TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 16 maggio 2019, n. 601

Procedura concorsuale posto Professore ordinario-Commissione esaminatrice-Incompatibilità-Applicabilità art. 6 bis legge 7 agosto 1990, n. 241

Data Documento: 2019-05-16
Area: Giurisprudenza
Massima

A partire dall’ entrata in vigore dell’articolo 6 bis della legge7 agosto 1990, n. 241, anche i componenti delle commissioni per la selezione dei professori universitari hanno l’obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi con i candidati e di astenersi dal comporre la commissione ove tale situazione sussista. In particolare, l’articolo 6 bis prevede un obbligo di astensione generale per tutti i procedimenti amministrativi per cui, essendo norma sopravvenuta e di pari forza rispetto all’articolo 11, comma 1, del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487, lo integra, nel senso che deve ritenersi che i componenti della commissione, una volta presa visione dei nominativi dei candidati, abbiano l’obbligo di segnalare all’amministrazione non solo le cause tipiche di incompatibilità fissate nell’articolo 51, comma 1, del c.p.c. ma anche ogni situazione atipica di potenziale conflitto di interessi.

L’articolo 6 bis in quanto espressione delle esigenze di trasparenza, obiettività e terzietà dell’azione amministrativa, riassumibili nel principio di imparzialità di cui all’articolo 97 della Costituzione, può essere derogato solo da una previsione espressa del legislatore che non si rinviene nella specifica legge che regolamenta le procedure di selezione dei professori universitari; d’altro canto, ove la legge n. 241 del 1990 ha inteso escludere l’applicazione di un determinato istituto con riguardo a particolari procedimenti, lo ha fatto espressamente, come avvenuto, proprio per le procedure concorsuali, con l’articolo 10 bis.

Contenuto sentenza

N. 00601/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00501/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il [#OMISSIS#]
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 501 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Torino, corso [#OMISSIS#] Ferraris, n. 71;

contro

Politecnico di Torino, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Torino, via Arsenale, n. 21;

nei confronti

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Vercelli, via San [#OMISSIS#], n. 16;
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituiti in giudizio;

per l’annullamento,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

– del decreto n. 218 del 2 marzo 2018, pubblicato sul [#OMISSIS#] del Politecnico di Torino il 15 marzo 2018, con il quale il Rettore ha approvato “gli atti della procedura di selezione a due posizioni di Professore Universitario di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale del Politecnico di Torino, per il Settore Concorsuale 9/A1 Ingegneria Aeronautica, Aerospaziale e Navale, codice interno 15/16/P/O” e ha individuato il Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e il Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] quali candidati maggiormente qualificati a ricoprire la posizione di professore universitario di ruolo di I fascia;

– di tutti gli atti della procedura di selezione indetta con decreto rettorale n. 680 del 13 dicembre 2015, e quindi i verbali numeri 1, 2, 3, 4 e 5, aventi ad oggetto rispettivamente i criteri di valutazione (verbali n. 1 e n. 2), la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e la convocazione al seminario pubblico (verbale n. 3), la prosecuzione dei lavori concernenti la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni (verbale n. 4), i giudizi individuali sintetici e collegiali sul seminario pubblico (verbale n. 5), con tutti i connessi allegati;

– della relazione riassuntiva dei lavori svolti con i relativi allegati;

– del verbale 27 marzo 2018 con il quale il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria meccanica e aerospaziale, in composizione ristretta ai professori di prima fascia, ha espresso parere favorevole alla proposta di chiamata a ricoprire la posizione di professore universitario di ruolo di prima fascia – settore concorsuale 09/A1 Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale presso il Dipartimento di Ingegneria meccanica e aerospaziale il Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e il Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];

– di ogni altro atto precedente, conseguente o comunque connesso, in particolare dell’approvazione della suddetta proposta e del decreto rettorale di nomina dei Professori [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#], ove sia adottato, atti che allo stato non si conoscono;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 6 agosto 2018:

– degli atti successivi alle operazioni della Commissione di selezione ed in particolare del verbale del 27 marzo 2018 del Consiglio di Dipartimento, già impugnato con il ricorso principale, del verbale del 7 [#OMISSIS#] 2018 del Consiglio di Amministrazione, dei decreti del 14 [#OMISSIS#] 2018 n. 485 e n. 487 del Rettore del Politecnico di Torino, portanti rispettivamente la nomina a professore di prima fascia del Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e del Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], trasmessi con posta certificata in data 5 luglio 2018;

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Politecnico di Torino e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] coi relativi allegati;

Visti i documenti, la memoria e la replica del ricorrente;

Viste la memoria e la replica del Politecnico di Torino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 marzo 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per il ricorrente l’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e per il controinteressato l’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Con decreto rettorale n. 680 del 13 dicembre 2016, pubblicato sulla G.U.R.I., IV serie speciale, n. 101 del 23 dicembre 2016, il Politecnico di Torino ha indetto una procedura di selezione per la copertura di due posti di professore di ruolo di prima fascia, di cui all’articolo 18, comma 1, della legge n. 240 del 2010, presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale, per il settore concorsuale 9/A – Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale.

