In tema di abilitazione scientifica nazionale, il legislatore ha introdotto parametri oggettivi, puntualizzati in via regolamentare, in grado di consentire un percorso di verifica giudiziale più stringente, in ordine al discostamento o meno da tali parametri e, in caso di positivo riscontro degli stessi, circa l’esigenza di una motivazione particolarmente accurata, per negare il titolo abilitante a soggetti, che per titoli professionali e produzione pubblicistica risultino, in effetti, già inseriti nel settore scientifico di riferimento.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 6 dicembre 2018, n. 11867
Abilitazione scientifica nazionale-Criteri di valutazione
N. 11867/2018 REG.PROV.COLL.
N. 05063/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5063 del 2017, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Celotto, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [#OMISSIS#] de’ Cavalieri n. 11;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Giudicatrice per il Conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale non costituita in giudizio;
nei confronti
[#OMISSIS#] Battaglia non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa concessione di idonee misure cautelari
– del giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale (indetta con decreto direttoriale del MIUR n. 0001532 del 29.07.2016) alle funzioni di Professore di II fascia del settore concorsuale 01/A2 “Geometria e Algebra”, espresso dalla Commissione giudicatrice nei confronti del ricorrente e dei giudizi individuali dei singoli commissari, pubblicati sul sito del MIUR in data 28 marzo 2017;
– per quanto di interesse, di tutti i verbali della Commissione giudicatrice e dei relativi giudizi del ricorrente, ivi compresa la “Relazione Riassuntiva” (verbale n. 9 del 16.03.2017) redatta dalla Commissione giudicatrice nella quale si richiama il contenuto dei verbali e dei giudizi espressi sul candidato, e quindi, del giudizio di non abilitazione espresso nei confronti del ricorrente;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale nei limiti d’interesse, ivi compresi i non conosciuti provvedimenti di approvazione ministeriale della procedura abilitativa in esame;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, dell’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per la ricorrente Avv. J. Ferracuti in sostituzione dell’Avv. A. Celotto e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato O. [#OMISSIS#].;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
E’ sottoposta all’esame del Collegio una questione di mancato riconoscimento dell’abilitazione scientifica nazionale, al termine della peculiare procedura, prevista dall’art. 16 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario). Tale procedura è disciplinata anche dal regolamento attuativo, approvato con d.P.R. n. 222 del 14 settembre 2011, come modificato con d.P.R. n. 95 del 4 aprile 2016, nonché dal regolamento recante criteri e parametri per la valutazione, oggetto di decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 120 del 7 giugno 2016, oltre che dal bando di selezione.
L’impugnativa richiede alcune annotazioni preliminari, circa i limiti di sindacabilità degli atti che siano, come quelli in esame, espressione di discrezionalità tecnica nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo; in rapporto a tali giudizi – resi peraltro nell’ambito di procedure di esame a carattere abilitativo e non concorrenziale – non può non sottolinearsi l’estrema difficoltà di un sindacato giurisdizionale non debordante nel merito (di per sè insindacabile) delle scelte compiute dall’Amministrazione, sussistendo di norma, per giudizi appunto di valore, margini di discrezionalità particolarmente ampi, rimessi sia alla sensibilità che all’esperienza, nonché all’alta specializzazione dei docenti, chiamati a far parte della commissione esaminatrice.
Non possono essere trascurate, tuttavia, ulteriori circostanze, attinenti sia all’evoluzione dei principi affermati dalla giurisprudenza, in tema di giudizio di legittimità su atti che siano espressione di discrezionalità tecnica, sia alla peculiare disciplina, dettata in materia di abilitazione scientifica nazionale, istituita per attestare la qualificazione dei professori universitari di prima e di seconda fascia, cui potranno essere successivamente affidati – con la procedura di cui all’art. 18 della citata legge n. 240 del 2010 – incarichi di docenza.
