TAR Umbria, Perugia, Sez. I, 13 marzo 2019, n. 140

Ricercatori a tempo determinato-Diritto assunzione-Illegittimità

Data Documento: 2019-03-13
Area: Giurisprudenza
Massima

La speciale normativa sul reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, all’art 24, comma 9, prevede che “i contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli [della docenza universitaria]. L’espletamento del contratto di cui al comma 3, lettere a) e b), costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l’accesso alle pubbliche amministrazioni”.
Questa previsione, di carattere speciale, non può ritenersi superata dal successivo art. 20 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, avente portata generale, in quanto non espressamente derogata.
La legge n. 240 del 2010, nell’introdurre la nuova figura del ricercatore universitario a tempo determinato, non ha più previsto forme di reclutamento per i ricercatori a tempo indeterminato, ponendo di fatto ad esaurimento questa categoria di personale. L’art. 29, comma 1, della legge n. 240 del 2010, infatti, espressamente prevede che “[f]ermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le università possono avviare esclusivamente le procedure previste dal presente titolo” (Titolo III Norme in materia di personale accademico e riordino della disciplina concernente il reclutamento, nel quale è collocato l’art. 24 dedicato ai ricercatori a tempo determinato). Pertanto, nonostante non vi sia una espressa previsione in tal senso, la mancata disciplina del reclutamento di ricercatori a tempo indeterminato destina di fatto tale categoria all’esaurimento, non essendo più alimentata (in tal senso, TAR Umbria, 23 aprile 2018, n. 255). Ne consegue che un’interpretazione dell’art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017 volta alla sua applicazione alla categoria dei ricercatori a tempo determinato – con loro conseguente stabilizzazione in un ruolo ormai chiuso – si porrebbe direttamente in contrasto con l’impianto della riforma dell’organizzazione del sistema universitario del 2010, nonché con il citato art. 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che ne salvaguarda la specialità.

Contenuto sentenza

N. 00140/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00272/2018 REG.RIC.
N. 00310/2018 REG.RIC.
N. 00338/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 272 del 2018, proposto dai dott.ri Fortunato [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Bury, [#OMISSIS#] Chiavarini, [#OMISSIS#] Ercoli, [#OMISSIS#] Senni, [#OMISSIS#] Porreca, rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
contro
Università degli Studi Perugia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliata ex lege in Perugia, via degli Offici, 14; 
sul ricorso numero di registro generale 310 del 2018, proposto dal dott. [#OMISSIS#] Cavalaglio, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
contro
Università degli Studi Perugia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliata ex lege in Perugia, via degli Offici, 14; 
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
dott.ri [#OMISSIS#] Bonamente, [#OMISSIS#] Castori, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Giovanni Cinti, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Del Papa, [#OMISSIS#] Discepoli, [#OMISSIS#] Noelia Faginas Lago, Cristiano Fragassa, [#OMISSIS#] Gionfriddo, [#OMISSIS#] Lupica Spagnolo, [#OMISSIS#] Mancuso, [#OMISSIS#] Milano, Panfilo [#OMISSIS#] Ottaviano, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Sara Palmerini, [#OMISSIS#] Pettirossi, [#OMISSIS#] Schiavoni, rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
sul ricorso numero di registro generale 338 del 2018, proposto dalla dott.ssa [#OMISSIS#] Ferri, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
contro
Università degli Studi Perugia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliata ex lege in Perugia, via degli Offici, 14; 
– quanto al ricorso n. 272 del 2018:
per l’annullamento,
delle note prot. 0027686 dell’11 aprile 2018, prot. 0030096 del 19 aprile 2018, prot. 0027687 dell’11 aprile 2018, prot. 0027678 dell’11 aprile 2018 e prot. 0027670 dell’11 aprile 2018 prot. n. 0030095 del 19 aprile 2018, tutte recanti in oggetto «Istanza di attivazione di una procedura di chiamata volta all’assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017»; nonché della circolare n. 3/2017 adottata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione accertamento del diritto dei ricorrenti ad essere assunti a tempo indeterminato come ricercatori, con conseguente condanna in tal senso dell’Ateneo resistente;
– quanto al ricorso n. 310 del 2018:
per l’annullamento,
della nota prot. 0030097 del 19 aprile 2018, recante in oggetto «Riscontro a nota acquisita al prot. n. 24876 del 29.03.2018, avente ad oggetto “Istanza di attivazione di una procedura di chiamata volta all’assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017”»; nonché della circolare n. 3/2017 adottata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e accertamento del diritto del ricorrente ad essere assunto a tempo indeterminato come ricercatore, con conseguente condanna in tal senso dell’Ateneo resistente;
– quanto al ricorso n. 338 del 2018:
per l’annullamento,
della nota prot. n. 0030099 del 19 aprile 2018, spedita con raccomandata ritirata dalla ricorrente in data 2 maggio 2018, e recante in oggetto «Riscontro a nota acquisita al prot. n. 27346 del 10.42018, avente ad oggetto “Istanza di attivazione di una procedura di chiamata volta all’assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017», se necessario previa disapplicazione/annullamento della circolare n. 3/2017, adottata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed accertamento del diritto della ricorrente ad essere assunta a tempo indeterminato come ricercatore, con conseguente condanna in tal senso dell’Ateneo resistente.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Perugia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca; 
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorso n. R.G. 272 del 2018 è stato proposto dai dott.ri Fortunato [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Bury, [#OMISSIS#] Chiavarini, [#OMISSIS#] Ercoli, [#OMISSIS#] Senni e [#OMISSIS#] Porreca, che riferiscono di aver tutti intrattenuto, ovvero intrattenere tuttora, con l’Università di Perugia, un rapporto da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della l. n. 240 del 2010 e di aver usufruito, «previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte», della proroga biennale prevista dalla richiamata disposizione, ed erano in servizio alla data di entrata in vigore della l. n. 124 del 2015. I ricorrenti hanno tutti indirizzato al loro Ateneo, all’attenzione del Rettore, del Direttore Generale e del Direttore del Dipartimento di rispettiva afferenza, una «Istanza di attivazione di una procedura di chiamata volta all’assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017», volta alla loro assunzione a tempo indeterminato in attuazione del citato art. 20 d.lgs. n. 75 del 2017.
1.1. Avendo ottenuto un riscontro negativo alla suddetta istanza, hanno adito questo Tribunale amministrativo regionale chiedendo:
a) l’annullamento, previa concessione di misure cautelari:
– delle note dell’Università di Perugia prot. 0027686 dell’11 aprile 2018, prot. 0030096 del 19 aprile 2018, prot. 0027687 dell’11 aprile 2018, prot. 0027678 dell’11 aprile 2018 e prot. 0027670 dell’11 aprile 2018 prot. n. 0030095 del 19 aprile 2018, tutte recanti in oggetto «Istanza di attivazione di una procedura di chiamata volta all’assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75 del 2017»; 
– nonché della circolare n. 3/2017 adottata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
b) l’accertamento del diritto dei ricorrenti ad essere assunti a tempo indeterminato come ricercatori, con conseguente condanna in tal senso dell’Ateneo resistente.
2. Il ricorso n. R.G. 310 del 2018 è stato proposto dal dott. [#OMISSIS#] Cavalaglio, che riferisce di essere attualmente ricercatore a tempo determinato presso l’Università di Perugia, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della l. n. 240 del 2010 e di aver usufruito, «previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte», della proroga biennale prevista dalla richiamata disposizione, ed erano in servizio alla data di entrata in vigore della l. n. 124 del 2015. Ancor prima, il ricorrente, sempre presso l’Ateneo perugino, era stato assegnista di ricerca, nel periodo compreso tra il mese di dicembre del 2008 e il mese di maggio del 2012, allorquando stipulò il primo contratto da ricercatore. In data 29 marzo 2018 egli ha indirizzato all’Ateneo, all’attenzione del Rettore, del Direttore Generale e del Direttore del Dipartimento di rispettiva afferenza, una «Istanza di attivazione di una procedura di chiamata volta all’assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017», volta alla loro assunzione a tempo indeterminato in attuazione del citato art. 20 dlgs 75 2017 (volto al superamento del precariato nelle p.a.).
2.1. Avendo ottenuto un riscontro negativo, ha adito questo Tribunale amministrativo regionale chiedendo:
a) l’annullamento, previa concessione di misure cautelari:
– della nota prot. 0030097 del 19 aprile 2018 recante in oggetto «Riscontro a nota acquisita al prot. n. 24876 del 29.03.2018, avente ad oggetto “Istanza di attivazione di una procedura di chiamata volta all’assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75 del 2017”»; 
– nonché della circolare n. 3/2017 adottata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; 
b) l’accertamento del diritto del ricorrente ad essere assunto a tempo indeterminato come ricercatore, con conseguente condanna in tal senso dell’Ateneo resistente.
3. Il ricorso n. R.G. 338 del 2018 è stato proposto dalla dott.ssa [#OMISSIS#] Ferri, che riferisce di essere stata ricercatrice a tempo determinato presso l’Università di Perugia, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della l. n. 240 del 2010 e di aver indirizzato all’Ateneo, all’attenzione del Rettore, del Direttore Generale e del Direttore del Dipartimento di rispettiva afferenza, una «Istanza di attivazione di una procedura di chiamata volta all’assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017», volta alla loro assunzione a tempo indeterminato in attuazione del citato art. 20 d.lgs. n. 75 del 2017.
3.1. Avendo ottenuto un riscontro negativo, ha adito questo Tribunale amministrativo regionale chiedendo:
a) l’annullamento, previa concessione di misure cautelari:
– della nota dell’Università di Perugia prot. 0030099 del 19 aprile 2018 (ritirata in data 2 maggio 2018) recante in oggetto «Riscontro a nota acquisita al prot. n. 27346 del 10.4.2018 avente ad oggetto “Istanza di attivazione di una procedura di chiamata volta all’assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75 del 2017»; 
– nonché della circolare n. 3/2017 adottata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; 
b) l’accertamento del diritto del ricorrente ad essere assunto a tempo indeterminato come ricercatore, con conseguente condanna in tal senso dell’Ateneo resistente.
4. Nei tre citati ricorsi sono svolti analoghi motivi di doglianza, riassumibili come segue:
i. violazione di legge per contrasto con l’art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017 – l’Università ha escluso l’applicabilità della disciplina della stabilizzazione ivi prevista ai ricercatori universitari a tempo determinato, ponendo a fondamento del proprio atto la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3 del 2017, anch’essa gravata in parte qua; ad avviso di parte ricorrente l’art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017 dovrebbe, invece, trovare applicazione anche rispetto a tale categoria, non avendo il Legislatore previsto una esplicita esclusione come per altre categorie citate al comma 9 del medesimo articolo, e facendo il testo di legge riferimento genericamente ad “assunzioni” a tempo indeterminato, senza far riferimento al contratto;
ii. in subordine: illegittimità costituzionale dell’art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017, per violazione degli artt. 2, 3, 4, 9, 33, comma 1, Cost. – la previsione legislativa discriminerebbe i ricercatori universitari rispetto ai ricercatori degli enti pubblici di ricerca; inoltre, una misura che, proponendosi lo scopo di superare il precariato, tagliasse fuori dal suo ambito di applicazione la categoria dei ricercatori universitari, andrebbe a ledere ingiustificatamente il diritto al lavoro di questi ultimi, con grave pregiudizio per la ricerca scientifica nel suo complesso, in violazione degli artt. 4, 9 e 33 Cost.; 
iii. sempre in subordine: violazione del diritto europeo e dell’art. 117, comma 1, Cost. – l’attuale disciplina del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari, ed in particolare dei ricercatori di tipo A, si porrebbe in contrasto con gli obblighi derivanti dalla direttiva 1999/70/CE, che impone agli Stati membri di adottare politiche volte a limitare l’uso dei contratti a tempo determinato, vietando l’abuso degli stessi;
iv. incostituzionalità dell’art. 24, comma 3, della l. n. 240 del 2010 per violazione, sotto altro profilo, dell’art. 9, comma 1, e dell’art. 33, comma 1, Cost. 
I ricorrenti argomentano, infine, circa il loro diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 
5. Le Amministrazioni intimate – Università di Perugia, MIUR, Presidenza del Consiglio dei Ministri – si sono costituite in tutti e tre i giudizi rappresentate dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, argomentando nel merito dell’infondatezza delle avverse pretese. La difesa erariale ha, in particolare, evidenziato la peculiare disciplina posta dalla l. n. 240 del 2010 per i ricercatori universitari, che prevede esclusivamente il reclutamento di ricercatori a tempo determinato; si contesta, pertanto, che il ricercatore a tempo determinato possa essere considerato un “precario” della pubblica amministrazione. Dalla peculiarità di tale disciplina, espressamente riconosciuta dal legislatore, discenderebbe anche la manifesta infondatezza – oltre all’irrilevanza – delle questioni di legittimità costituzionale e di contrasto con il diritto comunitario. 
6. Con ord. n. 117 del 2018, questo Tribunale amministrativo regionale ha ritenuto le esigenze cautelari evidenziate con il ricorso n. R.G. 272 del 2018 adeguatamente tutelate con la sollecita definizione del giudizio, fissando per la trattazione nel merito l’udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2019.
7. Alla camera di consiglio del 4 settembre 2018, con riferimento ai ricorsi n. R.G. 310 e 338 del 2018, su concorde richiesta delle parti, previa rinuncia all’istanza cautelare, il Presidente ha rinviato la trattazione del procedimento al merito, fissato all’udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2019.
8. Con atto depositato in data 20 dicembre 2018 sono intervenuti ad adiuvandum, nell’ambito della causa relativa al ricorso n. R.G. 310 del 2018, i dott.ri Bonamente, Castori, [#OMISSIS#], Cinti, [#OMISSIS#], Del Papa, Discepoli, Faginas Lago, Gionfriddo, Mancuso, Milano, Ottaviano, [#OMISSIS#], Palmerini, Pettirossi e Schiavoni, che hanno tutti intrattenuto, ovvero intrattengono ancora, con l’Università di Perugia, un rapporto da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della l. n. 240 del 2010, nonché la dott.ssa Lupica Spagnolo, titolare di un rapporto da ricercatore di tipo “A” presso il Politecnico di Milano dal 4 settembre 2017 e, in precedenza, titolare di assegni di ricerca, per un periodo di tempo complessivamente eccedente i tre anni, ed il dott. Fragassa, che intrattiene con l’Università degli Studi di Bologna un rapporto da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della c.d. legge [#OMISSIS#] dal 1° luglio 2014. Gli intervenienti hanno allegato il loro interesse al ricorso (derivante dall’avere i requisiti di cui all’art. 20 d.lgs. n. 75 del 2017, considerando anche i periodi in cui fruivano di assegni di ricerca, come da recente giurisprudenza TAR Lazio, Roma, sez. III bis, 19 ottobre 2018, n. 10158) ed hanno depositato documenti. Nell’atto di intervento sono svolte argomentazioni analoghe a quelle del ricorso introduttivo, insistendo, in particolare, sul dato statistico da cui emergerebbe che solo una ridotta percentuale dei ricercatori di tipo B è stato poi effettivamente assunto come professore associato.
9. Le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi in vista della trattazione in udienza pubblica.
La difesa erariale ha depositato memorie il 2 gennaio 2019. Parte ricorrente, nelle proprie repliche, ha eccepito la tardività di tali memorie perché depositate oltre i 30 giorni prima dell’udienza, eccependo, inoltre, anche la tardività e l’infondatezza dell’eccezione di incompetenza.
10. All’udienza pubblica del 30 gennaio 2019, uditi per le parti i difensori, le cause sono state trattenute in decisione.
DIRITTO
1. E’ materia del contendere la legittimità degli atti con cui l’Università degli Studi di Perugia ha respinto le istanze con cui gli odierni ricorrenti hanno chiesto l’attivazione di una procedura di chiamata volta all’assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017. 
2. In limine litis va disposta ai sensi dell’art. 70 cod.proc.amm. la riunione dei tre ricorsi stante l’evidente connessione oggettiva, in considerazione dell’identità del petitum, della causa petendi e dei singoli motivi di gravame.
3. Sempre in via preliminare, va disposta l’espunzione dal giudizio delle memorie depositate dalla difesa erariale in data 2 gennaio 2019 poiché tardive rispetto ai termini pacificamente decadenziali di cui all’art. 73 cod. proc. amm.
3.1. Tanto premesso, si osserva, incidentalmente, che l’eccezione di incompetenza sarebbe stata in ogni caso tardiva alla luce del disposto dell’art. 15 cod. proc. amm., avendo il Collegio già affermato la propria competenza con la citata ordinanza cautelare. La controversia in esame attiene, infatti, a rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, dovendo, pertanto, trovare applicazione il disposto dell’art. 13, comma 2, cod. proc. amm., ai sensi del quale “[p]er le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio”. E ciò anche nella lettura più restrittiva di detta previsione data dalla giurisprudenza per cui “è sempre stato pacifico che la disposizione si riferisca specificamente (e restrittivamente) alle controversie in materia di pubblico impiego, ossia a quelle tra l’impiegato e l’amministrazione (intesa quale datore di lavoro) e abbiano per oggetto pretese (diritti o interessi) inerenti al rapporto di lavoro. Il tutto, s’intende, a condizione che si tratti di rapporto lavorativo conservato alla giurisdizione del giudice amministrativo dopo la riforma del d.lgs. n. 80/1998” (C.d.S., A.P., ord. 11 dicembre 2012, n. 37). L’impugnazione della circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017, non risulta, d’altro canto, idonea a radicare la competenza in capo al TAR Lazio, sede di Roma, in applicazione del comma 3 del citato art. 13 cod. proc. amm., dato che tale circolare, nella parte in cui delinea l’ambito di applicazione dell’art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017 appare espressione di un’attività meramente interpretativa, in quanto tale suscettibile di “disapplicazione” da parte degli organi periferici e del giudice (cfr. C.d.S., A.P., ord. 14 novembre 2011, n. 19).
4. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017 per la sua mancata applicazione agli odierni ricorrenti nella loro qualifica di ricercatori universitari a tempo determinato. Il motivo è infondato per le considerazioni che seguono.
4.1. Il d.lgs. n. 75 del 2017 (c.d. decreto “Madia”) reca una riforma novellatrice del d.lgs. n. 165 del 2001 che, nel quadro della più ampia delega in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (di cui alla legge n. 124 del 2015), si pone come obiettivo dichiarato di ridurre il precariato nelle pubbliche Amministrazioni. L’art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017, rubricato “superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”, consente di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso di particolari requisiti, prevedendo, al comma 1, che: “Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati 2; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell’amministrazione di cui alla lettera a) che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni 3”. 
Come evidenziato da condivisibile giurisprudenza, la disposizione in esame ha natura facoltizzante, stante l’assenza di obbligo in capo alle Amministrazioni destinatarie di attivare le procedure di stabilizzazione; «[i]n ogni caso, si tratterà di scelte discrezionali dell’Amministrazione, come ben si evince dalla locuzione “le Amministrazioni possono…” utilizzata sia nel primo che nel secondo comma dell’art. 20 sopracitato. … Il D.Lgs. n. 75/2017, all’art. 20, non stabilisce che la totalità degli organici scoperti delle pubbliche Amministrazioni sia destinata alla copertura mediante procedure di stabilizzazione dei precari. Anzi, in tema di risorse, il terzo comma del citato art. 20 consente di finanziare il piano di stabilizzazione utilizzando i fondi destinati al lavoro flessibile, per il 50% della spesa sostenuta a tale titolo nel 2009, ex art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, a condizione di prevedere in bilancio la decurtazione del tetto di spesa di cui al predetto articolo 9, previa certificazione della sussistenza delle risorse da parte dell’organo di controllo interno. Restano vigenti, pertanto, tutti i limiti finanziari e di programmazione che la normativa generale impone per il reclutamento del personale nelle pubbliche Amministrazioni, sicché devono ritenersi ugualmente necessarie le concertazioni e le programmazioni che la normativa generale del 2006 prevede per la stabilizzazione dei precari e, in ultima istanza, ogni decisione spetta all’Amministrazione che decide di reclutare nuovo personale per la copertura dei posti disponibili, mediante stabilizzazione del precariato» (TAR Molise, 8 giugno 2018, n. 346; in tal senso anche TAR Lazio – Roma, sez. II bis, 6 giugno 2018, nn. 6326 e 6327).
4.2. In primo luogo va sottolineato che, come affermato dal parere espresso dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato nell’adunanza dell’11 aprile 2017 sull’affare n. 00422/2017, con riferimento alla procedura di cui al primo comma dell’art. 20 d.lgs. 75 del 2017 “[d]eve più in generale rilevarsi che la previsione di assunzioni dirette costituisce una rilevante eccezione al principio del concorso pubblico di cui all’art. 97 Cost., la cui inderogabilità è stata più volte ribadita Corte costituzionale (oltre che dalla giurisprudenza civile e amministrativa)”. Da tale natura eccezionale e derogatoria discende la necessità di una sua stretta interpretazione.
Ciò posto, non può condividersi la lettura di parte ricorrente secondo la quale, contrariamente a quanto affermato dall’Ateneo perugino in conformità con la circolare ministeriale n. 3/2017, l’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017 dovrebbe trovare applicazione anche rispetto alla categoria dei ricercatori universitari, in quanto non espressamente esclusa – come invece altre categorie citate al comma 9 del medesimo articolo – e considerato il generico riferimento del testo legislativo alle “assunzioni” a tempo indeterminato, senza far richiamo al contratto.
L’inapplicabilità della procedura a chiamata di cui all’art. 20 d.lgs. n. 75 del 2017 ai ricercatori universitari a tempo determinato, posta dall’Università di Perugia alla base del rigetto delle istanze presentate dagli odierni ricorrenti, è motivata con riferimento al peculiare regime di diritto pubblico cui sono attualmente sottoposte tali figure ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001. 
Il citato art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001, rubricato “Personale in regime di diritto pubblico”, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 22, comma 16, dello stesso d.lgs. n. 75 del 2017, al secondo comma recita: “Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari, a tempo indeterminato o determinato, resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all’articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421”.
Il legislatore, infatti, proprio con il d.lgs. n. 75 del 2017 è intervenuto a modificare e integrare anche su questo punto il d.lgs. n. 165 del 2001, chiarendo che anche la figura del ricercatore a tempo determinato – introdotta con la l. n. 240 del 2010 sulla quale si tornerà in seguito – rientra tra quelle il cui rapporto di lavoro, a differenza degli altri lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, resta regolato dalla speciale normativa di diritto pubblico. 
L’esame del d.lgs. n. 75 del 2017 e dei relativi atti parlamentari relativi al parere espresso sullo schema di decreto legislativo ne conferma l’applicabilità al solo pubblico impiego contrattualizzato, come testimoniato anche dal fatto che l’adozione del decreto legislativo sia stata preceduta dall’interlocuzione con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Inoltre, se è vero, come sottolineato dai ricorrenti, che all’art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017 non si parla di “contratti” a tempo indeterminato ma solo di “rapporti di lavoro” a tempo indeterminato, il riferimento ai contratti è contenuto nella relazione per la sottoposizione al parere parlamentare del citato schema di decreto legislativo. 
In tal senso correttamente si pone la circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3 del 2017, recante “indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”, che, individuando i destinatari della circolare stessa afferma: “La presente circolare è rivolta alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai sensi dell’articolo 3 del d.lgs. 165/2001, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti:
· i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato;
· il personale militare e delle Forze di polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
· il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia;
· i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall’articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287;
· il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari, a tempo indeterminato o determinato.
Analogamente rimangono assoggettati alla specifica disciplina dì settore, con riferimento al superamento del precariato e alle disposizioni in materia di lavoro flessibile:
· il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali;
· le Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, salvo quanto sarà previsto nel regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
Le disposizioni di legge oggetto della presente circolare non si applicano, pertanto, alle categorie di personale di cui ai precedenti due periodi, per le quali prevale il relativo speciale ordinamento sul reclutamento”.
Né assume carattere dirimente in fatto che il comma 9 dello stesso art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017, nell’individuare le categorie al cui reclutamento lo stesso articolo non si applica, non citi i ricercatori universitari, prevedendo, invece, espressamente l’applicabilità agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. La mancata menzione dei ricercatori universitari tra le categorie escluse dall’applicazione dell’art. 20 d.lgs. 75 del 2017, al comma 9 dello stesso articolo, appare, infatti, coerente con l’impostazione del testo legislativo indirizzato al solo pubblico impiego contrattualizzato.
Lo stesso argomento addotto da parte ricorrente – che richiamando l’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2015, afferma che ove il legislatore ha voluto escludere i ricercatori universitari a tempo determinato lo ha fatto esplicitamente – non appare attuale: non si tiene, infatti, conto della circostanza che solo con le modifiche apportate dallo stesso d.lgs. n. 75 del 2017, i ricercatori universitari a tempo determinato sono stati esplicitamente inseriti tra il personale sottoposti a regime speciale ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.
4.3. La specifica normativa del rapporto di impiego è posta per le categorie in esame dalla già citata legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, dal cui esame discendono ulteriori argomenti ostativi all’applicabilità in tali fattispecie dell’invocata procedura di stabilizzazione.
In primo luogo, la speciale normativa sul reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, di cui alla legge n. 240 del 2010, all’art 24, comma 9, prevede che “i contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli [della docenza universitaria]. L’espletamento del contratto di cui al comma 3, lettere a) e b), costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l’accesso alle pubbliche amministrazioni”.
Questa previsione, di carattere speciale, non può ritenersi superata dal successivo art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017 avente portata generale, in quanto non espressamente derogata.
Inoltre, come evidenziato dalla difesa erariale, la legge n. 240 del 2010, nell’introdurre la nuova figura del ricercatore universitario a tempo determinato, non ha più previsto forme di reclutamento per i ricercatori a tempo indeterminato, ponendo di fatto ad esaurimento questa categoria di personale. L’art. 29, comma 1, della l. n. 240 del 2010, infatti, espressamente prevede che “[f]ermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le università possono avviare esclusivamente le procedure previste dal presente titolo” (Titolo III Norme in materia di personale accademico e riordino della disciplina concernente il reclutamento, nel quale è collocato l’art. 24 dedicato ai ricercatori a tempo determinato). Pertanto, nonostante non vi sia una espressa previsione in tal senso, la mancata disciplina del reclutamento di ricercatori a tempo indeterminato destina di fatto tale categoria all’esaurimento, non essendo più alimentata (in tal senso, TAR Umbria, 23 aprile 2018, n. 255). Ne consegue che un’interpretazione dell’art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017 volta alla sua applicazione alla categoria dei ricercatori a tempo determinato – con loro conseguente stabilizzazione in un ruolo ormai chiuso – si porrebbe direttamente in contrasto con l’impianto della riforma dell’o