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], professore ordinario presso l’Università statale di San [#OMISSIS#] negli Stati Uniti d’[#OMISSIS#], ha presentato domanda di partecipazione alla selezione con altri cinque candidati, i professori [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].

Con decreto rettorale n. 404 del 10 luglio 2017 è stata nominata la Commissione giudicatrice.

[#OMISSIS#] seduta del 4 settembre 2017 la Commissione ha proceduto alla nomina del [#OMISSIS#] e del Segretario ed ha preso atto che il candidato [#OMISSIS#], in data 20 agosto 2017, ha comunicato <<alla Commissione tutta e alla responsabile del Procedimento Amministrativo…di essere stato promosso a professore ordinario negli Stati Uniti>> per cui, ai sensi dell’articolo 11 del decreto di indizione della procedura, in base al quale i criteri e i parametri per la valutazione dei candidati devono essere pubblicati sull’Albo ufficiale e sul [#OMISSIS#] dell’Ateneo almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori, ha ritenuto di non procedere alla formulazione dei criteri, i quali sono stati fissati [#OMISSIS#] successiva seduta del 3 ottobre 2017.

[#OMISSIS#] seduta del 23 ottobre 2017, dopo aver preso visione dell’elenco dei candidati e <<verificata la documentazione>>, ognuno dei membri ha dichiarato <<di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso con i candidati (ai sensi dell’art. 5 c. 2 D.Lgs. 07.05.1948, n. 1172) e di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 51 del c.p.c.>>.

[#OMISSIS#] medesima seduta la Commissione ha ammesso tutti candidati a sostenere il seminario pubblico e, preso atto <<che i candidati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] presentano pubblicazioni svolte in collaborazione con il Commissario Prof. [#OMISSIS#] DI [#OMISSIS#]>>, ha proceduto alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni.

[#OMISSIS#] seduta del 30 novembre 2017 la Commissione ha proseguito [#OMISSIS#] valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, all’esito della quale ciascun commissario ha formulato un giudizio individuale su ciascuno dei candidati e, in seguito <<ad un’ampia ed approfondita discussione collegiale>>, la Commissione ha formulato all’unanimità i giudizi collegiali sui singoli candidati, <<in coerenza>> con i quali ha attribuito <<un punteggio numerico per ciascun ambito di valutazione, ed un punteggio preliminare complessivo derivante dai punteggi parziali attribuiti>> nei giudizi individuali.

In data 6 dicembre 2017 tutti i candidati hanno sostenuto il seminario pubblico e la Commissione si è riunita per formulare i giudizi individuali, sintetici e collegiali, e sul seminario pubblico.

In data 7 dicembre 2017 la Commissione ha redatto la relazione riassuntiva dei lavori svolti ed ha proposto all’unanimità di individuare nei professori [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] i candidati maggiormente qualificati a ricoprire la posizione di professori universitari di ruolo di prima fascia.

Con decreto rettorale n. 78 del 2 febbraio 2018 è stato differito il [#OMISSIS#] per l’approvazione degli atti della selezione di ulteriori trenta giorni, rispetto al [#OMISSIS#] finale fissato per il 5 febbraio 2018, al fine di procedere alla verifica degli atti concorsuali e di accertare la sussistenza di presunti vizi della procedura denunciati in un articolo pubblicato sul quotidiano <<La Repubblica>> del 23 gennaio 2018.

Con decreto rettorale n. 218 del 2 marzo 2018, pubblicato in data 15 marzo 2018, è stata esclusa la sussistenza di un conflitto di interessi tra il Professor Di [#OMISSIS#] ed il candidato [#OMISSIS#] mentre è stata omessa la valutazione della sussistenza del conflitto di interessi tra il Professor Di [#OMISSIS#] e il candidato [#OMISSIS#] poiché lo stesso <<non è stato individuato dalla Commissione quale candidato maggiormente qualificato>>.

Con il medesimo decreto è stata quindi approvata la selezione [#OMISSIS#] quale sono risultati, quali candidati maggiormente qualificati per la copertura dei due posti messi a concorso, i professori [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].

