Secondo giurisprudenza costante, con principio di carattere generale applicabile alle procedure di reclutamento dei professori universitari, la commissione, dopo aver valutato la produzione scientifica, gli altri titoli scientifici e il curriculum complessivo, anche con riguardo all’attività didattica e alle eventuali esperienze professionali e organizzative, redige i giudizi individuali e collegiali in relazione a ciascuno di tali elementi e, infine, il giudizio complessivo finale sulla personalità scientifica del candidato, cui segue, con deliberazione assunta a maggioranza dei commissari, la votazione finale previa valutazione comparativa dei vari candidati.
A fronte di tale sequenza delle operazioni valutative, la votazione finale che segue il giudizio comparativo non potrà che essere coerente con le valutazioni precedentemente compiute, a pena di illegittimità per manifesta contraddittorietà.
TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 30 novembre 2018, n. 2286
Professore ordinario-Concorso pubblico-Commissione-Criteri di valutazione
N. 02286/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01728/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1728 del 2018, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#]’ D'[#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Fazzi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#] in Catania, piazza Lanza 18/A;
contro
Universita’ degli Studi Catania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui Uffici è domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Commissione di Valutazione, non costituita in giudizio;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Romano, rappresentata e difesa dall’avvocato Felice [#OMISSIS#] Giuffre’, con domicilio eletto presso il suo studio;
per l’annullamento
– del D.R. prot. N°3251 del 10/08/2018 con il quale il Rettore dell’Università degli Studi di Catania ha approvato gli atti della Commissione di valutazione della procedura selettiva ai fini della chiamata a professore di prima fascia indetta ai sensi dell’art. 24 comma 6 L. n°240/2010 per il settore concorsuale 07/B1- Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli – SSD AGR/04 Orticoltura e Floricoltura, presso il Dipartimento di Agricoltura Alimentazione e Ambiente dell’Università di Catania individuando la prof. Romano quale candidato destinatario dell’eventuale chiamata individuato dalla Commissione di valutazione;
– di tutti gli atti della procedura costituiti dai verbali e dai loro relativi allegati e dalla relazione finale dei lavori svolti dalla commissione;
– del verbale n°3 del 01/08/2018 con il quale la Commissione, riunitasi nuovamente per fornire i chiarimenti richiesti con la nota rettorale n°92798 del 10/07/2018, ha confermato a maggioranza l’individuazione della prof. Romano quale candidato destinatario dell’eventuale chiamata a professore di I fascia per il settore concorsuale 07/B1- Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli
– di ogni altro atto presupposto connesso o consequenziale ivi compresi quelli di cui in narrativa
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Catania e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Romano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] Stella [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente espone di aver partecipato alla procedura relativa al settore 07/B1- Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli – SSD AGR/04 Orticoltura e Floricoltura, presso il Dipartimento di Agricoltura Alimentazione e Ambiente dell’Università di Catania.
Con successivo D. R. n°1764 del 14/05/2018 è stata nominata la Commissione di valutazione, la quale, nella riunione preliminare del 12/06/2018, ha predeterminato i criteri di valutazione secondo quanto previsto dall’art. 6 del bando e dal regolamento di Ateneo.
In esito alla procedura, la Commissione, a maggioranza, ha individuato la prof.ssa Romano quale candidato dell’eventuale chiamata a professore di I fascia per il settore concorsuale in questione (verbale 2).
Con nota prot. n°92798 del 10/07/2018 l’Università degli Studi di Catania ha invitato la Commissione a riunirsi nuovamente segnalando la mancata verbalizzazione dell’iter logico che aveva portato alla prevalenza di un candidato sull’altro all’esito della procedura comparativa.
La Commissione, riunitasi nuovamente in data 1/8/2018, ha provveduto ad integrare i giudizi precedentemente formulati e, ancora una volta, a maggioranza, ha individuato la prof.ssa Romano quale candidato destinatario dell’eventuale chiamata a professore di I fascia per il settore concorsuale 07/B1 settore scientifico disciplinare AGR/04 (verbale n°3).
Indi, con D. R. n°3251 del 10/08/2018 sono stati approvati gli atti della procedura e la prof.ssa Romano è stata indicata quale candidato individuato dalla Commissione per la eventuale chiamata a professore di I fascia.
Il ricorrente ha, con il ricorso in epigrafe, chiesto l’ annullamento degli atti della procedura, lamentando, in estrema sintesi, la genericità della valutazione comparativa e l’illegittimità dell’equiparazione dei due candidati sotto l’unica etichetta di “eccellente”, per difetto di motivazione, poiché la prof.ssa Romano, in nessuno dei giudizi individuali formulati dalla Commissione (Verbale n° 2), ha raggiunto l’eccellenza, a differenza del prof. [#OMISSIS#] a cui, almeno uno dei componenti il collegio, l’aveva riconosciuta.
Sotto altro profilo, le motivazioni espresse dalla Commissione in riferimento alle singole voci da valutare risulterebbero nel complesso carenti, non analitiche e contraddittorie.
Il ricorrente evidenzia che tra i due candidati vi sono parecchi anni di differenza quanto all’età anagrafica; l’esperienza maturata dalla controinteressata, valorizzata nei giudizi, costituisce solo un mezzo per ipotizzare l’eventuale produttività futura, per cui non ha senso affermare che la controinteressata dia maggiori garanzie per il raggiungimento di tali obiettivi, quando, pur avendo insegnato di più, ha avuto una produzione scientifica inferiore.
Inoltre, restringendo il campo all’ultimo ventennio o decennio, i dati comparativi sui due candidati vedrebbero prevalere il ricorrente.
La Commissione, nei giudizi finali, ha stabilito di ritenere prevalente la maggiore esperienza didattica della controinteressata rispetto quella scientifica del ricorrente, con motivazione illegittima e, comunque, non emergente dai singoli giudizi comparativi.
I giudizi finali evidenziano che i candidati appaiono eccellere l’uno per l’attività didattica, l’altro per l’attività scientifica, sicché non sarebbe comprensibile la prevalenza della controinteressata.
Seguono una serie di articolate deduzioni volte a dimostrare la prevalenza del curriculum del ricorrente sotto il profilo dell’attività di ricerca, nonché la sovrastima da parte della commissione della partecipazione della controinteressata a convegni di respiro regionale.
Anche in ordine alle pubblicazioni, nonostante una produzione complessiva quantitativamente inferiore, il rilievo nel mondo scientifico dell’attività di ricerca del ricorrente sarebbe di gran lunga migliore rispetto quello della controinteressata.
L’Università degli Studi di Catania, costituitasi in giudizio, ha prodotto una memoria nella quale ha, intanto, rappresentato l’avvenuta nomina in ruolo della controinteressata, in regime di tempo pieno, con decorrenza giuridica dell’incarico individuata nella data del 1.10.2018; ha controdedotto, inoltre, che l’attività della Commissione giudicatrice, organo dotato di specifiche competenze tecniche, sarebbe di discrezionalità tecnica, il cui processo logico deduttivo sarebbe sottratto al sindacato del giudice amministrativo.
Comunque, dal Verbale n. 2 si evincerebbe che la Commissione, con approfondita valutazione, ha sottolineato che l’ambito della ricerca condotta della prof.ssa Romano (che spazia dal verde urbano al verde storico, dalla risposta bio-produttiva alle condizioni di post raccolta) risulterebbe più ampio di quello del prof. [#OMISSIS#] (limitato ad alcuni aspetti della materia, come ad es. gli stress biotici di piante ornamentali o la concimazione in orti floricultura).
Contrariamente a quanto affermato in ricorso, la prof. Romano non è stata favorita solo per la sua attività di insegnamento, in quanto la Commissione ha analizzato e valutato anche l’ampiezza della sua attività di ricerca.
In ogni caso, l’attività di insegnamento della controinteressata è effettivamente più che significativa e alla stessa poteva e doveva essere data la giusta rilevanza, poiché l’insegnamento e la didattica rappresentano una parte fondamentale dell’attività cui sono chiamati i professori universitari.
La controinteressata, costituitasi in giudizio, ha controdedotto come il giudizio di prevalenza espresso dai commissari sia ben motivato, atteso che consente di ricostruire in modo chiaro e lineare le ragioni che hanno condotto la Commissione ad esprimere il giudizio finale di prevalenza.
Peraltro, nei concorsi per professore universitario la valutazione dei candidati comporta un’ampia area di insindacabilità del giudizio da parte del giudice amministrativo.
Delle attività oggetto di valutazione l’unica che i commissari ritengono leggermente superiore per il Prof. [#OMISSIS#] non è l’attività di ricerca scientifica, bensì esclusivamente il numero di citazioni, l’indice Hirsch e le pubblicazioni nella banca dati Scopus, che rappresentano un criterio suppletivo e non esclusivo o rigidamente vincolante.
Il 2° motivo sarebbe infondato in quanto non andrebbero confusi i giudizi individuali espressi dai singoli commissari con i successivi giudizi comparativi.
Invero, i giudizi relativi alla attività didattica e alla attività di organizzazione e coordinamento di progetti, che secondo parte ricorrente sono stati illegittimamente modificati, sarebbero, invece, espressione di due diversi momenti valutativi – giudizio individuale e giudizio comparativo – che presuppongono per definizione valutazioni differenti.
