Ai fini del riconoscimento dell’attività di servizio prestato in qualità di funzionario tecnico e/o collaboratore tecnico presso un’Università, ai sensi dell’art. 103, comma 3, D.P.R. 11 luglio 1980. n. 382 (“Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica”), come modificato dall’art. 23, l. n. 488/1999 e nel testo risultante dalla invocata sentenza n. 191 del 2008 della Corte costituzionale, a far tempo dalla data di inquadramento nella fascia dei ricercatori universitari confermati, si individua la posizione di tre gruppi distinti di soggetti, a seconda della diversa esperienza professionale pregressa maturata prima dell’assunzione della qualifica di ricercatore:
a) il gruppo dei ricercatori che hanno svolto le attribuzioni proprie della qualifica di tecnico laureato cui va esteso senz’altro il beneficio;
b) il gruppo dei funzionari tecnici cui va anche riconosciuto il beneficio, avendo sostituito questo profilo professionale quello del tecnico laureato ai sensi del D.P.C.M. 24 settembre 1981 (di attuazione degli art. 79 e 80 della l. 11 luglio 1980 n. 312);
c) il gruppo dei soggetti, infine, già collaboratori amministrativi, che hanno assunto ope legis l’ottava qualifica in quanto muniti di laurea, se ciò abbia comportato la concreta assunzione del profilo professionale tecnico nell’ambito dell’area tecnico-scientifica, restando naturalmente esclusa per costoro la possibilità di valersi del periodo di servizio prestato in settima qualifica e nel distinto profilo di collaboratore tecnico o amministrativo (cfr., tra le molte, Cons. Stato, Sez. VI, 4 febbraio 2014 n. 522).
Nel caso di specie sussistono i presupposti di cui alla prima delle ipotesi così distinte, trattandosi di tecnico laureato, mentre la parte della domanda che vorrebbe estendere il beneficio all’attività prestata quale collaboratore amministrativo, con qualifica di settimo livello, per tutto tale periodo non può essere accolta.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2291
Ricercatore-Equiparazione Tecnico laureato
N. 02291/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02662/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2662 del 2013, proposto dal signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] D’[#OMISSIS#] ed elettivamente domiciliato presso l’avvocato [#OMISSIS#] D’[#OMISSIS#] in Roma, viale dei Parioli, n. 76;
contro
l’Università degli Studi di L’Aquila, in persona del Magnifico Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, L’Aquila, 20 dicembre 2012 n. 879, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata Università;
Esaminate le memorie difensive e gli ulteriori atti depositati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2019 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’avvocato [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#] e l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il professor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] riferisce di avere prestato servizio presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma sviluppandosi lo stesso con le seguenti modalità:
– con decorrenza giuridica dal 10 luglio 1990 e decorrenza economica da 15 settembre 1990 è stato nominato “collaboratore tecnico ruolo prova”;
– dall’1 aprile 1991 è stato immesso in ruolo con il profilo di “collaboratore tecnico”;
– dall’1 novembre 1993 è stato inquadrato, ai sensi della l. 21/91, [#OMISSIS#] VIII qualifica funzionale con il profilo di “funzionario tecnico”;
– dal 9 agosto 2000 è stato inserito, ai sensi del C.C.N.L. 98/01, [#OMISSIS#] categoria “D” posizione economica “D2”, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati.
L’odierno appellante ricorda poi che, successivamente ai fatti appena descritti, egli è cessato dal servizio presso la predetta Università a far data dall’1 novembre 2000, in seguito alla nomina a professore associato presso l’Università degli Studi di L’Aquila, dove presta servizio all’atto della proposizione del presente appello.
2. – Il professor [#OMISSIS#] riferisce ancora di avere presentato ai competenti uffici dell’Università degli Studi di L’Aquila domanda, ai sensi dell’art. 103 DPR 11 luglio 1980, n. 382, al fine di ottenere il riconoscimento giuridico ed economico dei servizi pregressi per i 2/3 dell’intero periodo svolto prima della nomina a professore associato e quindi di poter godere dei conseguenti benefici retributivi e di carriera connessi al riconoscimento della [#OMISSIS#] anzianità, ma l’Ateneo di appartenenza negava tali riconoscimenti, sicché egli attualmente “è inquadrato ai fini economici [#OMISSIS#] classe stipendiale di livello “0”, nonostante che in virtù dei pregressi servizi prestati abbia pieno diritto al trattamento economico corrispondente alla 4″ classe stipendiale del profilo di appartenenza” (così, testualmente, a pag. 2 dell’atto di appello).