Con verbale del 27 marzo 2018 il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria meccanica e aerospaziale, in composizione ristretta ai professori di prima fascia, dopo aver effettuato una discussione, sollevata dal Professor [#OMISSIS#] Carrera, avente ad oggetto il conflitto di interessi tra il Professor Di [#OMISSIS#] e i candidati [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#], ha espresso parere favorevole alla proposta di chiamata a ricoprire i due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, nel Settore Concorsuale 09/A1 – Ingegneria Aeronautica Aerospaziale e Navale, dei professori [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].

1.1. Il professor [#OMISSIS#], con ricorso notificato in data 11-15 [#OMISSIS#] 2018 al Politecnico di Torino ed ai cinque controinteressati, ha impugnato il decreto rettorale di approvazione della graduatoria della selezione, nonché gli atti presupposti, ossia tutti i verbali della Commissione giudicatrice, e l’atto conseguente, ossia il verbale del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria meccanica e aerospaziale di proposta alla chiamata, quali professori di ruolo di prima fascia, del primo e del secondo classificato, per i seguenti motivi:

a) con il primo ed il [#OMISSIS#] motivo di ricorso, rispettivamente contrassegnati dai numeri 2.1. e 2.5., ha eccepito la violazione dell’articolo 4 del bando di selezione e dei principi di imparzialità e di precauzione in quanto due concorrenti avrebbero presentato come titoli scientifici numerose pubblicazioni recanti la firma del Professor Di [#OMISSIS#] ai quali il medesimo ha attribuito il giudizio [#OMISSIS#] di <<eccellente>> per l’ambito di valutazione 1.

Il ricorrente sostiene che il Professor Di [#OMISSIS#] si troverebbe in una condizione di conflitto di interessi nei confronti dei due concorrenti, sebbene l’articolo 4 del bando prevedesse espressamente il conflitto di interessi solo per i referees internazionali;

b) con il secondo motivo di ricorso, contrassegnato dal numero 2.2., ha censurato numerose e specifiche incongruenze nei giudizi comparativi e nell’attribuzione dei punteggi per ciascuno dei cinque ambiti di valutazione;

c) con il terzo motivo di ricorso, contrassegnato dal numero 2.3., ha dedotto la violazione dell’articolo 10, punto 1.3., lettera d), del bando di selezione [#OMISSIS#] parte in cui individua, per la valutazione dell’ambito 1 relativo alla produzione scientifica, gli indicatori bibliometrici di riferimento alla data di scadenza delle candidature, in quanto la Commissione avrebbe valutato i lavori utilizzando esclusivamente il database <<Scopus>> e avrebbe omesso di valutare i lavori pubblicati tra l’1 gennaio e il 2 febbraio del 2017;

d) con il quarto motivo di ricorso, contrassegnato dal numero 2.4., ha contestato la violazione dell’articolo 9, lettera i), del bando di selezione in quanto la Commissione giudicatrice avrebbe erroneamente definito i punteggi relativi all’ambito 1.

Il professor [#OMISSIS#] ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati, nonché l’accertamento del suo diritto ad essere dichiarato vincitore di uno dei due posti messi a concorso o la condanna del Politecnico di Torino a rinnovare la procedura di selezione con la nomina di una nuova Commissione giudicatrice.

1.2. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 7 [#OMISSIS#] 2018 il Politecnico di Torino ha approvato all’unanimità la chiamata dei professori [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#], i quali sono stati nominati professori di prima fascia con i decreti rettorali del 14 [#OMISSIS#] 2018, n. 485 e n. 487.

1.3. Il professor [#OMISSIS#] ha impugnato con motivi aggiunti, depositati in data 6 agosto 2018, gli atti di nomina dei professori [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] e gli atti ad essi presupposti, riproponendo avverso il nuovo provvedimento affetto da invalidità derivata le medesime censure e domande spiegate con il ricorso principale.

1.4. Si è costituito in giudizio il Politecnico di Torino il quale ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per omessa notificazione dello stesso ad almeno uno dei due controinteressati formali, individuati nel decreto rettorale n. 218 del 2 marzo 2018 esclusivamente nei professori [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#], mentre il ricorrente ha inizialmente notificato il ricorso principale ai professori [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] i quali, non essendo menzionati nel provvedimento impugnato, non possono essere qualificati come controinteressati in senso formale.

Il Politecnico di Torino ha altresì eccepito l’infondatezza dei motivi di ricorso in quanto le censure in essi contenute attengono al merito della valutazione comparativa dei candidati che non risulta inficiata da [#OMISSIS#] di manifesta irragionevolezza.

1.5. Si è costituito in giudizio il professor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] il quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in quanto il ricorrente non potrebbe ricavare alcuna utilità dall’annullamento degli atti impugnati e dalla rinnovazione dell’intera procedura concorsuale secondo modalità differenti, essendo inconsistente la sua aspettativa di ottenere un provvedimento favorevole.

