TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sez. I, 20 febbraio 2019, n. 78

Professore a contratto-Incarico di insegnamento-Termine di durata incarico

Data Documento: 2019-02-20
Area: Giurisprudenza
Massima

Ai sensi del previgente art. 19, 1° comma, D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (nel testo applicabile all’epoca dei fatti di causa), “al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi”. Inoltre: “la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i trentasei mesi” (2 ° comma).
Le disposizioni, come richiamate nell’ambito del lavoro pubblico dall’art. 36, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, precludono, per quanto qui interessa, che mediante la reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato possa essere superato il suddetto limite di trentasei mesi complessivi, sanzionando (salva la deduzione del c.d. danno da “precarizzazione”) con la nullità quei contratti che, anche attraverso il cumulo con i precedenti, si protraggano per una durata superiore (art. 36, comma 5 bis).
(nel caso di specie, è stato pertanto stabilito la legttimità della esclusione della ricorrente, dovendosi considerare che, ove questa avesse beneficiato, in esito alla gara, della rinnovazione dell’incarico presso l’Università, tale impropria rinnovazione avrebbe determinato un prolungamento del rapporto oltre il termine di trentasei mesi, sancito dell’art. 19, D. Lgs. n. 81 del 2015, cosa che avrebbe determinato la nullità del contratto sottostante).

Contenuto sentenza

N. 00078/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00464/2016 REG.RIC.
 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia [#OMISSIS#]
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 464 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato Chiara Centrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Trieste, via Mercato Vecchio 3;
contro
Università degli Studi di Udine, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege, con sede in Trieste, piazza Dalmazia 3; 
nei confronti
[#OMISSIS#] Baldo non costituito in giudizio; 
per l’annullamento, quanto al ricorso introduttivo:
– dell’atto del Direttore Generale dell’Università degli Studi di Udine, prot. n. 0029899 del 30.09.2016 di avviso selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato a partire dall’anno accademico 2016/2017, di “Collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua italiana”;
– dei provvedimenti del Direttore Generale dell’Università di Udine, prot. n. 0032537 del 21.10.2016, di esclusione della ricorrente dalla suddetta selezione e prot. n. 34113 del 4.11.2016 di diniego ammissione con riserva alla selezione;
– del provvedimento di ammissione delle altre domande di partecipazione;
– delle valutazioni dei titoli dei candidati;
– di tutta l’attività della Commissione Esaminatrice e dei relativi verbali;
– degli esiti delle prove orali;
– della graduatoria provvisoria e definitiva;
– dell’atto di individuazione del vincitore;
– di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale, compresi:
a) la richiesta di data 5.5.2016, assunta al ns. protocollo il 9.5.2016 al n. 14524, con la quale il Delegato del Rettore per il Centro Linguistico e Audiovisivi (CLAV) chiede l ‘avvio di una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l ‘assunzione, con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato a partire dall’anno accademico 2017/2018, di “Collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre Italiana”, presso l’Università degli Studi di Udine;
b) gli atti di programmazione del personale dell’Università, al momento sconosciuti alla ricorrente, nella parte in cui non prevedono la copertura di un posto a tempo indeterminato per “Collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre italiana”;
quanto ai motivi aggiunti:
– del decreto del Direttore Generale dell’Università degli Studi di Udine di data 2.12.2016 prot. n. 0037616, Provvedimenti Dirigenziali 546/2016 avente ad oggetto: avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione, con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato a partire dall’anno accademico 2016/17, di “Collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre italiana”, presso l’Università degli Studi di Udine. Approvazione atti;
nonché per il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente derivante dall’illegittimità dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Udine;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2019 il dott. [#OMISSIS#] Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente assume di avere svolto dal 14 ottobre 2008 fino al 31 dicembre 2016 l’incarico di “Collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre italiana” presso il Centro Linguistico e Audio Visivi (CLAV) dell’Università di Udine.
Censura la decisione dell’Amministrazione di indire, a copertura di tale incarico, un concorso per un posto a tempo determinato; contestando inoltre l’esclusione dalla procedura selettiva, disposta nei propri confronti, per aver già lavorato sulla base di contratti a termine, nelle medesime mansioni, per complessivi 36 mesi, periodo massimo previsto dalla normativa di settore.
Segnala, in proposito, che l’incarico avrebbe dovuto esserle conferito a tempo indeterminato, contestando, nel contempo, la propria esclusione.
Con successivi motivi aggiunti, richiamando le doglianze introdotte nel ricorso introduttivo, la ricorrente ha impugnato il decreto del Direttore Generale dell’Università, con il quale, in data 2 dicembre 2016, sono stati approvati i successivi atti della procedura. Richiede, infine, il risarcimento del danno subito in ragione dell’illegittimità degli atti contro i quali è stata diretta l’azione di annullamento.
2. A fondamento dell’impugnazione sono proposti i seguenti motivi:
— (1) Violazione dell’art. 36, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 165 del 2001; violazione dell’art. 3, L. n. 241 del 1990 per carenza di motivazione ed eccesso di potere per erroneità dei presupposti; l’Amministrazione non avrebbe evidenziato le “esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale” che legittimerebbero l’assunzione di collaboratori ed esperti linguistici mediante contratti a tempo determinato;
— (2) Illegittimità dell’atto del Direttore Generale dell’Università degli Studi di Udine Prot. n. 0029899 del 30.09.2016, e degli atti conseguenti per la parte in cui non consentono la partecipazione alla selezione di soggetti i quali abbiano già stipulato contratti a tempo determinato con l’Università degli Studi di Udine, per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, per un periodo anche non continuativo che, sommato alla durata complessiva di 12 mesi prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 36 mesi. Violazione degli artt. 51 e 97 della Costituzione e della Nota n. 37.562/2012 del Dipartimento d ella Funzione Pubblica. Sviamento di potere; in continuità con il motivo precedente, si contesta l’illegittimità della procedura perché preordinata alla stipulazione di un contratto a termine, benché in assenza di esigenza di carattere eccezionale e temporaneo, rilevando come proprio la scelta di tale forma contrattuale avrebbe impropriamente precluso alla ricorrente di accedere all’incarico (avendo essa raggiunto il limite di legge di 36 mesi);
— (3) Violazione dell’art. 2 D.P.R. n. 487 del 1994 e del principio del “favor partecipationis”; portando ad ulteriori conseguenze le censure che precedono, la ricorrente rileva che l’Amministrazione, da un lato, ne avrebbe frustrato le legittime aspettative di acquisizione dell’incarico e, dall’altro lato, avrebbe di fatto precluso la selezione della candidata di maggiore esperienza, vanificando l’obiettivo, insito nella procedura, di pervenire all’individuazione del soggetto provvisto di elevanti standard di qualificazione.
Si è costituita l’Università di Udine che ha controdedotto nel merito.
3. Il ricorso è infondato in relazione a ciascuno dei motivi di impugnazione, da trattarsi congiuntamente, in quanto connessi.
Osserva innanzitutto il Collegio che le esigenze di carattere temporaneo, evocate dall’Amministrazione al fine di giustificare la contestata indizione di procedure selettive preordinate all’affidamento di un incarico a tempo determinato, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente (primo motivo), ben possono essere rinvenute nei dati numerici afferenti alle immatricolazioni degli studenti stranieri e al loro incremento particolarmente significativo, registratosi in relazione all’anno accademico in esame (2016-2017): incremento che il predetto incarico è chiaramente destinato a fronteggiare, come peraltro può desumersi dall’analisi dai dettagliati prospetti depositati dalla difesa erariale (cfr. all. 9).
Né del resto si può trascurare di rilevare come la valutazione dell’incremento della popolazione studentesca di madre lingua straniera e della corrispondente necessità di modulare, benché temporaneamente, l’organizzazione didattica, anche mediante la creazione di figure provvisorie, appartiene all’alveo degli apprezzamenti discrezionali dell’Amministrazione, come tali non suscettibili di sindacato in questa sede, se non nei limiti del riscontro esterno di logicità e coerenza: i cui esiti, tuttavia, non consentono in questa sede di apprezzare favorevolmente le critiche della ricorrente, specie alla luce dei dati delle immatricolazioni e del collegamento che si pone tra i medesimi dati e la scelta di adeguare, in corrispondenza, l’offerta formativa, instaurando ulteriori rapporti a tempo determinato (di modo che tali rapporti, in futuro, potranno esaurirsi, o essere sostituiti, man mano che si sarà stabilizzato il numero degli studenti stranieri immatricolati).
Alla luce di tale rilievo e ritenuto, per le considerazioni anzidette, che l’Amministrazione si è correttamente determinata a stipulare, nel caso di specie, un contratto di lavoro a tempo determinato, deve essere altresì osservato che la ricorrente è stata inevitabilmente esclusa dalla procedura selettiva, indetta a tale scopo, in quanto essa risulta aver già prestato la propria opera, con contratti a termine e mansioni di pari livello, per un periodo superiore ai trentasei mesi.
In merito, va ricordato che, ai sensi del previgente art. 19, 1° comma, D. Lgs. n. 81 del 2015 (nel testo applicabile all’epoca dei fatti di causa), “al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi”. Inoltre: “la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i trentasei mesi” (2 ° comma).
Le disposizioni, come richiamate nell’ambito del lavoro pubblico dall’art. 36, D. Lgs. n. 165 del 2001, precludono, per quanto qui interessa, che mediante la reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato possa essere superato il suddetto limite di trentasei mesi complessivi, sanzionando (salva la deduzione del c.d. danno da “precarizzazione”) con la nullità quei contratti che, anche attraverso il cumulo con i precedenti, si protraggano per una durata superiore (art. 36, comma 5 bis).
L’esclusione della ricorrente è dunque legittima (2° motivo), dovendosi considerare che, ove questa avesse beneficiato, in esito alla gara, della rinnovazione dell’incarico presso l’Università, tale impropria rinnovazione avrebbe determinato un prolungamento del rapporto oltre il termine di trentasei mesi, sancito dell’art. 19, D. Lgs. n. 81 del 2015, cosa che avrebbe determinato la nullità del contratto sottostante (art. 36, comma 5 bis, D. Lgs. n. 165 del 2001).
Né, sotto altro profilo (3° motivo), sussistono i presupposti affinché il rapporto possa convertirsi in un contratto a tempo indeterminato (come previsto, per il caso di indebita reiterazione dei contratti oltre il termine di 36 mesi, nel quadro della disciplina del lavoro privato, dall’art. 19, D. Lgs. n. 81 del 2015), dovendosi in proposito evocare il [#OMISSIS#] indirizzo giurisprudenziale secondo cui, “con riferimento al lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni, l’art. 36, comma 5 del D.Lgs. n. 165 del 2001, … la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative” (Trib. Velletri, Sez. Lav., n. 1187 del 2018).
Ne discende, per i rilievi sin qui esposti, che la ricorrente non avrebbe potuto conseguire la stabilizzazione del rapporto né, per altro verso, perseguire, mediante la partecipazione alla selezione indetta dall’Amministrazione, l’auspicata reiterazione dell’incarico svolto negli anni accademici precedenti, avendo raggiunto il limite temporale sancito dalla norma.
Resta quindi confermata l’esclusione della ricorrente dalla procedura, con la conseguente reiezione del gravame.
4. Le spese possono essere compensate in ragione della particolare natura della controversia e degli interessi coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia [#OMISSIS#] (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Bardino, Referendario, Estensore
 Pubblicato il 20/02/2019