TAR Lazio, Roma, Sez. III, 25 gennaio 2019, n. 997

Accesso ai documenti-Concorso pubblico-Accesso c.d. difensivo-Prevalenza su ragioni di riservatezza

Data Documento: 2019-01-25
Area: Giurisprudenza
Massima

E’ legittima l’istanza di accesso agli atti della VQR da parte del partecipante ad una procedura valutativa comparativa con altro candidato, laddove “sia necessaria per curare e per difendere i propri interessi giuridici”, sicchè  il c.d. diritto accesso difensivo prevale antagoniste ragioni di riservatezza o di segretezza tecnica o commerciale delle parti controinteressate (TARLazio, Roma, Sez. III , 19 novembre 2012 , n. 9513).

Contenuto sentenza

N. 00997/2019 REG.PROV.COLL.
N. 12801/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12801 del 2018, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Guidi, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Avv. Guidi in Roma, via Cola di [#OMISSIS#] 212, come da procura in atti; 
contro
Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
nei confronti
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via G. P. Da Palestrina n. 47, come da procura in atti; 
per l’accesso
agli esiti della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) per il periodo 2011-2014 relativa a [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], già Ricercatore a tempo indeterminato e ora Professore associato nel S.C. 12/A1 – Diritto privato presso il Dipartimento di Diritto privato dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”;
nonché annullamento del diniego all’accesso opposto dall’ANVUR con nota prot. n. 4377/2018 dell’11 ottobre 2018 (trasmessa a mezzo PEC in pari data).Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2019 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori per la parte ricorrente l’Avv. F. Guidi, per [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] l’Avv. F. [#OMISSIS#] e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 9 novembre 2018 e depositato il successivo giorno 12, il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha impugnato il diniego all’accesso opposto dall’ANVUR con nota prot. n. 4377/2018 dell’11 ottobre 2018, trasmessa a mezzo PEC in pari data, relativo alla richiesta del ricorrente di ottenere gli atti inerenti gli esiti della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) per il periodo 2011-2014 relativa al controinteressato dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], già Ricercatore a tempo indeterminato e ora Professore associato nel S.C. 12/A1 – Diritto privato presso il Dipartimento di Diritto privato dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
2. – Il ricorrente espone di avere richiesto tali atti al fine di impiegarli in sede giudiziale, avendo impugnato davanti a questo TAR con ricorso n. 55862018 r.g., (attualmente pendente) gli esiti della procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010 ad un posto di Professore universitario di ruolo di seconda fascia, presso il Dipartimento di Diritto privato della predetta Università per il Settore Concorsuale 12/A1, al quale egli ha partecipato, e che lo ha visto contrapposto proprio al dott. [#OMISSIS#].
3. – In particolare, nell’ambito di tale procedura, secondo la prospettazione del ricorrente, “è emerso che la Commissione istruttoria chiamata a formulare i propri giudizi sui due candidati partecipanti alla procedura (il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]) ha individuato nel dott. [#OMISSIS#] il candidato più titolato da sottoporre a valutazione ai fini dell’avanzamento a Professore associato…”.
4. – Tuttavia, l’ANVUR ha negato l’ostensione degli atti assumendo l’assenza di legittimazione e di interesse all’accesso in capo al ricorrente, in quanto la VQR, per definizione, non dovrebbe essere impiegata nelle procedure di valutazione comparativa dei ricercatori, bensì –in forma anonima ed aggregata- solo al fine di “determinare una graduatoria nazionale per area scientifica e per istituzione basata sugli indicatori del Bando che costituisca uno degli elementi su cui basare la distribuzione della quota premiale del Fondo di Finanziamento Ordinario delle università”.
5. – Neppure il favorevole esperimento di un ricorso alla Commissione per l’accesso istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è valso al ricorrente l’accesso agli atti in questione.
6. – Pertanto, con due motivi di ricorso, il dott. [#OMISSIS#] assume la violazione del proprio diritto ad esperire l’accesso c.d. difensivo ex art. 24 comma VII della legge n. 2411990 e l’inconferenza delle avverse deduzioni legate alla affermata inutilità della VQR ai fini della valutazione comparativa dei ricercatori.
7. – Si sono costituti in giudizio l’ANVUR e il prof. [#OMISSIS#], chiedendo il rigetto del ricorso; il controinteressato ha evidenziato che nell’ambito del giudizio di impugnazione dell’esito della procedura valutativa per professore associato di cui si è detto, questa Sezione, con ordinanza n. 3420 dell’otto giugno 2018, ha respinto l’istanza di misure cautelari proposta dal dott. [#OMISSIS#] sulla base della considerazione che «… ad un primo esame non sembrano riscontrabili “ictu oculi” elementi evidenti di errore di fatto e/o illogicità e/o irragionevolezza della valutazione, in presenza dei quali, soltanto, è ammissibile il sindacato giurisdizionale del G.A. sulle valutazione di natura tecnico-scientifica».
8. – In occasione della camera di consiglio del 23 gennaio 2019 il ricorso è stato posto in decisione.
9. – Esso è fondato, e va accolto.
Non possono innanzitutto essere condivise le eccezioni del controinteressato che valorizzano l’intervenuto rigetto dell’istanza cautelare proposta dall’odierno ricorrente nel ricorso “a quo” n. 55862018.
E’ certamente vero che –come sottende la difesa dei resistenti- il contenuto dell’ordinanza di questa Sezione n. 34202018 rimane, sino all’eventuale esperimento vittorioso dei rimedi atti a sovvertirne l’esito o, comunque, sino alla definizione del giudizio nel merito, intatto.
Ma è parimenti vero che la motivazione della medesima ordinanza non risulta suscettibile di condizionare il diritto di accesso del dott. [#OMISSIS#] alla VQR che riguarda il controinteressato, in quanto tale questione giuridica esulava –all’evidenza- da quelle trattate dalla Sezione in quella sede cautelare.
10. – E, contrariamente a quanto asserito dalla resistenti, il dott. [#OMISSIS#] risulta titolare di legittimazione a chiedere l’accesso agli atti in parola.
Egli infatti, agisce ai fini di ottenere l’accesso di cui all’art. 24 comma VII della legge n. 241 del 1990, il quale, nel prevedere, immediatamente dopo l’individuazione ad opera del comma 6 delle fattispecie di documenti sottratti all’accesso, che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare e per difendere i propri interessi giuridici”, ha sancito la tendenziale prevalenza del c.d. accesso difensivo anche sulle antagoniste ragioni di riservatezza o di segretezza tecnica o commerciale delle parti controinteressate (T.A.R. Lazio, sez. III , 19/11/2012 , n. 9513).
In questa ottica (e dovendosi in questa sede prescindere da qualsivoglia valutazione di fondatezza –e persino di ammissibilità- di tale strategia processuale) occorre considerare che il ricorrente ha partecipato ad una procedura di valutazione comparativa con altro candidato, i cui esiti egli ha impugnato con ricorso attualmente pendente; sicchè l’istanza di accesso verso gli atti della VQR del controinteressato ricade sotto l’egida dell’art. 24 comma VII della legge n. 2411990 in quanto potenzialmente potrebbe contenere qualche ipotetico elemento oggettivo utile a corroborare censure contro la valutazione discrezionale della Commissione.
Ciò è sufficiente a qualificare e differenziare la posizione di interesse che connota la sfera giuridica del ricorrente.
11. – Tanto, secondo condivisibile giurisprudenza, non è interdetto dalla naturale vocazione della VQR a confluire in forma aggregata nella valutazione delle strutture universitarie ai fini della maturazione della quota premiale del Fondo Ordinario per le Università, in quanto “È ovvio che la pubblicazione della graduatoria di SSD per Ateneo/Centro di ricerca, ancorché per mezzo di dati aggregati, è strettamente connessa alla valutazione del gruppo di ricerca di ogni singola struttura. La posizione in graduatoria è, in altri termini, funzionale al giudizio espresso sui lavori dei singoli docenti e ricercatori. Non può quindi accedersi alla prospettazione dell’ANVUR che, richiamando la ratio del D.M. cit., distingue il fine del giudizio sulle performance delle strutture di ricerca dall’interesse del singolo docente a conoscere le valutazioni che sul proprio lavoro, e quello degli altri colleghi appartenenti alla medesima struttura, è stato operato dall’Agenzia. Opinando alla stregua dell’Agenzia, si arriverebbe al paradosso (sottolineato dai ricorrenti) che nessuno potrebbe avere accesso ai dati oggi richiesti: né i singoli docenti (siccome, in tesi dell’Agenzia, privi di interesse); né i dipartimenti e le strutture di ricerca (ostandovi il diritto alla privacy dei singoli autori). Il che si pone in aperto contrasto con la norma in materia di trasparenza e di accesso ai documenti amministrativi” (TAR Sicilia, Palermo, sez. II, n. 8372014).
12. – In conclusione il ricorso è fondato, e va accolto, con conseguente annullamento del diniego di accesso impugnato e con l’ordine all’ANVUR di fornire i documenti richiesti al ricorrente in copia conforme all’originale nel termine di giorni quindici dalla comunicazione amministrativa o notificazione (se anteriore) della presente sentenza.
13. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’ANVUR ed il controinteressato in solido al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che forfetariamente e complessivamente liquida in euro 2.000,00 (duemila0) oltre IVA e CPA, oltre al contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
 Pubblicato il 25/01/2019