L’individuazione del profilo di ricercatore esclusivamente attraverso la sola indicazione del settore scientifico-disciplinare (come richiesto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240) non esclude affatto che i criteri di valutazione non debbano tenere conto delle attività richieste al ricercatore da selezionare. Anzi ciò risponde ad una logica di coerenza interna della procedura quale corollario ai principi di cui all’art. 97 Cost.
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 9 aprile 2019, n. 786
Procedura concorsuale posto ricercatore-Criteri di valutazione
N. 00786/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00833/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 833 del 2018, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Dandolo n. 19/A;
contro
Università degli Studi di Pavia, in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, n.1;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], n. 47;
per l’annullamento
– del decreto rettorale prot. n. 11587 del 12 febbraio 2018 di approvazione degli atti della procedura indetta con decreto rettorale n. 998 del 2017 (prot. n. 31659), avente ad oggetto la «procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24. Comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 per il Settore Concorsuale 06/N2 – Scienze dell’esercizio fisico e dello Sport e SSD M – EDF/02 – Metodi e didattiche delle attività sportive»;
– di tutti i verbali della commissione giudicatrice, ivi compresi i relativi allegati;
– della relazione finale della commissione giudicatrice;
– di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche di contenuto ignoto, ivi compreso l’art. 1 del bando di concorso e, ove possa occorrere, anche l’art. 7 del regolamento di Ateneo relativo alle chiamate dei ricercatori ai sensi dell’art. 24 della L. n. 240 del 2010, ivi compreso il contratto di lavoro stipulato tra l’Ateneo ed il controinteressato, ove esistente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Pavia e del controinteressato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’odierno ricorrente, già dottore di ricerca in Scienze dello sport, ed in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale di professore di prima fascia nel settore concorsuale 06/N2 – Scienze dell’Esercizio fisico e dello Sport, ha partecipato alla selezione indetta con decreto rettorale n. 998/2017 del 20 aprile 2017 dall’Università di Pavia per n. 1 posto di ricercatore con contratto a tempo determinato per il Settore Concorsuale 06/N2 – Scienze dell’esercizio fisico e dello sport SSD M – EDF/02 – Metodi e didattiche delle attività sportive.
Per quanto di interesse il bando prevedeva che:
– art. 1 “Tipologia concorsuale”: “…Le attività oggetto del contratto sono ricerca, didattica, didattica integrativa e servizio [#OMISSIS#] studenti. Il ricercatore dovrà condurre ricerche nell’ambito del Settore Scientifico Disciplinare M-EDF/02 – Metodi e didattiche delle attività sportive. // Il ricercatore dovrà inoltre coordinare le attività di tirocinanti, laureandi, tutor e borsisti e l’attività scientifica del laboratorio specializzato in attività motoria adattata [#OMISSIS#] realizzazione di studi inerenti differenti patologie organiche e psichiche nonché le risposte psicofisiologiche all’esercizio in condizione di salute o di patologia.// OBIETTIVI DI PRODUTTIVITÁ SCIENTIFICA: // Realizzazione di indagini che prevedano in molti casi la messa a punto di metodiche bioanalitiche originali produttive di risultati da versare, insieme con l’interpretazione dei medesimi in pubblicazioni scientifiche in riviste di rilevante valore internazionale, nonché della presentazione dei risultati medesimi a convegni e congressi nazionali ed internazionali”.
– art. 8 “Adempimenti della Commissione giudicatrice e prove d’esame”: “La Commissione giudicatrice effettua una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all’eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:
a) dottorato di ricerca o equipollente, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente conseguito in Italia o all'[#OMISSIS#];
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'[#OMISSIS#];
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali d prevista;
f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione [#OMISSIS#] stessi;
g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali d prevista;
h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista”.
Nominata con decreto rettorale n. 1853/2017, prot. n. 58963 del 26 luglio 2017 la Commissione giudicatrice, questa si è riunita il 18 dicembre 2017 per predeterminare i criteri per la valutazione preliminare dei candidati e la valutazione comparativa.
In particolare sono stati specificati gli indici numerici da attribuire ai singoli titoli ed alle singole pubblicazioni, sulla scorta di quanto disposto dall’art. 8 del bando, come di seguito riportato:
– “Titoli professionali e accademici: fino ad un [#OMISSIS#] di punti 30 totali da distribuire tra le voci sottoelencate.
Per i punti b), c), d) e e) si possono assegnare:
punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di servizio;
punti 0,5 per periodi fino a 6 mesi di servizio.