I commissari non avrebbero, dunque, modificato con il verbale n. 3 i giudizi espressi nel verbale n. 2.
Avvisate le parti sulla possibilità di definizione del giudizio con sentenza ex art.60 c.p.a., il ricorso, all’odierna camera di consiglio, è stato trattenuto in decisione.
Il Collegio ritiene il ricorso fondato sotto l’assorbente profilo fatto valere con il primo motivo, in quanto emerge -dal confronto tra i giudizi individuali e quello collegiale- come, benché nessuno dei commissari abbia indicato che la prof.ssa Romano avesse raggiunto l’eccellenza, con un evidente salto logico, in sede collegiale le è stato attribuito un giudizio di eccellenza al pari di quello del prof. [#OMISSIS#], al quale, però, uno dei componenti il collegio l’aveva riconosciuta.
Occorre al riguardo ricordare che nelle procedure in questione la valutazione non può che essere manifestata attraverso l’uso di aggettivazioni rispondenti alla scala di graduazione condivisa nel settore in esame (Consiglio di Stato sez. VI, 21/06/2013, n.3387); nel caso in questione, il ricorrente ha rimarcato di aver conseguito nei giudizi individuali una valutazione riconducibile ad ottimo da parte di due commissari ed eccellente da parte del terzo (la controinteressata due giudizi riconducibili ad ottimo da parte di due commissari e meno che ottimo da parte del terzo).
Il giudizio collegiale non è stato, dunque, coerente con quelli individuali, nonostante la sequenza procedurale logica sia data da: giudizi individuali, giudizio collegiale, valutazione comparativa, che tra di loro non possono contenere discrasie.
Non trova riscontro quanto affermato dalla difesa della controinteressata, circa la diversità tra le due tipologie di giudizio.
I vari giudizi, individuali e collegiali, muovono dall’esame degli stessi elementi, essendo volti ad accertare il grado di maturità scientifica dei candidati mediante la valutazione complessiva dei loro titoli e della loro attività scientifica; il giudizio collegiale esprime una valutazione di sintesi che non può all’evidenza sovvertire le conclusioni sui candidati nei giudizi individuali, e che nel caso specifico hanno visto una chiara prevalenza del ricorrente.
Ciò comporta l’illegittimità dell’esito della procedura, affetto dai vizi motivazionali e logici evidenziati dal ricorrente, dato che tra le varie fasi del concorso in questione deve sussistere un rapporto di coerente sviluppo, nel senso che la scelta finale della commissione non deve apparire in illogica contraddizione con gli elementi globalmente emergenti dalle varie fasi in cui è articolato il procedimento selettivo (T.A.R. Piemonte sez. I, 20/11/2015, n.1623).
Secondo la Giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. VI, 04/03/2015, n.1062), con principio di carattere generale applicabile alle procedure di reclutamento dei professori universitari, la commissione, dopo aver valutato la produzione scientifica, gli altri titoli scientifici e il curriculum complessivo, anche con riguardo all’attività didattica e alle eventuali esperienze professionali e organizzative, redige i giudizi individuali e collegiali in relazione a ciascuno di tali elementi e, infine, il giudizio complessivo finale sulla personalità scientifica del candidato, cui segue, con deliberazione assunta a maggioranza dei commissari, la votazione finale previa valutazione comparativa dei vari candidati.
A fronte di tale sequenza delle operazioni valutative, la votazione finale che segue il giudizio comparativo non potrà che essere coerente con le valutazioni precedentemente compiute, a pena di illegittimità per manifesta contraddittorietà.
Nel caso in esame, il bando (art.6) ha specificato che la valutazione sarebbe avvenuta considerando l’attività didattica, l’attività di ricerca e scientifica, le pubblicazioni dei candidati; nel verbale n.1 di predeterminazione dei criteri per la valutazione dei candidati la Commissione si è attenuta a quanto prescritto dal bando ed in coerenza, con il verbale n.2, la Commissione ha dichiarato di procedere alla formulazione di giudizi individuali e collegiali relativi alla valutazione dell’attività didattica, dell’attività di ricerca e delle pubblicazioni.
Conclusivamente, previo assorbimento degli ulteriori profili di censura, il ricorso dev’essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati ed il favore delle spese di giudizio, come per legge, tra ricorrente ed Amm.ne, mentre si ravvisano i presupposti di legge per la compensazione nei riguardi della controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna l’Università intimata a rifondere al ricorrente spese ed onorari di giudizio, liquidati in euro 1.500,00, oltre accessori e rimborso del C.U.
Compensa per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Stella [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Sara Russo, Referendario
Pubblicato il 30/11/2018