L’abilitazione scientifica nazionale deve essere attribuita esclusivamente a candidati che abbiano soddisfatto entrambe le condizioni costituite dal superamento degli indicatori di impatto della produzione scientifica e dal positivo giudizio di merito; fermo restando che le commissioni, ai sensi dell’art. 6, comma 5 del D.M. n. 76/2012, possono non attribuire l’abilitazione ai candidati che superino le mediane per il settore di appartenenza, ma riportino un giudizio di merito negativo della commissione, ovvero possono attribuire l’abilitazione candidati che, pur non avendo superato le mediane prescritte, siano valutati dalla commissione con un giudizio di merito estremamente positivo.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 26 novembre 2018, n. 11438
Abilitazione scientifica nazionale-Criteri di valutazione
N. 11438/2018 REG.PROV.COLL.
N. 06020/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6020 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] Agazzi, [#OMISSIS#] De Vincenti, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Rugolo, rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Perruolo ed [#OMISSIS#] Zanmarchi, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Certoma’ in Roma, Circonvallazione [#OMISSIS#],36/B, come da procure in atti;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato con essa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] Gasparotto non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del mancato conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 10/b1Storia dell’arte
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2018 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori l’Avv. A. F. Certomà in sostituzione dell’Avv. C. Perruolo ed il Procuratore dello Stato M. D'[#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Con il ricorso collettivo in esame i nominati in epigrafe hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il negativo giudizio da ciascuno di esse riportato nella procedura di abilitazione scientifica nazionale – tornata dell’anno 2012, prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 2010 e disciplinata dal regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione di cui al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 76 del 2012 e, infine, dal bando della selezione, costituito dal decreto direttoriale MIUR n. 222 del 2012.
2. – In particolare, i ricorrenti hanno proposto domanda per ottenere l’abilitazione scientifica nazionale di II fascia nel settore concorsuale 0E1 – Storia dell’Arte.
3. – Con il primo mezzo essi deducono l’illegittimità del modus procedendi adottato dalla Commissione, che avrebbe dapprima fissato criteri e parametri di valutazione, e solo successivamente avrebbe stabilito l’ordine delle operazioni da compiere.
Con il secondo motivo, poi, i ricorrenti assumono che la commissaria professoressa [#OMISSIS#] La [#OMISSIS#] non avrebbe avuto i requisiti quantitativi per fare parte dell’organo di valutazione, in quanto non superava tre mediane, non annoverando pubblicazioni su riviste di classe A.
Con il terzo mezzo i su nominati assumono l’illegittima omissione della motivazione nella scelta di criteri e parametri di valutazione e della relativa ponderazione.
Il quarto motivo denunzia l’assenza di analitica motivazione circa i criteri valutativi “di assoluta discrezionalità” fissati dai Commissari.
Il quinto mezzo, invece, verte su asserite “disattenzioni” ed omissioni che la Commissione, di volta in volta, avrebbe operato all’altezza della posizione di ciascuno dei ricorrenti, e declina singolarmente dei titoli che sarebbero stati obliterati.
Il sesto motivo segnala che, per alcuni criteri di valutazione, sarebbero state operate alcune disparità di trattamento fra i candidati, senza peraltro segnalare in concreto a carico ed a vantaggio di chi (salvi due casi, espressamente portati a titolo di esempio) ciò sarebbe accaduto.
Con il settimo motivo i ricorrenti assumono la carenza della motivazione di ciascuno dei dinieghi gravati, anche in questo caso senza segnalare in cosa consisterebbe il vizio a carico di ciascuno dei giudizi.
L’ottavo mezzo denunzia, sotto il profilo formale, l’assenza delle sottoscrizioni e della data certa dei verbali redatti dalla Commissione, oltre che della motivazione della scelta dei criteri ivi effettuata.
Il nono motivo, infine, assume che, in generale, la Commissione non avrebbe seguito le regole imposte per lo svolgimento della procedura dalla circolare dell’11 gennaio 2013 del MIUR.
4. – Il MIUR si è costituito in giudizio senza depositare memorie difensive.
5. – In occasione della pubblica udienza del 17 ottobre 2018 il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
1. – Il ricorso è in parte infondato e per il resto inammissibile.
Sono innanzitutto infondati i motivi primo, terzo, quarto e nono, che vertono sulla scelta di fissare immediatamente criteri e parametri di valutazione (prima di stabilire l’ordine delle operazioni da compiere) e sulla carenza di motivazione dei medesimi, senza, peraltro, che la Commissione abbia fissato i valori di ponderazione dei criteri e parametri stabiliti.
Quanto al primo profilo, la mera lettura del verbale di insediamento della Commissione, datato 4 febbraio 2013, dà conto del fatto che in tale circostanza la Commissione diede luogo alla fissazione dei criteri e parametri di giudizio, operazione che ha così assunto carattere preventivo rispetto alla valutazione delle opere e dei titoli dei candidati.
Ne segue che alcun arbitrio o alcuna disparità di trattamento può essersi verificata in ragione di tale modus procedendi, essendo stata rispettata la regola giurisprudenziale per cui la fissazione del metro di giudizio deve sempre precedere la valutazione dei candidati: non rileva, quindi, che nella prima seduta non sia stata stabilita la sequenza delle operazioni da compiere, atteso che anche la riconosciuta facoltà di ritirare la domanda di partecipazione prima dell’inizio della valutazione ben poteva essere esercitata (e alcuno dei ricorrenti allega di non avere potuto esercitare) dopo la fissazione dei criteri e dei parametri di valutazione, unico elemento rilevante a questo fine.
Tanto detto, osserva il Collegio che l’art. 3 D.M. n. 76 del 2012 prevede che “nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5”.
Il medesimo art. 3 al terzo comma specifica che “l’individuazione del tipo di pubblicazioni, la ponderazione di ciascun criterio e parametro, di cui agli articoli 4 e 5, da prendere in considerazione e l’eventuale utilizzo di ulteriori criteri e parametri più selettivi ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli sono predeterminati dalla commissione, con atto motivato pubblicato sul sito del Ministero e su quello dell’università sede della procedura di abilitazione…”.
Questo potere della Commissione si correla alla ragionevole necessità di fare aderire criteri e parametri predefiniti alla specificità di ogni diverso settore concorsuale, e non può essere ritenuto estrinseco al sistema, anche perché (e su questo punto la Sezione si è costantemente espressa nel senso che segue) il solo superamento delle “mediane” relative agli indicatori predisposti dall’ANVUR da parte del candidato non può essere ritenuto sufficiente all’abilitazione, trattandosi di indici di carattere quantitativo che non possono assumere un ruolo decisivo ai fini dell’abilitazione medesima; risulta, invece, preminente il giudizio di merito della Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dagli abilitandi, sicchè l’abilitazione deve essere attribuita esclusivamente candidati che abbiano soddisfatto entrambe le condizioni costituite dal superamento degli indicatori di impatto della produzione scientifica e dal positivo giudizio di merito; fermo restando che le commissioni, ai sensi dell’art. 6, comma 5 del D.M. n. 76/2012, possono non attribuire l’abilitazione ai candidati che superino le mediane per il settore di appartenenza, ma riportino un giudizio di merito negativo della commissione, ovvero possono attribuire l’abilitazione candidati che, pur non avendo superato le mediane prescritte, siano valutati dalla commissione con un giudizio di merito estremamente positivo (v. ad esempio sentenze n. 110962014 e n. 38112015).
Sotto altro profilo, come ripetutamente affermato da questa Sezione, ai sensi dell’art. 16 comma I della L. n. 2402010, la detta ponderazione non è operazione necessaria.
Invero, la norma si limita a prescrivere che il giudizio sia “espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti con decreto del Ministro”, senza imporre la necessaria attribuzione di un valore ponderale di tipo numerico a ciascuno di tali elementi di giudizio, mentre l’art. 3 comma III del D.M. n. 762012, nel recitare che la ponderazione di criteri e parametri debba essere equilibrata e motivata si riferisce solo agli elementi di valutazione ulteriori che la Commissione ha facoltà di introdurre (TAR Lazio, sez. III, 15 luglio 2015 n. 9462).
Le superiori considerazioni spogliano di fondatezza anche le censure di carattere strettamente procedurale e quindi formale, che come tale sono recessive di fronte alla riscontrata legittimità della redazione dei criteri e della loro applicazione.
7. – E’ infondato anche il motivo che si appella alla asserita inidoneità della professoressa La [#OMISSIS#] a fare parte della Commissione, in quanto, come confermato dal MIUR nella sua relazione in atti, la possibilità di fare parte della lista di docenti sorteggiabili nel settore di riferimento era legata al superamento di una sola mediana; requisito che, nella specie, la commissaria superava.
Sul punto i ricorrenti si limitano a svolgere censure che travalicano nel carattere dell’opinabilità, tanto da essere espresse in forma dubitativa, e poi essere affidate a un parere pro veritate in cui vengono espresse valutazioni sulla base di parametri non oggettivi –ma, per l’appunto, opinabili- secondo e le quali talune pubblicazioni della commissaria non costituirebbero “articoli in rivista” bensì meri “abstract”.
Neppure il riferimento ai criteri elaborati sul punto dal CUN sopperisce a tale lacuna nella esposizione del preteso vizio, atteso che negli scritti difensivi non si prospetta neppure quali sarebbero stati i parametri specifici presi a riferimento dai redattori del parere, e, quindi, quali caratteristiche avrebbero dovuto avere le pubblicazioni per essere idonee.
8. – Le restanti censure sono inammissibili in quanto collettivamente rivolte dai ricorrenti ad una serie di atti (i giudizi riportati da ciascuno) o di comportamenti dei commissari in astratto suscettibili di ledere la sfera giuridica di ciascuno di essi in modo differente, e potenzialmente foriera di [#OMISSIS#] di interesse tra di essi; per tale ragione si tratta di censure generiche che non involgono specificamente la posizione di alcuno (senza tuttavia individuare omogeneità di posizione fra gli interessati), tranne quella di asserita disparità di trattamento (peraltro nell’ambito di procedura meramente abilitativa, che non presume valutazioni comparative tra i candidati).
9. – Il ricorso va dunque respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), in parte respinge ed in parte dichiara inammissibile il ricorso, per quanto di ragione.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore del MIUR, che complessivamente e forfetariamente liquida in euro 1.000,00 (mille0).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 26/11/2018