Le commissioni esaminatrici, chiamate a fissare i parametri di valutazione e poi a giudicare su prove di esame o di concorso, esercitano non una ponderazione di interessi, ma un’amplissima discrezionalità tecnica, sulla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere in particolari ipotesi-limite, riscontrabili dall’esterno e con immediatezza dalla sola lettura degli atti (errore sui presupposti, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza); “costituiscono, pertanto, espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica, culturale ovvero attitudinale dei candidati, tanto il momento (a monte) dell’individuazione dei criteri di massima per la valutazione delle prove, quanto quello (a valle) delle valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice; da ciò discende che sia i criteri di giudizio, sia le valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non nei limitati casi in cui l’esercizio del potere discrezionale trasmodi in uno o più dei vizi sintomatici dell’eccesso di potere (irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti), i quali – tipicamente – rappresentano vizi della funzione ( rectius, della disfunzione) amministrativa, per essere stato, il potere, scorrettamente esercitato o finalizzato al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei a ricoprire la funzione (Cons. Stato, Sez. III, 24 ottobre 2018, n. 6056)”.
TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 11 febbraio 2019, n. 227
Professore ordinario-Concorso pubblico-Commissione-Criteri di valutazione-Discrezionalità tecnica
N. 00227/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00101/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 101 del 2019, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Valvo, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, viale Gorizia n. 14;
contro
Università di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Sara Poli, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione,
del Decreto Rettorale n. 2106/2018 del 19 novembre 2018, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura per la copertura di n. 1 posto di Professore ordinario per il settore concorsuale 12/E4 “Diritto dell’Unione europea”, settore scientifico disciplinare ius/14, presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa (codice selezione PO2018/3– 5) di cui al bando emanato con Decreto Rettorale n. 20916 del 29 marzo 2018;
della deliberazione adottata dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa del 5 dicembre 2018, di “chiamata” della Prof.ssa Sara Poli per la copertura del posto messo a concorso;
di ogni altro atto presupposto, susseguente e comunque connesso e specificamente la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Pisa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prof.ssa Sara Poli e dell’Università di Pisa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 il Consigliere Giovanni [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso la Sig.ra Valvo [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha impugnato il decreto n. 2106/2018 del 19 novembre 2018, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura per la copertura di n. 1 posto di Professore ordinario per il settore concorsuale 12/E4 “Diritto dell’Unione europea, settore scientifico disciplinare ius/14”, presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa, di cui al bando emanato con decreto n. 20916 del 29 marzo 2018 e, ciò, unitamente alla deliberazione adottata dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa del 5 dicembre 2018, di “chiamata” della Prof.ssa Sara Poli per la copertura del posto messo a concorso.
La Commissione, dopo la valutazione dei titoli all’unanimità, ha indicato come idonei a ricoprire il posto di Professore di prima fascia messo a concorso, i candidati:
– Prof.ssa Sara Poli (abilitazione alla prima fascia di docenza conseguita nel 2017);
– Prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Valvo (in prima fascia di docenza già dal 2011).
E’ seguito il decreto di approvazione degli atti della procedura (decreto n. 2106 del 19 novembre 2018) e la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di chiamata della Prof.ssa Sara Poli.
Con un unico ma articolato motivo si sostiene che il bando non conterebbe, contrariamente a quanto richiesto dal regolamento dell’università di Pisa, “le specifiche funzioni che il Professore dovrà svolgere con specifico riferimento alla tipologia di impegno didattico e scientifico”.
La Commissione giudicatrice, non solo avrebbe omesso di inserire tra i criteri di valutazione la corrispondenza delle pubblicazioni e dei titoli dei candidati alla “declaratoria” della tipologia di concorso (ius 14) e alla “tipologia di impegno scientifico”, ma detta criterio non sarebbe stato considerato nemmeno nella formulazione dei giudizi individuali e collegiali.
La commissione si sarebbe limitata a tenere conto solo degli “esiti della valutazione da parte degli studenti” e per quanto concerne l’attività didattica.
Il bando, inoltre, non conterrebbe “l’indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi”, così come previsto dal Regolamento della Università degli Studi di Pisa del 21 ottobre 2011 all’art. 3, n. 2, lett. m).
