TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 30 agosto 2012, n. 983

Organi di Governo-Consiglio di amministrazione-Elezione

Data Documento: 2013-06-06
Area: Giurisprudenza
Massima

Nella legge 30 dicembre 2010, n. 240, il legislatore ha effettuato un riferimento esplicito alle elezioni con riferimento agli organi (il rettore; il senato accademico; i rappresentati degli studenti) che ha reputato necessitare di una legittimazione particolarmente forte, per la cui nomina ha conseguentemente ritenuto opportuno assicurare un ampio coinvolgimento del corpo elettorale. La circostanza che, invece, il legislatore non abbia fatto riferimento a meccanismi di tipo elettivo per la nomina dei membri tecnici del consiglio di amministrazione indica semplicemente che il legislatore non ha ritenuto necessario fornire tale organo di una particolare legittimazione esterna, il che denota, unitamente alla comprovata esperienza di cui devono dare prova i candidati alla carica di membro del consiglio di amministrazione, che il legislatore ha inteso attribuire a tale organo una natura più tecnica e meno politica. Questa ultima, tuttavia, non determina l’impossibilità di ricorrere a meccanismi di tipo elettivo per la scelta dei componenti di tale organo, stante che – come già precisato – i meccanismi di tipo elettivo sono oggettivamente idonei ad assicurare sia le funzioni rappresentative e partecipative, sia a svolgere un ruolo meramente selettivo. Da questo punto di vista il fatto che la legge 240/2010 usi i termini “designazione” e “scelta”, con riferimento alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione, indica semplicemente che il legislatore ha inteso lasciare le università libere di gestire tali nomine secondo le modalità ritenute più idonee: ed infatti l’art. 2 comma 1 lett. i) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, fa salve, per la designazione dei membri tecnici dei consigli di amministrazione delle università, le “modalità previste dallo statuto”, senza ulteriore specificazione.

Contenuto sentenza

N. 00983/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00250/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il [#OMISSIS#]
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 250 del 2012, proposto da: 
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45; 
contro
Politecnico di Torino, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Torino, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 40; 
per l’annullamento:
dell’art. 12, comma 5, del nuovo Statuto del Politecnico di Torino, adottato ai sensi della legge 30.12.201, n. 240 e pubblicato [#OMISSIS#] Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 284 del 6.12.2011, del Decreto rettorale del 29.11.2011, di emanazione dello Statuto stesso, nonché di tutti gli atti pregressi, connessi, conseguenti e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Politecnico di Torino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 giugno 2012 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il 15 ottobre 2011 il Politecnico di Torino adottava, ai sensi della L. 240/2010, il nuovo Statuto dell’ateneo, che veniva prontamente trasmesso al Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca per il controllo di legittimità e merito previsto dal combinato disposto degli art. 2 comma 7 L. 240/2010 e 6 comma 9 e 10 della L. 168/89.
Con nota del 15 novembre 2011 il Ministero effettuava alcuni rilievi per i quali rinviava lo Statuto al Politecnico per le determinazioni di competenza: detti rilievi venivano interamente recepiti ad eccezione di uno, afferente la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, disciplinata dall’art. 12 comma 5.
Con deliberazione del Senato Accademico del 22 novembre 2011 lo Statuto, così modificato, veniva definitivamente approvato e con decreto del Rettore n. 418 del 29 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011 esso veniva approvato.
Avverso tale [#OMISSIS#] atto il Ministero ha proposto, ai sensi dell’art. 6 comma 10 L. 168/89, il ricorso di cui in epigrafe, chiedendo l’annullamento dell’art. 12 comma 5 e degli atti consequenziali per violazione dell’art. 2 comma 1 lett. i) della L. 240/2010 nonché per difetto di motivazione.
Sostiene in particolare il Ministero che l’impugnata [#OMISSIS#] dello Statuto del Politecnico, prevedendo un meccanismo elettivo per la individuazione dei membri del Consiglio di Amministrazione, sarebbe contrastante con la citata [#OMISSIS#] della L. 240/2010, la quale, mentre richiama espressamente il sistema elettivo quanto alla individuazione dei membri del Senato Accademico ed alla componente studentesca, con riferimento ai membri del Consiglio di Amministrazione si limita a stabilire che vengono “designati” o “scelti”: la [#OMISSIS#] di legge statale imporrebbe quindi il ricorso ad una modalità incompatibile con il sistema elettivo, segnatamente al fine di assicurare la competenza tecnica del Consiglio di Amministrazione. 
Il Ministero eccepisce inoltre il difetto di motivazione [#OMISSIS#] decisione del Politecnico di disattendere il rilievo formulato sul punto in questione.
Orbene, l’art. 12 dello Statuto del Politecnico di Torino stabilisce, al comma 3, che il Consiglio di Amministrazione è composto da 11 membri, dei quali il Rettore è membro di diritto. Vi fanno parte, inoltre, due studenti di nomina elettiva, 5 membri appartenenti ai ruoli dell’ateneo e 3 membri di provenienza esterna. Tali soggetti debbono essere in possesso della specifica e comprovata esperienza specifica richiesta dalla L. 240/2010 e sono individuati mediante un meccanismo elettivo: in particolare, mentre i 5 membri appartenenti ai ruoli dell’ateneo vengono eletti da una assemblea composta dai professori, dai ricercatori a tempo indeterminato e dal personale tecnico-amministrativo dell’ateneo (art. 12 comma 5) , i 3 membri di provenienza esterna sono “designati” dal Senato Accademico (art. 12 comma 6). La [#OMISSIS#] stabilisce inoltre, al comma 3, che le candidature alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione debbono essere presentate a seguito di pubblicazione di apposito bando, e che il Senato Accademico, con l’[#OMISSIS#] di un Comitato di esperti, verifica preliminarmente la ammissibilità delle candidature in funzione del possesso dei requisiti di competenza richiesti dalla normativa statale e statutaria: il Senato Accademico ammette pertanto la candidatura di tutti i soggetti ritenuti in possesso dei requisiti di competenza professionali richiesti, che suddivide in due distinte liste, l’una comprendente i candidati appartenenti ai ruoli dell’ateneo, l’altra i candidati esterni.
Ciò premesso il Collegio è dell’opinione che la censurata [#OMISSIS#] dello Statuto del Politecnico di Torino è immune dalle censure rilevate dal Ministero.
Anzitutto va ricordato che il [#OMISSIS#] “designazione” indica, in sé, solo l’atto con cui una determinata persona viene additata ad un ufficio, mentre [#OMISSIS#] dice in ordine al soggetto che effettua tale indicazione né sui criteri e modalità seguiti a tale fine: esso quindi non esclude che il designante possa essere un organo collegiale né che l’individuazione possa essere effettuata all’esito di una procedura elettiva. In tal senso le procedure elettive costituiscono solo una delle modalità di designazione di un soggetto ad un ufficio, ed il fatto che il [#OMISSIS#] “designazione” sia utilizzato prevalentemente per alludere a forme di indicazione diretta è probabilmente da ascrivere alla maggior specificità e capacità descrittiva del [#OMISSIS#] “elezioni”.
La nozione giuridica di “elezione”, dunque, fa riferimento ad una modalità specifica di preposizione di un soggetto ad un ufficio, ed in particolare a quella modalità che si fonda su una manifestazione di volontà da parte di una pluralità di soggetti: per “elezione” si intende quindi un atto collegiale con funzione di assegnazione o di investitura, oltre che il procedimento finalizzato alla adozione di tale atto.
Questa modalità di selezione ha avuto particolare [#OMISSIS#], affermandosi anzitutto quale mezzo di espressione di organi rappresentativi di uno Stato, e quindi quale mezzo di affermazione dello Stato democratico; tuttavia occorre ricordare che a tale istituto si faceva ricorso già in alcuni ordinamenti medievali, così come nel diritto [#OMISSIS#], per la scelta del pontefice e del titolare di altri uffici. Oggi come oggi si constata un ampio ricorso a tale modalità di selezione per l’assegnazione o per l’investitura ad uffici diversi da quelli politici, come ad esempio ordini professionali, consigli di amministrazione di enti pubblici, di società e persino di associazioni e fondazioni. Si tratta dunque di un istituto a carattere universale, caratterizzato dal fatto che una pluralità di soggetti è chiamata ad esprimere il proprio voto in ordine al conferimento di un ufficio ad un [#OMISSIS#] soggetto. Al di là di questo dato ogni procedimento elettivo possiede connotati caratteristici suoi propri, e sarebbe inesatto sostenere che ogni tipo di procedimento elettorale conferisca direttamente l’investitura all’ufficio o che assolva ad una funzione rappresentativa: molte elezioni hanno infatti funzione puramente selettiva, esulando da esse qualsiasi valore rappresentativo (tali ad esempio le elezioni dei titolari di uffici presidenziali, le elezioni dei membri dei componenti di collegi professionali, le elezioni di organi individuali da parte di organi collegiali non subordinati). 
La concreta funzione che l’elezione è chiamata a svolgere è spesso evidenziata dalla base elettorale. Gli organi che svolgono una funzione di tipo prevalentemente “politico” hanno necessità di ripetere quella legittimazione particolarmente [#OMISSIS#] che può scaturire solo da una ampia partecipazione del corpo elettorale: per tale ragione nelle elezioni di organi rappresentativi o di organi che, benché non rappresentativi (in quanto non estratti dal corpo elettorale chiamato ad esprimersi), hanno un particolare rilievo politico l’elettorato attivo è generalmente costituito dall’intero corpo elettorale; quando invece si tratta di nominare organi tecnici l’elettorato attivo è spesso costituito da collegi ristretti del corpo elettorale, che effettuano una scelta con funzione prevalentemente selettiva.
Tanto premesso e ricordato, il Collegio ritiene che [#OMISSIS#] legge 240/2010 il legislatore abbia effettuato un riferimento esplicito alle elezioni con riferimento [#OMISSIS#] organi (il rettore; il senato accademico; i rappresentati degli studenti) che ha reputato necessitare di una legittimazione particolarmente [#OMISSIS#], per la cui nomina ha conseguentemente ritenuto opportuno assicurare un ampio coinvolgimento del corpo elettorale. La circostanza che, invece, il legislatore non abbia fatto riferimento a meccanismi di tipo elettivo per la nomina dei membri tecnici del consiglio di amministrazione indica semplicemente che il legislatore non ha ritenuto necessario fornire tale organo di una particolare legittimazione esterna, il che denota, unitamente alla comprovata esperienza di cui devono dare prova i candidati alla carica di membro del consiglio di amministrazione, che il legislatore ha inteso attribuire a tale organo una natura più tecnica e meno politica. Questa [#OMISSIS#], tuttavia, non determina l’impossibilità di ricorrere a meccanismi di tipo elettivo per la scelta dei componenti di tale organo, stante che – come già precisato – i meccanismi di tipo elettivo sono oggettivamente idonei ad assicurare sia le funzioni rappresentative e partecipative, sia a svolgere un ruolo meramente selettivo. Da questo punto di vista il fatto che la legge 240/2010 usi i termini “designazione” e “scelta”, con riferimento alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione, indica semplicemente che il legislatore ha inteso lasciare le università libere di gestire tali nomine secondo le modalità ritenute più idonee: ed infatti l’art. 2 comma 1 lett. i) della L. 240/2010 fa salve, per la designazione dei membri tecnici dei consigli di amministrazione delle università, le “modalità previste dallo statuto”, senza ulteriore specificazione.
Il nuovo Statuto approvato dal Politecnico di Torino è assolutamente coerente con gli anzidetti principi. Si constata, infatti, che l’elettorato attivo chiamato a nominare il rettore ed il senato accademico coincide praticamente con tutti coloro che lavorano nell’ateneo, a tempo determinato ed indeterminato, coinvolgendo addirittura la componente studentesca, sia pure per il tramite di una rappresentanza di essa. L’elettorato attivo del consiglio di amministrazione è stato invece individuato su base più ristretta: in particolare, mentre i 5 membri appartenenti ai ruoli dell’ateneo vengono individuati da un elettorato composto dal solo corpo docente, dai ricercatori a tempo indeterminato e dal personale amministrativo, i 3 membri esterni vengono individuati solo dal senato accademico: non v’è dunque la preoccupazione di assicurare, [#OMISSIS#] elezione dei membri di tale organo, la partecipazione di tutto il corpo elettorale, il che è coerente con la natura tecnica di tale organo.
Né si può sostenere che l’art. 12 comma 5 dello Statuto del Politecnico di Torino sia idoneo a compromettere la tecnicità del Consiglio di Amministrazione: ognuno dei candidati alla carica in questione deve infatti superare un preliminare controllo da parte di un comitato operante sotto l’egida del Senato Accademico: tale controllo è finalizzato – come già precisato – alla verifica in capo ai candidati delle competenze professionali indicate dalla legge statale; pertanto si può affermare che la competenza professionale dell’organo viene assicurata alla base da questa verifica, che è preliminare alla compilazione delle liste dei candidati.
Infine, il fatto che il corpo elettorale sia stato individuato diversamente per l’elezione dei membri interni ed esterni non è idoneo a mettere indubbio la finalità evidentemente selettiva della procedura di che trattasi. Tale finalità è manifesta [#OMISSIS#] individuazione dei 3 membri esterni, per i quali, non essendo conosciuti dal personale dell’Università, si è evidentemente pensato di alleggerire l’elezione restringendo il corpo elettorale al Senato Accademico. E’ invece verosimile che per la nomina dei 5 membri interni, conosciuti nell’ambito universitario, si sia ritenuto opportuno acquisire l’avviso di un maggior numero di elettori onde assicurare la migliore scelta: è infatti evidente che [#OMISSIS#] è il numero di voti che converge su un determinato soggetto [#OMISSIS#] è la probabilità che questi abbia le doti necessarie a svolgere l’incarico. La scelta del procedimento elettivo per la nomina dei membri tecnici del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Torino non si giustifica, dunque, con la volontà di assicurare rappresentatività a tale organo, quanto piuttosto con l’intento di pervenire ad una scelta di qualità e [#OMISSIS#] (in quanto difficilmente condizionabile da indebite pressioni), evitando nel contempo lo svolgimento di lunghe procedure concorsuali.
Le dianzi esposte ragioni danno ragione della perfetta conformità al dettato legislativo dello Statuto approvato dal Politecnico di Torino, e quindi della adeguatezza della motivazione del provvedimento con cui l’ateneo ha ritenuto di disattendere i rilievi del Ministero relativi alla disposizione oggetto di gravame. Detto provvedimento si è correttamente limitato a ribadire la conformità dello Statuto alla L. 240/2010 senza aggiungere ulteriori motivazioni che sarebbero state ultronee, considerato che si sarebbero tradotte in una interpretazione della normativa nazionale di riferimento e non nel dare conto dell’uso di poteri discrezionali.
Il ricorso va conclusivamente respinto.
La novità della questione portata alla attenzione del Collegio giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il [#OMISSIS#] (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 14 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario

L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/08/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)