TAR Lazio, Roma, Sez. III, 11 febbraio 2019, n. 1724

Procedura classificazione Riviste fascia A- ANVUR-Non considerazione parere positivo Società scientifica di riferimento-Illegittimità

Data Documento: 2019-02-11
Area: Giurisprudenza
Massima

E’ illegittima la valutazione, espressa nei confronti di una rivista, effettuata ricorrendo ai criteri non oggettivamente predeterminati nel D.M. n.76/2012 o comunque in atti regolamentari adeguatamente esternati e pubblicizzati.

Contenuto sentenza

N. 01724/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01026/2013 REG.RIC.
 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1026 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Sandulli, Rivista Foro Amministrativo Tar, [#OMISSIS#] Giuffre’ e Casa Editrice Dott A. Giuffre’ S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza San [#OMISSIS#], 101; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Gruppo di Esperti della Valutazione (Gev) dell’Area 12 non costituito in giudizio; 
nei confronti
Rivista Giuridica Telematica Federalismi.It e Rivista Giuridica Diritto Amministrativo non costituiti in giudizio; 
per l’annullamento
1. della delibera n. 89/2012 del Consiglio Direttivo dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) di approvazione della lista delle riviste scientifiche di area giuridica incluse nella classe A, ai fini dell’abilitazione scientifica nazionale e della formazione delle Commissioni nazionali di cui al D.M. 76/2012;
2. del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 giugno 2012, n. 76 (in G.U. 11 giugno 2012, n. 134), avente ad oggetto “regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati affini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b), e c) della legge 30 dicembre 2010. n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 n. 222”, compresi tutti gli allegati relativi agli indicatori di attività scientifica non bibliometrici, con particolare riguardo all’allegato B, ed ai riferimenti, diretti ed indiretti, all’area 12, scienze giuridiche;
3. della delibera ANVUR 21 giugno 2012. n. 50, avente ad oggetto “Modalità di calcolo degli indicatori da utilizzare ai fini della selezione degli aspiranti commissari e della valutazione dei candidati per l’abilitazione scientifica nazionale” in parte qua;
4. delle linee guida in tema di revisione di classificazione delle riviste nell’ambito della VQR relative (anche) all’area 12, scienze giuridiche, nonché della delibera del Consiglio Direttivo dell’ANVUR che le ha approvate, benché di estremi non conosciuti;
S. della relazione finale del 27 settembre 2012 del Gruppo di lavoro libri e riviste scientifiche dell’area 12, compresi gli allegati benché non conosciuti;
6. di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
e sui motivi aggiunti depositati il 7 maggio 2013
per l’annullamento
della delibera ANVUR n. 17 del 20 febbraio 2013 – pubblicata in data 6 marzo 2013, recante “liste aggiornate delle riviste ai fini della abilitazione scientifica nazionale” – di approvazione della nuova lista delle riviste scientifiche di area giuridica incluse nella classe A. ai fini dell’abilitazione scientifica nazionale e della formazione delle Commissioni nazionali di cui al D.M. n. 76/2012;
di tutti gli altri atti già impugnati con l’atto introduttivo del giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2019 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. Briccoli in sostituzione degli Avv.ti G. [#OMISSIS#] e L. [#OMISSIS#] e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#].
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La rivista “Foro Amministrativo – TAR” è stata fondata nel 2002 a seguito della divisione dell’originaria unica rivista “Foro Amministrativo- nelle due riviste autonome “Foro amministrativo-Consiglio di Stato” e “Foro amministrativo-TAR”. E’ diretta dalla prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Sandulli, che ne è anche Direttore responsabile e dal cons. [#OMISSIS#] Trotta – coadiuvati da un Comitato scientifico costituito in prevalenza da professori ordinari di diritto amministrativo e da un gruppo di collaboratori. E’ edita dalla casa editrice Giuffrè di Milano.
Dopo aver descritto la Rivista, i riconoscimenti ottenuti e la sua diffusione nell’ambito scientifico e giuridico la ricorrente contesta il sistema di suddivisione in classi di merito delle riviste giuridiche, con specifico riguardo al settore scientifico disciplinare del diritto amministrativo, sostenendo che lo stesso violerebbe le previsioni di cui alla L. 30 dicembre 2010, n. 240 e il d.P.R. 14 settembre 2011, n. 222.
L’ANVUR in particolare, sulla scorta del D.M. n. 76/2012, ha introdotto una differenziazione in classi (A, B e C) delle riviste giuridiche che non sarebbe prevista dal legislatore e non avrebbe, in modo non giustificato e irragionevole, classificato in fascia A la rivista ” Foro Amministrativo – TAR “, inserita in classe B, tenuto conto che la c.d. mediana nelle riviste di classe A costituisce uno degli indicatori essenziali per l’inserimento dei professori ordinari nella lista di quelli che possono essere sorteggiati per far parte delle commissioni giudicatrici delle abilitazioni, nonché per ottenere l’abilitazione a professore di I o di II fascia.
I ricorrenti premettono che l’art. 16 della legge n. 240/2010 non avrebbe stabilito la necessità di una qualificazione delle riviste o di una loro classificazione di merito, essendosi limitato a prescrivere una mera analitica valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, da effettuarsi previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro, il quale avrebbe potuto solo individuare un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell’abilitazione, in ogni caso non inferiore a 12.
Pertanto con D.M. 7 giugno 2012, n. 76, il Ministro per l’Istruzione ha individuato per i settori concorsuali afferenti, tra le altre, all’area 12 (scienze giuridiche), all’all. B, i cd. “Indicatori di attività scientifica non bibliometrici” funzionali alla misurazione dell’impatto della produzione scientifica complessiva del candidato.
Con delibera 21 giugno 2012, n. 50, il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ripercorrendo, all’art. 11, comma 1, le “definizioni” delle classi A, B e C di cui all’all. b) al D.M. n. 76/2012 ha stabilito, dai commi 3 a 8, le modalità attraverso cui pervenire alla classificazione di merito delle riviste, mediante la collaborazione, in una fase preliminare, delle società scientifiche nazionali e dei GEV.
Dopo tale attività preliminare in base all’art. 12 della delibera in esame, l’istruttoria ai fini della classificazione delle riviste è affidata ad un apposito “Gruppo di lavoro Riviste e libri scientifici” nominato dall’ANVUR e composto da professori ordinari in ruolo e fuori ruolo delle Università italiane e straniere o studiosi di pari livello operanti in enti di ricerca; tale gruppo formula un parere sulle riviste rilevanti per i settori concorsuali non bibliometrici, redigendo una lista delle riviste considerate scientifiche una di quelle considerate di fascia A.
Nel corso dell’istruttoria riguardante le riviste giuridiche del settore IUS 10 “diritto amministrativo” appartenente all’area 12, l’Associazione Italiana Professori di diritto amministrativo (AIPDA), in applicazione degli indici di valutazione transitoria definiti dal tavolo dell’area 12 (settore concorsuale D/1) in data 6 luglio 2012 ha escluso tra le riviste di classe A (come si evince dagli allegati A e B della proposta di valutazione delle riviste dalla Commissione istituita in seno al Consiglio direttivo dell’AIPDA) la «rivista “Foro Amministrativo TAR – CDS”» (considerata un unicumcon la rivista “Foro Amministrativo – CDS”), collocandola in classe B come «Rivista storica della disciplina, punto di riferimento per seguire l’evoluzione giurisprudenziale accompagnata da riflessioni critiche».
I ricorrenti precisano che la classificazione operata dell’AIPDA sarebbe difforme rispetto all’indice delle riviste giuridiche italiane compilato a cura del tavolo per la valutazione sulla base degli elenchi forniti dai rappresentanti dei Direttivi delle associazioni e delle Comunità scientifiche competenti per materia, nell’ambito del quale, invece, la rivista “Foro Amministrativo – TAR” risultava inserita in classe A.
Il GEV dell’area 12, quindi, nel documento di lavoro sulla classificazione delle riviste scientifiche dell’area giuridica, ha classificato la rivista “Foro Amministrativo-TAR” in classe B.
A fronte della proposta del GEV e considerate le note di dissenso inoltrate all’AIPDA e all’ANVUR circa l’inserimento in classe B di prestigiose riviste, tra le quali la rivista “Foro Amministrativo – TAR”, l’AIPDA, con delibera del Consiglio Direttivo del 14 febbraio 2012, al punto 5 (pag. 2), rilevava che la classificazione predisposta dal GEV si discostava da quella proposta dall’AIPDA per la notevole riduzione delle riviste di classe A, molte delle quali retrocesse in classe B, nonostante l’assenza di un tetto per ogni classe e salva l’esigenza di una struttura piramidale da osservare nell’intera classificazione.
Il Gruppo di lavoro libri e riviste scientifiche relative all’area 12 dell’AIPDA, in sede di relazione finale ha precisato che l’elenco delle riviste da collocare nella classe A non risultava «sufficientemente affidabile alla luce degli indicatori stabiliti dal regolamento ministeriale…».
Con delibera 7 novembre 2012. n. 89, l’ANVUR ha approvato la lista delle riviste scientifiche di area giuridica incluse nella classe A, tra le quali non veniva inclusa la rivista – Foro Amministrativo – TAR”.
Avverso gli atti indicati in epigrafe sono stati dedotti, quindi, i seguenti motivi:
1) Violazione degli artt. 9, 33 e 41 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione dell’ad. 17 della L. n. 400/1988. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16 della L. n. 240/2010. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 del d.P.R. n. 222/2011. Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti, manifesta irragionevolezza ed illogicità. Sviamento di potere.
In base all’art. 14 della legge n. 240/2010 il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale comporterebbe la mera necessità di una analitica valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, da effettuarsi previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e di sviluppo svolte dal candidato, sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro, il quale può, con riferimento a ciascun candidato, individuare un numero massimo di pubblicazioni, in ogni caso non inferiore a 12.
Nessuna previsione normativa e, in particolare, nemmeno il d.P.R. 14 settembre 2011, n. 222, prevederebbe la necessità di classificare le riviste giuridiche ai fini della valutazione delle pubblicazioni scientifiche.
La scientificità della pubblicazione non dipenderebbe dall’importanza dello strumento editoriale o dalla valutazione della rivista. Il concetto di metodo scientifico sfuggirebbe a graduazioni.
Il D.M. n. 76/2012 sarebbe, quindi, illegittimo nella parte in cui, al n. 2 dell’all. b), conferisce all’ANVUR – anche avvalendosi dei gruppi di esperti della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) e delle società scientifiche nazionali – il potere di distinguere le riviste scientifiche in classi A, B e C.
Benché l’adozione di detto decreto sia prevista dall’art. 16 della L. n. 240/2010, i regolamenti adottati, come nel caso di specie, ai sensi dell’art. 17 della L. n. 400/1988 non potrebbero travalicare i limiti posti dalla legge, né quelli individuati dai regolamenti emanati dal Governo.
L’ANVUR avrebbe in tal modo illegittimamente influenzato e minato lo sviluppo della cultura, la libertà della scienza e di iniziativa economica tutelate dagli artt. 9, 33 e 41 della Costituzione, favorendo il progresso scientifico ed economico solo di alcune riviste a discapito di altre.
La classificazione delle riviste violerebbe, inoltre, anche la normativa comunitaria a tutela della concorrenza e del pluralismo culturale (art. 1¬4 libera concorrenza; artt. 1-3 “progresso scientifico e tecnologico” art. 11-71 “libertà dei media e pluralismo” art. 6 “rispetto dei diritti fondamentali” “libera espressione del pensiero e della cultura”).