Titoli valutabili:
a) possesso di titolo di dottore di ricerca o equipollenti – fino a un [#OMISSIS#] di punti 5;
b) svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all'[#OMISSIS#] – fino ad un [#OMISSIS#] di punti 10;
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri – fino a un [#OMISSIS#] di punti 7;
d)…non applicabile per il concorso in oggetto
e) … non applicabile per il concorso in oggetto;
f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione [#OMISSIS#] stessi – fino a un [#OMISSIS#] di punti 3;
g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista – fino a un [#OMISSIS#] di punti 1;
h) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali – fino a un [#OMISSIS#] di punti 3;
i) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca – fino a un [#OMISSIS#] di punti 1;
l)… non applicabile per il concorso in oggetto”.
– “Pubblicazioni: fino ad un [#OMISSIS#] di 30 punti da distribuire tra le voci sottoelencate.
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza – fino a un [#OMISSIS#] di punti 10;
b) congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate – fino a un [#OMISSIS#] di punti 6;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della comunità scientifica – fino a un [#OMISSIS#] di punti 8;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti [#OMISSIS#] comunità scientifica internazionale di riferimento dell’apporto individuale del candidato nel [#OMISSIS#] di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione – fino a un [#OMISSIS#] di punti 6”.
Sulla base della documentazione pervenuta la Commissione ha individuato n. 4 candidati da valutare ai fini della selezione, fra cui il Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], risultato poi vincitore, ed il Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], odierno ricorrente.
All’esito dello scrutinio, con un punteggio pari a 53,58, è risultato vincitore il Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], avendo la Commissione ritenuto che “L’analisi complessiva delle sue attività evidenzia un profilo di ricercatore maturo con una vasta ed articolata esperienza caratterizzata per l’attinenza alle tematiche di cui al bando concorsuale”.
Al secondo posto si è collocato l’odierno ricorrente, con un punteggio complessivo di 51 punti e con il seguente giudizio finale analitico: “L’analisi complessiva dei titoli presentati evidenzia un profilo di ricercatore di buon livello con una vasta e articolata esperienza solo in parte attinente alle tematiche di cui al bando concorsuale”.
Con decreto prot. n. 11587 del 12 febbraio 2018 il Rettore ha approvato gli atti della procedura.
Avverso tale decreto e gli atti della selezione il secondo classificato ha proposto ricorso, chiedendo l’annullamento degli atti previa tutela cautelare.
Si è costituita in giudizio l’Università, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
Alla [#OMISSIS#] di consiglio dell’8 [#OMISSIS#] 2018, fissata per l’esame della domanda cautelare, il ricorrente vi ha rinunciato.
In vista della trattazione nel merito del ricorso le parti hanno depositato scritti difensivi, insistendo nelle proprie conclusioni.
Indi all’udienza pubblica del 26 febbraio 2019 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso proposto è affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:
I) violazione dell’art. 24, comma 2, lettera a) della L. n. 240 del 2010; eccesso di potere per incoerenza ed illogicità manifeste: le informazioni in ordine alle attività richieste al candidato vincitore sarebbero state assunte a criterio di valutazione della produzione scientifica e dei titoli dei candidati, in violazione dell’art. 24 L. 240/2010. Inoltre la Commissione avrebbe individuato attività non coerenti con il «Settore Scientifico Disciplinare M –EDF/02», in base all’allegato B) del DM 4 ottobre 2000 n. 117. Invero le attività e le esperienze di studio e di ricerca previste dal bando, per contro, sembrerebbero afferire, piuttosto, al (diverso) settore scientifico-disciplinare denominato M-EDF/01;
II) violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 24 della L. n. 240 del 2010; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del DM n. 243 del 2011; violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del DPR n. 117 del 2000; eccesso di potere per illogicità manifesta e carenza di istruttoria; perplessità dell’azione amministrativa: dalla lettura del verbale n. 1 del 18 dicembre 2017 risulterebbe che l’organo non avrebbe stabilito dei criteri idonei a rendere effettivamente comparativa la valutazione di ciascuna delle pubblicazioni dei candidati. I criteri adottati dalla commissione a pagina 4 del verbale numero 1, infatti, non sarebbero idonei ad esprimere in maniera analitica il giudizio di valore che i commissari hanno assegnato alla qualità dei singoli lavori. La Commissione avrebbe poi operato un’integrazione postuma dei criteri, dissimulando l’operazione come “Dettaglio sulla valutazione delle pubblicazioni” [#OMISSIS#] così i principi di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa;
III) violazione dell’art. 3, commi 3 e 4, del DM n. 243 del 2011; violazione dell’art. 8 del bando di concorso; eccesso di potere per difetto di istruttoria: la Commissione avrebbe l’obbligo di valutare tanto “la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa”, quanto, nei settori concorsuali di tipo c.d. “bibliometrico”, l’H-index, l’impact factor e gli altri parametri condivisi dalla comunità scientifica. [#OMISSIS#] procedura all’esame, invece, la Commissione non avrebbe attribuito un giudizio separato e analitico in relazione a ciascuno di questi elementi. Né, parimenti, avrebbe predeterminato il criterio da seguire nell’attività di assegnazione dei punteggi in relazione alle singole voci citate dal decreto ministeriale;
IV) violazione, sotto un ulteriore profilo, dell’art. 24 della L. n. 240 del 2010; violazione dell’art. 2 del DM n. 243 del 2011; carenza di istruttoria; travisamento dei fatti ed illogicità manifesta: la Commissione ha stabilito di dover attribuire un [#OMISSIS#] di dieci punti su trenta alle attività didattiche, cioè un terzo di tutto il valore complessivamente attribuibile ai titoli. Ciò avrebbe determinato un effetto assolutamente distorsivo della ratio dell’art. 2 del d.m. n. 243 del 2011, premiando l’odierno controinteressato con ingiusto detrimento del ricorrente.
2. Il primo motivo di ricorso non è meritevole di accoglimento, non trovando nessun riscontro documentale la censura formulata.
2.1. A margine della genericità del motivo, non essendo sufficiente il richiamo a precedenti giurisprudenziali che affermano un principio, laddove non vi sia la dimostrazione che quel principio si attagli pienamente al [#OMISSIS#] di specie, argomentando in tal senso con specifico e concreto riferimento al [#OMISSIS#] oggetto del giudizio, il Collegio osserva quanto segue.
I titoli e le pubblicazioni oggetto di valutazione sono indicati nel bando e sono stati pedissequamente replicati dalla commissione in sede di determinazione dei criteri.
Nessuno dei criteri di valutazione declinati ridonda o contiene [#OMISSIS#] rientranti nelle attività oggetto del contratto che, peraltro, l’art. 1 del bando individua in [#OMISSIS#] assolutamente generici, come di seguito esposto:
– attività di ricerca nell’ambito del Settore Scientifico Disciplinare M-EDF/02 – Metodi e didattiche delle attività sportive;
– attività didattica e di didattica integrativa e servizio [#OMISSIS#] studenti, coordinando le attività di tirocinanti, laureandi, tutor e borsisti e l’attività scientifica del laboratorio specializzato in attività motoria adattata [#OMISSIS#] realizzazione di studi inerenti differenti patologie organiche e psichiche nonché le risposte psicofisiologiche all’esercizio in condizione di salute o di patologia.
Rispetto a tale declinazione delle attività oggetto del contratto, i criteri di valutazione indicati nell’art. 8 del bando e riportati nel verbale n. 1 della Commissione non contengono alcun elemento che possa fondatamente sostenere la tesi del ricorrente, secondo cui le informazioni in ordine alle attività che il ricercatore è chiamato a svolgere sarebbero state assunte a criterio di valutazione della produzione scientifica.
L’individuazione del profilo di ricercatore esclusivamente attraverso la sola indicazione del settore scientifico-disciplinare (come richiesto dalla L. 240/2010 come interpretata dalla giurisprudenza citata dal ricorrente) non esclude affatto che i criteri di valutazione non debbano tenere conto delle attività richieste al ricercatore da selezionare. Anzi ciò risponde ad una logica di coerenza interna della procedura quale corollario ai principi di cui all’art. 97 Cost.
2.2. In relazione poi alla censura secondo la quale le attività e le esperienze di studio e di ricerca previste dal bando “sembrerebbero” afferire, piuttosto, al (diverso) settore scientifico-disciplinare denominato M-EDF/01, va rilevato che la formulazione in [#OMISSIS#] dubitativi della doglianza la rende non ammissibile allo scrutinio.
In ogni [#OMISSIS#] deve rilevarsi la genericità della censura come articolata, non avendo il ricorrente indicato in modo specifico quali attività scientifiche o obiettivi di produttività scientifica indicati nel bando rientrerebbero nel diverso settore scientifico-disciplinare M-EDF/01
2.3. Il primo motivo pertanto deve essere rigettato.
3. Uguale sorte spetta al secondo mezzo di gravame, dovendosi comunque premettere in punto di fatto che il punteggio conseguito dal ricorrente in ordine alla valutazione delle pubblicazioni è il [#OMISSIS#] di quello di tutti gli altri concorrenti.
3.1. Diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, e facilmente ricavabile per tabulas, la valutazione delle pubblicazioni è avvenuta singolarmente per ciascuna pubblicazione, operando poi la Commissione la somma dei singoli punteggi attribuiti.
3.2. Quanto poi alla censura secondo cui i criteri adottati dalla Commissione non sarebbero idonei ad esprimere in maniera analitica il giudizio di valore che i commissari hanno inteso assegnare alla qualità dei singoli lavori, si tratta di argomentazione generica e apodittica, formulata in un ambito che, come noto, è governato dall’esercizio di discrezionalità da parte della Commissione, il sindacato del quale, in sede giurisdizionale, richiede la presenza di specifici elementi di fatto non opinabili da cui sia possibile desumere che sia effettivamente incorsa in macroscopici vizi logici e di irragionevolezza.
3.3. Non fondato è infine il terzo profilo di doglianza, con la quale il ricorrente deduce che la Commissione avrebbe integrato successivamente i criteri di valutazione stabiliti per le pubblicazioni, dissimulando tale integrazione postuma con l’indicazione «Dettaglio sulla valutazione delle pubblicazioni».
Come si legge nell’allegato 1 al verbale n. 3, la Commissione ha specificato che “Alle pubblicazioni è stato assegnato fino ad un [#OMISSIS#] di 30 punti ripartiti tra i criteri stabiliti nel verbale n. 1. I valori sono stati ottenuti dividendo i punteggi di ciascuna pubblicazione per 12, con arrotondamento alla seconda cifra decimale. Il punteggio totale è stato ottenuto sommando i punteggi parziali di ogni pubblicazione”.
E’ evidente da quanto precede che non si tratti di integrazione postuma dei criteri, bensì dell’esplicitazione del metodo utilizzato nell’attribuire i punteggi alle singole pubblicazioni (ciò a conferma dell’infondatezza del primo profilo di censura già esaminato).
3.4. In conclusione il secondo mezzo di gravame va rigettato.
4. Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta di essere stato pregiudicato per non avere la Commissione correttamente valutato una serie di fattori quali “l’H-index, l’impact factor e gli altri parametri condivisi dalla comunità scientifica”.
4.1. Il giudizio sulla produzione scientifica dei partecipanti ad una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario compete al diretto apprezzamento della commissione giudicatrice, senza che possa assumere [#OMISSIS#] vincolante l‘impact factor o indici similari, in quanto il semplice fatto statistico della citazione non dimostra il livello qualitativo dell’apprezzamento effettivo da parte del citante (e la dimensione qualitativa è essenziale in queste selezioni) (T.A.R. Catanzaro sez. II 23 gennaio 2018, n. 182).
4.2. Va aggiunto che risulta ragionevole in relazione ad una selezione per ricercatore che sia data prevalenza a criteri utili ad accertare l’attitudine alla ricerca scientifica (ad esempio attraverso il criterio della originalità e innovatività dei lavori scientifici), più che a criteri esterni di stampo prettamente statistico.
5. Infine anche il quarto e [#OMISSIS#] mezzo di gravame non si presta ad un favorevole apprezzamento.
5.1. Il ricorrente ha censurato, nell’ambito della valutazione dei titoli, la ripartizione del punteggio [#OMISSIS#] di trenta punti, laddove la Commissione ha stabilito di attribuire dieci punti per le attività didattiche.
Il Collegio osserva che la ripartizione del punteggio [#OMISSIS#] assegnabile non si presta a critiche sotto il profilo della ragionevolezza.
Non è infatti fondatamente sostenibile che in un concorso per il reclutamento di ricercatori universitari la commissione tenga in debita considerazione l’attività didattica svolta dai candidati, visto che ai ricercatori viene richiesto di svolgere anche tale attività.
Con riguardo al [#OMISSIS#] di specie è indicativo che l’art. 1 del bando preveda un’attività didattica di almeno 350 ore/anno.
D’altro canto l’art. 2 del D.M. n. 243/2011, nel fare riferimento alla valutazione di “eventuale” attività didattica, non può intendersi nel senso che la valutazione di tale attività debba avere un peso residuale, ma che il candidato può essere ammesso alla valutazione anche se non ha svolto attività didattica.
6. In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso non merita accoglimento.
7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 4.000,00 (quattromila) a favore dell’Università resistente e in € 4.000,00 (quattromila) a favore del controinteressato, oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 26 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 09/04/2019