La figura del professore a contratto è espressamente disciplinata dall’art. 25 dello stesso d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382, per ricavarne che la sua assenza dall’elenco di cui all’art. 103 non può essere dovuta a una svista, ma costituisce il frutto di una scelta intenzionale, dovuta alla non equiparabilità del c.d. contrattista alle altre figure di docenti universitari contemplate dalla norma.
Tale eterogeneità è stata sottolineata dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 18 aprile 2011, n. 2356), e, d’altro canto, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 103 – sollevata in relazione agli artt. 3 e 97 Cost. proprio sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto alle altre categorie ivi menzionate, a partire da quella dei professori incaricati – è stata dichiarata manifestamente infondata per inconfigurabilità di un valido tertium comparationis (crr. Corte Cost., 26 novembre 2002, n. 480).
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 28 aprile 2017, n. 5036
Ricercatore-Ricostruzione carriera
N. 05036/2017 REG.PROV.COLL.
N. 14196/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14196 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. LNTLCU67P13H501Q, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. PLCGPR63D15H501A, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via [#OMISSIS#], 79, come da procura in atti;
contro
Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale Dello Stato presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
diniego riconoscimento servizi prestati pre-ruolo ai sensi dell’art. 103 del dpr n. 382/1980 (professore a contratto)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2017 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori l’Avv. L. [#OMISSIS#] e l’Avvocato dello Stato A. [#OMISSIS#].;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 31 ottobre 2014, la dottoressa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], ricercatrice confermata presso la Facoltà di Architettura (s.s.d. ICAR14) dell’Università “Sapienza” di Roma, ha impugnato gli atti di diniego a lei opposti dall’Ateneo circa l ricostruzione della sua carriera accademica mediante il riconoscimento dei servizi pre-ruolo consistenti nell’attività di Professore a contratto e nel corso dello svolgimento del dottorato di ricerca.
2. – Con due motivi di ricorso, la dottoressa [#OMISSIS#] chiede l’annullamento del provvedimento in epigrafe per violazione dell’art. 103 del DPR n. 3121980, che, riferendosi alle attività previste dall’art. 7 della legge 21.12.1980, non prevede le attività di professore a contratto e quelle legate al dottorato di ricerca fra quelle suscettibili di valutazione positiva in sede di ricostruzione della carriera, in quanto introdotte solo successivamente, ma che dovrebbe essere soggetto ad interpretazione non tassativa, bensì evolutiva e legata all’evoluzione normativa (I motivo), nonché per difetto di motivazione (II motivo).
3. – L’Ateneo intimato si è costituito in giudizio senza depositare memorie difensive.
4. – La ricorrente ha depositato una memoria conclusionale, [#OMISSIS#] quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
5. – In occasione della pubblica udienza del 25 gennaio 2017 il ricorso è stato posto in decisione.
6. – Il ricorso è infondato.
Per esigenze di sinteticità i due motivi possono essere congiuntamente esaminati.
Come recentemente affermato dalla Sezione (sentenza n. 1446 del 30 gennaio 2017), con sentenza 11 gennaio 2012, n.102, il Consiglio di Stato Sez. VI, intervenendo in materia e sul rilievo di una oggettiva disparità di trattamento tra servizi pre-ruolo di natura accademica e scientifica prestati in Italia prima del 1980 e in epoca successiva, ha stabilito, con espresso riferimento [#OMISSIS#] assegni di ricerca attribuiti ai sensi dell’art. 51, comma 6 della L. n.449/1997, il diritto al riconoscimento di servizi pre-ruolo, successivi all’entrata in vigore del d.P.R. n. 382/1980, che tuttavia costituiscano un’evoluzione delle categorie di collaborazione precaria con le Università e con le istituzioni di ricerca vigenti all’epoca dell’entrata in vigore del medesimo d.P.R. n. 382/1980.
L’esame delle categorie elencate nell’art. 7 della l. n.28/1980 permette, invero, di individuare quali elementi comuni e caratterizzanti tutte le tipologie di attività: a) la finalità di formazione o “addestramento scientifico e didattico”; b) l’attribuzione della borsa, assegno o contratto a seguito di selezione pubblica mediante procedura comparativa (con la sola esplicita eccezione degli assistenti incaricati o supplenti, dei lettori di scambio e dei medici interni assunti con delibera motivata del Consiglio d’Amministrazione dell’Università o delle figure assimilabili a questi ultimi”).
In definitiva, secondo la richiamata giurisprudenza, sebbene l’elenco dei servizi riconoscibili abbia carattere tassativo, tuttavia, il principio di tassatività va interpretato ed applicato in senso dinamico ed evolutivo, ove il servizio svolto non potesse essere preso in considerazione dal legislatore del 1980, in quanto elativo a figura istituita successivamente.
L’elenco dei servizi riconoscibili di cui all’art. 103 del d.P.R. n. 382/1980, pertanto, non può non adeguarsi ai mutamenti di legislazione intervenuti dopo la sua entrata in vigore, anche per un ovvio principio di parità di trattamento e di uniformità del regime giuridico tra le tipologie di categorie elencate [#OMISSIS#] predetta [#OMISSIS#] rispetto a nuove categorie che abbiano avuto origine dalla trasformazione di quelle esistenti nel 1980 e prese espressamente in considerazione dallo stesso art. 103 cit. (cfr. Consiglio di Stato, n. 102/2012, cit.).
7. – Tanto premesso, non si può condividere la censura con il quale la ricorrente assume che il servizio da lei prestato come professore a contratto sarebbe assimilabile a quello di professore incaricato, che l’art. 103 d.P.R. n. 382/1980 contempla fra i servizi pre-ruolo utili a fini di ricostruzione della carriera.
Come già osservato l’elencazione delle qualifiche contenuta nell’art. 103 del d.P.R. n. 382/1980, pur tassativa, è suscettibile di essere interpretata logicamente e analogicamente in relazione all’evoluzione effettiva che le qualifiche stesse abbiano avuto nel corso del tempo (fra le molte, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 6 [#OMISSIS#] 2013, n. 2412; idem, 18 ottobre 2011, n. 5600).
L’impiego dell’interpretazione estensiva o dell’analogia è tuttavia precluso, nel [#OMISSIS#] di specie, dalla circostanza che l’esclusione dei servizi prestati come professore a contratto dal novero di quelli suscettibili di riconoscimento non rappresenta una lacuna dell’ordinamento: è sufficiente osservare che la figura del professore a contratto è espressamente disciplinata dall’art. 25 dello stesso d.P.R. n. 382/1980, per ricavarne che la sua assenza dall’elenco di cui all’art. 103 non può essere dovuta a una svista, ma costituisce il frutto di una scelta intenzionale, dovuta alla non equiparabilità del c.d. contrattista alle altre figure di docenti universitari contemplate dalla [#OMISSIS#].
Tale eterogeneità è stata sottolineata dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18 aprile 2011, n. 2356), e, d’altro canto, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 103 – sollevata in relazione [#OMISSIS#] artt. 3 e 97 Cost. proprio sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto alle altre categorie ivi menzionate, a partire da quella dei professori incaricati – è stata dichiarata manifestamente infondata per inconfigurabilità di un valido tertium comparationis (crr. Corte Cost., 26 novembre 2002, n. 480) con considerazioni che non rimangono scalfite dalle censure dedotte dalla interessata.
Per le stesse ragioni non possono essere accolte le doglianze relative al mancato riconoscimento del dottorato di ricerca, titolo che, già prima della riforma del 1999, era contemplato dall’art. 68 del DPR n. 3821980, e che quindi non v’è ragione di sussumere nell’interpretazione estensiva di cui si è detto; l’art. 68, peraltro, è stato abrogato dall’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successivamente l’abrogazione è stata ribadita dall’articolo 8, comma 1, del D.M. 30 aprile 1999, n. 224, a decorrere dal 1° gennaio 2000.
La motivazione del provvedimento gravato risulta, quindi, congrua e sufficiente, in quanto richiama, [#OMISSIS#] sostanza, l’interpretazione della [#OMISSIS#] fatta propria dal Collegio.
8. – In conclusione il ricorso è infondato.
Le spese possono essere compensate, attesa la limitata attività difensiva dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 25 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 28/04/2017