La “disapplicazione” o, comunque “rimodulazione”, dei criteri in sede di valutazione deve essere accompagnata da una congrua motivazione. Detta motivazione, infatti, deve ritenersi particolarmente accentuata, poiché l’esclusione, dal novero degli elementi valutativi, di criteri e parametri oggettivi e trasparenti di valutazione, ha valenza non solo quantitativa, ma anche qualitativa, idonei a fungere da riscontri oggettivi esterni nella ricostruzione dell’iter logico posto a base dei giudizi, individuali e collettivi, espressi dalla commissione, e comporta uno speculare aumento della sfera di discrezionalità della commissione, in linea generale limitata dai criteri e parametri stabiliti dal decreto ministeriale, i quali, di norma, devono trovare applicazione e la cui mancata applicazione assume carattere eccezionale.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 2 gennaio 2019, n. 1
Abilitazione scientifica nazionale-Criterio di valutazione-Obbligo di motivazione
N. 00001/2019 REG.PROV.COLL.
N. 12311/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12311 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Toscano, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Lo Duca, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Toscano, con domicilio eletto presso lo studio Angelo [#OMISSIS#] in Roma, via Principessa [#OMISSIS#], 2;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Universita’ Iuav di Venezia, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero per la Pubblica Amministrazione e La Semplificazione – Dip. della Funzione Pubblica, Cineca – Consorzio Interuniversitario non costituiti in giudizio;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Ferro non costituito in giudizio;
per l’annullamento
conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di ii fascia – settore concorsuale 12/c1 – diritto costituzionale – esecuzione del giudicato: sentenza tar lazio sezione 3^ bis n. 5798/15- nuovo giudizio di inidoneità.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Universita’ Iuav di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2017 il dott. [#OMISSIS#] Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
che l’adozione di un nuovo provvedimento di non idoneità alla procedura di ASN si traduce in una esecuzione della statuizione giurisdizionale, con conseguente conversione del ricorso per ottemperanza in uno di cognizione ordinaria;
che al proposito è fondata la censura di violazione degli art. 4 e 5 del decreto ministeriale n. 76 del 2012, nella parte in cui la commissione aveva deliberato di non utilizzare nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche i criteri di cui agli articoli 4, comma 2, lettera d), 5, comma 2, lettera d), 4, comma 4, lettera a), e 5, comma 4, lettera a), del suddetto decreto ministeriale;
che sul punto, come del resto evidenziato in ricorso, il Consiglio di stato ha affermato”:
L’art. 3 del d. m. n. 76 del 2012 prevede che «nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate». Detta valutazione «si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5». Il comma 3 di tale articolo dispone che: «L’individuazione del tipo di pubblicazioni, la ponderazione di ciascun criterio e parametro, di cui agli artt. 4 e 5, da prendere in considerazione e l’eventuale utilizzo di ulteriori criteri e parametri più selettivi ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli sono predeterminati dalla commissione, con un atto motivato pubblicato sul sito del Ministero e su quello dell’università sede della procedura di abilitazione. La ponderazione dei criteri e dei parametri deve essere equilibrata e motivata».
Nella fattispecie in esame la commissione ha deliberato: i) di non applicare i criteri di cui agli articoli 4, comma 2, lettera d) e 5, comma 2, lettera d), i quali prevedono che si debba tenere conto della «collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari»; ii) di riformulare i criteri di cui agli articoli 4, comma 4, lettera a) e 5, comma 4, lettera a), i quali prevedono di tenere conto dell’ «impatto della produzione scientifica complessiva misurato mediante gli indicatori di cui all’articolo 6 e agli allegati A e B», con il seguente «impatto della produzione scientifica complessiva nei dieci anni precedenti alla pubblicazione del bando e fino alla data di presentazione della domanda, valutata mediante gli indicatori (mediane) di cui all’articolo 6 e agli allegati A (bibliometrici) e B (non bibliometrici) del D.M. 76/2012».
La motivazione indicata dalla commissione è stata, rispettivamente, la seguente: i) «non necessariamente la collocazione indicata garantisce la presenza di originalità, rigore metodologico ed innovazione, caratteri che peraltro potrebbero rinvenirsi in lavori di diversa collocazione editoriale»; ii) deve ritenersi «più congruo, date le specificità del macrosettore, fare riferimento privilegiato a criteri qualitativi della produzione scientifica complessiva».
Questa Sezione, in relazione alla medesima procedura che viene in rilievo in questa sede, ha già avuto modo di affermare, con orientamento che si condivide, che la “disapplicazione” o, comunque “rimodulazione” dei suddetti criteri non risulta «sorretta da motivazione logica e adeguata» (Cons. Stato, sez. VI, 24 ottobre 2016, n. 4439). In particolare, si è affermato che «il relativo onere motivazionale deve ritenersi particolarmente accentuato, poiché l’esclusione, dal novero degli elementi valutativi, di criteri e parametri oggettivi e trasparenti di valutazione, ha [#OMISSIS#] non solo quantitativa, ma anche qualitativa, idonei a fungere da riscontri oggettivi esterni nella ricostruzione dell’iter logico posto a base dei giudizi, individuali e collettivi, espressi dalla commissione, comporta uno speculare aumento della sfera di discrezionalità della commissione, in linea generale limitata dai criteri e parametri stabiliti dal decreto ministeriale, i quali, di norma, devono trovare applicazione e la cui mancata applicazione assume carattere eccezionale». Nella citata sentenza si è affermato, inoltre, come tali criteri costituiscano «parametri oggettivi e precostituiti, muniti di un rilevante grado di significatività circa la qualità e la quantità delle pubblicazioni e della produzione scientifica dei candidati, e non manifestamente incompatibili con il macrosettore che qui viene in rilievo».
4.– La rilevata esclusione dei menzionati criteri e parametri valutativi oggettivi precostituiti dalla normativa secondaria ha, a sua volta, viziato il giudizio di non idoneità espresso sugli odierni appellanti, con la conseguenza di impedire di sindacare la coerenza del percorso logico e della congruità dell’apprezzamento scientifico posti a base dei giudizi, individuali e collettivi, espressi dalla commissione. In particolare, alla luce di quanto contenuto nell’atto di appello, la mancata applicazione di tali criteri e parametri ha inciso negativamente sulla posizione degli appellanti.”(cfr. Cds , sez. VI, n.584/2017);
che, in accoglimento del motivo sopra esposto gli atti impugnati devono essere annullati nei limiti dell’interesse , con assorbimento degli altri motivi, irrilevanti ai fini decisori;
che sul piano degli effetti conformativi, l’amministrazione in esecuzione della presente sentenza dovrà procedere a una rivalutazione del candidato, demandata a una nuova commissione, rinnovata nei suoi componenti rispetto a quella che ha emesso l’impugnato giudizio di non idoneità, previa determinazione dei relativi criteri in conformità a quanto statuito con la presente sentenza;
che la novità della questione trattata giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il giudizio di inidoneità.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 02/01/2019