La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria. Nel caso di specie, invece, il provvedimento finale non ha affatto tenuto conto dell’istruttoria, anzi se ne è completamente discostato, senza fornire alcuna motivazione sul punto in spregio al principio secondo cui nel caso in cui l’amministrazione ritenga di doversi discostare dagli esiti dell’istruttoria – sulla base di elementi diversi di cui dispone o per evidenti omissioni o violazioni delle regole procedimentali – sorge un obbligo specifico di motivazione in capo alla stessa (cfr. TAR Calabria Reggio Calabria, 31 luglio 2018, n. 479; Consiglio di Stato, Sez. III, 18 aprile 2013, n. 2195), con la conseguenza che “la scelta … operata dal Consiglio di Amministrazione ha completamente vanificato, ponendola nel nulla, gli esiti della procedura valutativa sopra evidenziata”.
TAR Lazio, Roma, Sez. III ter, 8 maggio 2019, n. 5744
Procedura selettiva nuovo Direttore IGAG-Obbligo di motivazione
N. 05744/2019 REG.PROV.COLL.
N. 11271/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11271 del 2018, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [#OMISSIS#] n. 66;
contro
Cnr – Consiglio Nazionale Ricerche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio ex lege presso la segreteria della Sezione III ter del Tar Lazio, Roma;
per l’annullamento, previa sospensiva, della deliberazione n. 120, adottata in data 6 luglio 2018 dal Consiglio di Amministrazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di nomina del Direttore dell’Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria (IGAG) di Monterotondo (RM); del verbale n. 354 del Consiglio di Amministrazione del CNR datato 6 luglio 2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e di Cnr – Consiglio Nazionale Ricerche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 marzo 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente introdotto il ricorrente in epigrafe indicato impugna, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, la deliberazione n. 120, adottata in data 6 luglio 2018 dal Consiglio di Amministrazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di nomina del Direttore dell’Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria (IGAG) di Monterotondo (RM) ed il verbale n. 354 del Consiglio di Amministrazione del CNR datato 6 luglio 2018.
Premesso in fatto che:
secondo lo Statuto dell’Ente e il Regolamento di organizzazione e funzionamento gli istituti del CNR, tra cui quello qui in esame – Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria (IGAG) – sono unità organizzative che svolgono le attività di ricerca del Consiglio, ciascuno afferente ad una delle macroaree di ricerca scientifica e tecnologica cui corrispondono i vari Dipartimenti; essi hanno autonomia finanziaria e gestionale delle risorse assegnate nel quadro della programmazione del CNR; in tale quadro, gli Istituti forniscono al Direttore del Dipartimento di afferenza gli elementi per la predisposizione del piano triennale che vengono poi sottoposti dal Dipartimento al Direttore generale, cui compete formulare la proposta di piano triennale di attività oggetto di delibera del Consiglio di Amministrazione. In forza dell’art. 14, co. 5, dello Statuto pro tempore vigente – che, peraltro, per quanto di interesse in questa sede, contiene norme corrispondenti a quelle del nuovo Statuto, emanato il 19 luglio 2018 – la direzione degli Istituti deve essere affidata “a persona di alta qualificazione ed esperienza scientifica e manageriale sulla base di apposite procedure di valutazione comparativa definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento”, vista l’importanza delle funzioni del Direttore medesimo, il quale è responsabile dell’attività dell’Istituto (art. 14, co. 4);
in attuazione dell’art. 14, co. 5 dello Statuto, il Regolamento di organizzazione e funzionamento (art. 10) disciplina dettagliatamente la suddetta procedura, articolata in due fasi, tra loro strettamente correlate. La prima fase è “affidata ad una commissione composta da tre o cinque esperti anche stranieri, nominati con decreto del [#OMISSIS#], previa deliberazione del consiglio di amministrazione”, dunque ad un organo tecnico al quale spetta di compiere una valutazione comparativa dei candidati, sulla base di criteri dalla medesima definiti in accordo con i [#OMISSIS#] ed i requisiti indicati nel bando (cfr. art. 10, co. 3, 4 e 5 Reg. cit.). La valutazione affidata alla commissione, ai sensi dell’art. 10, co. 4 e 5. Reg., si suddivide, a sua volta, in due sottofasi: la prima, avente ad oggetto solo l’esame dei curricula di ciascuno dei partecipanti che si chiude con la valutazione individuale dei concorrenti e ammissione alla fase successiva del colloquio de “i candidati ritenuti in possesso della qualificazione richiesta”; la seconda consistente in un colloquio a seguito del quale la Commissione effettua una “valutazione comparativa dei giudizi collegiali”, basati “sulle risultanze del colloquio stesso e sulla valutazione del curriculum” (art. 7, co. 6, del Bando). Viene quindi selezionata una terna di candidati che accedono alla seconda fase, affidata al Consiglio di Amministrazione ed incentrata su un documento concernente le linee strategiche predisposto dai candidati. L’art. 10, co. 6, Reg. prevede infatti che “I candidati predispongono un documento sulle linee strategiche di sviluppo delle attività dell’istituto per il consiglio di amministrazione”. La valutazione di tale elaborato viene in primo luogo effettuata dal Consiglio di Istituto e dal Direttore del Dipartimento di afferenza che redigono apposite valutazioni, che il [#OMISSIS#] del Consiglio di Amministrazione deve acquisire per la determinazione finale da parte del Consiglio medesimo.
in data 06.09.2017 il Consiglio Nazionale delle Ricerche con bando n. 364.264 indiceva una procedura selettiva, a cui partecipavano il ricorrente, Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], ed il controinteressato, Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], per la nomina del Direttore dell’Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria (IGAG) con sede a Monterotondo, da effettuarsi ai sensi dell’art.10 (ex art. 27) (Nomina del direttore di istituto) del Regolamento del CNR, emanato con provvedimento del [#OMISSIS#] del CNR n. 43 prot. n. 0036411 in data 26 [#OMISSIS#] 2015;
con decreto del [#OMISSIS#] del CNR del 6 febbraio 2018 veniva nominata la Commissione esaminatrice, composta da esperti del settore ed incaricata della prima fase della procedura; la quale esaminava le n. 17 candidature ricevute e ammetteva al colloquio orale n. 11 candidati;
a seguito del colloquio e sulla base dei giudizi collegiali resi, la Commissione indicava quindi la seguente terna di candidati idonei a ricoprire l’incarico di Direttore dell’IGAG: [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
i candidati idonei passavano quindi alla seconda fase di valutazione incentrata su un documento elaborato dagli stessi, in forma anonima, concernente le linee strategiche ed i criteri di sviluppo delle attività dell’Istituto;
il documento veniva quindi sottoposto dal [#OMISSIS#] del CNR al giudizio del Consiglio d’Istituto e del Direttore del dipartimento di afferenza per l’acquisizione del prescritto parere (i quali, secondo quanto esposto in gravame, valutavano l’elaborato redatto dal ricorrente in termini estremamente positivi, mentre non altrettanto favorevole era la valutazione del documento presentato dal controinteressato);
il documento veniva quindi sottoposto all’esame del Consiglio di amministrazione del CNR, all’esito del quale, in data 10.07.2018, il Consiglio di amministrazione con delibera n.120 “Considerato che le linee strategiche presentate dal Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], sono ritenute coerenti con le esigenze di sviluppo dell’Istituto in argomento”; nominava all’unanimità il Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Direttore dell’Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria (IGAG) di Montelibretti (RM).
Si è costituito in giudizio il CNR depositando memoria e documenti con cui insiste per la reiezione del ricorso.
Si è costituito il controinteressato Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] con memoria chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n.7143 del 15 febbraio 2018, la Sezione “Considerato, in via preliminare ed alla stregua della delibazione sommaria propria della fase cautelare del giudizio, che sussiste la giurisdizione del [#OMISSIS#] amministrativo a conoscere della controversia de qua, in ragione della peculiare caratterizzazione della procedura selettiva – in esito alla quale è stato adottato il provvedimento gravato – e della natura della nomina contestata. Ritenuto, in maniera correlata alla ravvisata caratterizzazione della fattispecie, che il ricorso appare assistito dal prescritto fumus di fondatezza [#OMISSIS#] parte in cui si lamenta il difetto di motivazione e la contraddittorietà della determinazione finale adottata rispetto [#OMISSIS#] elementi di giudizio desumibili da entrambe le fasi pregresse della procedura valutativa”, ha accolto l’istanza cautelare.
Entrambe le parti hanno depositato ulteriori memorie.
[#OMISSIS#] pubblica udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare deve essere riconosciuta la giurisdizione del [#OMISSIS#] amministrativo e trattenuta la causa per la decisione nel merito.
Il controinteressato ha eccepito il difetto di giurisdizione del [#OMISSIS#] amministrativo adito richiamando, da [#OMISSIS#], con la memoria depositata in vista della discussione orale del ricorso, l’orientamento assunto da Cass. civ. Sez. Unite , con la nota Ord. 18/01/2019, n. 1413 che, in tema di nomina dei direttori dei musei archeologici nazionali, ha affermato la sussistenza della giurisdizione ordinaria ritenendo che la procedura d’interpello per il conferimento dei detti incarichi dirigenziali – sebbene aperta a soggetti esterni e caratterizzata da una pluralità articolata di fasi (la prima, riservata alla selezione dei “curricula”; la seconda, caratterizzata da colloqui, e non da esami orali, per l’individuazione dei candidati dell'[#OMISSIS#] fase; quella finale, sfociante [#OMISSIS#] formazione delle terne di nominativi, nell’ambito delle quali operare la nomina di un solo aspirante all’esito di una scelta conclusiva e fiduciaria del ministro o del direttore generale) – ha natura sostanzialmente non concorsuale, avendo la fase finale carattere dominante rispetto all’intero percorso della selezione, sicché, per il principio di concentrazione delle tutele, le relative controversie sono attribuite al [#OMISSIS#] ordinario, non potendo frazionarsi la giurisdizione con riferimento alle singole fasi del procedimento.
Nondimeno, la presente fattispecie differisce da quella oggetto della pronuncia sopra riportata.
In particolare, la complessa procedimentalizzazione prevista e disciplinata dalle norme statutarie e regolamentari del CNR per la nomina del Direttore dell’Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria (IGAG) attribuisce prevalenza sostanziale alla fase tecnico-valutativa rispetto a quella della determinazione finale rimessa alla scelta del Consiglio di amministrazione.
La procedura, caratterizzata da una duplice articolata fase preliminare, deputata allo scrutinio dell’idoneità scientifica e dell’esperienza manageriale dei concorrenti, conferisce maggior peso, [#OMISSIS#] scelta del Direttore dell’Istituto, a valutazioni di merito in ordine alla capacità professionale dei candidati rispetto all’elemento dell’intuitus personae che caratterizza in maniera residuale la determinazione finale rimessa al Consiglio di amministrazione.
Nel dettaglio, l’art. 14, co. 5, dello Statuto pro tempore vigente stabilisce che la direzione degli Istituti deve essere affidata “a persona di alta qualificazione ed esperienza scientifica e manageriale sulla base di apposite procedure di valutazione comparativa definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento”; il Regolamento di organizzazione e funzionamento (art. 10) disciplina dettagliatamente la suddetta procedura, articolata in due fasi: la prima affidata ad una commissione alla quale spetta di compiere una valutazione comparativa dei candidati, sulla base di criteri dalla medesima definiti in accordo con i [#OMISSIS#] ed i requisiti indicati nel bando (cfr. art. 10, co. 3, 4 e 5 Reg. cit.); la valutazione affidata alla commissione, ai sensi dell’art. 10, co. 4 e 5. Reg., si suddivide, a sua volta, in due sottofasi: la prima, avente ad oggetto solo l’esame dei curricula di ciascuno dei partecipanti che si chiude con la valutazione individuale dei concorrenti: vengono ammessi alla fase successiva del colloquio “i candidati ritenuti in possesso della qualificazione richiesta”; la seconda consistente in un colloquio a seguito del quale la Commissione effettua una “valutazione comparativa dei giudizi collegiali”, basati “sulle risultanze del colloquio stesso e sulla valutazione del curriculum” (art. 7, co. 6, del Bando); viene poi selezionata una terna di candidati che accedono alla seconda fase, affidata al Consiglio di Amministrazione ed incentrata su un documento concernente le linee strategiche predisposto dai candidati; l’art. 10, co. 6, Reg. prevede infatti che “I candidati predispongono un documento sulle linee strategiche di sviluppo delle attività dell’istituto per il consiglio di amministrazione”; la valutazione di tale elaborato viene in primo luogo effettuata dal Consiglio di Istituto e dal Direttore del Dipartimento di afferenza che redigono apposite valutazioni, che il [#OMISSIS#] del Consiglio di Amministrazione deve acquisire; i candidati sono infine sottoposti ad audizione dinanzi al Consiglio di amministrazione del CNR, all’esito della quale il Consiglio di amministrazione nomina il Direttore dell’Istituto.
La peculiarità della articolazione della procedura si coglie perfettamente ove si consideri il fatto che, a seguito del giudizio espresso dalla commissione tecnica sui curricula, l’aspetto ulteriore delle capacità manageriali dei concorrenti, che costituisce il core business della valutazione finale rimessa al consiglio di amministrazione in vista della scelta del nominando nell’ambito della terna dei candidati ammessi, è in via preliminare oggetto di specifico apprezzamento da parte del Consiglio di istituto e del Direttore del dipartimento competente, i quali esprimono apposito parere sullo stesso documento sulle linee strategiche presentato dai candidati che viene rimesso al consiglio di amministrazione e in base al quale viene adottata la determinazione finale.
Ne consegue che non soltanto la valutazione dei curricula professionali è attratta alla fase procedimentalizzata di tipo squisitamente comparativo; ma che anche il giudizio sulle capacità manageriali è sostanzialmente collocato [#OMISSIS#] medesima fase ed espresso in una prospettiva di comparazione fra i diversi candidati, residuando in capo al consiglio di amministrazione un potere di scelta in larga parte vincolato alle risultanze della procedura comparativa pregressa.
Mentre , cioè, nelle diverse procedure cui si riferisce anche la giurisprudenza della Cassazione menzionata dall’odierno controinteressato, la scelta dell’individuazione del soggetto maggiormente idoneo per il conferimento dell’incarico sul piano della capacità organizzative e manageriali è rimessa interamente all’organo decidente, e si colora fortemente in termini di scelta fiduciaria, nel casi di specie invece è inevitabilmente condizionata dal giudizio che emerge già dalla fase procedimentalizzata in esito ad una valutazione comparativa .
Ne deriva che la procedura qui in rilievo ha natura sostanzialmente concorsuale, avendo la fase finale carattere recessivo rispetto all’intero percorso della selezione, in misura diametralmente opposta rispetto alla fattispecie oggetto della pronuncia innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 18/01/2019, n. 1413.
Ciò premesso, si può passare all’esame di merito del ricorso.
Il ricorrente deduce le censure di violazione degli artt. 1, 2, 7, 8, 11 del bando, degli artt. 9, 10, 13 e 4 del regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR, dell’art. 14 dello statuto del CNR, anche in combinato disposto con gli artt. 2, 3, 4, 7, 11, 12 e 18 dello statuto medesimo, violazione degli artt. dell’art. 3 e 21-octies l. n. 241/1990, anche in relazione [#OMISSIS#] artt. 3 e 97 cost.; eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche e, in particolare, per omessa motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà, illogicità ed irrazionalità manifeste e per sviamento.
Il ricorso è fondato.
La delibera del Consiglio di amministrazione n.120 del 10.07.2018, nel nominare il Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Direttore dell’Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria (IGAG) si limita ad affermare “Considerato che le linee strategiche presentate dal Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], sono ritenute coerenti con le esigenze di sviluppo dell’Istituto in argomento”. Non vengono citati i precedenti pareri
espressi dal Consiglio d’Istituto e dal Direttore del dipartimento di afferenza, pur essendo gli stessi previsti come obbligatori sia dal Regolamento di organizzazione che dalla lex specialis di gara che ad esso faceva rinvio.
Non solo, ma la scelta di nominare il dott. [#OMISSIS#] risulta non in linea con i giudizi espressi in precedenza dal Consiglio d’Istituto e dal Direttore del Dipartimento che si erano pronunciati in maniera nettamente più positiva a favore del ricorrente rispetto al controinteressato.
E’ noto che l’art. 3 L. 241/90 stabilisce che “La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”. Nel [#OMISSIS#] qui in esame, invece, il provvedimento finale non ha affatto tenuto conto dell’istruttoria, anzi se ne è completamente discostato, senza fornire alcuna motivazione sul punto in spregio al principio secondo cui nel [#OMISSIS#] in cui l’amministrazione ritenga di doversi discostare dagli esiti dell’istruttoria – sulla base di elementi diversi di cui dispone o per evidenti omissioni o violazioni delle regole procedimentali – sorge un obbligo specifico di motivazione in capo alla stessa (cfr,. T.A.R. [#OMISSIS#] Reggio [#OMISSIS#], 31/07/2018, n. 479; Cons. Stato Sez. III, 18-04-2013, n. 2195).
Ne è conseguito che la scelta del prof. [#OMISSIS#] – operata dal Consiglio di Amministrazione – ha completamente vanificato, ponendola nel [#OMISSIS#], gli esiti della procedura valutativa sopra evidenziata.
Si legge, infatti, nel parere del Consiglio di Istituto espresso sull’elaborato presentato – in forma anonima – dal ricorrente che “Il programma è molto ben organizzato e dimostra una profonda conoscenza dell’Ente e dell’Istituto in particolare. La descrizione delle attività dell’IGAG è frutto di una completa conoscenza delle competenze dei ricercatori e dei gruppi di ricerca che in esso operano e delle potenzialità che possono esprimere sia in ambito nazionale che internazionale. Molto interessante e condivisibile è l’analisi SWOT [#OMISSIS#] quale sono elencati e descritti i punti forza, le opportunità, ma anche le debolezze e i rischi incombenti sullo sviluppo della ricerca, della produttività scientifica, del personale, delle collaborazioni scientifiche, dei finanziamenti e molto altro. Dettagliata è anche la descrizione del contesto nazionale ed internazionale nel quale si collocano le ricerche svolte nell’Istituto e di come il candidato intende sviluppare le linee future avendo come riferimento i programmi CNR in ambito nazionale ed internazionale. Estremamente efficace ed esaustiva è la descrizione delle ricerche che vengono svolte dall’IGAG, ed il loro possibile sviluppo nell’ambito delle Aree Progettuali e Strategiche del DTA e dell’Ente [#OMISSIS#] parte dedicata alla riorganizzazione dell’IGAG vengono evidenziati sia gli aspetti positivi che le criticità e viene proposto un percorso di riordino che coinvolge sia la Sede Principale di Montelibretti sia le due Sedi Secondarie, tenuto conto delle tematiche scientifiche, attraverso una serie di passaggi istituzionali e di concertazione, con personale ricercatore, tecnico ed amministrativo, che lo rendono plausibile e realizzabile. Viene inoltre dato risalto ai settori strategici dell’IGAG, come ad esempio quello della geologia regionale e [#OMISSIS#], ambientale, geochimica, mettendo in evidenza, tra l’altro, l’importanza delle attività legate alla mitigazione dei rischi naturali. Positivo è il grande risalto che viene dato allo sviluppo delle attività ed alle collaborazioni internazionali, alla collaborazione con Società e Imprese, alla divulgazione della cultura e della conoscenza scientifica ed alle attività di terza missione”.
Per contro, si legge nel parere espresso nei confronti dell’elaborato predisposto dal Prof. [#OMISSIS#] che “Il documento è male organizzato ed il candidato delinea le linee strategiche di sviluppo delle attività in modo confuso e ripetitivo dimostrando una scarsa conoscenza delle attività dell’Istituto, dei progetti in essere e delle ricerche dei singoli ricercatori o gruppi di ricerca. Anche la situazione e le potenzialità di tutto il personale dell’IGAG, compreso quello a tempo determinato, assegnisti e borsisti, non sono conosciute. Si prendono a riferimento modelli di strutture di ricerca esteri che poco hanno a che fare con la realtà italiana. Nel documento vengono inoltre auspicati interventi e proposte soluzioni scarsamente praticabili sia in ambito CNR che in altri organismi di ricerca italiani. Le linee di sviluppo proposte appaiono spesso nebulose e contraddittorie. A volte ciò deriva da una grammatica e da una sintassi espositiva non sempre cristallina, che si accompagnano anche a numerosi errori di scrittura. Il documento avrebbe probabilmente meritato una rilettura da parte del candidato. Il riferimento alla UOS di Pisa, ad un Consiglio Scientifico e la costruzione sintattica di alcuni periodi fa supporre che si sia fatto ricorso ad un attingimento da documenti predisposti per altre realtà. Il documento risulta assolutamente inadeguato sia nei contenuti sia [#OMISSIS#] forma. La correttezza ed il rispetto istituzionale per la nostra struttura forse avrebbe richiesto un più attento lavoro”.
Analogamente per quanto riguarda i pareri espressi dal Direttore del Dipartimento di afferenza. Infatti, con riguardo all’elaborato presentato dal ricorrente si legge il seguente giudizio: “Nel complesso, una relazione che offre spunti importanti sia di continuità sia di innovazione rispetto al passato, che non entra troppo nel dettaglio di come risolvere i problemi dell’Istituto (per esempio, come sostenere il rinnovamento dei laboratori) né di come impostare i rapporti con la rete di ricerca, ma che offre una chiara visione del ruolo di IGAG come punto di riferimento per la ricerca sui rischi geologici e ambientali, sia di origine naturale sia di origine antropica, coniugando ricerca e operatività”. Per contro, con riguardo all’elaborato presentato dal Prof. [#OMISSIS#] si legge “Fra le misure per il rinnovamento dell’Istituto, viene citata la “definizione di un sistema di ridistribuzione dei fondi della dotazione ordinaria tra i ricercatori su base premiale”, senza però tenere conto del fatto che la dotazione ordinaria degli Istituti CNR è sostanzialmente assente. Nel complesso, un documento con una visione innovativa, entusiasta e inserita nell’ambiente di ricerca nazionale e internazionale, che tuttavia indica una limitata conoscenza dei meccanismi di funzionamento del CNR”.
Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, va annullata la deliberazione n. 120, adottata in data 6 luglio 2018 dal Consiglio di Amministrazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Le spese possono essere compensate per giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 27 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Lo [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 08/05/2019