La procedura valutativa di cui al richiamato art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, attribuisce alle Università, nei limiti delle risorse disponibili, di valutare i titolari di contratto in servizio presso l’Ateneo medesimo e in possesso di abilitazione scientifica, ai fini della loro chiamata nel ruolo di professori. Tuttavia, pur essendo una procedura agevolata di accesso rispetto a quella selettiva ordinaria, aperta a tutti i soggetti di cui all’art. 18 della stessa legge, non può essere rimessa a valutazioni libere, secondo il criterio dell’intuitus personae. Anche per tali procedure particolari è invero necessario assicurare il rispetto dei principi generali di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento (cfr. TAR Veneto, Venezia, Sez. I, 22 giungo 2018, n. 674).
Tra questi obblighi di trasparenza rientra indubbiamente anche l’obbligo per il Rettore, una volta assunta la decisione (facoltativa) di avvalersi del parere del c.d. Mentoring Group ai fini di una migliore valutazione del candidato, di dare conto delle ragioni per le quali, nonostante il parere positivo espresso da quella Commissione, abbia ritenuto di discostarsi così nettamente.
(Nel caso di specie, il giudice amministrativo, pur reputando ragionevole la decisione del Rettore, in quanto non appartenente allo stesso settore scientifico disciplinare rispetto a quello oggetto di valutazione, né alla stessa Facoltà, di avvalersi dei tre mentori-appartenenti alla Facoltà di afferenza del candidato secondo il Regolamento-, così da garantire la migliore valutazione possibile della professionalità del candidato, osserva nondimeno che, una volta assunta tale decisione, essa non può risolversi in una mera formalità. In altre parole, una volta acquisito, il parere andava tenuto in adeguata considerazione da parte del Rettore, non necessariamente per prestarvi adesione, ma per essere confutato, se non condiviso).
TAR Trentino Alto Adige, Bolzano, 2 aprile 2019, n. 89
Procedura concorsuale posto Professore II fascia-Articolo 24, comma 6, legge 30 dicembre 2010, n. 240-Poteri Rettore
N. 00089/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00167/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Terranova, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Barbara Calza e [#OMISSIS#] Ciardullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Libera Università di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] von [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Bolzano, via della [#OMISSIS#], n. 14;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
1) del decreto del Rettore della Libera Università di Bolzano n. -OMISSIS-, pubblicato all’albo e sul sito web della Libera Università di Bolzano il -OMISSIS-, con cui il Rettore ha disposto la conclusione della procedura di valutazione interna di un -OMISSIS-nel settore -OMISSIS-, in quanto -OMISSIS–OMISSIS- non ha raggiunto il punteggio minimo per una valutazione positiva;
2) del verbale n. -OMISSIS-, contenente la valutazione del Rettore della Libera Università di Bolzano sull’attività -OMISSIS-del -OMISSIS-, nonché sulla sua partecipazione all’attività accademica, recante la data del -OMISSIS-, di cui si è avuta conoscenza solo in data -OMISSIS-, a seguito di istanza di accesso agli atti del procedimento;
nonché di tutti gli altri atti preparatori, presupposti, conness-OMISSIS- conseguenti;
e per la condanna della LUB al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Libera Università di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno -OMISSIS-la consigliere [#OMISSIS#] Pantozzi Lerjefors e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Rettore della Libera Università di Bolzano (di seguito LUB) indiceva, con decreto n.-OMISSIS-, “Procedure valutative interne per la copertura di -OMISSIS- di -OMISSIS-ai sensi dell’art. 24, comma 6, legge 30 dicembre 2010, n. 240”, di cui -OMISSIS-destinato alla -OMISSIS-, Settore -OMISSIS-(-OMISSIS-), Settore -OMISSIS-(-OMISSIS-) (doc. 5 del ricorrente).
Con domanda dell’-OMISSIS- il dott. -OMISSIS- chiedeva alla LUB d-OMISSIS-ssere ammesso a partecipare alla sopra citata procedura di valutazione interna, in quanto in possesso del titolo di -OMISSIS- presso la LUB, nonché dell’abilitazione scientifica nazionale per il settore interessato e per la -OMISSIS-di professore. Nella domanda il ricorrente dichiarava d-OMISSIS-ssere in possesso delle conoscenze linguistiche necessarie per l’ammissione alla procedura interna (Opzione: 1a lingua C1; 2a lingua B2; 3a lingua B1) e allegava i pareri individual-OMISSIS- collegial-OMISSIS-spressi dalla Commissione giudicatrice ministeriale nell’ambito dell’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché copia degl-OMISSIS-siti delle valutazioni degli studenti dei corsi di insegnamento tenuti dal candidato presso la LUB (doc. 6 del ricorrente).
Con l’impugnato decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-il Rettore della LUB disponeva “la conclusione della procedura di valutazione interna per un -OMISSIS-nel settore -OMISSIS-(-OMISSIS-) presso la -OMISSIS-, in quanto -OMISSIS-Dr. -OMISSIS- non ha raggiunto il punteggio minimo per una valutazione positiva” (doc. 1 del ricorrente).
A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1. “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/1990 per carenza di motivazione, nonché degli artt. 18.3 del Regolamento e 6 del Bando. Violazione del giusto procedimento e dei principi di trasparenza, non discriminazione, imparzialità, ragionevolezza e non arbitrarietà. Eccesso di potere per difetto dei presuppost-OMISSIS- di istruttoria. Difetto di motivazione”;
2. “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/1990 e degli artt. 18.3 del Regolamento e 6 del Bando. Violazione dei giusto procedimento e dei principi di trasparenza, non discriminazione, imparzialità, ragionevolezza e non arbitrarietà. Eccesso di potere per difetto dei presuppost-OMISSIS- di istruttoria. Contraddittorietà tra att-OMISSIS- illogicità manifesta. Difetto di motivazione”;
3. “Violazione dell’art. 18.3 del Regolamento e dell’art. 6 del Bando per avere adottato il Decreto -OMISSIS- senza sentire i due Prorettori. Eccesso di potere. Difetto di motivazione”;
4. “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 e dell’art. 1, comma 1, della Legge 7.8.1990, n. 241, sotto il profilo della violazione dei criteri d-OMISSIS-fficacia ed imparzialità iv-OMISSIS-nunciati. Eccesso di potere pe illogicità del provvedimento di chiusura della procedura e per carenza di istruttoria. Illegittimità derivata”;
5. “Violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/90 e del giusto procedimento. Eccesso di potere per erroneità nei presuppost-OMISSIS- nelle valutazioni”.
In via istruttoria, in caso di dubbio sulle sue attività scientifiche, didattiche e accademiche, il ricorrente ha chiesto al Collegio di disporre una consulenza tecnica d’ufficio.
Il ricorrente ha chiesto inoltre la condanna della LUB al risarcimento dei danni subiti per effetto della asserita illegittimità degli atti impugnati, con riserva di quantificarli in corso di giudizio.
Si è costituita in giudizio la LUB, eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione e chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto inammissibile e comunque infondato, previa reiezione dell’istanza cautelare.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, pubblicata il -OMISSIS-, il Collegio ha ritenuto che le esigenze cautelari prospettate dal ricorrente fossero sufficientemente tutelate con la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a..
In vista dell’udienza pubblica fissata per il-OMISSIS-, le parti hanno depositato memorie (anche di replica), a sostegno delle rispettive difese.
All’udienza pubblica del-OMISSIS-, sentite le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Va vagliata anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione, sollevata dalla difesa della LUB, sul rilievo che oggetto della controversia sarebbe un’attività di diritto privato posta in essere dalla LUB, anche se riguardante personale docente e ciò anche in base a un’interpretazione adeguatrice dell’art. 3 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che si riferisce chiaramente alle università statali. Anche da un punto di vista soggettivo, i docenti della LUB sarebbero equiparati al personale di impiego pubblico privatizzato.
L’eccezione non è fondata.
E’ bene premettere che la presente controversia ha per oggetto una procedura di valutazione interna, alla quale sono ammessi a partecipare, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, “professori di seconda fascia e -OMISSIS- a tempo indeterminato in servizio nell’università medesima, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16”.
Dunque si tratta di una procedura interna, riservata a chi è già in servizio presso la LUB.
Il ricorrente, nella domanda di partecipazione alla procedura in esame, ha infatti dichiarato di “prestare servizio presso la Libera Università di Bolzano in qualità di -OMISSIS-” e di “essere in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale” di cui si tratta “e per la -OMISSIS- ai sensi dell’art. 16 della legge 240/2010” (cfr. doc. 6 del ricorrente).
Così inquadrata la controversia, osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, “sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4”.
Il comma 4 dell’art. 63 precisa poi che “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’art. 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.
La giurisprudenza ha chiarito che gli atti di procedure concorsuali interne, riservate ai dipendenti delle amministrazioni per una progressione verticale, è rimessa alla giurisdizione del giudice amministrativo: “L’art. 63, comma 4, D. Lgs. n. 165 del 2001, va interpretato nel senso che per procedure concorsuali di assunzione debbono intendersi non solo quelle che determinano la instaurazione del rapporto di lavoro con un ente pubblico, ma anche quelle che, a rapporto già instaurato, comportano il passaggio, all’interno dell’ente, da una posizione funzionale ad un’altra qualitativamente diversa, secondo la strutturazione di categorie e qualifiche previste dalla contrattazione collettiva di settore” (cfr. Cassazione civile, Sez. Unite, 17 dicembre 2014; nello stesso senso, vedi anche TAR Lazio, Roma Sez. III-quater, 14 novembre 2018, n. 10987, TAR Campania, Napoli, Sez. V, 24 gennaio 2018, n. 484l e TAR Lazio, Latina, Sez. I, 5 febbraio 2013, n. 121).
Il richiamato art. 3 del D. Lgs. n. 165 del 2001 (”Personale in regime di diritto pubblico”) chiarisce, al comma 2, che “il rapporto di impiego dei professor-OMISSIS- dei -OMISSIS- universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all’articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazion-OMISSIS-d integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421”.
Resta da chiarire se la LUB abbia natura pubblica, rientrando in questo caso la presente controversia nella giurisdizione di questo giudice, per effetto del combinato disposto delle norme citate.
L’art. 1 dello Statuto della LUB chiarisce che l’Università “appartiene alla categoria degli istituti universitari previsti dall’art. 1, n. 2 del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. -OMISSIS-92, ed è autorizzata a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 245” (comma 2).
E’ pur vero che la LUB ha personalità giuridica e autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa e disciplinare, “nei limiti delle leggi sull’ordinamento universitario” (comma 3), ma la sua costituzione è avvenuta su iniziativa pubblica, il fine è certamente pubblico (cfr. art. 1 del R.D. 31 agosto 1933, n. -OMISSIS-92), i titoli di studio rilasciati hanno valore legale e anche il finanziamento è prevalentemente pubblico (cfr. art. 3 dello Statuto). Appare di conseguenza non dubitabile il riconoscimento della natura di persona giuridica pubblica della LUB, che deriva dalla ineludibile rilevanza di scopi, struttura organizzativa e poteri amministrativi, del tutto analoghi a quelli delle università statali.
Né l’ordinamento delle università libere è stato modificato, per quanto di interesse, dalla disciplina di cui al DPR 11 luglio 1980, n. 382 e alle leggi 9 maggio 1989, n. 168, 7 agosto 1990, n. 245 e 19 novembre 1990, n. 341, come più volte affermato dalla giurisprudenza (cfr. Cassazione civile, Sez. Un. 11 marzo 2004, n. 5054 e 1° marzo 2002, n. 3033).
Può quindi concludersi che la presente controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo adito.
2. La domanda di annullamento degli atti impugnati è fondata.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole che l’impugnata decisione del Rettore di non promuovere il ricorrente a -OMISSIS-della LUB sia viziata da carenza di una congrua motivazione, oltreché da opacità e da assenza di contraddittorio.
La Commissione, formata da tre mentori (c.d. Mentoring Group), chiamata a esprimere un parere, ha espresso un parere positivo in data -OMISSIS-, sia sull’attività -OMISSIS-del ricorrente, sia sul suo contributo all’attività accademica, attribuendogli complessivamente -OMISSIS- rispetto ai 100 punti massimi previsti, ossia un punteggio ben superiore agli 80 punti previsti per la chiamata di professore di -OMISSIS-. Di tale parere non vi sarebbe però traccia, né nel verbale n. -OMISSIS-, né nel decreto n. -OMISSIS-: più precisamente, il verbale n. -OMISSIS- si limiterebbe a richiamare genericamente il parere, senza neppure indicare la positività del giudizio espresso, mentre il decreto n. -OMISSIS- avrebbe totalmente ignorato il parere.
Il Rettore avrebbe dovuto quantomeno fornire una motivazione per potersi discostarsi del tutto dalla valutazione positiva espressa dal c.d. Mentoring Group, nell’attribuire-OMISSIS-, -OMISSIS-, sui 100 massimi previsti. Il Rettore non potrebbe decidere di nominare una Commissione ai sensi dell’art. 18.3 del Regolamento e dell’art. 6 del Bando per valutare un candidato ai fini della promozione a professore di -OMISSIS-per poi ignorarne completamente il giudizio, senza addurre alcuna motivazione.
Il comportamento omissivo del Rettore sarebbe ancora più grave, considerato che lo stesso non avrebbe le necessarie competenze per valutare i titoli del ricorrente, non appartenendo al settore concorsuale o scientifico-disciplinare del candidato.
La censura di difetto di motivazione è fondata.
Si è già detto che l’art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010 ha introdotto nell’ordinamento una procedura agevolata di accesso al ruolo di professore di -OMISSIS- -OMISSIS- per i professori di -OMISSIS- e per i -OMISSIS- a tempo indeterminato in servizio presso l’ateneo, purché in possesso della relativa abilitazione nazionale.
Il Consiglio di facoltà, con delibera del 19 aprile 2013, n. 18 e s.m. ha approvato il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo, straordinar-OMISSIS- di chiara fama e dei -OMISSIS- a tempo determinato” (cfr. doc. 4 del ricorrente).
L’art. 2 del citato Regolamento, tra i canali di reclutamento per le chiamate dei professori di -OMISSIS- -OMISSIS-, prevede alla lett. b), la chiamata di professori di -OMISSIS- -OMISSIS-, ai sensi della legge n. 240/2010, per “professori di -OMISSIS- e -OMISSIS- di ruolo in servizio presso l’Ateneo, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell’art. 16 della L. 240/2010, per la fascia corrispondente a quella per la quale è bandita la procedura valutativa (-OMISSIS- -OMISSIS-)…”
Il successivo art. 18, nel disciplinare la procedura valutativa interna relativa alla chiamata di -OMISSIS- di ruolo e di professori di -OMISSIS- in servizio presso l’Università nel ruolo dei professori di -OMISSIS- -OMISSIS-, dispone che “le domande di promozione dei professor-OMISSIS- -OMISSIS-, che sono in servizio preso l’Ateneo e che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della L. 240/2010, sono valutate dal Rettore, sentiti ambedue i Prorettori, sulla base dei criteri di valutazione di cui all’allegato I del presente regolamento. Se ritenuto opportuno, il Rettore si può avvalere del parere del Mentoring Group della Facoltà d’afferenza del candidato. Al termine della valutazione delle singole domande, il rettore, sentit-OMISSIS-ntrambi i Prorettori, esprime un parere complessivo, che garantisce anche una coerenza a livello d’Ateneo delle proposte di chiamata, e sottopone ai Consiglio di facoltà d’afferenza dei candidati una lista prioritaria di candidati da proporre per la promozione interna”.
I criteri di valutazione da osservare per la valutazione, indicati nell’allegato 1 del citato Regolamento, sono riconducibili alle voci “Prestazioni scientifiche”, “Didattica” e “Contributi alla comunità accademica”, alle quali sono assegnati rispettivamente i seguenti punteggi massimi: 40, 40 e 20 punti. L’Allegato specifica inoltre che, ai fini della procedura valutativa interna, vanno considerate solo le attività svolte nei tre anni antecedenti la presentazione della domanda di promozione (cfr. doc. 4 del ricorrente).
L’art. 6 del Bando, con riferimento alla valutazione dei candidati, si limita a ripetere quanto previsto dal sopra citato art. 18 del Regolamento (cfr. doc. 5 del ricorrente).
Nel verbale n. -OMISSIS-, relativo alla procedura valutativa interna in esame, il Rettore afferma che “il candidato non ha raggiunto il punteggio minimo ai fini della selezione per la carriera interna” (che era pari a 80 punti su un massimo di 100), dando atto, nelle premesse, di avere preso visione del parere del c.d. Mentoring Group, parte integrante del verbale (allegato A), dal quale risulta che la Commissione composta dai tre mentori ha valutato l’attività scientifica del ricorrente con il punteggio di -OMISSIS-, l’attività didattica con il punteggio di -OMISSIS-e i contributi all’attività accademica con il punteggio di -OMISSIS-, raggiungendo il punteggio complessivo di -OMISSIS-(cfr. doc.2 del ricorrente). Nessun riferimento è contenuto nel verbale sulle ragioni per le quali il Rettore non ha condiviso il suddetto parere.
Nel decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, il Rettore si limita a richiamare nelle premesse il verbale n. -OMISSIS- e a disporre la conclusione della procedura di valutazione interna sub iudice “in quanto -OMISSIS-Dr. -OMISSIS- non ha raggiunto il punteggio minimo per una valutazione positiva” (cfr. doc. 1 del ricorrente).
Osserva il Collegio che la procedura valutativa di cui al richiamato art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010 (c.d. legge [#OMISSIS#]), che attribuisce alle Università, nei limiti delle risorse disponibili, di valutare i -OMISSIS- titolari di contratto in servizio presso l’Ateneo medesimo e in possesso di abilitazione scientifica, ai fini della loro chiamata nel ruolo di professori di -OMISSIS- -OMISSIS-, pur essendo una procedura agevolata di accesso rispetto a quella selettiva ordinaria, aperta a tutti i soggetti di cui all’art. 18 della stessa legge, non può essere rimessa a valutazioni libere, secondo il criterio dell’intuitus personae. Anche per tali procedure particolari è invero necessario assicurare il rispetto dei principi generali di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento (cfr. TAR Veneto, Sez. I, 22 giungo 2018, n. 674).
Tra quest-OMISSIS-bblighi di trasparenza rientra indubbiamente anche l’obbligo per il Rettore, una volta assunta la decisione (facoltativa) di avvalersi del parere del c.d. Mentoring Group ai fini di una migliore valutazione del candidato, di dare conto delle ragioni per le quali, nonostante il parere positivo espresso da quella Commissione, abbia ritenuto di discostarsi così nettamente.
Il Collegio, pur reputando ragionevole la decisione del Rettore, in quanto non appartenente allo stesso settore scientifico disciplinare rispetto a quello oggetto di valutazione, né alla stessa Facoltà, di avvalersi dei tre mentori (appartenenti alla Facoltà di afferenza del candidato secondo il Regolamento), così da garantire la migliore valutazione possibile della professionalità del candidato, osserva nondimeno che, una volta assunta tale decisione, essa non può risolversi in una mera formalità. In altre parole, una volta acquisito, il parere andava tenuto in adeguata considerazione da parte del Rettore, non necessariamente per prestarvi adesione, ma per essere confutato, se non condiviso.
Nel caso in esame, invece, nell’esprimere il giudizio negativo, il Rettore non ha tenuto minimamente in considerazione il parere espresso dal c.d. Mentoring Group, omettendo d-OMISSIS-splicitare le ragioni per le quali abbia inteso discostarsi dal giudizio ampio e analitico della Commissione d-OMISSIS-[#OMISSIS#], che era stato di chiaro segno positivo per il candidato.
Anche tenendo conto della sola attività scientifica degli ultimi tre anni il giudizio del c.d. Mentoring Group è infatti decisamente positivo: “Se consideriamo il periodo -OMISSIS-, rilevano -OMISSIS- indexed pubblications, per una media di -OMISSIS-, livello eccellente (cfr. traduzione relazione Mentoring Group, depositata dal ricorrente -OMISSIS-).
Quanto al criterio della qualità didattica, la Commissione riporta che il candidato “negli ultimi 5 anni è stato sempre coinvolto in corsi del settore…, insegnando tra-OMISSIS-l’anno in materie relative -OMISSIS-. La valutazione degli studenti… è pari a -OMISSIS-, valore soddisfacente”.
Infine, con riferimento al criterio delle collaborazion-OMISSIS- contributi all’attività accademica, il c.d. Mentoring Group rileva che il candidato “…ha svolto un’intensa attività, espletando compiti istituzionali della Facoltà, partecipando a varie commissioni (Erasmus, consulente di BSc, comitato Phd, ulteriori diversi comitati, consiglio d’esami, commissione preparatoria delle classifiche)”.
Sulla scorta di tali considerazioni, il Collegio ritiene in conclusione fondata la censura di difetto di motivazione.
3. La domanda di condanna della LUB al risarcimento dei danni va invece rigettata a fronte della genericità della prospettazione in merito ai presunti danni.
Invero, il principio generale dell’onere della prova previsto nell’art. 2697 c.c. si applica, anche, all’azione di risarcimento per danni proposta dinanzi al giudice amministrativo, con la conseguenza che spetta al danneggiato fornire in giudizio la prova di tutti gl-OMISSIS-lementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, e quindi del danno di cui si invoca il ristoro per equivalente monetario, con la conseguenza che, laddove la domanda di risarcimento danni manchi della prova del danno da risarcire, la stessa deve essere respinta (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 22 gennaio 20-OMISSIS- n. 282 e Sez. Vi, 10 dicembre 2018, n. 6971).
Per tutte le ragion-OMISSIS-sposte, assorbita ogni altra censura, va accolta la domanda di annullamento degli atti impugnati, con conseguente loro annullamento, mentre va rigettata la domanda di risarcimento dei danni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
– accoglie la domanda di annullamento degli atti impugnati e, per l’effetto, annulla gli atti indicati in epigrafe sub 1) e 2);
– rigetta la domanda di risarcimento dei danni.
Condanna la LUB a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre IVA, CPA e altri oneri accessori di legge, nonché le spese sostenute dal ricorrente a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritt-OMISSIS- della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS-con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Del Gaudio, Consigliere
[#OMISSIS#] Falk [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Pantozzi Lerjefors, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 02/04/2019
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificat