TAR Lazio, Roma, Sez. III quater, 6 febbraio 2019, n. 1516

Studenti-Riconoscimento titolo straniero-Normativa

Data Documento: 2019-02-06
Area: Giurisprudenza
Massima

Il riconoscimento automatico del titolo universitario ottenuto in una università straniera può essere ottenuto ai sensi dell’art. 21, paragrafo 1 della Direttiva 2005/36/CE se il titolo di formazione conseguito in uno degli Stati membri è conforme alle condizioni minime di formazione di cui all’art. 34 della Direttiva stessa. L’art. 3, lett. c) della stessa, nel definire il proprio ambito di applicazione, chiarisce la definizione di “titolo di formazione” ossia “diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati da un’autorità di uno Stato membro designata ai sensi delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative di tale Stato membro e che sanciscono una formazione professionale acquisita in maniera preponderante nella Comunità”.

Contenuto sentenza

N. 01516/2019 REG.PROV.COLL.
N. 10735/2015 REG.RIC.
 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10735 del 2015, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Zorzo, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Liberatore, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [#OMISSIS#] Caro, n. 50;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 ex lege domicilia;
per l’annullamento
del provvedimento a prot. n. 0031562 del 20 giugno 2015 con il quale il Ministero della Salute ha negato il riconoscimento del titolo di studio rilasciato dall’Università [#OMISSIS#] di Iasi a favore del ricorrente, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori e connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 novembre 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1.Con ricorso notificato al Ministero della Salute in data 19 agosto 2015 e depositato il successivo 17 settembre, parte ricorrente impugna il provvedimento con il quale il ridetto Ministero ha negato il riconoscimento del titolo denominato “Medic dentist, in domeniul sanitate, specializarea medicina dentara” rilasciato dall’Università [#OMISSIS#] di Iasi in data 5 febbraio 2013.
In fatto espone che a seguito della sua richiesta di riconoscimento, in data 20 novembre 2014 il Ministero rilevava che la sua formazione non si era svolta preponderantemente nella UE richiedendo dunque un supplemento istruttorio, a seguito del quale il ricorrente faceva presente che quanto richiesto era a disposizione del Ministero presso l’Università [#OMISSIS#] di Iasi.
Rappresenta ancora che in data 13 gennaio 2015 riceveva dai Carabinieri del NAS di Milano la richiesta di tutta la documentazione richiesta dal Ministero e che egli consegnava la copia del libretto universitario, l’attestazione del ciclo di studi svolto in Ucraina e altra documentazione facendo presente che, all’atto del trasferimento tutta la documentazione ufficiale era stata depositata presso l’Università di Iasi.
2. Ne seguivano tuttavia il preavviso di provvedimento negativo in data 13 maggio 2015, la risposta di parte ricorrente del 19 maggio 2015 ed infine il rigetto impugnato avverso il quale dunque propone: 1) Violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 21 e 34 della Direttiva 2005/36/CE e dell’art. 21 del d.lgs. 206 del 2007; 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 206/2007; violazione dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per falso presupposto e travisamento dei fatti, per difetto di motivazione, per difetto di adeguata istruttoria, per illogicità, per contraddittorietà, per sviamento; 3) Violazione e falsa applicazione degli articoli 21 e 5 Direttiva/36/CE; violazione dell’art. 2043 c.c.
Conclude con istanza cautelare e per l’accoglimento del ricorso.
3. Il Ministero della Salute si è costituito in giudizio con compiuta memoria.
4. Alla Camera di Consiglio del 20 ottobre 2015 l’istanza cautelare è stata rigettata, ma non risulta proposto appello.
5. Il ricorso è stato infine trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 27 novembre 2018.
DIRITTO
1.Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
2. Con la prima censura proposta parte ricorrente invoca l’applicazione del principio di riconoscimento automatico di cui all’art. 21 della Direttiva CE e sostiene che il Ministero ha dunque violato i limiti e l’ambito del potere di controllo. Sostiene pure che nell’ambito delle professioni regolamentate il diploma rilasciato da uno Stato membro è sempre un diploma che soddisfa i requisiti minimi di formazione.
Col secondo mezzo lamenta che il provvedimento è affetto da difetto assoluto di motivazione.
Infine col terzo motivo lamenta che il provvedimento impugnato sta di fatto impedendogli lo svolgimento dell’attività professionale per ragioni attinenti esclusivamente a pregiudizio nei confronti dell’Università romena che ha rilasciato il titolo di laurea, di tal che chiede il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.
3. Le censure non possono essere condivise, anche alla luce della articolata relazione dell’Amministrazione che, in primo luogo, non consente di condividere proprio il motivo da ultimo prospettato.
La competente Direzione Generale per le Professioni sanitarie ha infatti posto in evidenza che, a causa delle vicende che hanno contraddistinto l’Università [#OMISSIS#] di Iasi in Romania, il Ministero dell’Educazione romeno con nota a n. 96-CNRED/16.03/2015 rendeva noto alla corrispondente Amministrazione italiana che la ridetta Università, dopo un primo monitoraggio, avvenuto tra gli anni 2010/2012, a seguito dell’ultima valutazione da parte dell’organismo a ciò preposto in quello Stato la agenzia ARACIS, per il corso di studi in Medicina dentale era stata proposta la valutazione “non affidabile” nonché la messa in stato di liquidazione (trattandosi della seconda valutazione consecutiva di “Non affidabile”.
Quindi di nessun pregiudizio si può parlare nei confronti dei titoli in odontoiatria conseguiti presso quella Università romena, come è quello di cui parte ricorrente chiede il riconoscimento automatico, dal momento che l’Università “[#OMISSIS#]” di Iasi è stata posta in stato di liquidazione dalla stessa nazione presso la quale operava.
Quanto alle altre due censure possono essere esaminate a fattor comune e pure esse risultano anche smentite dalla compiuta relazione ministeriale.
Come anticipato in narrativa parte ricorrente ha svolto il corso di studi a seguito del quale chiede appunto il riconoscimento automatico del titolo denominato “Medic dentist, in domeniul sanatate, specializarea medicina dentara” rilasciato dall’Università [#OMISSIS#] di Iasi in Romania in data 5 febbraio 2013 dopo aver svolto dal I a IV anno dal 2004 al 2009 il percorso di studi presso la facoltà di Medicina Dentale dell’Università Nazionale di medicina di Karkov in Ucraina e negli anni 2010/2011 al V anno presso la ridetta Università in Romania.
Il riconoscimento automatico invocato dal ricorrente può essere ottenuto a mente dell’art. 21, paragrafo 1 della Direttiva 2005/36/CE se il titolo di formazione conseguito in uno degli Stati membri è conforme alle condizioni minime di formazione di cui all’art. 34 della Direttiva stessa. L’art. 3, lett. c) della stessa, nel definire il proprio ambito di applicazione, chiarisce la definizione di “titolo di formazione” ossia “diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati da un’autorità di uno Stato membro designata ai sensi delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative di tale Stato membro e che sanciscono una formazione professionale acquisita in maniera preponderante nella Comunità”.
Dalla documentazione prodotta dall’interessato risulta che egli ha svolto la formazione “in maniera preponderante” presso l’Università di Karkov in Ucraina dal 2004 al 2009 e fino al quarto anno, per poi iscriversi al V anno in Romania.
La dedotta violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 21 e 34 della Direttiva 2005/36/CE pare dunque smentita in fatto.
Per di più occorre pure osservare che, per valutare la piena osservanza dell’art. 34 della Direttiva, stante il quale “la formazione di dentista di base è di almeno cinque anni di studio complessivi come minimo, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, e consiste in almeno 5000 ore di insegnamento teorico e pratico a tempo pieno, comprendente quanto meno il programma di cui all’allegato V,…”, l’Amministrazione, a fronte della istanza di riconoscimento ha chiesto all’istante di produrre il programma dettagliato degli studi svolti in Ucraina, rilasciato dall’Università di Kharkov ed un certificato, sempre rilasciato dall’Ateneo contenente l’elenco nominativo degli esami sostenuti ed in cui fosse esplicitato, per ciascun esame la carica oraria, ovvero il numero dei crediti formativi.
A fronte della assenza di ogni riscontro da parte del ricorrente a tale richiesta di integrazione documentale il Ministero si rivolgeva all’Ambasciata di Kiev in Ucraina che con nota del 15 aprile 2015 comunicava che “….il cittadino italiano R.G.Z. NON risulta aver frequentato alcun Corso di Laurea, negli anni 2004-2009 presso l’Università di Kharkov (Ucraina).”
Anche la circostanza che parte ricorrente produca in allegato 3 la copia del verbale del Comando carabinieri per la Tutela della Salute in Milano in data 13 gennaio 2015 dal quale risulta che egli abbia fornito in copia
a) il libretto universitario ucraino in lingua originale contenente l’elenco degli esami sostenuti, Documento depositato in originale presso l’Università [#OMISSIS#] in Romania, comprensivo di traduzione in lingua rumena;
b) copia attestazione, rilasciata dall’Università di Karkov afferente il ciclo di studi effettuati. Documento in lingua ucraina tra l’altro oggetto di deposito presso l’Università [#OMISSIS#] in Romania e
c) documento a prot. n. 522/10 del 25.02.2001 a n. 14/754 del 26.02.2009. Inoltre si acquisisce copia del certificato n. 522/10 del 26.02 2009 tradotto in lingua romena, rende ancor più incomprensibile il motivo per cui parte ricorrente non ha risposto alla richiesta a prot. 64224 del 20 novembre 2014 con cui il Ministero lo invitava a produrre la documentazione relativa agli studi svolti in Ucraina, posto che, se in suo possesso, tanto che l’ha fornita ai NAS di Milano nel successivo 13 gennaio 2015, ben avrebbe potuto fornirla in data antecedente per rispondere alla richiesta di integrazioni ai fini del riconoscimento del titolo da parte della competente Amministrazione della Salute.
In sostanza il ricorso va comunque rigettato nella considerazione che non si può dar luogo al riconoscimento automatico quando a mente dell’art. 3, lettera c) della Direttiva 2005/36/CE la formazione professionale non è avvenuta in maniera preponderante nella Comunità, come peraltro rilevato in caso analogo in TAR Lazio, III quater, 2 maggio 2018, n. 4777, allo stato non appellata.
La reiezione delle censure prospettate non consente di aderire alla richiesta risarcitoria formulata oltre tutto da parte ricorrente in maniera del tutto generica, ed avuto riguardo proprio alla mancata collaborazione dell’interessato a fronte della richiesta del Ministero della Salute di integrazione documentale.
4. Per le superiori considerazioni il ricorso va respinto, anche se le spese della presente fase possono essere compensate per la articolazione della vicenda sostanziale, non perfettamente coincidente con altre analoghe trattate dalla sezione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Sapone, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Massimo [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 06/02/2019