Nel merito il controinteressato ha resistito al ricorso allegando la legittimità:

– della composizione della Commissione in relazione alla collaborazione di alcuni candidati con il [#OMISSIS#], in quanto, come riportato nel decreto rettorale n. 218 del 2 marzo 2018, nessun conflitto di interessi sarebbe ravvisabile con il candidato [#OMISSIS#] e l’eventuale conflitto di interessi con il candidato [#OMISSIS#] non potrebbe in ogni [#OMISSIS#] alterare l’esito del concorso;

– dell’applicazione dei criteri di valutazione della produzione scientifica fissati dall’articolo 10 del bando;

– dell’incremento di punteggio nell’ambito 1;

– del giudizio espresso dalla Commissione sull’attribuzione e sul peso dei punteggi, in quanto non manifestamente irragionevole.

1.6. Alla pubblica udienza del 6 marzo 2019 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

2. Il Collegio deve esaminare con priorità le due eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso formulate dall’amministrazione resistente e dal controinteressato.

Le eccezioni sono entrambe infondate.

2.1. Quanto all’eccezione formulata dal Politecnico di Torino di inammissibilità del ricorso per omessa notificazione dello stesso entro il [#OMISSIS#] decadenziale ad almeno un controinteressato in senso formale, il Collegio rileva che il ricorrente ha impugnato in via principale il decreto n. 218 del 2 marzo 2018, pubblicato in data 15 marzo 2018 sul [#OMISSIS#] dell’Ateneo, con il quale il Rettore ha approvato gli atti della procedura di selezione e ha individuato i Professori [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] quali candidati maggiormente qualificati a ricoprire la posizione di professore universitario di ruolo di prima fascia.

Risulta dagli atti che in data 11 [#OMISSIS#] 2018 il ricorso è stato notificato via p.e.c. al Politecnico di Torino e al controinteressato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e, a mezzo raccomandata a.r., ai controinteressati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], anche quest’[#OMISSIS#] espressamente menzionato nel provvedimento impugnato, mentre, successivamente alla scadenza del [#OMISSIS#] per l’impugnazione dell’atto, ossia al 14 [#OMISSIS#] 2018, il ricorrente ha notificato, a mezzo raccomandata a.r. del 15 [#OMISSIS#] 2018, il ricorso al controinteressato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].

Pertanto risulta dagli atti depositati in giudizio che il ricorrente abbia correttamente adempiuto all’onere di notificazione richiesto dall’articolo 41, comma 2, c.p.a. che gli impone di consegnare all’ufficiale giudiziario l’atto da notificare in quanto, ai sensi dell’articolo 149, comma 3, c.p.c., è in quel momento che l’atto esce dalla sua sfera di disponibilità e si perfeziona nei suoi confronti la notificazione.

L’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal Politecnico di Torino deve essere dunque respinta.

2.2. Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità formulata dal controinteressato [#OMISSIS#] per cui il ricorrente non avrebbe interesse a proporre il ricorso.

Il ricorrente ha fatto valere, tra gli altri, l’interesse strumentale alla riedizione della gara per cui egli vanta un interesse specifico, concreto ed attuale ad essere giudicato da una commissione terza ed imparziale e secondo criteri corretti e correttamente applicati per aspirare, in condizioni di parità con gli altri concorrenti, a collocarsi in posizione utile per uno dei due posti messi a concorso o comunque ad ottenere una migliore collocazione in graduatoria.

Il controinteressato non ha dimostrato l’impossibilità assoluta del ricorrente di aggiudicarsi la procedura anche ove venisse ripetuto il giudizio di valutazione da parte di una Commissione in diversa composizione per cui deve ritenersi sussistente l’interesse del Professor [#OMISSIS#] a proporre il ricorso.

3. Il Collegio deve escutere con priorità il primo ed il [#OMISSIS#] motivo del ricorso, rispettivamente contrassegnati dal punto 2.1. e 2.5., dal momento che essi attengono ad un vizio di composizione della Commissione giudicatrice e che l’accoglimento dei medesimi ne determinerebbe l’annullamento della nomina e la riedizione dell’intera procedura da quel segmento procedimentale in poi.

4. Prima di entrare nel vivo della trattazione dei motivi è utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale che disciplina l’incompatibilità dei componenti delle commissioni di concorso per la selezione dei professori universitari.

4.1. L’articolo 11, comma 1, del d.P.R. 9 [#OMISSIS#] 1994, n. 487, <<Regolamento recante norme sull’accesso [#OMISSIS#] impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi>> prevede che <<i componenti, presa visione dell’elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile>>, dichiarazione regolarmente resa da tutti i componenti [#OMISSIS#] seduta del 23 ottobre 2017.

La legge 30 dicembre 2010, n. 240, <<Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario>>, non prevede una disciplina speciale della incompatibilità dei componenti delle commissioni giudicatrici, che viene pertanto rimessa all’autonomia delle singole università esplicata con lo strumento regolamentare.

Il Politecnico di Torino non ha previsto una peculiare disciplina delle situazioni di incompatibilità nel regolamento emanato per la disciplina della chiamata di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 240 del 2010 per cui la disciplina applicabile deve essere ricavata dal decreto rettorale n. 680 del 13 dicembre 2016 di indizione delle procedura di selezione per la copertura delle posizioni di professore universitario di ruolo di prima fascia.

Con la legge del 2012 n. 190 è stato introdotto l’articolo 6 bis [#OMISSIS#] legge n. 241 del 1990 che ha previsto che <<Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in [#OMISSIS#] di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale>>.

4.2. In giurisprudenza si registra un contrasto sull’applicabilità dell’articolo 6 bis della legge n. 241 del 1990 anche alla nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici e in particolare di quelli per la selezione dei professori universitari che si svolgono prevalentemente per titoli.

L’orientamento favorevole si basa sulla portata generale della [#OMISSIS#], che rappresenta diretta applicazione dell’articolo 97 della Costituzione e dei principi di trasparenza e di imparzialità recepiti dall’articolo 1 della legge n. 241 del 1990, nonché degli articoli 3 e 51 della Costituzione (T.a.r. Campania, Napoli, sez. II, 7 marzo 2018, n. 1442; T.a.r. Sardegna, sez. I, 5 giugno 2013, n. 459; T.a.r. Abruzzo, Pescara, 19 febbraio 2015, n. 84).

L’orientamento sfavorevole ritiene che l’articolo 6 bis, pur avendo portata generale, non abbia inciso sui principi consolidati in materia, in quanto il dovere di astensione discende direttamente dal principio di imparzialità dell’azione della pubblica amministrazione, enunciato dall’articolo 97 della Costituzione, per cui ai concorsi pubblici continua ad applicarsi la disciplina delle cause tassative di incompatibilità dettate per i [#OMISSIS#] dagli articoli 51 e 52 del c.p.c., non suscettibili di applicazione analogica, al fine di assicurare la certezza della nomina della Commissione (Cons. Stato, sez. III, 28 aprile 2016, n. 1628; sez. V, 9 luglio 2015, n. 3443).

Tuttavia la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è gradualmente evoluta passando da un’interpretazione rigida delle cause tassative di incompatibilità processuali, espressamente richiamate dall’articolo 11, comma 1, del d.P.R. n. 487 del 1994, ad una loro interpretazione estensiva mediante la teorizzazione del c.d. criterio sintomatico di incompatibilità, espressione di un’interpretazione sostanzialistica, improntata al canone della ragionevolezza, per cui sussisterebbe una situazione di incompatibilità tra componente della commissione e candidato ove tra essi si ravvisi una <<comunanza di interessi economici o di [#OMISSIS#] tale da far ingenerare il sospetto che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura ma in virtù della conoscenza personale con l’esaminatore, in violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento>>, riconducibile alla causa tassativa di cui all’articolo 51, comma 1, n. 4, o alla causa generale di chiusura di cui al comma 2, c.p.c., che predicano l’obbligo di astensione ove vi sia stata una precedente attività di <<consiglio>> o <<in ogni altro [#OMISSIS#] in cui esistono gravi ragioni di convenienza>> (T.a.r. Lazio, sez. III, 22 [#OMISSIS#] 2012, n. 4631; Cons. Stato, sez. VI, 8 luglio 2011, n. 4114).

5. Il Collegio ritiene di aderire all’orientamento per cui, in seguito all’entrata in vigore dell’articolo 6 bis della legge n. 241 del 1990, anche i componenti delle commissioni per la selezione dei professori universitari hanno l’obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi con i candidati e di astenersi dal comporre la commissione ove tale situazione sussista.

L’articolo 6 bis prevede un obbligo di astensione generale per tutti i procedimenti amministrativi per cui, essendo [#OMISSIS#] sopravvenuta e di pari forza rispetto all’articolo 11, comma 1, del d.P.R. n. 487 del 1994, lo integra, nel senso che deve ritenersi che i componenti della commissione, una volta presa visione dei nominativi dei candidati, abbiano l’obbligo di segnalare all’amministrazione non solo le cause tipiche di incompatibilità fissate nell’articolo 51, comma 1, del c.p.c. ma anche ogni situazione atipica di potenziale conflitto di interessi.

Il Collegio è consapevole delle concrete difficoltà organizzative discendenti dall’applicazione dell’articolo 6 bis anche alla nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi universitari, specialmente in quei settori caratterizzati dalla presenza di pochi e qualificati esperti e dalla necessità che in essi si riscontra di unire le forze per assicurare una proficua ricerca di gruppo e tuttavia ritiene che le mere difficoltà organizzative non possano spiegare alcuna efficacia abrogante sulla normativa vigente.

L’articolo 6 bis, infatti, in quanto espressione delle esigenze di trasparenza, obiettività e terzietà dell’azione amministrativa, riassumibili nel principio di imparzialità di cui all’articolo 97 della Costituzione, può essere derogato solo da una previsione espressa del legislatore che non si rinviene [#OMISSIS#] specifica legge che regolamenta le procedure di selezione dei professori universitari; d’altro canto, ove la legge n. 241 del 1990 ha inteso escludere l’applicazione di un determinato istituto con riguardo a particolari procedimenti, lo ha fatto espressamente, come avvenuto, proprio per le procedure concorsuali, con l’articolo 10 bis.

Le difficoltà organizzative sopra evidenziate possono essere ovviate solo con la previsione da parte delle singole università, con lo strumento regolamentare o con l’atto generale di indizione delle procedure, di regole attuative della disciplina del conflitto di interessi, quali ad esempio la fissazione dei criteri di valutazione e di classificazione dei lavori collettanei o la previsione di un lasso temporale per la delimitazione del conflitto di interessi potenziale secondo l’id quod plerumque accidit.

Osserva il Collegio che, in assenza di una specifica [#OMISSIS#] nell’avviso di selezione che prevedesse una situazione di incompatibilità tra i commissari firmatari di un lavoro collettaneo presentato dal candidato per la valutazione dei titoli, la causa di incompatibilità tra il Professor Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] della Commissione esaminatrice, e i candidati [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#], i quali hanno presentato delle pubblicazioni che riportano anche la firma del professor Di [#OMISSIS#], avrebbe dovuto essere da questo dichiarata [#OMISSIS#] seduta della Commissione del 23 ottobre 2017, [#OMISSIS#] quale i commissari si sono invece limitati a dichiarare l’insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 51 c.p.c. con i partecipanti alla selezione.

5.1. Il Collegio non condivide la difesa del Politecnico di Torino per cui, siccome il bando di gara all’articolo 4 ha previsto la segnalazione dei nominativi da un minimo di tre ad un [#OMISSIS#] di cinque esperti internazionali <<che non abbiano pubblicazioni in comune con il candidato>>, la medesima incompatibilità non sussisterebbe per il coautoraggio dei lavori dei candidati con i componenti della commissione.

Le due dichiarazioni di incompatibilità infatti non sono assimilabili dal momento che quella nei confronti degli esperti internazionali è posta a carico del candidato ed è funzionale all’attendibilità scientifica dei lavori mentre quella nei confronti dei candidati è posta a carico dei commissari ed è funzionale alla composizione di una Commissione giudicatrice terza ed imparziale.

Il Collegio ritiene inoltre che la tesi del Politecnico, per cui l’incompatibilità per il coautoraggio sussisterebbe solo con gli esperti internazionali e non con i commissari, pecchi di irragionevolezza poiché se l’incompatibilità è prevista nei confronti di coloro che hanno il compito di accreditare il lavoro, a maggior ragione deve essere prevista nei confronti di coloro che tale lavoro devono valutare come titolo per la selezione concorsuale.

6. Il Collegio afferma che la predetta incompatibilità sia ravvisabile anche ove si aderisca all’orientamento più rigido adottato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato per cui un’interpretazione estensiva delle cause di incompatibilità dell’articolo 51 del c.p.c., consente di ravvisarla ove tra il commissario e il candidato esista un rapporto di collaborazione qualificato, connotato da una particolare intensità e sistematicità, tale da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale (Cons. Stato, sez.VI, 23 settembre 2014, n. 4789).

Sostiene il Collegio che la Commissione, nonostante avesse rilevato sin dalla seduta del 23 ottobre 2017 la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi non dichiarato dal [#OMISSIS#], ossia che i due candidati avessero presentato delle pubblicazioni ad esso comuni, abbia proceduto oltre [#OMISSIS#] valutazione dei titoli.

Ciò che l’astensione per incompatibilità vuole evitare è che dalla relazione esistente tra il commissario e il candidato non emerga il sospetto che lo stesso sia giudicato in maniera non oggettiva (Cons. Stato, sez VI, 27 aprile 2015, n. 2119; T.a.r. Sicilia, Palermo, sez. III, 11 ottobre 2016, n. 2337).

La soglia di tutela anticipata alla situazione di apparenza si giustifica per l’importanza dell’interesse collettivo alla selezione dei soggetti più meritevoli, per la garanzia della partecipazione ai concorsi a parità di condizioni di tutti i candidati, per l’affidamento che lo stesso candidato che abbia presentato il lavoro collettaneo, sul quale non grava alcun onere di dichiarazione, ripone nell’essere giudicato da una commissione terza ed imparziale, e per la tutela dell’immagine della pubblica anmministrazione.

6.1. Osserva il Collegio che la collaborazione professionale tra il [#OMISSIS#] della Commissione Professor Di [#OMISSIS#] e i candidati [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] è connotata da continuità, stabilità e sistematicità per le seguenti ragioni:

a) per essere gli stessi tutti dipendenti del Dipartimento di Ingegneria aerospaziale del Politecnico di Torino;

b) per essere il legame tra gli stessi di lunga durata ed attuale;

c) per aver prodotto un elevato numero di lavori scientifici a firma congiunta dai quali si desume un rapporto di ricerca non occasionale;

d) per essere il professor Di [#OMISSIS#] il [#OMISSIS#] della Commissione e dunque per essere in grado di orientarne il giudizio quantomeno [#OMISSIS#] fissazione dei criteri di valutazione.

Il Collegio rileva che né l’Università né i controinteressati hanno dimostrato l’irrilevanza o la marginalità della partecipazione del Professor Di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] elaborazione di detti lavori, come ad esempio si verifica quando intere e distinguibili parti di un lavoro siano riconducibili con certezza al candidato ed ove il componente della commissione abbia assunto un compito di mera coordinazione del lavoro collattaneo.

La Commissione giudicatrice si è infatti limitata ad affermare che <<nei lavori di collaborazione, l’apporto individuale del candidato è ben riconoscibile tenuto conto anche del suo percorso scientifico globale e, pertanto, è ritenuto paritetico>>.

7. Nel [#OMISSIS#] del Professor [#OMISSIS#], che ha ottenuto uno dei due posti di professore ordinario messi a concorso, la circostanza che 36 delle 108 pubblicazioni a firma congiunta con il Professor Di [#OMISSIS#] indicate nel curriculum siano risalenti nel tempo non incide sul sospetto di parzialità della Commissione che ha valutato alcuni di questi lavori, quelli del 2001 e del 2003.

Il sospetto di parzialità [#OMISSIS#] loro valutazione è infatti agevolmente verificabile ex post dal momento che solo il Professor Di [#OMISSIS#] ha attribuito al candidato [#OMISSIS#] il giudizio individuale di <<eccellente>> mentre gli altri componenti esterni gli hanno attribuito il giudizio individuale di <<molto [#OMISSIS#]>>.

Risponde ad una regola logica che il commissario non possa giudicare con la necessaria obiettività un lavoro di cui sia stato autore e di cui verosimilmente, anche in perfetta buona fede, sia convinto della superiorità scientifica.

Il Collegio ravvisa la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi dalla circostanza che il Professor [#OMISSIS#] risulta aver svolto con continuità, dall’anno accademico 1999-2000, attività didattica <<molto ampia>> ed attività di servizio <<ampia e continua>> presso il Dipartimento di Ingegneria aerospaziale del Politecnico di Torino con svolgimento, dal 2002, di diversi incarichi istituzionali, come quello di <<membro del Comitato Scientifico del Laboratorio Sistemi Strutturali Aeromeccanici del Politecnico di Torino e componente della [#OMISSIS#] del Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale>>.

8. Nel [#OMISSIS#] del Professor [#OMISSIS#] il Collegio ha potuto riscontrare un legame ancora più intenso con il Professor Di [#OMISSIS#] in quanto, delle 89 attività scientifiche elencate nel suo curriculum, 72 risultano essere espletate in collaborazione con il [#OMISSIS#] della Commissione.

La stessa Commissione nel giudizio globale ha accertato <<una attività di ricerca molto intensa e continua con un impatto molto significativo>>, il che induce il Collegio a presumere un rapporto di collaborazione sostanzialmente esclusivo con il Professor Di [#OMISSIS#].

Anche al candidato [#OMISSIS#] solamente il Professor Di [#OMISSIS#] ha attribuito il giudizio individuale di <<eccellente>>, a differenza degli altri commissari esterni che gli hanno attribuito i giudizi di <<molto [#OMISSIS#]>> o di <<[#OMISSIS#]>>.

Il Rettore nel provvedimento impugnato ha ritenuto irrilevante la sussistenza di un eventuale conflitto di interessi tra il Professor Di [#OMISSIS#] e il candidato [#OMISSIS#] dal momento che questi non si è collocato in posizione utile per ricoprire uno dei due posti messi a concorso.

Il Collegio ritiene che il Rettore abbia eluso la doverosa valutazione delle cause di incompatibilità della Commissione di concorso che è posta a carico dell’Amministrazione, dal momento che la sussistenza del conflitto di interessi, siccome integra una fattispecie di pericolo irrelata alle risultanze delle valutazioni, deve essere accertata ex ante rispetto all’espletamento delle operazioni di giudizio.

Per la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi non è infatti richiesto che il candidato abbia ottenuto un effettivo favore ma è sufficiente che la composizione della commissione, a causa dei rapporti esistenti tra un componente e i candidati, specialmente ove questi, come nel [#OMISSIS#] di specie, siano pochi e noti nell’ambiente di riferimento, determini il sospetto di effetti potenzialmente distorsivi della parità dei concorrenti e della parzialità della commissione.

E che tale sospetto si sia verificato è agevolmente verificabile dalla concomitanza di una serie di circostanze, di per sé non significative ma che, considerate nel loro complesso, lasciano deporre per la sussistenza di una situazione di incompatibilità tra il [#OMISSIS#] della Commissione e i due candidati.

Il Collegio ha ravvisato tra gli indicatori del conflitto di interessi, oltre alla presentazione di numerosi lavori a firma congiunta che sono stati oggetto di valutazione, anche l’attuale inserimento del candidato [#OMISSIS#] all’interno del Dipartimento di Ingegneria aerospaziale diretto dal Professor Di [#OMISSIS#], ove egli <<ha svolto con continuità a partire dall’a.a. 2008-2009 attività didattica ampia per quantità e tipologia di corsi>> ed è attualmente responsabile di un gruppo di ricerca.

9. In conclusione il Collegio ritiene che il Professor Di [#OMISSIS#] era tenuto a dichiarare il potenziale conflitto di interessi con i candidati [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] o comunque a dichiarare le gravi ragioni di opportunità per cui avrebbe dovuto astenersi dalla composizione della Commissione, che deve perciò ritenersi illegittima per violazione del principio di imparzialità di cui all’articolo 97 della Costituzione.

10. L’effetto conformativo della presente pronuncia comporta l’obbligo per l’Università di procedere alla nomina di una nuova Commissione di concorso in composizione diversa, richiedendo espressamente ai componenti di dichiarare tutte le informazioni utili sui rapporti a qualsiasi titolo intercorsi con i candidati, così come suggerito dall’A.N.A.C. con deliberazione n. 209 dell’1 marzo 2017.

Pertanto, fatte salve le domande già presentate, l’Amministrazione dovrà procedere alla nomina di una nuova Commissione e ad adottare tutti gli atti conseguenti all’attività di valutazione della stessa.

L’Università dovrà curare che i componenti della Commissione dichiarino la sussistenza di tutte le situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con i partecipanti alla selezione.

A tal proposito il Collegio osserva che, con deliberazione n. 384 del 29 marzo 2017, l’A.N.A.C. ha ricordato alle Università l’opportunità di prevedere espressi obblighi di astensione nei Codici etici al fine di evitare conflitti di interessi.

11. I restanti motivi di ricorso devono ritenersi assorbiti in quanto con essi la ricorrente ha censurato l’esercizio di poteri tipici delle fasi successive della fissazione dei criteri e della valutazione dei titoli che dovranno essere nuovamente esercitati.

12. In conclusione il primo ed il [#OMISSIS#] motivo di ricorso, contrassegnati dai numeri 2.1. e 2.5., ed i motivi aggiunti in parte qua devono essere accolti e, per l’effetto, deve essere annullato il decreto rettorale n. 404 del 10 luglio 2017 di nomina della Commissione giudicatrice e tutti i verbali delle sedute della stessa, incluso quello del 7 dicembre 2017 contenente la relazione riassuntiva dei lavori svolti, nonché il decreto rettorale n. 218 del 2 marzo 2018 di approvazione degli atti della selezione e di individuazione dei due candidati maggiormente qualificati, oltre al decreto di nomina dei professori [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] del Consiglio di Amministrazione del 7 [#OMISSIS#] 2018.

Deve essere altresì affermato l’obbligo per il Politecnico di Torino di ripetere la procedura di selezione nominando una Commissione giudicatrice in diversa composizione.

13. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, a carico del Politecnico di Torino, come da dispositivo mentre possono essere compensate le spese di giudizio tra il ricorrente ed il controinteressato, considerata l’estraneità di quest’[#OMISSIS#] alle illegittimità riscontrate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il [#OMISSIS#], Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Condanna il Politecnico di Torino al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.

Compensa le spese del giudizio tra il ricorrente ed il controinteressato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 6 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore