TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 28 febbraio 2013, n. 463

Organi di Governo-Consiglio di amministrazione-Elezione

Data Documento: 2018-02-28
Area: Giurisprudenza
Massima

L’ art. 2, comma 1, lett. i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,  stabilisce che i membri del Consiglio di Amministrazione diversi dal Rettore e dal rappresentante degli studenti vengano “designati o scelti.. secondo modalità previste dallo statuto”. Il termine designazione evidentemente esclude il ricorso a meccanismi elettivi, ma non altrettanto può dirsi con riferimento all’altro termine, ovvero la “scelta”, poiché questa non esclude affatto il ricorso a meccanismi di elezione da parte delle componenti interne universitarie. La “scelta” può infatti essere definita come un processo mentale di pensiero implicante un giudizio sul valore di diverse opzioni a disposizione, che si conclude con la selezione di una di esse. Il meccanismo elettorale rientra quindi appieno nel concetto di scelta. […] L’opposta conclusione, di escludere la possibilità di scegliere i componenti del Consiglio di Amministrazione diversi dagli studenti e dal Rettore mediante un meccanismo elettorale, segnerebbe un punto di rottura con la tradizione accademica e la normativa precedente, e potrebbe trarsi solo da una disposizione legislativa espressa anche perché non è dato all’interprete di individuare limiti impliciti all’autonomia statutaria universitaria.

Contenuto sentenza

N. 00463/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01726/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1726 del 2012, proposto dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, è domiciliato per legge; 
contro
Università’ degli Studi di Palermo, in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del primo in Palermo, via Giusti n. 45; 
per l’annullamento
dello Statuto dell’Università di Palermo, emanato con Decreto rettorale 19 giugno 2012, e pubblicato [#OMISSIS#] g.u. n.158 del 9/7/2012, limitatamente [#OMISSIS#] artt. 15 e 33 ed al punto III delle “disposizioni transitorie”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Palermo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2013 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato l’8 ottobre 2012, e depositato il successivo 18 ottobre, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ha impugnato lo Statuto dell’Università di Palermo, , limitatamente [#OMISSIS#] artt. 15 e 33 ed al punto III delle “disposizioni transitorie.
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l’Università di Palermo.
Con ordinanza n. 667/2012, la Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta unitamente al ricorso, ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.
In prossimità dell’udienza di discussione entrambe le parti hanno prodotto delle memorie.
Alla pubblica udienza del 14 febbraio 2013, il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione.
2. Preliminarmente, nell’ordine logico delle questioni da esaminare va affrontato il problema della legittimazione attiva del Ministero ricorrente, dibattuto negli scritti difensivi delle parti.
La difesa dell’Università di Palermo contesta tale legittimazione, sostenendo che “il potere di controllo sullo Statuto è stato esercitato dal Direttore Generale e non dal Ministro, essendo quest’[#OMISSIS#] l’organo deputato dalla legge n. 168/2009 ad effettuare detto controllo”.
In altre parole “il Ministro non avendo effettuato il controllo ha ‘consumato’ il relativo potere” (….).
Ritiene inoltre l’Università resistente che il riconoscimento della legittimazione troverebbe un ostacolo [#OMISSIS#] protezione costituzionale dell’autonomia universitaria.
Osserva il Collegio che il Ministero ricorrente è titolare di un potere di controllo della legittimità e del merito delle disposizioni statutarie dei singoli atenei, attribuito dall’art. 6 della legge n. 168/1989, e dall’art. 2, comma 7, della legge n. 240/2010.
Ne consegue, sul piano processuale, l’esistenza di una posizione d’interesse che lo legittima a ricorrere avverso le disposizioni statutarie ritenute illegittime.
Le questioni dibattute nel presente giudizio, in particolare, sono state del resto già affrontate dalla sentenza n. 718/2012 del T.A.R Liguria, secondo il quale “la scelta operata all’inizio degli anni novanta del decorso secolo di separare le funzioni amministrative da quelle politiche si connota per la sua natura di carattere generale, sì che la differente indicazione contenuta nelle norme introdotte dalla legge istitutiva del ricorrente ministero (la citata legge 9.5.1989, n. 168) non è rilevante, ancorché richiamata dalla legge sulla riforma universitaria del 30.12.2010, n. 240. Infatti il legislatore del 2010 non avrebbe potuto attribuire una competenza di tipo amministrativo ad un organo di natura politica senza sovvertire il ricordato principio generale introdotto nel 1993, consolidatosi con i decreti legislativi 18.8.2000, n. 267 e 30.3.2001, n. 165. Ciò non significa che una legge ordinaria non possa derogare in qualche misura al canone generale ricordato, ma per ritenere ciò è necessaria una maggior chiarezza da parte dell’articolato, che [#OMISSIS#] specie non è ravvisabile. Deve pertanto concludersi che la legge 30.12.2010, n. 240 non ha istituito una competenza del ministro ad operare nel sindacato degli statuti universitari, per cui la verifica di legittimità di uno statuto d’ateneo non può che spettare al direttore generale; alla stessa stregua non si rileva alcun profilo che induca a considerare necessario il decreto in luogo della nota in questione, che nell’intendimento dell’amministrazione centrale poteva significare la volontà di tenere aperto il dialogo con l’università di Genova, cosa in effetti verificatasi per quel che riguarda le parti dello statuto che sono state conformate a legge”.
Il Collegio condivide tali argomenti, ai quali si riporta.
Va inoltre aggiunto, per un verso, che nessuna lesione a sfere di attribuzione costituzionalmente tutelate può giungere dal riconoscimento della legittimazione a sollecitare il sindacato giurisdizionale di legittimità; e che, per altro verso, la disciplina del sistema delle competenze in materia universitaria (art. 10, comma 6, l. 168/1989) rinvia, quanto alle forme di tutela giurisdizionale, ai princìpi generali dell’ordinamento: sicché la titolarità da parte del Ministero ricorrente della funzione di indirizzo e coordinamento (art. 1, comma 2, l. 168/1989; art. 50, comma 1, lett. b), terzo periodo, d. lgs. 300/1999) costituisce presupposto sostanziale più che sufficiente per riscontrare positivamente la contestata legittimazione processuale.
Pertanto sul punto deve concludersi nel senso dell’ammissibilità del ricorso.
3. Nel merito, il Ministero ricorrente deduce anzitutto l’illegittimità dell’art. 15 dello Statuto, commi 2 lettere b) ed e), 4 e 9, per violazione dell’articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Ad avviso del Ministero ricorrente, il richiamato art. 2 della legge n. 240/2010 non consentirebbe la previsione di modalità di tipo elettivo per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
La censura è infondata.
Anche in questo [#OMISSIS#], ad avviso del Collegio è pienamente condivisibile l’esegesi del parametro di legittimità operata dalla già citata sentenza n. 718/2012 del T.A.R. Liguria: “la [#OMISSIS#] è di recente introduzione, per cui la sua lettura dovrebbe indurre ad una ricerca il più possibile attenta alla volontà del Parlamento, così come chiariscono i teorici del diritto, allorché notano che l’aderenza dell’interprete all’intenzione del legislatore concreto decresce solo con l’allontanarsi nel tempo dell’approvazione della legge. Tale metodo di lettura dei precetti deve tuttavia essere utilizzato avendo presenti le pur scarne prescrizioni contenute nelle preleggi sulle modalità di interpretazione delle norme (art. 12), che prescrivono di utilizzare nell’ordine il criterio letterale, ed in [#OMISSIS#] di necessità l’analogia desumibile dalla legge o dai principi dell’ordinamento. Nel [#OMISSIS#] in questione il collegio non ha difficoltà ad assecondare la tesi dell’amministrazione ricorrente, allorché essa osserva che la nozione di ‘designazione’ è incompatibile con il metodo elettorale propriamente inteso. Tale [#OMISSIS#] presuppone infatti la funzione di un soggetto monocratico o collegiale che indica taluno per un determinato incarico in base a dei requisiti di regola predeterminati; si tratta a ben vedere di un’attività incompatibile con quella che si verifica nei procedimenti elettorali, laddove il corpo chiamato alla scelta deve esprimersi sul soggetto più gradito tra quelli candidatisi ed aventi i titoli. La nozione di ‘scelta’ sempre contenuta nel capoverso i) della disposizione in questione appare più difficile da ricondurre alla prospettiva delineata dal motivo in rassegna: etimologicamente il vocabolo discende dalla coniugazione al participio passato del verbo scegliere, a sua volta derivato dal latino “ex-eligere”, la cui assonanza con la contrastata modalità elettorale non ha necessità di essere spiegata. Ne consegue che già dal punto di vista lessicale la tesi sostenuta dall’amministrazione statale non è totalmente persuasiva, posto che almeno uno dei due vocaboli utilizzati dal legislatore non esclude del tutto l’opzione esercitata dallo statuto d’ateneo per individuare i membri del consiglio d’amministrazione. Tale risultato interpretativo va bensì letto alla luce della ricordata volontà del legislatore, che il tribunale può ricostruire solo dal testo approvato dal parlamento, posto che nessuna delle parti ha prodotto i lavori preparatori che hanno condotto all’approvazione della legge; in proposito non è ovviamente possibile far ricorso alla cosiddetta scienza privata del [#OMISSIS#], che potrebbe solo giovarsi del ricordo del clima di acceso contrasto che accompagnò l’approvazione della legge. Ne deriva che non è possibile affermare in questo contesto che il legislatore sicuramente ricusò il metodo elettorale per individuare i componenti del consiglio d’amministrazione, avendo piuttosto optato per limitare l’influenza che, in questi anni, hanno assunti i corpi intermedi della società nel delineare la politica universitaria. La difesa dell’università obietta ancora che la tesi ministeriale collide con il principio democratico, che postulerebbe che l’individuazione dei componenti di ogni organo pubblico sia ricondotto a tale criterio, in difetto di differenti ed espresse indicazioni normative. La tesi non è persuasiva, posto che il principio democratico discende dalla Costituzione, e si applica sicuramente alla provvista diretta od indiretta del personale per gli organi che hanno un’espressa responsabilità politica od amministrativa; in molti altri settori dell’ordinamento statuale o comunque pubblico, il criterio democratico è espressamente disatteso, ad esempio in favore del metodo concorsuale (art. 97 comma 3 cost); si tratta di un’opzione esercitata dal costituente che va apprezzata in quanto tale nel [#OMISSIS#] ordinamento, anche se non può essere considerata alla stregua di un’indicazione assoluta, posto che sono ben noti gli ordinamenti che provvedono alla nomina dei funzionari pubblici più rilevanti (tra essi molti dei [#OMISSIS#]) rimettendosi al corpo elettorale. Tutte le osservazioni svolte permettono una determinazione in ordine alla questione posta dal ministero ricorrente. Al riguardo il collegio deve rilevare che i principi accolti consentono di affermare che non sussiste nel senso ora indicato un principio che impone l’opzione democratico-elettiva per l’individuazione dei membri del consiglio d’amministrazione di un ente qual è un’università statale; tuttavia non può essere esclusa la possibilità che l’ordinamento di un paese fondato sulla democrazia elettiva rimetta a tale metodo anche la provvista dei componenti dell’organo di governo delle scuole di alta formazione italiane. La ricordata incongruità delle [#OMISSIS#] a sovvenire la tesi sostenuta nell’atto di impugnazione va comparata con l’ampiezza della discrezionalità che lo stesso articolo 2 della legge 30.12.2010, n. 240 ha attribuito allo statuto d’ateneo; in altre parole la legge avrebbe potuto escludere in modo espresso quanto l’università di Genova ha stabilito nel proprio atto fondamentale, ma la formazione della volontà del Parlamento non corrobora tale tesi. Ne discende che [#OMISSIS#] già rilevata impossibilità di individuare un sicuro orientamento del legislatore, il riferimento al criterio letterale impedisce di escludere la correttezza dell’opzione da cui è derivato l’art. 19 dello statuto impugnato. La volontà palesata dall’università di Genova non collide pertanto con la [#OMISSIS#] di riferimento, con la conseguenza che anche la denuncia di illegittimità del comma [#OMISSIS#] dell’art. 19 non può ricevere favorevole considerazione”.
Considerata l’identità della disposizione statutaria censurata e la piena sovrapponibilità degli argomenti delle parti, il Collegio non può che aderire alla conclusione fatta propria dal citato precedente giurisprudenziale, il cui percorso argomentativo non appare contestabile.
Non appaiono, in particolare condivisibili gli argomenti di segno contrario formulati [#OMISSIS#] memoria dell’Avvocatura dello Stato: né sul piano etimologico (posto che la possibile derivazione del [#OMISSIS#] “scelta” dal verbo seligo piuttosto che dal verbo eligo non [#OMISSIS#] la struttura – dualista – del ragionamento che si è condiviso), né facendo leva sul contributo dottrinario richiamato in memoria, posto che nel [#OMISSIS#] ordinamento nessuna incompatibilità ontologica o funzionale si frappone all’opzione per il meccanismo elettivo [#OMISSIS#] composizione di organi attributari di competenze (anche) economico finanziarie, il cui esercizio non appare maggiormente condizionale – peraltro, sempre in via astratta ed eventuale – dalla logica rappresentativa, più di quanto lo sia dalla logica della cooptazione.
La censura è pertanto infondata.
4. Il Ministero ricorrente censura poi la legittimità dell’art. 33, comma 3, lett. c) dello Statuto, per violazione dell’art. 2 della legge 240/2010, nonché eccesso di potere per illogicità.
La disposizione censurata prevede che il Consiglio della Struttura è composto da “una rappresentanza di docenti, pari al 10% dei componenti dei Consigli dei dipartimenti che costituiscono la Struttura di raccordo. Essa e’ formata dai coordinatori dei Consigli di Corso di Studio di cui all’art. 36, comma 2, (escluse le scuole di specializzazione di area medica) e, ove previsto, dal Coordinatore della Scuola di Dottorato di ricerca e da tre Direttori di Dipartimenti assistenziali. I corsi di specializzazione di area medica sono rappresentati da due Direttori eletti tra i Direttori delle medesime scuole. La rimanente parte viene individuata con modalita’ elettiva, tra i componenti delle Giunte di Dipartimento che partecipano alle Strutture di raccordo, assicurando almeno un componente per fascia”.
Si deduce nel ricorso che “la partecipazione all’organo deliberante della struttura di raccordo, nell’ambito del limite del 10% dei componenti dei relativi consigli di dipartimento, spetta non a tutti i ‘coordinatori dei consigli di corsi di studio’, ma ai rappresentanti di tale categoria ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. f), della legge n. 240/2010, il quale prevede che i componenti dell’organo deliberante della struttura di raccordo (ulteriori rispetto ai Direttori di dipartimento ed alla rappresentanza studentesca) debbano essere scelti nell’ambito (e, quindi, essere rappresentanti) delle seguenti categorie: componenti delle giunte dei dipartimenti, coordinatori di corsi di studio o di dottorato ovvero responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura. Si osserva che in base al criterio stabilito dello Statuto impugnato si ha un’indebita penalizzazione delle categorie di soggetti per legge designabili a fronte di un’eccessiva garanzia delle posizioni di coordinatori e potenzialmente l’assorbimento da parte di questi dell’intera quota di rappresentanza non potendosi a priori escludere perfino il rischio di un numero di coordinatori ‘aventi diritto’ superiore ai posti disponibili”.
Secondo l’Università resistente, è invece sufficiente “osservare che la legge elenca le suddette categorie utilizzando la disgiuntiva ‘ovvero’ e rimandando alle ‘modalità definite dagli statuti. La legge limita l’autonomia solo nel senso che queste sono le categorie entro le quali scegliere i soggetti, ma non esclude, proprio in ragione della suddetta disgiuntiva, che lo Statuto possa optare tra il prenderle in considerazione tutte e il prendere in considerazione soltanto una di esse. In definitiva, la censura si risolve in una valutazione che attiene al merito delle scelte statutarie che, esaurita la fase di controllo, non è suscettibile di sindacato giurisdizionale”.
Ad avviso del Collegio la censura è fondata.
In primo luogo occorre precisare che l’autonomia statutaria incontra un limite [#OMISSIS#] precettività della [#OMISSIS#] primaria: il Ministero ricorrente sollecita una verifica di compatibilità fra la scelta dello Statuto ed il paradigma normativo che delimita il relativo potere.
Las censura, pertanto, non attiene al merito, in tesi sindacabile solo in sede di controllo (e non giustiziabile), ma alla legittimità.
La disposizione che regola il potere in questione (il citato art. 2, comma 2, lett. f) della legge n. 240/2010), stabilisce che “Per le medesime finalità ed entro lo stesso [#OMISSIS#] di cui al comma 1, le università statali modificano, altresì, i propri statuti in tema di articolazione interna, con l’osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi: (….)f) istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera c), ove esistenti, composto dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati, da una rappresentanza elettiva degli studenti, nonché, in misura complessivamente non superiore al 10 per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti stessi, da docenti scelti, con modalità definite dagli statuti, tra i componenti delle giunte dei dipartimenti, ovvero tra i coordinatori di corsi di studio o di dottorato ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, ove previste; attribuzione delle funzioni di [#OMISSIS#] dell’organo ad un professore ordinario afferente alla struttura eletto dall’organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate dallo statuto; durata triennale della carica e rinnovabilità della stessa per una sola volta. La partecipazione all’organo di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese”.
L’argomento meramente letterale su cui poggia la tesi dell’Università resistente prova in realtà troppo: giacché, come ha condivisibilmente controdedotto il Ministero ricorrente, se sulla base di tale interpretazione si sostiene l’ammissibilità della rappresentanza parziale di una singola categoria indicata dalla disposizione, tuttavia “il tenore della [#OMISSIS#] impone che l’organo deliberante della struttura di raccordo sia composto da un numero ristretto di rappresentanti della categoria e non da tutti i suoi membri indistintamente”.
In altre parole, il margine che la disposizione lascia all’autonomia statutaria è comunque delimitato, sul piano funzionale, dall’esigenza di una composizione pluralista dell’organo, rappresentativa in modo adeguato e bilanciato delle diverse componenti: tanto che, anche a non voler ravvisare – in tesi – la diretta violazione di legge, appare comunque fondata nel [#OMISSIS#] di specie la dedotta censura di eccesso di potere per illogicità, dal momento che la disposizione statutaria in esame realizza una illogica composizione dell’organo, penalizzando irragionevolmente alcune categorie di soggetti, ed una monopolizzazione dell’organo stesso da parte della categoria dei coordinatori.
In ogni [#OMISSIS#] la censura è fondata già sul piano della violazione del citato art. 2, comma 2, lett. f). La disposizione, anche se l’utilizzo della disgiuntiva invocata dalle difese dell’Università resistente consente di escludere la necessaria presenza di tutte le categorie indicate, è peraltro inequivoca, già sul piano letterale (valorizzato da quelle difese), nel senso dell’utilizzo di un’indicazione partitiva (“tra i coordinatori”). Quest’[#OMISSIS#] va, all’evidenza, interpretata anche in rapporto alla funzione del precetto (che, come si è detto, mira ad una rappresentatività ampia e pluralista dell’organo), ed è sostanzialmente esplicita nell’escludere che la totalità degli appartenenti ad una categoria possa – evidentemente a danno delle altre – snaturare la rappresentatività dell’organo rispetto alla ridetta finalità legislativa.
5. Con l’[#OMISSIS#] censura il Ministero ricorrente deduce l’illegittimità del punto III delle disposizioni transitorie dello Statuto, per violazione dell’art. 2 della legge n. 240/2010.
La disposizione censurata prevede che “Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente Statuto, i Dipartimenti che non possiedano i requisiti di cui all’art. 27, commi 1, 2 e 3 devono formulare al Senato Accademico, che delibera in merito, una proposta di modifica o di disattivazione”.
Deduce il Ministero ricorrente che tale disposizione, “[#OMISSIS#] parte in cui attribuisce al Senato (e non al Consiglio di amministrazione) il potere di deliberare in merito alla proposta di modifica o di disattivazione dei dipartimenti che non possiedano i requisiti prescritti, è in contrasto con l’art. 2, comma 1, lettere e) ed h) della legge n. 240/2010, il cui combinato disposto conferisce al Consiglio di amministrazione la competenza a deliberare l’attivazione o soppressione dei dipartimenti, previo parere del Senato accademico”.
Per contro la difesa dell’Università resistente sostiene che “La legge [#OMISSIS#] precisa in ordine alla immediata attribuzione delle nuove competenze [#OMISSIS#] organi ancora in carica, e ciò perché lo stesso impianto della legge e i suoi contenuti radicalmente riformatori sono chiaramente informati ad una necessitata connessione tra la nuova composizione degli organi e il nuovo ordine delle relative competenze”.
Le disposizioni invocate a parametro di legittimità stabiliscono che “Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi di governo dell’ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia di cui all’articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell’articolo 6 della legge 9 [#OMISSIS#] 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell’attività amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all’ateneo, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: (….)e) attribuzione al senato accademico della competenza a formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi [#OMISSIS#] studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, strutture di cui al comma 2, lettera c); ad approvare il regolamento di ateneo; ad approvare, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture di cui al comma 2, lettera c), in materia di didattica e di ricerca, nonché il codice etico di cui al comma 4; a svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture di cui al comma 2, lettera c); a proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti una mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi due anni dall’inizio del suo mandato; ad esprimere parere obbligatorio sul [#OMISSIS#] di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell’università; h) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza a deliberare, previo parere del senato accademico, l’attivazione o soppressione di corsi e sedi; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, ad approvare il [#OMISSIS#] di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale di cui alla lettera b) del presente comma; del dovere di trasmettere al Ministero e al Ministero dell’economia e delle finanze sia il [#OMISSIS#] di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; della competenza a conferire l’incarico di direttore generale di cui alla lettera a), numero 6), del presente comma; della competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, ai sensi dell’articolo 10; della competenza ad approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e), e dell’articolo 24, comma 2, lettera d (…)”.
Le disposizioni riportate disposizioni assegnano al Senato accademico un ruolo consultivo, e non deliberativo, riservato invece al Consiglio d’Amministrazione; esse, in mancanza di diversa indicazione, sono immediatamente applicabili a tutte le disposizioni statutarie: incluse, evidentemente, quelle transitorie.
Tale conclusione è rafforzata del resto dal tenore del comma 9 del citato art. 2 della legge 240/2010: “Gli organi collegiali e quelli monocratici elettivi delle università decadono al momento della costituzione di quelli previsti dal nuovo statuto. Gli organi il cui mandato scade entro il [#OMISSIS#] di cui al comma 1 restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo statuto. Il mandato dei rettori in carica al momento dell’adozione dello statuto di cui ai commi 5 e 6 è prorogato fino al [#OMISSIS#] dell’anno accademico successivo. Sono comunque fatte salve le scadenze dei mandati in corso previste alla data dell’elezione dei rettori eletti, o in carica, se successive al predetto anno accademico. Il mandato dei rettori i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stati eletti ovvero stanno espletando il primo mandato è prorogato di due anni e non è rinnovabile. Tale proroga assorbe quella di cui al terzo periodo del presente comma”.
Come sostenuto dalla difesa del Ministero ricorrente, la funzione della [#OMISSIS#], che rappresenta una deroga espressa alla disciplina generale in materia di prorogatio di organi (legge 15 luglio 1994, n. 444) in punto di limitazioni [#OMISSIS#] atti di ordinaria amministrazione della competenza degli organi prorogati, è proprio quella di autorizzare “gli organi in carica ad esercitare tutte le nuove competenze loro attribuite dalla legge n. 240/2010”.
Non vale, in contrario, allegare da parte della difesa dell’Università la circostanza che la previsione impugnata è “meramente ricognitiva dell’art. 12, comma 2, lettera f) del precedente Statuto (…)”: atteso che il paradigma normativo è, per le ragioni indicate, diverso.
Anche questa censura è pertanto fondata.
6. La parziale fondatezza del ricorso comporta l’annullamento delle disposizioni statutarie illegittime.
Sussistono le condizioni di legge per disporre la compensazione fra le parti delle spese del giudizio, trattandosi di controversia fra amministrazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, e per l’effetto annulla l’art. 33, comma 3, lett. c), e il punto III delle disposizioni transitorie dello Statuto dell’Università di Palermo, emanato con Decreto rettorale 19 giugno 2012.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 14 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)