Ai sensi dell’ art.24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n.240, alla procedura di chiamata nel ruolo di Professore di I fascia possono partecipare, tra l’altro, i ricercatori a tempo indeterminato, in servizio nell’Università medesima, che abbiano conseguito la relativa abilitazione scientifica. Dunque, in presenza dei requisiti richiesti, il ricercatore può partecipare alla procedura concorsuale bandita, senza che la stessa sia illegittimamente riservata agli abilitati in servizio presso il singolo dipartimento in cui il posto deve essere ricoperto. Del resto l’autonomia riconosciuta agli ordinamenti delle Università deve pur sempre esplicarsi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, ex art.33, comma 6 Cost.; né può essere disconosciuto o sminuito, salvo eccezionali disposizioni di legge in deroga, nel caso di specie assenti, il principio concorsuale parimenti di matrice costituzionale (cfr. art.97 Cost.).
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 11 febbraio 2019, n. 1746
Procedura concorsuale posto ricercatore-Chiamata-Art. 24, comma 6, legge 30 dicembre 2010, n. 240
N. 01746/2019 REG.PROV.COLL.
N. 05548/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5548 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso in proprio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Dandolo, 19/A;
contro
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, rappresentata e difesa secondo legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] Macchia, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Macchia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 88;
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituita in giudizio;
e con l’intervento di
ad opponendum:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Franco [#OMISSIS#] Scoca, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di Franco [#OMISSIS#] Scoca in Roma, via Giovanni Paisiello, 55;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della delibera del 29 maggio 2017 del consiglio di amministrazione del predetto Ateneo, recante approvazione dello svolgimento, tra le altre, della procedura valutativa, ex art.24, comma 6 della Legge n.240 del 2010, per n.1 posto di Professore di I fascia di diritto amministrativo presso il Dipartimento di management e diritto, unitamente agli atti connessi, conseguenti e presupposti, tra cui in particolare, l’art.9, comma 1 bis del Regolamento per la disciplina della chiamata, laddove limita gli aspiranti alla stessa agli studiosi in servizio presso il singolo Dipartimento,
dell’atto n.230 del 12 febbraio 2018, col quale l’Università approvava l’operato della Commissione in merito alla procedura in esame, riferito alla positiva valutazione espressa nei confronti del Sig. [#OMISSIS#], impugnato con motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Sigg.ri [#OMISSIS#] Macchia e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 novembre 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per la parte ricorrente l’Avv. G. [#OMISSIS#], per [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] l’Avv. F.G. Scoca e per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato A. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il Sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Ricercatore di diritto amministrativo, con abilitazione all’esercizio delle funzioni di Professore di I fascia parimenti di diritto amministrativo, in servizio presso l’Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma, Dipartimento di diritto pubblico, impugnava la delibera del 29 maggio 2017 del consiglio di amministrazione del predetto Ateneo, recante approvazione dello svolgimento, tra le altre, della procedura valutativa, ex art.24, comma 6 della Legge n.240 del 2010, per n.1 posto di Professore di I fascia di diritto amministrativo presso il Dipartimento di management e diritto, unitamente agli atti connessi, conseguenti e presupposti, tra cui in particolare, l’art.9, comma 1 bis del Regolamento per la disciplina della chiamata, laddove limita gli aspiranti alla stessa agli studiosi in servizio presso il singolo Dipartimento, deducendo la violazione dell’art.24, commi 5, 6 della Legge n.240 del 2010, del principio del favor partecipationis nonché l’eccesso di potere per disparità di trattamento e manifesta irragionevolezza.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente che secondo la legge potevano partecipare alla procedura gli abilitati in servizio presso l’Università, senza dunque limitazioni riferite a singoli Dipartimenti, e che al procedimento andava data pubblicità sul sito dell’Ateneo; che quindi l’autonomia dell’Ateneo doveva esprimersi nei limiti di legge, ex art.33, comma 6 Cost., come correttamente avveniva in altre Università (a Bologna, Firenze, Milano,…).
L’interessato ha sostenuto pertanto che l’applicazione del suddetto art.9, comma 1 bis del Regolamento per la disciplina della chiamata di “Tor Vergata” produceva effetti paradossali e che andava dunque annullato per violazione di legge in uno con la conseguente delibera del 29 maggio 2017.
La suddetta Università si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone in [#OMISSIS#] l’improcedibilità per la mancata integrazione del contraddittorio e nel merito l’infondatezza.
Con ulteriore motivo il ricorrente contestava la conseguente previsione di punti organico 0,3 (per passaggio da Professore di II a Professore di I fascia) in luogo di 0,5 (da Ricercatore a Professore di I fascia).
Interveniva in giudizio ad opponendum il Sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Professore associato di diritto amministrativo presso il Dipartimento di management e diritto, con abilitazione all’esercizio delle funzioni di Professore di I fascia di diritto amministrativo, deducendo in [#OMISSIS#] l’improcedibilità del ricorso per la mancata impugnativa del verbale n.2 del 2 ottobre 2017, recante la proposta della Commissione istruttoria del medesimo [#OMISSIS#] quale vincitore della procedura e nel merito l’infondatezza, richiedendone il rigetto.
Il Sig. [#OMISSIS#] Macchia, controinteressato, si costituiva del pari in giudizio per la reiezione delle impugnative.
Con ordinanza n.5182 del 2017 il Tribunale fissava l’udienza per la definizione della controversia, ex art.55, comma 10 c.p.a., con sospensione degli effetti degli atti impugnati.
Con altra ordinanza n.5347 del 2017 il Consiglio di Stato, Sez.VI, accoglieva parzialmente l’appello cautelare, ovvero con riferimento alla sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
Con memorie la parte ricorrente ribadiva i propri assunti nel merito e replicava alle eccezioni di [#OMISSIS#].
Con successiva ordinanza n.3336 del 2018 la Sezione ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati, Sigg.ri [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], quest’ultimo mero interventore ad opponendum, nonchè incombenti istruttori.
Il ricorrente procedeva all’integrazione del contraddittorio in riscontro alla predetta ordinanza e presentava inoltre motivi aggiunti avverso l’atto n.230 del 12 febbraio 2018, col quale l’Università approvava l’operato della Commissione in merito alla procedura in esame, riferito alla positiva valutazione espressa nei confronti del Sig. [#OMISSIS#], deducendo come vizio l’illegittimità derivata dagli atti presupposti.
L’Ateneo riscontrava del pari, per il profilo istruttorio, la cennata ordinanza n.3336 del 2018.
Con memorie i Sigg.ri [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] ribadivano i rispettivi assunti.
Seguivano le repliche delle parti suddette.
Nell’udienza del 28 novembre 2018 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il Collegio esamina in primo luogo le eccezioni di [#OMISSIS#], destituite di fondamento e dunque da respingere.
Invero il ricorrente ha notificato il ricorso ad almeno un controinteressato, ovvero al Sig. Macchia, ex art.41, comma 2 c.p.a., per poi integrare il contraddittorio, in tempestivo riscontro all’ordinanza n.3336 del 2018; non era inoltre necessario impugnare il verbale n.2 del 2 ottobre 2017, recante una mera proposta della Commissione istruttoria, trattandosi ancora di fase interlocutoria procedimentale.
Nel merito il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati e vanno pertanto accolti, per le assorbenti ragioni di seguito esposte.
Invero, secondo il chiaro disposto di cui all’art.24, comma 6 della Legge n.240 del 2010, alla procedura di chiamata nel ruolo di Professore di I fascia possono partecipare, tra l’altro, i Ricercatori a tempo indeterminato, in servizio nell’Università medesima, che abbiano conseguito la relativa abilitazione scientifica.
Orbene il ricorrente risulta in possesso di tutti e tre i suindicati requisiti (cfr. in ultimo deposito dell’Università del 31 maggio 2018, in riscontro all’ordinanza istruttoria n.3336 del 2018) e pertanto ben può partecipare alla procedura in esame, senza che la stessa sia illegittimamente riservata agli abilitati in servizio presso il singolo Dipartimento in cui il posto deve essere ricoperto, nel caso di specie il Dipartimento di management e diritto.
Del resto l’autonomia riconosciuta agli ordinamenti delle Università deve pur sempre esplicarsi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, ex art.33, comma 6 Cost.; né può essere disconosciuto o sminuito, salvo eccezionali disposizioni di legge in deroga, nel caso di specie assenti, il principio concorsuale parimenti di matrice costituzionale (cfr. art.97 Cost.).
Ne discende che l’art.9, comma 1 bis del Regolamento per la disciplina della chiamata va annullato in parte qua, unitamente agli atti conseguenti impugnati col ricorso e i motivi aggiunti, viziati per illegittimità derivata (cfr. anche Cons. Stato, VI, n.7155 del 2018).
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell’Università e vengono compensate per il resto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.5548/2017 indicato in epigrafe e i motivi aggiunti al medesimo e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna l’Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €2.000,00 (Duemila/00) oltre ad accessori di legge; spese compensate per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 11/02/2019