TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 16 maggio 2017, n. 617

Dottorato di ricerca-Tesi di dottorato-Concetto di originalità

Data Documento: 2017-05-16
Area: Giurisprudenza
Massima

Per originalità della produzione scientifica deve intendersi la mancata ripetizione dei contenuti da altre fonti e il positivo ampliamento di conoscenza scientifica e di riflessione offerto dai risultati delle ricerche svolte (v., sul punto, Cons. St., Sez. VI, 17 marzo 2014, n. 1315).

Contenuto sentenza

N. 00617/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00469/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il [#OMISSIS#]
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 469 del 2010, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] serra e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (fino al 26.9.2015) e dall’avvocato [#OMISSIS#] Modena, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Torino, via Principe [#OMISSIS#], 36; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., Università degli Studi di Torino, in persona del legale rappresentante p.t., entrambi rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso i suoi uffici, in Torino, corso Stati Uniti, 45; 
per l’annullamento
– del giudizio sfavorevole al conferimento del titolo di dottore di ricerca, di cui al verbale della riunione della Commissione per il conferimento del titolo di Dottorato di Ricerca in Scienze Strategiche – ciclo XXI del 11/02/2010 emesso dalla Commissione Giudicatrice dell’Università degli Studi di Torino, provvedimento del quale la ricorrente è venuta a conoscenza, previa specifica richiesta, in data 3/3/2010;
– di ogni atto prodromico, connesso e/o consequenziale anche non noto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per l’ammissione a 2 posti di dottorato di ricerca in Scienze strategiche, ciclo XXI, indetto dall’Università di Torino, con bando del 12.7.2005.
Ha frequentato i tre anni di corso di dottorato, ed ha chiesto una proroga in data 19.9.2008, per la presentazione della tesi di dottorato, in quanto per motivi di lavoro, era stata impegnata in missione in Libano, dall’ottobre 2007 al marzo 2008.
Dopo la proroga, concessa dall’Università, ha consegnato la tesi e [#OMISSIS#] seduta del 23.10.2009, il Collegio docenti ha deliberato la sua ammissione alla discussione finale.
La Commissione giudicatrice esprimeva giudizio negativo, con la seguente motivazione “le ricerche oggetto della tesi non risultano tutte originali. Le metodologie appaiono non sufficientemente adeguate. I risultati non sono interessanti e non analizzati con sufficiente [#OMISSIS#] critico. Nel colloquio il candidato non ha risposto in modo soddisfacente alle questioni poste dalla Commissione”.
Avverso il giudizio sfavorevole al conferimento del titolo di dottore di ricerca ha articolato i seguenti motivi:
1) violazione di legge, violazione del Regolamento di cui al decreto rettoriale n. 534 del 4.7.2006, illogicità manifesta: il giudizio finale negativo è in manifesto contrasto con tuti i precedenti giudizi positivi ed in particolare con quello del Collegio docenti, che emerge dal verbale del 17.12.2009: la difformità dell’unanime giudizio finale negativo è inspiegabile se si considera che due dei tre componenti della commissione avevano espresso quale membri del Collegio Docenti giudizi lusinghieri sul lavoro di ricerca della dottoranda;
2) violazione di legge per insufficiente motivazione: la Commissione ha omesso anche di valutare tutto il curriculum della dottoranda e la sua crescita culturale e professionale;
3) eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta e insufficiente motivazione, in quanto il giudizio finale è espresso con asserzioni apodittiche che non danno conto della valutazione riferita a tutti gli elementi oggetto del giudizio della Commissione;
4) violazione del principio di imparzialità, correttezza e buon andamento dell’Amministrazione; violazione dell’art 97 Cost.: i principi sopra richiamati sarebbero stati violati perché due componenti della Commissione, e precisamente il [#OMISSIS#] prof. Bonanate e il Gen. [#OMISSIS#], avevano in precedenza rivestito il ruolo di componenti del Collegio Docenti e di tutor della ricorrente.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, chiedendo il rigetto del ricorso.
A seguito di revoca del mandato conferito dalla ricorrente [#OMISSIS#] originari difensori, in data 23.10.2016, si costituiva in giudizio il nuovo difensore.
Con memoria depositata in data 1.3.2017, la ricorrente precisava che, successivamente alla proposizione del ricorso, un Ufficiale delle Forze Armate di appartenenza della ricorrente, ha presentato nei suoi confronti una denuncia penale per il reato di cui all’art 1 L. 475/1925, accusandola di essersi appropriata nell’elaborazione della tesi di un lavori altrui. Il processo si è chiuso con sentenza definitiva n. 4885 del 14.11.2016 della Corte di Appello di Torino, di assoluzione, perché il fatto non sussiste.
All’udienza del 5 aprile 2017, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1) La Dott. [#OMISSIS#] ha impugnato il giudizio negativo al conferimento del titolo di Dottorato di Ricerca in Scienze Strategiche – ciclo XXI del 11/02/2010.
Il provvedimento viene motivato con la non originalità delle ricerche e la non adeguatezza delle metodologie, precisando che “i risultati non sono interessanti e non analizzano con sufficiente [#OMISSIS#] critico. Nel colloquio il candidato non ha risposto in modo soddisfacente alle questioni poste dalla Commissione”.
Nelle quattro censure del ricorso viene lamentata la contraddittorietà del giudizio finale rispetto alle valutazioni precedente, la mancata valutazione dell’esperienza della ricorrente, nonchè l’illegittimità della composizione della Commissione di valutazione.
[#OMISSIS#] memoria ex art 73 c.p.a. la difesa della ricorrente, partendo dal dato dell’assoluzione rispetto all’accusa di appropriazione nell’elaborazione della tesi di dottorato, ha insistito sulla originalità dell’elaborato, nonché sulla contraddittorietà tra il giudizio del Collegio docenti e della Commissione.
2) Il ricorso è infondato.
2.1 In relazione al primo motivo, relativo al contrasto del giudizio finale espresso dalla Commissione giudicatrice con il giudizio espresso dal Collegio docenti, nonché la violazione dell’art 7 del Regolamento approvato con decreto rettoriale n. 534/2006, si deve osservare come non vi sia alcuna contraddittorietà, poiché differente è l’ambito di valutazione dei due organismi.
Proprio dal Regolamento si evince con chiarezza come, al [#OMISSIS#] dell'[#OMISSIS#] anno di dottorato, sia prevista un’apposita delibera del Collegio dei docenti di ammissione all’esame finale: il Collegio docenti è chiamato a valutare l’attività svolta dal dottorando negli anni di corso, mentre alla Commissione è demandata la valutazione della tesi di dottorato, anche attraverso la sua discussione.
Mentre il Collegio docenti svolge un controllo, annuale e finale, sull’attività svolta dal dottorando, dando poi a conclusione del triennio un giudizio al fine dell’ammissibilità all’esame finale, la Commissione deve effettuare un giudizio finale, al fine di accertare i risultati scientifici conseguiti e la formazione scientifica raggiunta dai candidati.
Oggetto della valutazione del primo è l’attività di ricerca prodromica alla relativa stesura della tesi, su cui viene poi reso un giudizio autonomo, da parte della Commissione, per cui non può ravvisarsi alcuna illegittimità se l’attività svolta nel corso degli anni sia stata giudicata positivamente, a fronte di una valutazione negativa della tesi e dell’esame finale.
2.2 Non può essere condivisa neppure l’argomentata illegittimità per carenza di motivazione, di cui alla seconda censura.
Il dottorato di ricerca è un titolo accademico che rappresenta il terzo e più alto livello della formazione universitaria e viene conseguito all’esito di corsi accademici post lauream, di durata almeno triennale, che hanno l’obiettivo di far acquisire una corretta metodologia per la ricerca scientifica avanzata, con metodologie di studio innovative, impiegando nuove tecnologie e prevedendo, tra l’altro, anche stage all'[#OMISSIS#].
La finalità del dottorato di ricerca è proprio quella di effettuare ricerche in ambiti nuovi, per cui oggetto di valutazione finale sono la novità e l’originalità del lavoro svolto.
La circostanza che la Commissione abbia verificato che anche solo parte della tesi della ricorrente fosse già stato oggetto di altre tesi o di altri studi, indipendentemente dal profilo di responsabilità penale, era un elemento sufficiente per esprimere un giudizio negativo.
E’ innegabile che [#OMISSIS#] tesi è inserito un capitolo frutto sull’esperienza personale e particolare della ricorrente nei teatri bellici, ma si tratta di un solo capitolo, finale (capitolo VIII – il ruolo e le funzioni del legal advisor nei teatri operativi), a fronte di altri sette capitoli precedenti, rispetto ai quali la Commissione ha rilevato parti tratte da altri elaborati.
La tesi finale di un dottorato di ricerca deve essere frutto di una ricerca, che in parte può essere anche oggetto di rielaborazione di questioni problematiche altrui, ma pur sempre con quella originalità e novità dell’attività scientifica che sono elementi indispensabili per un giudizio positivo sull’attività del dottorando.
Opera su un piano differente il giudizio penale: il reato di cui all’art. 1 l. 19 aprile 1925 n. 475 prevede ipotesi di falsificazione di atti pubblici specificamente individuati (dissertazioni, studi, progetti tecnici e in genere lavori o elaborati che siano opera di altri), in occasioni delimitate (partecipazioni a concorsi per il conferimento di titoli scolastici o accademici, per l’abilitazione all’esercizio di professioni) e punisce, altresì, il conseguimento del risultato, concretizzato in un titolo pubblico ottenuto tramite l’inganno dei soggetti deputati a esprimere le necessarie valutazioni.
Pertanto la circostanza che nel giudizio penale non si siano ravvisati gli estremi della colpevolezza non incide sulla valutazione della Commissione, chiamata ad un giudizio di tipo differente.
Questa ha infatti giudicato il lavoro della ricorrente privo di tratti di originalità, per questa via tenendo conto, nel merito, della sostanziale ripetitività e non innovatività del lavoro in questione; difatti, per originalità della produzione scientifica deve intendersi la mancata ripetizione dei contenuti da altre fonti e il positivo ampliamento di conoscenza scientifica e di riflessione offerto dai risultati delle ricerche svolte (v., sul punto, Cons. St., Sez. VI, 17 marzo 2014, n. 1315). E’ palese come l’apprezzamento della commissione circa il valore scientifico della candidata riposi sul giudizio di non innovatività del suo lavoro e non possa in alcun modo ritenersi contraddetto dalle valutazioni del [#OMISSIS#] penale, il quale ha escluso che la ricerca fosse frutto, in tutto o in parte, di plagio illecito, per la cui configurazione è necessaria una consistente e non marginale riproduzione pedissequa e fraudolenta di un testo altrui.
2.3. Queste argomentazioni sono sufficienti per respingere il terzo motivo, circa la contraddittorietà e l’illogicità manifesta, per il divario tra il giudizio della Commissione e le valutazioni periodiche del Collegio docenti.
Non può negarsi la congruità del giudizio negativo, espresso sulla tesi, avuto riguardo al contenuto complessivo caratterizzante la ricerca sotto il profilo della sua carente originalità nell’apporto scientifico.
Tale circostanza, unitamente all’esito non positivo del colloquio, era sufficiente per deliberare il giudizio negativo di un esame la cui finalità, come detto, non è quella di valutare il comportamento del candidato nel triennio del corso, ma la maturità scientifica acquisita.
2.4 Con la quarta e [#OMISSIS#] censura viene lamentata la violazione del principio di imparzialità, di correttezza e di buon andamento dell’Amministrazione, poiché due componenti della Commissione avevano in precedenza rivestito le funzioni di componenti del Collegio docenti.
Il motivo non è fondato.
Come la stessa ricorrente ammette, non solo non vi è una previsione normativa che stabilisca l’incompatibilità tra le due cariche, ma neppure si può ravvisare la violazione dei principi sopra enunciati, per la diversità di funzione che i due organismi sono chiamati a svolgere.
Come esposto nel punto 2.1, il Collegio docenti è deputato a verificare l’attività svolta negli anni dal dottorando, la Commissione a valutare il risultato di detta attività, di guisa che, oltre a non esservi sovrapposizione tra le due funzioni, tra i due organismi non vi è neppure un rapporto di controllo, causa che potrebbe dare luogo ad incompatibilità.
3) In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Tenuto conto della natura delle questioni trattate, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il [#OMISSIS#] (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 5 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
 Pubblicato il 16/05/2017