In tema di abilitazione scientifica nazionale, il legislatore ha introdotto parametri oggettivi, puntualizzati in via regolamentare, in grado di consentire un percorso di verifica giudiziale più stringente, in ordine al discostamento o meno da tali parametri e, in caso di positivo riscontro degli stessi, circa l’esigenza di una motivazione particolarmente accurata per negare il titolo abilitante a soggetti che, per titoli professionali e produzione pubblicistica, risultino, in effetti, già inseriti nel settore scientifico di riferimento.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 20 novembre 2018, n. 11233
Abilitazione scientifica nazionale-Presupposti
N. 11233/2018 REG.PROV.COLL.
N. 05314/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5314 del 2017, proposto da
Annick Farina, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il primo in Roma, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II n.18;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
degli atti e delle determinazioni della Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia del settore concorsuale 10/H1 Lingua, Letteratura e Cultura francese, nominata con D.D. n. 3408 del 15 dicembre 2016 ed insediatasi in data 21 dicembre 2016 nella misura in cui prevedono il giudizio di non attribuzione alla candidata Annick Farina dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di I Fascia nel settore concorsuale 10/H1, ivi compresi i verbali n. 1 del 21 dicembre 2016, n. 2 del 10 febbraio 2017, n. 3 del 11 febbraio 2017, n. 4 del 16 febbraio 2017, n. 5 del 27 febbraio 2017, il verbale riassuntivo del 13 marzo 2017 ed ivi compresi altresì i giudizi individuali e collegiali relativi alla ricorrente in quella sede espressi ed approvati, la relazione conclusiva e la relazione riassuntiva; nonché di ogni altro atto a questi presupposto, conseguente o comunque connesso ancorché di incogniti estremi ivi compreso il Bando di concorso approvato con D.D. n. 1532 del 29 luglio 2016 e gli atti ministeriali di incogniti estremi di approvazione e autorizzazione alla definitiva pubblicazione degli atti e delle determinazioni della predetta Commissione Giudicatrice nonché di recepimento delle relative determinazioni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e dell’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’Avv. D. [#OMISSIS#] in sostituzione dell’Avv. T. D'[#OMISSIS#] e il Procuratore dello Stato M. De [#OMISSIS#];
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
E’ sottoposta all’esame del Collegio una questione di mancato riconoscimento dell’abilitazione scientifica nazionale, nella peculiare procedura prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario). Tale procedura è disciplinata anche dal regolamento attuativo, approvato con d.P.R. n. 222 del 14 settembre 2011, come modificato con d.P.R. n. 95 del 4 aprile 2016, nonché dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione, oggetto di decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 120 del 7 giugno 2016, oltre che dal bando di selezione.
L’impugnativa richiede alcune annotazioni preliminari, circa i limiti di sindacabilità degli atti che siano, come quelli in esame, espressione di discrezionalità tecnica nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo; in rapporto a tali giudizi – resi peraltro nell’ambito di procedure di esame a carattere abilitativo e non concorrenziale – non può non sottolinearsi l’estrema difficoltà di un sindacato giurisdizionale non debordante nel merito (di per sè insindacabile) delle scelte compiute dall’Amministrazione, sussistendo di norma, per giudizi appunto di valore, margini di discrezionalità particolarmente ampi, rimessi sia alla sensibilità che all’esperienza, nonché all’alta specializzazione dei docenti, chiamati a far parte della commissione esaminatrice.
Non possono essere trascurate, tuttavia, ulteriori circostanze, attinenti sia all’evoluzione dei principi affermati dalla giurisprudenza, in tema di giudizio di legittimità su atti che siano espressione di discrezionalità tecnica, sia alla peculiare disciplina, dettata in materia di abilitazione scientifica nazionale, istituita per attestare la qualificazione dei professori universitari di prima e di seconda fascia, cui potranno essere successivamente affidati – con la procedura di cui all’art. 18 della citata legge n. 240 del 2010 – incarichi di docenza.
Sotto il primo profilo, infatti, la cognizione del Giudice Amministrativo ha subito nel corso degli anni una significativa evoluzione, fino a ritenere censurabile ogni valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di esattezza o attendibilità, quando non appaiano rispettati parametri tecnici di univoca lettura, ovvero orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata, o di dottrina dominante in materia. (esattamente in termini: Cons. Stato, sez IV, 13 ottobre 2003, n. 6201); resta fermo tuttavia che l’indagine deve limitarsi all’attendibilità delle valutazioni effettuate, con possibile eccesso di potere giurisdizionale qualora l’indagine del giudice si estendesse all’opportunità o alla convenienza dell’atto, o al merito di scelte tecniche opinabili, con oggettiva sostituzione della volontà dell’organo giudicante a quella dell’Amministrazione competente in materia (Cass., SS.UU., 5 agosto1994, n. 7261).
Per quanto riguarda la disciplina, vigente in tema di abilitazione scientifica nazionale, il legislatore ha introdotto parametri oggettivi, puntualizzati in via regolamentare, in grado di consentire un percorso di verifica giudiziale più stringente, in ordine al discostamento o meno da tali parametri e, in caso di positivo riscontro degli stessi, circa l’esigenza di una motivazione particolarmente accurata, per negare il titolo abilitante a soggetti, che per titoli professionali e produzione pubblicistica risultino, in effetti, già inseriti nel settore scientifico di riferimento.
Nel citato regolamento n.120 del 2016 si richiede in particolare, all’art. 5, che il candidato possieda almeno tre titoli fra quelli (non meno di sei) scelti dalla Commissione nell’elenco di cui all’allegato “A” al regolamento stesso; detto candidato, inoltre, deve superare almeno due su tre “valori soglia”, rapportati al numero di pubblicazioni su determinate categorie di riviste e alle citazioni registrate – in ordine alla relativa produzione scientifica – su specifiche banche dati internazionali (cfr. allegato “C” reg. cit); conclusivamente, quindi, l’abilitazione di cui trattasi potrà essere rilasciata – sulla base di cinque giudizi individuali (tre almeno dei quali positivi) e di un giudizio finale a carattere collegiale – solo ai candidati che, oltre a possedere gli almeno tre titoli di cui sopra, ottengano (art. 6 reg. cit.) una valutazione positiva sull’impatto della propria produzione scientifica e le cui pubblicazioni siano valutate complessivamente di qualità “elevata”, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento (“si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale”). Ulteriori precise disposizioni indicano il numero di pubblicazioni da produrre, gli anni di riferimento e alcune diversificazioni per le valutazioni, da riferire alla I^ o alla II^ fascia di docenza.
Nel caso di specie, l’abilitazione di cui trattasi è stata negata, a maggioranza dei 4/5 dei giudizi, per il settore disciplinare 10/H1 Lingua, Letteratura e cultura francese, I^ Fascia, alla prof.ssa Annick Farina, alla quale – nonostante il raggiungimento dei 3 valori soglia e il possesso dei tre titoli curricolari, tra quelli individuati e definiti nella prima riunione, ai sensi dall’art. 8, comma 1, del D.P.R. 95/2016 – non è stata riconosciuta la piena maturità scientifica, di cui all’Allegato B del DM 120/2016. La Commissione ha infatti osservato quanto segue: “La candidata è valutata positivamente con riferimento al titolo 1 dell’Allegato A al D.M. 120/2016, atteso che gli indicatori relativi all’impatto della produzione scientifica raggiungono i tre valori soglia previsti dal D.M. 602/2016.
Titoli: la candidata risulta in possesso di 6 titoli tra quelli individuati e definiti dalla Commissione nella prima riunione ai sensi dall’art. 8, comma 1, del D.P.R. 95/2016……”.
Con riferimento alle pubblicazioni, invece, la medesima Commissione si è espressa nei seguenti termini: “La candidata ha presentato complessivamente N. 15 pubblicazioni scientifiche….le pubblicazioni risultano complessivamente coerenti con le tematiche del settore concorsuale e mostrano continuità nella ricerca da parte della candidata. Esse vertono sulla metalessicografia bilingue e monolingue e indagano in modo particolare la metalessicografia bilingue francese-italiana. La Commissione riconosce un certo interesse scientifico nella monografia del 2001, ma ritiene che l’insieme della ricerca scientifica posteriore non approdi a risultati originali, a causa di una impostazione metodologica e di un apparato bibliografico insufficienti. In modo particolare, la Commissione reputa carenti, in questo senso, i saggi e articoli pubblicati dal 2007 al 2015, orientati a dimostrare le insufficienze dei dizionari bilingui nel trattamento di alcuni lemmi o nel ricorso alle marche d’uso, ricerche che presentano numerose ripetizioni degli stessi argomenti ed esempi, senza proporre alternative convincenti e senza poggiare su adeguate conoscenze della vasta bibliografia già esistente, sia straniera che italiana. In modo particolare, la Commissione valuta poi particolarmente limitati gli articoli del 2008 e del 2015, dedicati al trattamento dei nomi propri, poiché non tengono conto della ricca bibliografia riguardante la complessa questione del loro senso linguistico e del loro trattamento lessicografico. Si segnalano invece come più promettenti i lavori dedicati al “Lessico Plurilingue dei Beni culturali” che però, finora, non presentano uno stato di elaborazione metodologica tale da poter valutare l’innovatività dei risultati.
Complessivamente, le pubblicazioni presentate NON dimostrano quindi ancora un grado di originalità che possa contribuire in modo significativo al progresso dei temi di ricerca affrontati e NON possono essere ritenute di qualità elevata in relazione al settore concorsuale. A maggioranza di 4/5 dei membri, la Commissione si esprime quindi negativamente sul possesso, da parte della candidata, della piena maturità scientifica richiesta per assumere le funzioni di professore di Ifascia.”.Tali conclusioni sono contestate dal ricorrente nell’impugnativa per violazione di legge ed eccesso di potere in quanto la Commissione avrebbe adottato una motivazione superficiale, contraddittoria ed insufficiente, circa l’affermata non elevata qualità delle pubblicazioni presentate.
L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha formulato adeguate controdeduzioni, sottolineando come – “in conformità ai criteri, di cui all’art. 4 d.m. n. 120/2016”– la Commissione esaminatrice abbia rilevato la “mancanza di uno sviluppo coerente delle tematiche scientifiche, da intendersi sia quale mancato riferimento ad un quadro metodologico e bibliografico aggiornato, sia quale sostanziale debolezza e ripetitività della produzione scientifica, posteriore alla monografia del 2001”.
In tale contesto il Collegio ha ravvisato i presupposti per emettere sentenza in forma semplificata e, previo rituale avviso alle parti, ha trattenuto l’impugnativa in decisione, rilevandone l’infondatezza. Contrariamente a quanto prospettato nel ricorso, infatti, non si può ritenere che il giudizio collegiale sia gravemente carente, solo per avere trascurato il convincimento espresso dalla Prof.ssa [#OMISSIS#] DIGLIO, ritenuto dal ricorrente “ben motivato e articolato”. Quanto sopra, essendo il giudizio collegiale momento di sintesi delle varie posizioni e non semplice sommatoria delle stesse, di modo che nessuna contraddittorietà o insufficienza può essere rinvenuta nell’iter motivazionale, che con quattro giudizi negativi su cinque – tutti ampi e articolati – perviene ad una valutazione complessivamente negativa della maturità scientifica del ricorrente. Per quanto concerne, in particolare, la contestazione della qualità della produzione del 2007-2015 la ricorrente sostiene che nulla viene espresso in merito ad uno dei criteri, riferito alla “collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori collane e riviste di rilievo nazionale e internazionale“. In realtà il settore concorsuale10/H1, non essendo un settore bibliometrico, non implica una corrispondenza certa ed univoca tra la collocazione editoriale e la qualità delle pubblicazioni; occorre osservare, peraltro, che la candidata ha presentato un solo titolo in rivista di classe A per una abilitazione al ruolo di professore di I^ Fascia. In tale contesto il giudizio negativo sulla qualità elevata delle pubblicazioni – requisito non sufficiente ma necessario – risulta correttamente espresso nell’ambito della discrezionalità tecnica riservata alla Commissione. Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere respinto; le spese giudiziali, da porre a carico della parte soccombente, vengono liquidate nei termini precisati in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n. 5314/2017, come in epigrafe proposto; condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali – a favore dell’amministrazione universitaria resistente – nella misura complessiva di €. 1.000,00 (euro mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 20/11/2018