Dalla illegittimità del D.M. n. 76/2012 discenderebbe, in via derivata, quella della delibera n. 89/2012 del Consiglio Direttivo dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) di approvazione della lista delle riviste scientifiche di area giuridica incluse nella classe A, ai fini dell’abilitazione scientifica nazionale e della formazione delle Commissioni nazionali di cui al D.M. 76/2012;
2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16 della L. n. 240/2010. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 del D.P.R. n. 222/2011. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, insussistenza dei presupposti. Contraddittorietà. Manifesta irragionevolezza ed illogicità. Carenza di motivazione. Perplessità dell’azione amministrativa.
La suddivisione nelle classi A, B e C sarebbe inutile e non funzionale, oltre che erronea sulla base degli stessi criteri elaborati dal GEV dell’area 12.
La diversificata qualità della rivista in cui è edita una pubblicazione scientifica non potrebbe sovrapporsi alla valutazione del merito e della qualità della pubblicazione, dovendo fornire unicamente “ulteriori elementi di giudizio”.
Nel secondo documento sulla classificazione delle riviste scientifiche dell’area giuridica, degli indicatori utilizzati, lo stesso GEV avrebbe affermato che il rating«non potrebbe essere utilizzato ad altri fini, in particolare per l’abilitazione scientifica nazionale o per i concorsi da ricercatore senza gli opportuni adeguamenti. Dal momento che a quei fini assumono rilievo sia le riviste che hanno cessato le pubblicazioni prima del 2004. Sia le riviste che hanno iniziato la propria attività nel 2011».
Nonostante ciò, la classificazione è stata posta alla base per il calcolo delle nuove mediane.
L’approvazione dell’elenco delle riviste di classe A deriverebbe da una istruttoria incompleta o espletata in via sperimentale, per la quale sarebbero necessarie più approfondite valutazioni e adeguamenti;
L’istruttoria sarebbe anche contraddittoria rispetto al contenuto del D.M. n. 76/2012, in quanto se da un lato si individua la pubblicazione in rivista giuridica di classe A quale indicatore di attività scientifica che deve essere necessariamente rispettato ai fini del conseguimento dell’abilitazione, dall’altro si afferma la natura meramente indicativa e non vincolante della proposta classificazione.
I criteri di classificazione sarebbero stati elaborati conoscendo le caratteristiche e le impostazioni editoriali di tutte le riviste esaminate, in violazione del principio dell’anonimato. Di modo che la classificazione piramidale delle riviste scientifiche sarebbe avvenuta sulla base di una valutazione retroattiva e di criteri del tutto discrezionali, illogici e inesistenti nella comunità scientifica di riferimento.
Inoltre, alcuni criteri utilizzati sarebbero illogici o tali da lasciare alla Commissione una amplissima discrezionalità:
a) ampiezza delle tematiche considerate, discriminerebbe le riviste specializzate (come quella per cui si ricorre) in favore di quelle generaliste.
b) pubblicazione di lavori aventi l’obiettivo o comunque l’effetto di contribuire al dibattito scientifico, tale criterio farebbe discendere la qualità della rivista dalla qualità dei saggi pubblicati, mentre la finalità della valutazione della rivista dovrebbe mirare a valorizzare gli scritti in essa pubblicati;
c) in relazione alla qualificazione degli studiosi che pubblicano sulla rivista, esso postulerebbe l’esistenza di ulteriori criteri per stabilire la qualificazione degli studiosi;
Al fine di valutare il grado di importanza nel settore di riferimento di una rivista, sarebbe stato utile cogliere il grado di diffusione della stessa nella comunità scientifica, mediante la ricognizione del numero di abbonati, della presenza nelle biblioteche, nel numero di richiami effettuati a saggi o articoli editi sulla rivista da parte degli studiosi in occasione di altri scritti, dalla presenza continuativa nel settore da numerosi anni;
3) Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16 della L. n. 240/2010. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 del D.P.R. n. 222/2011. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto e perplessità dell’istruttoria. Carenza di motivazione. Sviamento di potere.
La classificazione delle riviste giuridiche sarebbe avvenuta in assenza di istruttoria.
Lo stesso gruppo di lavoro libri e riviste scientifiche nella relazione finale del 21.9.2012 aveva evidenziato la non affidabilità della classificazione delle riviste scientifiche alla luce degli indicatori previsti nel regolamento ministeriale.
Il Consiglio Direttivo dell’ANVUR, in riferimento alla lista delle riviste di classe A, ne avrebbe in primo luogo rilevato il carattere incompleto (poiché mancante di alcune riviste di alto livello) e suscettibile di rettifiche (poiché comprensivo di riviste che avrebbero dovuto essere riclassificate); in secondo luogo, nella delibera del 5 ottobre 2012 il medesimo consiglio avrebbe espresso dubbi sulla corretta “classificazione delle riviste nell’ambito dell’abilitazione nazionale”.
La perplessità e carenza dell’istruttoria sarebbe desumibile dalla diversa classificazione delle riviste in relazione al SSD di riferimento: il settore JUS/10 (Diritto amministrativo) prevede solo 5 riviste in fascia A, su un totale di 75 riviste ritenute scientifiche prese in considerazione, a differenza di altri settori che vanterebbero una maggiore presenza di riviste in fascia A.
In conclusione è formulata una richiesta istruttoria volta ad acquisire:
– la richiesta inviata dalla Commissione istruttoria, nominata dal GEV, ai tre refereeper esprimere il loro giudizio sulla classificazione di merito della rivista “Foro Amministrativo – TAR”;
– la motivazione dei giudizi dei tre revisori esterni sulla rivista “Foro Amministrativo TAR”;
– il verbale della Commissione istruttoria del GEV nel quale è stato formulato il parere nei confronti della rivista -Foro Amministrativo -TAR”;
– la delibera del Consiglio Direttivo dell’ANVUR n. 89/12 con gli allegati.
Con motivi aggiunti depositati il 7 maggio 2013 sono stati impugnati la delibera ANVUR n. 17 del 20 febbraio 2013 – pubblicata in data 6 marzo 2013, recante “liste aggiornate delle riviste ai fini della abilitazione scientifica nazionale” di approvazione della nuova lista delle riviste scientifiche di area giuridica incluse nella classe A. ai fini dell’abilitazione scientifica nazionale e della formazione delle Commissioni nazionali di cui al D.M. n. 76/2012 e gli altri atti indicato in epigrafe.
In proposito sono stati ribaditi i motivi dell’atto introduttivo del giudizio.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e l’Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca si sono costituiti in giudizio con atto del 17.11.2017 depositando documenti, ma senza produrre memorie difensive o specifica relazione sui fatti di causa.
Con ordinanza collegiale n. 204 del 22.11.2017 sono stati disposti incombenti istruttori ai quali l’Amministrazione ha adempiuto, in parte, con relazione e documenti depositati il 30.10.2018.
Non risultano tuttavia depositati i seguenti atti: la richiesta inviata dalla Commissione istruttoria, nominata dal GEV, ai tre refereeper esprimere il loro giudizio sulla classificazione di merito della rivista “Foro Amministrativo – TAR”; la motivazione dei giudizi dei tre revisori esterni sulla rivista “Foro Amministrativo TAR”, richiesti con la menzionata ordinanza istruttoria.
All’udienza del 23 gennaio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo e il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente attesa la loro evidente connessione, i ricorrenti deducono in primo luogo che il decreto ministeriale n. 76/2012 avrebbe arbitrariamente introdotto la suddivisione delle riviste giuridiche in classi di merito, sebbene la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 istitutiva dell’abilitazione scientifica nazionale, di cui il decreto n. 76 è attuativo, non abbia affidato tale competenza al Ministero.
In particolare secondo gli interessati l’art. 16 della legge n. 240/2010 non avrebbe previsto la necessità di una qualificazione delle riviste o di una loro classificazione di merito, essendosi limitato a prescrivere la mera necessità di una analitica valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, da effettuarsi previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro, il quale avrebbe potuto solo individuare un numero massimo di pubblicazioni presentabile da parte di ciascun candidato ai fini del conseguimento dell’abilitazione, in ogni caso non inferiore a 12.
2. La tesi non merita adesione.
La legge n. 240/2010 nell’istituire il sistema dell’abilitazione scientifica nazionale, all’art. 16, comma 2, infatti, prevede l’emanazione di uno o più regolamenti emanati ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ai quali sarebbe stata affidata la disciplina delle modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell’abilitazione.
Tra i diversi criteri individuati nel successivo comma 3 ai quali i regolamenti di attuazione si sarebbero dovuti attenere, la lett. a) stabilisce che l’abilitazione è conferita “con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro”.
La stessa legge n. 240/2010 prevede l’adozione di regolamenti governativi di delegificazione in funzione integrativa ed attuativa, che avrebbero dovuto individuare i criteri e dei parametri di giudizio delle commissioni esaminatrici.
Quindi con il d.P.R. n. 222 del 2011 è stato emanato il “regolamento concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della legge 30 dicembre 2010” e sono state disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell’abilitazione nazionale secondo i criteri fissati dalla legge n. 240/2010.
Il successivo il regolamento ministeriale n. 76/2012 ha definito i criteri e parametri di valutazione delle commissioni.
2.1. Ciò premesso, con l’art. 16 della legge n. 240 il legislatore ha dettato i principi e il perimetro che entro cui si sarebbe dovuta esercitare la potestà regolamentare del governo, che comunque si sarebbe potuta svolgere secondo i canoni di discrezionalità riconosciuti dalla legge n. 400/1988.
E’ pur vero, come sostengono gli istanti, che la legge n. 24/2010 e il successivo d.P.R. n. 222/2011 non prevedono la necessità di classificare le riviste giuridiche ai fini della valutazione delle pubblicazioni scientifiche, ma il quadro normativo generale per come sopra delineato non impediva nemmeno che, in sede di attuazione dei principi generali, si procedesse alla classificazione delle riviste secondo i criteri contestati con il ricorso in esame.
2.2. Né in tal senso rileva la mancata previsione nel successivo atto regolamentare, atteso che essa non può essere considerata sufficiente o idonea a comprimere la potestà regolamentare del Ministro comunque consentita dalle previsioni generali contenute nella richiamata legge n. 16/2004.
In altri termini il riferimento ai “criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare” contenuto nella norma di legge può ben essere considerato sufficiente a ricondurre a tale previsione generale la classificazione delle riviste per fasce di merito svolta dal Ministero resistente.
3. Merita invece adesione il terzo motivo con il quale si deduce l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione nonché l’erroneità dei presupposti e violazione dei criteri redatti dal GEV nel documento di lavoro sulla classificazione delle riviste scientifiche dell’area giuridica, area 12, e degli stessi criteri applicati nel caso in esame per esprimere il giudizio.
In proposito si osserva, in primo luogo, che il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo non tiene conto del parere reso dall’Associazione Italiana dei Professori di Diritto amministrativo (AIPDA) che, in sede di presentazione delle risultanze dell’istruttoria relativa alla nuova classificazione delle riviste dell’area IUS/10, aveva auspicato una revisione della posizione della rivista “Foro Amministrativo – TAR”, ai fini di un possibile inserimento della rivista ricorrente tra quelle di classe “A” con delibera del 11.6.2012 (cfr. all. n. 7 del ricorso).
L’organo di valutazione, viceversa, avrebbe dovuto tener conto del predetto orientamento, non solo perché lo stesso proveniva da un organismo altamente qualificato del settore del diritto amministrativo, ma anche perché l’art. 11 della delibera Anvur n. 50 del 21.6.2012, in sede di istruttoria preliminare alla classificazione delle riviste scientifiche, impone al medesimo ente di acquisire il parere delle società scientifiche nazionali sugli elenchi delle riviste in classe A.
3.1. Da tale espressa previsione non può che discendere anche la necessità di considerare attentamente le opinioni delle predette società scientifiche, evidenziando, nell’ipotesi in cui la valutazione svolta dagli organi deputati alla classificazione fosse orientata in senso diverso, le ragioni per cui gli esiti della istruttoria avevano indirizzato l’Amministrazione ad attribuire alla rivista interessata una classe di merito non allineata all’orientamento espresso nel caso di specie dall’AIPDA.
3.2. In secondo luogo, in relazione al dedotto difetto di istruttoria è opportuno osservare che con sentenza n. 3737/2015, il Consiglio di Stato ha affermato che dai criteri di cui all’all. B) del D.M. n.76/2012 emerge con chiarezza un orientamento volto a non lasciare margini indefiniti di discrezionalità valutativa, bensì ad orientarne e predeterminarne i contenuti mediante la fissazione di parametri e criteri di carattere tendenzialmente oggettivo.
3.1. Premesso ciò è indubbio che, alla data delle valutazioni impugnate, non era stato ancora pubblicato il Regolamento ANVUR per la classificazione delle riviste (adottato l’11 novembre 2015, e poi sostituito con Regolamento del 21 luglio 2016).
Ne consegue, nel caso in esame, l’illegittimità della valutazione espressa nei confronti della Rivista ricorrente sulla base di criteri non oggettivamente predeterminati nel D.M. n.76/2012 o comunque in atti regolamentari adeguatamente esternati e pubblicizzati.
In tal senso, del resto, si è pronunciato il Consiglio di Stato con sentenza n. 1584 del 25 marzo 2015, in cui afferma che “il CUN, con il parere reso a proposito dei criteri, parametri e indicatori dell’area 12-scienze giuridiche per l’Abilitazione scientifica nazionale, ha rappresentato l’essenzialità che la revisione dei pari sia rigorosamente regolata ex ante; il prestigio, parametrato in ragione della continuità dell’impegno culturale e dell’autorevolezza scientifica dei componenti la direzione; la diffusione, attestata dalla consultabilità della rivista nelle biblioteche fisiche e virtuali; la collocazione editoriale, testimoniata dalla rilevanza nazionale o internazionale della casa editrice o dalla presenza di una direzione scientifica, costituita prevalentemente da professori ordinari, e la sottoposizione di ciascun lavoro alla “revisione dei pari” (peer review), da eseguirsi anche a cura della direzione scientifica, secondo criteri analoghi a quelli previsti per la peer review”.
3.4. Il giudizio impugnato in questa sede, inoltre, non fornisce alcuna motivazione in ordine agli elementi rappresentati dai ricorrenti, relativamente ai riconoscimenti ottenuti, alla diffusione nelle biblioteche italiane e straniere e alla considerazione di cui la rivista gode nell’accademia e nel quadro giuridico di riferimento.
Le medesime lacune sono presenti nei successivi giudizi, impugnati con i motivi aggiunti, con i quali è stata confermata la collocazione in fascia B della rivista.
Tali circostanze assumono sicuro rilievo e, in ogni caso, la valutazione finale avrebbe dovuto darne conto.
4. Per tali motivazioni, assorbiti gli ulteriori profili di censura dedotti, il Collegio ritiene che il ricorso e i motivi aggiunti debbano essere accolti con conseguente annullamento del provvedimento di mancato riconoscimento della “Foro Amministrativo – TAR” nella lista delle riviste scientifiche di area giuridica incluse nella classe A, in epigrafe impugnato.
In ragione di ciò, l’Agenzia resistente dovrà provvedere, nell’ambito dell’attività conformativa della presente sentenza di cui all’art. 34, comma 1, lettera e) del D.lgs. 104/2010, a riesaminare le caratteristiche della pubblicazione in esame e a motivare in maniera compiuta le ragioni di tale scelta, soprattutto in caso di conferma del giudizio di non inserimento nell’elenco “A”.
Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate in ragione della peculiarità e complessità della fattispecie all’esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
 Pubblicato il 11/02/2019