Più in particolare l’amministrazione universitaria, dapprima con nota del 4 luglio 2005 e, successivamente, con nota del 2 luglio 2007, con la quale veniva confermato il precedente avviso sfavorevole, affermava di non poter dar seguito alla richiesta “in quanto il servizio in oggetto non è espressamente ricompreso fra le figure previste nell’art. 103 del D.P.R. 382/80” (così nei predetti atti di diniego).
2. – Il professor [#OMISSIS#] ha quindi proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sede di L’Aquila sostenendo la illegittimità del provvedimento di diniego opposto dall’Ateneo aquilano alla richiesta di riconoscimento del diritto alla valutazione dei servizi prestati nei [#OMISSIS#] di collaboratore tecnico e di funzionario tecnico presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma formulando due complessi motivi di impugnazione.
Il Tribunale però respingeva la domanda giudiziale dinanzi ad esso proposta, con sentenza 20 dicembre 2012 n. 879, di talché il professor [#OMISSIS#] spiegava appello dinanzi a questo Consiglio al fine di ottenere, in riforma della sentenza di primo grado, il riconoscimento del diritto alla valutazione dei servizi prestati presso l’Università di Roma “La Sapienza”.
Egli propone, riproducendo sostanzialmente le censure dedotte in primo grado, due complessi motivi di appello sostenendo la erroneità della conclusione alla quale è [#OMISSIS#] il Tribunale amministrativo regionale.
3. – Si è costituita in giudizio l’appellata Università, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che venisse confermata la sentenza di primo grado e quindi respinto l’appello proposto.
Alla udienza pubblica del 7 marzo 2019 l’appello è stato trattenuto in decisione.
4. – La Sezione si è occupata più volte della questione qui oggetto di contenzioso in grado di appello, anche con decisione recentissima, determinandosi quindi un orientamento giurisprudenziale consolidato rispetto al quale, anche nel [#OMISSIS#] di specie, non si rinvengono motivi perché non possa essere confermato. Ne deriva che, nel prosieguo, verranno riprodotti per ampi stralci i contenuti delle decisioni che hanno dato [#OMISSIS#] alla formazione del citato orientamento, ciò sia per ragioni di sinteticità degli strumenti processuali sia per ragioni di conformità anche espressiva dei contenuti recati dagli uniformi precedenti giurisprudenziali.
Come si è sopra chiarito, nel riferire della vicenda che ha preceduto l’appello in esame, la controversia ha ad oggetto il riconoscimento giuridico ed economico, [#OMISSIS#] misura e nei limiti indicati dall’art. 103 del D.P.R- 382/1980 ed ai fini della progressione [#OMISSIS#] attuale qualifica di carriera universitaria (per 2/3), del periodo di servizio precedentemente svolto in qualità di “tecnico laureato”.
In argomento la Corte costituzionale, come ha ricordato anche il [#OMISSIS#] di prime cure [#OMISSIS#] sentenza qui oggetto di appello, con la sentenza 6 giugno 2008 n. 191 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 103, comma 3, D.P.R. 382/1980, modificato dall’art. 23 l. 23 dicembre 1999, n. 488, [#OMISSIS#] parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all’atto della loro immissione [#OMISSIS#] fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l’attività effettivamente prestata nelle università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca.
[#OMISSIS#] specifico il [#OMISSIS#] delle legge ha puntualizzato che il legislatore ben può prevedere, a favore dei dipendenti pubblici all’atto dell’assunzione, il riconoscimento dei servizi già prestati in pubbliche amministrazioni, limitandolo ai casi di passaggi di carriera tra diverse amministrazioni, tuttavia in presenza di un’identità ordinamentale che consenta di ravvisare una corrispondenza di qualifiche, ovvero addirittura all’ipotesi di omogeneità di carriera per il servizio prestato anteriormente alla nomina, e che comunque, in presenza di un simile presupposto, il riconoscimento deve essere operato in modo da evitare irragionevoli disparità di trattamento, la differenza tra il trattamento che la disposizione censurata riserva ai tecnici laureati che diventino ricercatori, rispetto a quello riservato ai tecnici laureati che diventino professori, pur in presenza di un meccanismo molto simile per il transito al relativo ruolo, è manifestamente irragionevole e [#OMISSIS#] quindi gli artt. 3 e 97 Cost..
Il [#OMISSIS#] di primo grado, nel [#OMISSIS#] qui in esame, ha tratto dall’insegnamento della Corte costituzionale la conseguenza in virtù della quale il beneficio sarebbe stato limitato ai tecnici laureati immessi nei ruoli dei ricercatori tramite concorso riservato (così, [#OMISSIS#] sentenza fatta qui oggetto di appello, alle pagg. 9 e 10).
5. – Tale interpretazione del [#OMISSIS#] della Corte deve essere sottoposto ad una nuova meditazione.
Infatti, se sul versante sostanziale la limitazione sarebbe del tutto illogica e fonte di palese disparità di trattamento, anche sul versante formale la sentenza della Corte non impone tale limitazione, laddove conclude nel senso che, nel quadro ordinamentale vigente, la differenza tra il trattamento che la disposizione impugnata riserva ai tecnici laureati che diventino ricercatori, rispetto a quello riservato ai tecnici laureati che diventino professori, è manifestamente irragionevole
Come ancora di recente evidenziato dalla Sezione (cfr., Cons. Stato, Sez. VI, 13 novembre 2018 n. 6368), non è rintracciabile [#OMISSIS#] legge, così come [#OMISSIS#] sentenza 191/2008 citata, alcuna delimitazione a favore dei ricercatori confermati a seguito del concorso c.d. riservato, bandito ai sensi dell’art. 1, comma 10, l. 4/1999, rispetto a coloro immessi nel ruolo a seguito di superamento di concorso ordinario e confermati dopo 3 anni di attività di ricerca.
La circostanza, meramente fattuale, che la sentenza della Corte costituzionale 191/2008 abbia riguardato tecnici laureati inquadrati nel ruolo dei ricercatori confermati per effetto del superamento di un concorso riservato indetto ex art. 1, comma 10, l. 4/1999, mentre l’appellato è stato vincitore di un normale concorso pubblico per collaboratore tecnico e poi inquadrato quale funzionario tecnico, costituisce circostanza inidonea di per sé a giustificare una disparità di trattamento tra le due categorie.
6. – Va quindi ribadito l’orientamento già espresso dalla sezione. Ai fini del riconoscimento dell’attività di servizio prestato in qualità di funzionario tecnico e/o collaboratore tecnico presso un’Università, ai sensi dell’art. 103, comma 3, D.P.R. 11 luglio 1980. n. 382 (“Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica”), come modificato dall’art. 23, l. n. 488/1999 e nel testo risultante dalla invocata sentenza n. 191 del 2008 della Corte costituzionale, a far tempo dalla data di inquadramento [#OMISSIS#] fascia dei ricercatori universitari confermati, si individua la posizione di tre gruppi distinti di soggetti, a seconda della diversa esperienza professionale pregressa maturata prima dell’assunzione della qualifica di ricercatore:
a) il gruppo dei ricercatori che hanno svolto le attribuzioni proprie della qualifica di tecnico laureato cui va esteso senz’altro il beneficio;
b) il gruppo dei funzionari tecnici cui va anche riconosciuto il beneficio, avendo sostituito questo profilo professionale quello del tecnico laureato ai sensi del D.P.C.M. 24 settembre 1981 (di attuazione degli art. 79 e 80 della l. 11 luglio 1980 n. 312);
c) il gruppo dei soggetti, infine, già collaboratori amministrativi, che hanno assunto ope legis l’ottava qualifica in quanto muniti di laurea, se ciò abbia comportato la concreta assunzione del profilo professionale tecnico nell’ambito dell’area tecnico-scientifica, restando naturalmente esclusa per costoro la possibilità di valersi del periodo di servizio prestato in settima qualifica e nel distinto profilo di collaboratore tecnico o amministrativo (cfr., tra le molte, Cons. Stato, Sez. VI, 4 febbraio 2014 n. 522).
Nel [#OMISSIS#] di specie sussistono i presupposti di cui alla prima delle ipotesi così distinte, trattandosi di tecnico laureato, mentre la parte della domanda che vorrebbe estendere il beneficio all’attività prestata quale collaboratore amministrativo, con qualifica di settimo livello, per tutto tale periodo non può essere accolta.
7. – Per quanto sopra trova dunque motivo di essere parzialmente accolto l’appello proposto, limitatamente alla respinta domanda di riconoscimento del periodo di servizio svolto quale “funzionario tecnico”, che quindi va accolta, mentre va confermata la reiezione della parte della domanda volta ad ottenere il riconoscimento del servizio svolto quale “collaboratore tecnico”.
D’altronde l’interpretazione limitativa propugnata nell’impugnata sentenza, oltre a non trovare un univoco appiglio [#OMISSIS#] pronuncia additiva della Corte costituzionale, si espone a [#OMISSIS#] dubbi di costituzionalità sotto il profilo della disparità di trattamento e di irragionevolezza, non apparendo sorretta da adeguata ratio giustificativa una diversità di trattamento, in punto di riconoscimento dei servizi pre-ruolo di laureato tecnico (o di funzionario tecnico; cfr., ancora sul punto, per tutte, Cons. Stato, Sez. VI, 26 giugno 2013 n. 3499), tra chi, come l’odierno appellante, pur essendo nel possesso dei requisiti per l’accesso al concorso riservato, per motivi del tutto contingenti abbia partecipato a precedente concorso ordinario e sia acceduto al ruolo dei ricercatori confermati decorso del triennio e dopo il conseguimento del giudizio positivo di conferma, e chi vi sia entrato attraverso il concorso riservato ex art. 1, comma 10, l. 4/1999.
La tesi posta a base dell’appello e sin qui condivisa, trova anche conforto sulla scorta dell’individuazione della ratio di fondo della disciplina vigente; infatti, i miglioramenti economici e di inquadramento non significano, automaticamente, attribuzione di nuovi, ulteriori compiti, in particolare uguali a quelli propri degli altri [#OMISSIS#] inseriti [#OMISSIS#] medesima qualifica. Solo il servizio reso [#OMISSIS#] qualifica di tecnico laureato (ora funzionario tecnico) può essere considerato equivalente a quello del ricercatore, poiché per questa figura è – a differenza di quanto previsto per il collaboratore tecnico – evidente l’attinenza specifica allo svolgimento autonomo di compiti di ricerca e di sperimentazione, tale da giustificare una continuità di carriera [#OMISSIS#] nuova veste professionale [#OMISSIS#] in esito al concorso riservato (cfr., ulteriormente, Cons. Stato, Sez. VI, 6 [#OMISSIS#] 2013 n. 2412).
8. – In ragione delle suesposte ed illustrate valutazioni, in parziale accoglimento dell’appello e in parziale riforma dell’impugnata sentenza, deve essere accolto il ricorso di prima istanza [#OMISSIS#] sola parte in cui si domanda l’accertamento del diritto al riconoscimento del servizio svolto [#OMISSIS#] qualifica di “funzionario tecnico”, con accertamento del servizio pre-ruolo svolto dall’odierno appellante [#OMISSIS#] predetta qualità, entro i limiti di legge e fatti salvi i provvedimenti ulteriori dell’amministrazione datoriale (da emanare nel rispetto dei principi di diritto qui enunciati, con la dovuta ricostruzione di carriera ai fini giuridico-economici).
Vista la soccombenza, l’appellata università deve essere condannata alla refusione delle spese di lite dei due gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello (n. R.g. 2662/2013), come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, riforma in parte la impugnata sentenza di primo grado (Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, L’Aquila, 20 dicembre 2012 n. 879), accogliendo in parte il ricorso introduttivo (n. R.g. 579/2007) in quella sede proposto.
Condanna l’Università degli Studi di L’Aquila, in persone del Magnifico Rettore pro tempore, a rifondere le spese dei due gradi di giudizio in favore dell’appellante, signor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], che liquida [#OMISSIS#] misura complessiva di € 3.000,00 (euro tremila/00) oltre accessori come per legge. Dispone altresì a carico della soccombente Università la restituzione del contributo unificato versato dalla parte appellante in entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 7 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 08/04/2019