Nel gravame così proposto si è costituita l’Università di Pisa, eccependo l’inammissibilità del ricorso e, ciò, considerando sia il fatto che i vizi dedotti sarebbero relativi al verbale della commissione che non sarebbe stato impugnato sia, ancora, in ragione del carattere generico dei motivi dedotti, aspetto quest’ultimo contrastante con quanto previsto dall’art. 40 del cpa..
La Prof.ssa Poli, a sua volta e nel costituirsi in qualità di controinteressata, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per violazione dell’art. 45 cpa, in quanto la ricorrente avrebbe già impugnato il decreto del 9 novembre 2018 con la presentazione di un precedente e distinto ricorso, notificato alle parti resistenti, ma mai depositato in giudizio.
L’improcedibilità sussisterebbe comunque, sotto altro profilo, in considerazione dell’assenza di un effettivo interesse, in quanto il provvedimento del 9 novembre 2018, indicherebbe tra i soggetti idonei anche la Prof. ssa Valvo.
Nel merito sia l’Università di Pisa sia la Prof.ssa Poli hanno contestato le argomentazioni dedotte, chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 6 febbraio 2019, uditi i procuratori delle parti costituite anche ai sensi dell’art. 60 cpa, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In primo luogo è necessario premettere come la manifesta infondatezza delle argomentazioni dedotte consente di prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari.
1.1 La ricorrente sostiene la violazione del DM 4 ottobre 2000, del bando, dell’art. 9, comma 1, della L. 236/95 e dell’art. 3, comma 2, lett. g, Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori, in quanto la Commissione giudicatrice avrebbe erroneamente omesso di inserire, tra i criteri di valutazione, quello relativo alla corrispondenza delle pubblicazioni e dei titoli dei candidati alla declaratoria del ssd IUS 14 e alla tipologia di impegno scientifico.
1.2 Al fine di dimostrare l’infondatezza delle argomentazioni dedotte è necessario chiarire che la corrispondenza dei requisiti e delle attitudini dei candidati alle mansioni da svolgere non può che costituire una linea guida dell’intera procedura concorsuale.
1.3 E’ peraltro, noto che la commissione, nella scelta dei criteri di valutazione, esercita un’attività tipicamente di merito e discrezionale, in relazione alla quale la ricorrente non ha dedotto elementi o circostanze che consentirebbero di individuare i sintomi propri dell’eccesso di potere che tradizionalmente qualificano la sindacabilità di questo Tribunale (Cons. Stato Sez. VI, 19/01/2018, n. 352).
Anche di recente si è confermato che le commissioni esaminatrici, chiamate a fissare i parametri di valutazione e poi a giudicare su prove di esame o di concorso, esercitano non una ponderazione di interessi, ma un’amplissima discrezionalità tecnica, sulla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere in particolari ipotesi-limite, riscontrabili dall’esterno e con immediatezza dalla sola lettura degli atti (errore sui presupposti, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza); “costituiscono, pertanto, espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica, culturale ovvero attitudinale dei candidati, tanto il momento (a monte) dell’individuazione dei criteri di massima per la valutazione delle prove, quanto quello (a valle) delle valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice; da ciò discende che sia i criteri di giudizio, sia le valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non nei limitati casi in cui l’esercizio del potere discrezionale trasmodi in uno o più dei vizi sintomatici dell’eccesso di potere (irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti), i quali – tipicamente – rappresentano vizi della funzione ( rectius, della disfunzione) amministrativa, per essere stato, il potere, scorrettamente esercitato o finalizzato al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei a ricoprire la funzione(Cons. Stato Sez. III, 24/10/2018, n. 6056)”.
1.4 La disposizione contenuta nell’art. 4, 2° comma, D.P.R. n. 117/2000, (recante il regolamento per i concorsi universitari) laddove, tra i criteri di valutazione annovera “la congruenza” dell’attività del candidato non solo con le discipline del settore, ma anche con le “tematiche interdisciplinari”, deve essere interpretata come una valutazione che non può che essere considerata “interdisciplinare” e che, nel contempo, attiene necessariamente alla discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice, non sindacabile se non in presenza di un vizio logico (Cons. Stato Sez. VI, 15/03/2007, n. 1270).
1.5 Come è possibile evincere dal verbale di prima convocazione dell’11 ottobre 2018 la Commissione “ha stabilito i criteri di valutazione indicati nell’all.to A, in relazione al settore concorsuale e al profilo indicato esclusivamente dal settore scientifico disciplinare”.
1.6 Detti criteri fanno riferimento alla produzione scientifica, alla congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore scientifico disciplinare e, quindi, alla valutazione dell’attività didattica e dell’attività scientifica.
1.7 In particolare per quanto attiene la valutazione delle pubblicazioni (punto a)) si è previsto quale criterio quello “della congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore scientifico disciplinare o con le tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti“, criterio quest’ultimo che corrisponde a quello di cui all’art. 4 del Dpr 117/2000.
Sempre dai verbali della commissione è desumibile come, sia l’attività di ricerca scientifica che quella didattica, siano state oggetto di valutazione proprio in funzione della tipologia dell’impegno scientifico.
1.8 Ne consegue che l’affermazione in base alla quale dalle pubblicazioni della Prof. ssa Poli non emergerebbe “alcunché che possa integrare una pur minima corrispondenza tra l’impegno scientifico della stessa con la “tipologia di impegno scientifico””, costituisce un’argomentazione del tutto indimostrata e apodittica, peraltro espressamente contrastante con le conclusioni alle quali è pervenuta la commissione.
1.9 Nemmeno sono condivisibili le argomentazioni dirette a sostenere la violazione dell’art. 9, comma 1, della legge del 21 giugno 1995, n. 236, in quanto la nomina della commissione giudicatrice non sarebbe stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, ma solo sul sito internet dell’Università degli Studi di Pisa.
2. Sul punto è dirimente constatare che l’art. 9, co. 1, del D.L. n. 120/1995 prevede unicamente che “l’eventuale istanza di ricusazione di uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione“, senza nulla indicare sulle modalità di pubblicazione.
2.1 Anche per quanto concerne la sostituzione dei componenti va evidenziato come sia la stessa ricorrente a precisare che per quanto concerne la composizione della commissione, tra membri effettivi e supplenti, si era data notizia mediante la pubblicazione sul sito internet, circostanza quest’ultima che avrebbe consentito di ricusare quei membri asseritamente incompatibili.
2.2 La ricorrente sostiene, ancora, che il bando sarebbe illegittimo perché non conterrebbe “l’indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi”, così come prescritto dall’art. 3 n. 2 lett.m) del regolamento del 21 ottobre 2011.
2.3 Sul punto è dirimente constatare che l’art. 6 del Regolamento in questione dispone che “la valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione”, circostanza quest’ultima che conferma come costituisca competenza dell’organo tenuto ad effettuare le valutazioni dei titoli e delle pubblicazioni, l’onere di individuare con precisioni i criteri ai quali ancorare il proprio giudizio, analogamente a quanto avviene nelle procedure concorsuali di cui al Dpr 487/94.
2.4 Conformemente a detta interpretazione il bando di concorso all’art. 4, dopo aver stabilito che “la valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla commissione”, precisa anche che “tali criteri dovranno essere stabiliti in conformità agli standard qualitativi previsti dal D.M. 4 agosto 2011, n.344”.
2.5 Ne consegue come deve ritenersi legittimo l’operato della commissione che ha specificato i criteri di valutazione alla prima riunione utile, avendo a riferimento le specificità del bando e le caratteristiche dell’incarico da ricoprire.
2.6 Altrettanto ininfluenti sono le argomentazioni dirette a contestare la legittimità della delibera del Consiglio di Dipartimento n.104 del 5.12.2018, argomentazioni che finiscono o per risultare indimostrate o, in ultimo, per sindacare la valutazione della commissione, senza tuttavia portare elementi di rilievo idonei a giustificare l’esistenza dei presupposti per un sindacato di questo Tribunale.
2.7 In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate dal disposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento//00) per ciascuna parte resistente costituita per complessivi euro 3.000,00 (tremila//00) oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Viola, Consigliere
Giovanni [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 11/02/2019