudenza consolidata secondo cui può ritenersi censurabile ogni valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di esattezza o attendibilità, quando non appaiano rispettati parametri tecnici di univoca lettura, ovvero orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata, o di dottrina dominante in materia. (cfr. in termini: Cons. Stato, sez IV, 13 ottobre 2003, n. 6201, nonché Cons. Stato, sez. VI, 12 giugno 2015, n. 2888; 27 maggio 2014, n. 3357; 16 aprile 2012, n. 2138; 18 novembre 2008, n. 694; TAR Lazio, Roma, sez. III, 4 agosto 2016, n. 9086).
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 15 novembre 2018, n. 11030
Abilitazione scientifica nazionale-Commissioni giudicatrici-Valutazione-Sindacato giurisdizionale
Pubblicato il 15/11/2018
N. 11030/2018 REG.PROV.COLL.
N. 05768/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5768 del 2017, proposto da
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II, 173;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e Universita’ degli Studi Sassari, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
[#OMISSIS#] Basso, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Fazzi, Angelo Ravelli, [#OMISSIS#] Bona, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Marseglia non costituiti in giudizio;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del giudizio di non abilitazione del prof. [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] alle funzioni di professore di prima fascia nel settore concorsuale 06/G1 Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile;
dei verbali n. 1 dell’11.11.2016, n. 5 del 12.02.2017 e n. 6 del 12.03.2017 relativi all’esame dei candidati di prima fascia, nonché, sempre in parte qua, dei verbali n. 7 del 26.03.2017 e n. 8 del 27.03.2017;
dell’eventuale atto ministeriale con cui si è proceduto all’approvazione dei lavori della commissione, disponendo la pubblicazione degli esiti (presumibilmente avvenuta in data 10.04.2017, per il periodo indicato dal comma 9 dell’art. 8 del d.P.R. n. 96 del 2016);
di ogni altro eventuale atto prodromico, coevo o successivo, comunque attinente alla procedura de qua.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi Sassari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori l’Avv. H. [#OMISSIS#] e il Procuratore dello Stato M. [#OMISSIS#];
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
E’ sottoposta all’esame del Collegio una questione di mancato riconoscimento dell’abilitazione scientifica nazionale, in base alla peculiare procedura prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario). Tale procedura è disciplinata anche dal regolamento attuativo, approvato con d.P.R. n. 222 del 14 settembre 2011, come modificato con d.P.R. n. 95 del 4 aprile 2016, nonché dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione, oggetto di decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 120 del 7 giugno 2016, oltre che dal bando di selezione.
I limiti del sindacato di legittimità su atti, che, come quelli in esame, costituiscano espressione di discrezionalità tecnica, sono ormai oggetto di giurisprudenza consolidata secondo cui può ritenersi censurabile ogni valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di esattezza o attendibilità, quando non appaiano rispettati parametri tecnici di univoca lettura, ovvero orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata, o di dottrina dominante in materia. (cfr. in termini: Cons. Stato, sez IV, 13 ottobre 2003, n. 6201, nonché Cons. Stato, sez. VI, 12 giugno 2015, n. 2888; 27 maggio 2014, n. 3357; 16 aprile 2012, n. 2138; 18 novembre 2008, n. 694; TAR Lazio, Roma, sez. III, 4 agosto 2016, n. 9086).
Per quanto riguarda la più recente disciplina, vigente in tema di abilitazione scientifica nazionale, il legislatore ha dettato parametri oggettivi, puntualizzati in via regolamentare, in grado di consentire un percorso di verifica giudiziale più stringente, in ordine al discostamento o meno dagli stessi, di modo che – ove titoli e valori soglia risultino positivamente riscontrati – non può non ravvisarsi l’esigenza di una motivazione particolarmente accurata per negare il richiesto titolo abilitante, risultando i soggetti interessati già inseriti, ad un livello sotto diversi profili adeguato, nel settore scientifico di riferimento (poiché i parametri in questione – benché formulati in termini quantitativi – sono anche espressione di un determinato spessore della figura professionale di riferimento) .
Nel citato regolamento n.120 del 2016 si richiede in particolare, all’art. 5, che il candidato possieda almeno tre titoli fra quelli (non meno di sei) scelti dalla Commissione nell’elenco di cui all’allegato “A” al regolamento stesso; detto candidato, inoltre, deve superare almeno due su tre “valori soglia”, rapportati al numero di pubblicazioni su determinate categorie di riviste e alle citazioni registrate – in ordine alla relativa produzione scientifica – su specifiche banche dati internazionali (cfr. allegato “C” reg. cit).
Conclusivamente, quindi, l’abilitazione di cui si tratta potrà essere rilasciata – sulla base di cinque giudizi individuali (tre almeno dei quali positivi) e di un giudizio finale a carattere collegiale – solo ai candidati che, oltre a possedere gli almeno tre titoli di cui sopra, ottengano (art. 6 reg. cit.) una valutazione positiva sull’impatto della propria produzione scientifica e le cui pubblicazioni siano valutate complessivamente di qualità “elevata”, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento (“si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale”). Ulteriori precise disposizioni indicano il numero di pubblicazioni da produrre, gli anni di riferimento e alcune diversificazioni per le valutazioni, da riferire alla I^ o alla II^ fascia di docenza.
Nel caso di specie, l’abilitazione scientifica per il settore disciplinare 06/G1 – Pediatria generale e specialistica, Neuropsichiatria infantile, I^ Fascia, è stata negata perché ad avviso della Commissione, il candidato non avrebbe dimostrato il possesso di almeno tre titoli (ma soltanto di due) tra i sette originariamente selezionati dalla Commissione ai fini valutativi, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 2, D.M. del MIUR n. 120 del 2016 (recante il regolamento sui criteri e i parametri di valutazione da applicare nelle procedure ASN);
La valutazione negativa è contestata nel ricorso per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, con rilevata contraddittorietà e difetto di motivazione del giudizio finale di non idoneità, pur in presenza di molteplici apprezzamenti positivi.
In tale contesto il Collegio ha ravvisato i presupposti per emettere sentenza in forma semplificata e, previo rituale avviso alle parti, ha trattenuto l’impugnativa in decisione, rilevandone la fondatezza.
Nel caso di specie, la Commissione stessa, pur avendo valutato positivamente, nel giudizio collegiale le pubblicazioni del ricorrente sul piano della qualità (ritenuta “discreta”), della coerenza rispetto all’oggetto del settore concorsuale, della continuità temporale, dell’apporto individuale proprio del candidato nelle opere in collaborazione (l’annotazione negativa riguarda semmai “La visibilità scientifica del candidato appare principalmente limitata all’ambito locale”); pur avendo rilevato il conseguimento, nella misura prescritta, delle mediane afferenti agli indicatori di produttività scientifica di cui al numero 1 dell’allegato A; è tuttavia pervenuta a non riconoscere al dott. Di [#OMISSIS#] l’abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia poiché, a suo avviso, egli ha comprovato il possesso di due soli titoli (partecipazione a convegni e responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da istituzioni pubbliche o private), anziché dei tre prescritti, come minimo, dalla disposizione regolamentare sopra menzionata.
Quanto al titolo sub a) – Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’Estero, l’istante ha allegato di aver organizzato il congresso internazionale della Societé Internationale d’Oncologie Pédiatrique – SIOPEN nel 2014, di aver partecipato come relatore ai congressi dell’Advances in Neuroblastoma Research Association (associazione internazionale che richiama professionisti del settore medico da tutto il Mondo) nel 2006 e nel 2008, di essere stato relatore “su invito” – ai congressi nazionali dell’Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica – AIEOP del 2012 e 2014;
quanto al titolo sub c) – Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni
pubbliche o private, il prof. Di [#OMISSIS#] ha allegato di aver svolto dal 2005 al 2011 per la Societé Internationale d’Oncologie Pédiatrique – SIOPEN ricerche nell’ambito del trattamento del neuroblastoma, di aver redatto insieme ad altri un Protocollo europeo per lo studio e la cura del neuroblastoma a rischio basso e intermedio; di essere dal 2012 Principal Investigator del Protocollo per lo studio e la cura del neuroblastoma a rischio intermedio e di avere la responsabilità clinica e scientifica di pazienti trattati in diverse capitali europee;
quanto al titolo sub e) relativo alla “Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio”, l’interessato documenta di aver ricoperto il ruolo di guest editor per il numero speciale sui “Pediatric Tumors” nel 2015 della rivista International Journal of Hematology Research e il Journal of Pediatrich Biochemistry.
L’Amministrazione nel costituirsi in giudizio ha trasmesso una relazione, da cui non emergono chiare indicazioni, per comprendere le ragioni del mancato riconoscimento dei titoli sopra specificati, né dell’omissione di qualsiasi approfondimento al riguardo.
Permangono, quindi, dubbi sull’effettivo mancato possesso di almeno un terzo titolo curriculare. Ritenuto che, ferma retando l’insindacabilità nel merito delle valutazioni delle Commissioni titolari di poteri valutativi tecnico-discrezionali, sotto i profili sopra evidenziati il giudizio negativo formulato non risulta motivato mentre è onere (anche) degli organi di valutazione tecnica indicare le ragioni delle proprie determinazioni in osservanza del dovere generale di motivazione degli atti amministrativi di cui all’art. 3 della Legge n. 241 del 1990.
Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto, con assorbimento delle ragioni difensive non esaminate e conseguente annullamento del contestato giudizio di inidoneità.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 104/2010, il Collegio stesso ritiene che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia, ovvero dalla sua notificazione se antecedente.
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento che ha giudicato inidoneo il ricorrente;
– ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
– condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida complessivamente in € 1.000,00 (mille/00) oltre I.V.A. e C.P.A.. Contributo unificato a carico anch’esso della parte resistente, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere