TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 30 gennaio 2019, n. 1203

Abilitazione scientifica nazionale- Valutazione titoli-Articoli in riviste di fascia A– Rilevanza

Data Documento: 2019-01-30
Area: Giurisprudenza
Massima

Tutte le riviste presenti nell’ elenco stilato dall’Anvur, autorità di valutazione del sistema universitario, che è l’organismo competente a redigere l’elenco delle riviste idonee al calcolo degli indicatori valevoli ai fini del conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, posseggono per definizione una collocazione di considerevole livello, che non può pertanto essere qualificata mediocre o discreta.
 

Contenuto sentenza

N. 01203/2019 REG.PROV.COLL.
N. 13248/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13248 del 2018, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
contro
Ministero dell’Istruzione, Universita’ e Ricerca, Anvur, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
PER L’ANNULLAMENTO/PREVIA SOSPENSIONE 
a) dei giudizi collegiali ed individuali di non abilitazione espressi nei confronti dell’Avv. Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], candidato all’abilitazione di II fascia, dalla Commissione Nazionale per l’abilitazione scientifica nazionale (ASN) alle funzioni di professore per il settore concorsuale “12/D1 Diritto Amministrativo”, pubblicati in data 19.09.2018, sul sito internet dell’Asn, contenente l’elenco dei candidati dichiarati idonei e non idonei alle funzioni di professore di II fascia;
b) del provvedimento di approvazione – di data e tenore sconosciuto – degli atti della commissione giudicatrice della procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di II fascia, per il settore concorsuale di cui sub a), nella parte in cui è stato dichiarato non abilitato il ricorrente;
c) dell’eventuale provvedimento di approvazione del verbale sub a) e degli atti sub b);
d) del verbale n. 5 del 17.09.2018, contenente la “Relazione riassuntiva dei lavori relativi alla quinta tornata”, concernente l’ultima riunione della Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 12/D1 (Diritto amministrativo) nominata con decreto direttoriale n. 1532 del 29.07.2016;
e) del verbale n. 4 del 27.07.2018;
f) del verbale n. 3 del 19.07.2018;
g) del verbale n. 2 del 02.07.2018;
h) del verbale n. 1 del 12.06.2018;
i) di tutti gli atti e valutazioni svolte dalla commissione nella procedura valutativa;
j) D.D. MIUR n. 120 del 7 giugno 2016; 
k) del verbale del 14.11.2016
l) di ogni altro atto presupposto, prodromico e consequenziale, anche se non conosciuto;
per l’accertamento:
del conseguimento da parte del ricorrente dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore di seconda fascia nel settore concorsuale 12/D1;
e per l’eventuale condanna:
dell’Amministrazione al riesame della posizione del ricorrente da parte di una Commissione in diversa composizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2019 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], docente a contratto di diritto amministrativo, autore di varie pubblicazioni su riviste scientifiche e di due monografie, con il ricorso in trattazione impugna i giudizi individuali e quello collegiale emessi dalla Commissione nazionale per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 12/D! Diritto Amministrativo pubblicati sul sito web dell’Asn il 19.9.2018.
1.1. Si costituiva con atto meramente formale l’Amministrazione.
1.2. Il ricorrente depositava varia documentazione, tra cui oltre ai giudizi gravati, anche la domanda prodotta e un estratto delle relative pubblicazioni.
1.3. Alla Camera di consiglio del 8 gennaio 2019 sulle conclusioni della parte ricorrente, previo avviso alle costituite parti della possibilità di definizione del gravame nel merito con sentenza ex art. 60 c.p.a, la causa passava in decisione.
2. Il deducente premette di essere docente a contratto di diritto amministrativo presso l’Università “Link Campus University”, cultore di diritto internazionale presso l’Università per stranieri di Perugia, autore di varie pubblicazioni su riviste scientifiche, di due monografie e di due contributi in volume. Ai sensi dell’art. 16, L. n. 240/2010 e D.P.R. 14.9.2011 n. 222 modificato con D.P.R. n. 95/2016 istitutivo della abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, presentava domanda di partecipazione alla procedura di abilitazione indetta con Decreto Miur 7.6.2016 n. 120 per il ruolo di professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 12/D1 Diritto amministrativo, indicando ed allegando l’elenco complessivo dei titoli posseduti e delle pubblicazioni scientifiche.
Precisa che al termine del quinto trimestre di valutazione la Commissione in data 19.9.2018 mediante pubblicazione sul sito web dell’elenco dei candidati dichiarati idonei alle funzioni di professore di seconda fascia, veniva a conoscenza di essere stato dichiarato “non abilitato”.
3. Con il ricorso in epigrafe articola due motivi di diritto che, previa breve illustrazione vengono di seguito esaminati partitamente.
3.1. Con il primo il ricorrente lamenta che il provvedimento sarebbe affetto da carenza motivazionale e contraddittorietà atteso che da un lato sia il giudizio collegiale che quelli individuali sanciscono che la produzione scientifica del deducente è positiva in relazione ai due indicatori siccome coerente e pertinente con le tematiche concorsuali; dall’altro, invece, senza svolgere sufficiente motivazione, affermano che la produzione stessa sia “di qualità non elevata sotto il profilo del livello di originalità e del rigore metodologico”. Al riguardo l’esponente argomenta come tutti i commissari abbiano espresso una valutazione positiva sulla produzione scientifica ritenendone l’impatto positivo in relazione a due indicatori, risultando altresì il possesso di tre titoli di cui ai numeri da 2 a 11 dell’Allegato A al D.M. n. 120/2016.
Più in particolare, i giudizi singoli denotano che “La produzione scientifica rilevante ai fini dell’articolo 7 del DM n. 120/2016 è coerente con le tematiche del settore concorsuale, continua a partire dal 2014 sotto il profilo temporale (commissario [#OMISSIS#]); che “Le pubblicazioni sono coerenti con le tematiche del settore concorsuale; evidenziano continuità temporale nell’impegno scientifico; hanno discreta collocazione editoriale, essendo apparse presso editori, collane o riviste che utilizzano procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto” (commissario D’[#OMISSIS#]); che “Le pubblicazioni sono coerenti con le tematiche del settore concorsuale; testimoniano continuità temporale nell’impegno scientifico. La collocazione editoriale è discreta (commissario [#OMISSIS#]); che “Le pubblicazioni sono coerenti con le tematiche del settore concorsuale; evidenziano continuità temporale nell’impegno scientifico” (commissario [#OMISSIS#]).
Poste siffatte premesse, tuttavia la commissione nel giudizio collegiale perviene ad una valutazione sostanzialmente negativa, contraddittoria e carente di motivazione là dove afferma che “la produzione scientifica è ritenuta di qualità non elevata sotto il profilo del livello di originalità e del rigore metodologico ovvero che “Il lavoro si risolve in un esame essenzialmente compilativo”, non chiarendosi le ragioni che abbiano indotto l’organo valutatore a superare le posizioni favorevoli sia nel giudizio collegiale che in quelli individuali e sopra riportate”.
3.1. Ritiene il Collegio che le illustrate doglianze meritino condivisione e vadano accolte.
Poste, infatti, le premesse secondo cui “Le pubblicazioni sono coerenti con le tematiche del settore concorsuale; evidenziano continuità temporale nell’impegno scientifico; hanno discreta collocazione editoriale, essendo apparse presso editori, collane o riviste che utilizzano procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto” (commissario D’[#OMISSIS#]); che “Le pubblicazioni sono coerenti con le tematiche del settore concorsuale; testimoniano continuità temporale nell’impegno scientifico. La collocazione editoriale è discreta (commissario [#OMISSIS#]); che “Le pubblicazioni sono coerenti con le tematiche del settore concorsuale; evidenziano continuità temporale nell’impegno scientifico” (commissario [#OMISSIS#]), il giudizio finale negativo secondo il quale “la produzione scientifica è ritenuta di qualità non elevata sotto il profilo del livello di originalità e del rigore metodologico ovvero che “Il lavoro si risolve in un esame essenzialmente compilativo” per risultare coerente e intellegibile nonché controllabile a posteriori in sede giurisdizionale, avrebbe dovuto svolgere le adeguate considerazioni motive e il percorso logico, illustrando gli elementi contenutistici della produzione pubblicistica ed in particolare delle monografie, in forza dei quali queste ultime presenterebbero aspetti di mera descrittività e si caratterizzerebbero per il taglio compilativo e non originale.
Difetta invece la menzione dei profili dell’indagine scientifica e degli elementi di fatto che inducono alla conclusione in ordine alla natura meramente descrittiva e compilativa dei due lavori monografici, che oltretutto trattano temi obiettivamente di notevole importanza, quali “Le autorizzazioni ambientali per la gestione dei rifiuti” Edizioni ESI e “I servizi pubblici in Italia e in Europa”, editore ESI. 
3.2. Oltretutto la commissione non poteva obliterare che la prima monografia ha conseguito implicitamente un riconoscimento di grande impatto e rilievo, atteso che, come si legge nella pagina del retro copertina prodotta al fascicolo digitale (pag. 110), è stata pubblicata con l’ausilio di fondi e finanziamenti statali, atteso che trattasi di “Volume pubblicato con il contributo dei fondi di Ateneo dell’Università per stranieri di Perugia”. Il che testimonia l’importanza e la validità della pubblicazione.
3.3. Denota inoltre il Collegio come abbia fatto totale difetto la valutazione dell’attività di docenza del ricorrente, che documenta di essere professore a contratto diritto amministrativo presso la “Link Campus Univerisity” di Catania, nonché presso l’università per stranieri di Perugia e docente presso varie scuole di specializzazione per le professioni legali.
Nel giudizio di idoneità a professore universitario non può essere, invero, omessa una adeguata valutazione dell’attività di docenza svolta dal concorrente sulla base di contratti di ateneo per svolgimento di prestazioni di insegnamento sia in corsi ordinari che in scuole di specializzazione post universitarie. 
4.Con il secondo motivo il ricorrente contesta l’assunto secondo cui la collocazione editoriale dei lavori sarebbe, per alcuni commissari, “mediocre” o “discreta” mentre nel giudizio collegiale manca qualsiasi riferimento alla stessa. Inoltre il commissario [#OMISSIS#] riferisce che “i contributi non risultano quasi mai pubblicati presso editori, collane o riviste di rilevo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare”, laddove il deducente rimarca che una più attenta analisi della documentazione avrebbe invece indotto a valutazioni diverse poiché egli ha pubblicato i propri articoli su riviste contenute nell’elenco Area 12 – Riviste scientifiche stilato dall’Anvur, ossia: Amministrativ@amente, ISSN: 2036-7821, Giustamm.it, ISSN: 2039-6937, Il Diritto Amministrativo, ISSN: 2039.6937, Rivista della Guardia di Finanza, ISSN: 035-595X. Essendo l’ANVUR l’unico organo competente a compilare l’elenco delle riviste ritenute utili ai fini del calcolo degli indicatori dell’abilitazione scientifica nazionale non si comprende in base a quale criterio i commissari abbiano ritenuto mediocre o discreto il livello di tali riviste, di fatto sconfessando la prevalutazione delle stesse operata dall’Anvur.
4.1. Anche siffatta doglianza appare al Collegio fondata.
Invero, risulta per tabulas che il ricorrente ha pubblicato i suoi lavori, ovvero gli articoli in riviste, su Il Diritto amministrativo, Amministrativ@amente, Rivista della Guardia di Finanza, e Giustamm, tutte riviste presenti nell’elenco stilato dall’Anvur (doc. 6 produzione ricorrente), autorità di valutazione del sistema universitario, che è l’organismo competente a redigere l’elenco delle riviste idonee al calcolo degli indicatori valevoli ai fini del conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale.
Tutte le riviste inserite in tale elenco, posseggono dunque per definizione una collocazione di considerevole livello, che non può pertanto essere qualificata mediocre o discreta.
Il giudizio in tal senso espresso dai commissari si prospetta dunque illegittimo.
In definitiva, alla luce delle svolte considerazioni il ricorso si profila fondato e va accolto, con annullamento del giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale impugnato.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti e gli atti impugnati.
Condanna l’Amministrazione a pagare al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove corrisposto.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2019 con l’intervento dei Magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 30/01/2019