Sotto il primo profilo, infatti, la cognizione del Giudice Amministrativo ha subito nel corso degli anni una significativa evoluzione, a partire dalla decisione del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 601 del 9 aprile 1999, con successivo indirizzo giurisprudenziale, che ha evidenziato come spetti a detto Giudice – anche in base al principio, di rilievo comunitario, della effettività della tutela – una piena cognizione del fatto, secondo i parametri della disciplina in concreto applicabile. A tal fine, può ritenersi censurabile ogni valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di esattezza o attendibilità, quando non appaiano rispettati parametri tecnici di univoca lettura, ovvero orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata, o di dottrina dominante in materia (cfr. in termini: Cons. Stato, sez IV, 13 ottobre 2003, n. 6201; Cons. Stato, sez. VI, 12 giugno 2015, n. 2888; 27 maggio 2014, n. 3357; 16 aprile 2012, n. 2138; 18 novembre 2008, n. 694).
Per quanto riguarda la disciplina, vigente in tema di abilitazione scientifica nazionale, il legislatore ha introdotto parametri oggettivi, puntualizzati in via regolamentare, in grado di consentire un percorso di verifica giudiziale più stringente, in ordine al discostamento o meno da tali parametri e, in caso di positivo riscontro degli stessi, circa l’esigenza di una motivazione particolarmente accurata, per negare il titolo abilitante a soggetti, che per titoli professionali e produzione pubblicistica risultino, in effetti, già inseriti nel settore scientifico di riferimento.
Nel citato regolamento n.120 del 2016 si richiede in particolare, all’art. 5, che il candidato possieda almeno tre titoli fra quelli (non meno di sei) scelti dalla Commissione nell’elenco di cui all’allegato “A” al regolamento stesso; detto candidato, inoltre, deve superare almeno due su tre “valori soglia”, rapportati al numero di pubblicazioni su determinate categorie di riviste e alle citazioni registrate – in ordine alla relativa produzione scientifica – su specifiche banche dati internazionali (cfr. allegato “C” reg. cit); conclusivamente, quindi, l’abilitazione di cui trattasi potrà essere rilasciata – sulla base di cinque giudizi individuali (tre almeno dei quali positivi) e di un giudizio finale a carattere collegiale – solo ai candidati che, oltre a possedere gli almeno tre titoli di cui sopra, ottengano (art. 6 reg. cit.) una valutazione positiva sull’impatto della propria produzione scientifica e le cui pubblicazioni siano valutate complessivamente di qualità “elevata”, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento (“si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale”). Ulteriori precise disposizioni indicano il numero di pubblicazioni da produrre, gli anni di riferimento e alcune diversificazioni per le valutazioni, da riferire alla I^ o alla II^ fascia di docenza.
Nel caso di specie, l’abilitazione di cui trattasi è stata negata per il settore disciplinare 01/A2 – Geometria e Algebra – II^ Fascia, a maggioranza di 4/5 dei Commissari, per non aver il candidato ricorrente raggiunto il requisito della “elevata qualità”, dal punto di vista dell’originalità, della posizione riconosciuta nel panorama nazionale e della maturità scientifica, nonostante il superamento di tutti e tre i valori soglia ed il possesso, nella misura prescritta, di almeno tre Titoli, tra quelli individuati dalla Commissione (nè appare irrilevante, sotto il profilo curriculare, che i titoli riconosciuti siano, in realtà, ben sette su otto).
La valutazione negativa è contestata nel ricorso per violazione di legge ed eccesso di potere, sotto il profilo della carenza di motivazione, della contraddittorietà dei giudizi e della disparità di trattamento. In particolar modo, dal giudizio collegiale e dai singoli giudizi non sarebbero deducibili le ragioni della negata abilitazione, risultando anzi espresse considerazioni tendenzialmente positive sul candidato.
In tale contesto il Collegio ha ravvisato i presupposti per emettere sentenza in forma semplificata e, previo rituale avviso alle parti, ha trattenuto l’impugnativa in decisione, rilevandone la fondatezza.
Appare meritevole di accoglimento ed assorbente, infatti, la doglianza relativa al difetto di motivazione ed alla contraddittorietà dei giudizi.
Il giudizio collegiale, relativo all’abilitazione per le funzioni di professore di seconda fascia, infatti, è espresso nei seguenti termini: “…..Il candidato… Ricercatore Universitario dal 2007 presso il Politecnico di Torino….. è valutato positivamente con riferimento al titolo 1 dell’Allegato A al D.M. 120/2016 atteso che gli indicatori relativi all’impatto della produzione scientifica raggiungono tre valori soglia previsti dal D.M. 602/2016.
Pubblicazioni scientifiche
Il candidato ha presentato complessivamente N. 12 pubblicazioni scientifiche.
La Commissione, valutate le pubblicazioni secondo i criteri di cui all’art. 4, del D.M. 120/2016, esprime il seguente giudizio:
I lavori presentati dal candidato sono pienamente coerenti con il settore concorsuale e sono dedicati a tematiche di algebra. L’apporto individuale nei lavori in collaborazione è paritetico. I risultati presentati hanno una discreta continuità ed un impatto ancora limitato. La collocazione editoriale dei lavori è su riviste di buon rilievo nazionale. Complessivamente le pubblicazioni presentate NON dimostrano un grado di originalità tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama nazionale della ricerca. Alla luce delle valutazioni di cui sopra e dopo approfondito esame del profilo scientifico del candidato la commissione a maggioranza di 4/5 ritiene che, sebbene per lo stesso risulti accertato, relativamente agli indicatori relativi all’impatto della produzione, il raggiungimento di 3 valori soglia e il possesso di almeno 3 titoli, il candidato presenti complessivamente pubblicazioni tali da NON dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca nazionale, come emerge anche dal limitato impatto dei risultati della ricerca per il settore concorsuale rispetto alle tematiche scientifiche affrontate. I risultati finora raggiunti e le tematiche trattate fanno ritenere che il candidato NON possieda la maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di II fascia.”
Il requisito della “elevata qualità” delle pubblicazioni scientifiche (artt. 4 e 7 del DM n. 120 del 2016) risulta, dunque, negato al ricorrente sulla base di una asserita mancanza di originalità, di maturità scientifica e di una posizione riconosciuta sul piano almeno nazionale della ricerca.
La motivazione appare tuttavia insufficiente, superando il candidato pienamente i parametri oggettivi previsti dalla disciplina ed imponendosi, pertanto, argomentazioni più analitiche e approfondite, circa il mancato riconoscimento dell’ultimo parametro qualitativo (ex multis, cfr.T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, n. 3961/2017; n. 482/2015; 10559/2014).
Il prof. [#OMISSIS#] peraltro – oltre a corrispondere a tutti i parametri oggettivi di valutazione – risulta valutato positivamente anche in merito alle singole voci previste dall’art. 4, comma 1, del D.M. n. 120/2016: la produzione scientifica dello stesso è stata ritenuta infatti coerente con il settore concorsuale, discreta sotto il profilo della continuità temporale e collocata su riviste nazionali di buon livello.
A tali ulteriori parametri positivi non si contrappongono dati analitici e verificabili, per il mancato riconoscimento del carattere innovativo e riconosciuto della produzione scientifica nel panorama almeno nazionale della ricerca. Quanto sopra, mentre rafforzava l’esigenza di una maggiore analiticità della motivazione la presenza di un giudizio pienamente positivo (quello espresso dal prof. Mella), in termini di “originalità, rigore metodologico e…progressione buona” con “posizione sufficientemente riconosciuta nel panorama nazionale della ricerca” e possesso della “maturità richiesta” sul piano scientifico. Nessuna sintesi dei parametri discordanti, emersi nei giudizi individuali (peraltro assai scarni, avendo tutti ampiezza inferiore a dieci righe) viene infine effettuata nel giudizio collegiale, che enuncia in termini apodittici una valutazione di carente innovatività e di mancato riconoscimento a livello nazionale.
Per quanto sopra, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento dei giudizi impugnati; ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), del codice del processo amministrativo (CPA), in esecuzione della presente sentenza, la posizione dell’interessato dovrà essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione entro il termine di giorni 60 (sessanta), decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se antecedente, dalla data di notifica della stessa.
Le spese di giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e con le modalità di cui in motivazione e, per l’effetto:
– annulla i provvedimenti che hanno giudicato non inidoneo il ricorrente;
– ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla notifica, se antecedente.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 06/12/2018