TAR Lazio, Roma, Sez. I, 28 luglio 2017, n. 9075

Università-qualifica-Pratica commerciale scorretta

Data Documento: 2017-07-28
Area: Giurisprudenza
Massima

Ai sensi dell’art. 10 del D.L.  1 ottobre 1973, n. 530, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, “le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria, possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge”.ai sensi dell’art. 10 del D.L. l° ottobre 1973, n. 530, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, “le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria, possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge”.

Contenuto sentenza

N. 09075/2017 REG.PROV.COLL.
N. 08030/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8030 del 2009, proposto da: 
Associazione culturale [#OMISSIS#] università di studi psicologici [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio di quest’[#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#], 44; 
contro
Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, non costituita in giudizio; 
per l’annullamento
del provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato adottato nell’adunanza del 4 giugno 2009, contraddistinto del numero 2009/PS2535 (notificato in data 15.6.2009), con il quale l’Autorità deliberava che la pratica commerciale descritta nel provvedimento, posta in essere dall’Associazione culturale [#OMISSIS#] università di studi psicologici [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], costituisce per le ragioni e nei limiti [#OMISSIS#] in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), e 22, comma 1, del Codice del Consumo e ne vieta l’ulteriore diffusione; che all’associazione sia irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000,00 euro.
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 luglio 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO
1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (in avanti, anche “Agcm” o “Autorità”), a seguito di informazioni acquisite d’ufficio, avviava in data 7 novembre 2008 il procedimento istruttorio nei confronti dell’Associazione culturale [#OMISSIS#] università di studi psicologici [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (in avanti, “l’Associazione” o “il professionista”), per presunta violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo.
2. La condotta contestata consisteva nel proporre l’offerta formativa dell’Associazione attraverso il [#OMISSIS#] www.universitamichelhardy.it omettendo di fornire adeguate informazioni circa la [#OMISSIS#] natura dei titoli rilasciati al [#OMISSIS#] dei corsi e la loro validità in Italia ed all'[#OMISSIS#].
3. Poiché la pratica commerciale era stata diffusa a mezzo internet, veniva richiesto il parere all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (“Agcom”), ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.
Agcom non comunicava il proprio parere entro il [#OMISSIS#] di trenta giorni dal ricevimento della richiesta né rappresentava ulteriori esigenze istruttorie.
4. Nel corso del procedimento, il professionista ha presentato un’offerta di impegni che l’Autorità, nell’adunanza del 16 aprile 2009, ha rigettato, non ritenendoli idonei a rimuovere i [#OMISSIS#] di illegittimità contestati.
5. Alla luce della documentazione acquisita e dei rilievi istruttori emersi, l’Agcm, all’adunanza del 4 giugno 2009, deliberava che la condotta contestata costituiva una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 21, comma 1, lettera b), e 22, comma I, del Codice del Consumo e irrogava all’Associazione, in considerazione della gravità e della durata dell’infrazione, una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro.
6. Con il ricorso in epigrafe l’Associazione ha impugnato il provvedimento sanzionatorio, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
A) Contrarietà a norme imperative, eccesso di potere con particolare riferimento alla violazione, mancata o scorretta applicazione dell’art. 20, 21, comma 1, lettera b), e 22, comma 1, del Codice del Consumo; difetto e carenza di motivazione.
La ricorrente afferma che l’Autorità avrebbe sanzionato la pratica commerciale in assenza di adeguati riscontri oggettivi che ne dimostrino l’effettiva potenziale o concreta induzione dei consumatori ad una scelta inconsapevole o errata.
In particolare, deduce che nel messaggio di cui al provvedimento impugnato non sarebbe presente alcuna lacuna informativa sulla portata e sul valore delle formazioni svolte dall’Associazione.
B) Contrarietà a norme imperative, eccesso di potere con particolare riferimento alla violazione, mancata o scorretta applicazione dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e art. 8 deliberazione Autorità Garante Concorrenza e Mercato del 15 novembre 2007; difetto e carenza di motivazione.
Nel rifiutare l’assunzione di impegni del professionista, l’Autorità avrebbe contravvenuto, secondo la prospettazione di parte ricorrente, all’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e all’art. 8 deliberazione Agcm del 15 novembre 2007, a causa del mancato rispetto dei limiti ivi previsti per il rigetto degli impegni.
C) Contrarietà a norme imperative, eccesso di potere con particolare riferimento alla violazione, mancata o scorretta applicazione dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo: quantificazione della sanzione.
L’entità della violazione contestata non giustificherebbe l’applicazione di una pena pecuniaria di € 20.000,00, soprattutto vista l’esiguità degli studenti iscritti e che nessuno di questi ha ottenuto titolazioni o richiesto le titolazioni oggetto dell’interessamento dell’Autorità.
In proposito, la ricorrente chiede, in subordine all’annullamento del provvedimento, una rideterminazione della quantificazione della sanzione ai minimi previsti dalla legge.
7. Si è costituita in giudizio l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha chiesto la reiezione del ricorso, siccome infondato.
8. Alla pubblica udienza del 19 luglio 2017, uditi per le parti i difensori presenti come da verbale e su loro conforme richiesta, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La controversia ha ad oggetto la pratica commerciale posta in essere dalla Associazione ricorrente e relativa alla diffusione, attraverso le pagine web, di un messaggio pubblicitario destinato a promuovere i corsi da essa tenuti ed il conseguimento dei relativi titoli finali, avvenuto secondo modalità ritenute da Agcm contrarie alla diligenza professionale ed idonee a limitare la libertà di scelta e di comportamento del consumatore medio.
2. Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente contesta il giudizio sulla scorrettezza della pratica commerciale formulato dall’Autorità.
Il motivo è privo di pregio.
L’Autorità ha contestato alla ricorrente l’utilizzo improprio, nel messaggio riportato sul [#OMISSIS#] internet del professionista, del [#OMISSIS#] “università” [#OMISSIS#] denominazione dell’Associazione, che tuttavia non è riconosciuta dallo Stato e non rilascia titoli aventi valore legale per i corsi oggetto di promozione.
2.1 In proposito, giova rammentare che, ai sensi dell’art. 10 del D.L. l° ottobre 1973, n. 530, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, “le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria, possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a [#OMISSIS#] delle disposizioni di legge”.
A fronte dell’utilizzo della denominazione “università [#OMISSIS#] Università di Studi Psicologici Empirici”, unitamente ad altre diciture riportate nel messaggio pubblicitario, quale “il titolo rilasciato è professionalizzante”, l’Autorità ha ritenuto le locuzioni adoperate fuorvianti ed in grado di ingenerare confusione in capo al consumatore medio circa l’effettivo valore dei servizi offerti.
In proposito, si osserva che questa Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi sul contenuto del succitato art. 10, affermando che “la previsione è ispirata all’evidente finalità di evitare confusione tra soggetti abilitati a rilasciare diplomi di laurea aventi valore legale ai sensi della normativa italiana ed altri istituti formativi, che, indipendentemente dalla qualità dell’istruzione impartita, tale abilitazione non posseggano”. Si è, quindi, ritenuto come tale finalità blocchi in radice “ogni tentativo, da parte di questi ultimi, di utilizzare un [#OMISSIS#] che oltre ad essere giuridicamente pregnante è anche carico di indiscutibili valenze storico-culturali, intimamente connesso com’è ad enti e istituzioni che da tempo caratterizzano, sul piano non solo culturale, la [#OMISSIS#] e la società italiana”; e ciò in quanto il [#OMISSIS#] “università” possiede una particolare forza evocativa sua propria che può ingenerare [#OMISSIS#] di confusione con le attività ed i corsi istituiti presso altri enti e non idonei al rilascio di quei titoli che solo le università statali o quelle legalmente riconosciute possono conferire (Tar Lazio, sez. I, 14 dicembre 2012, n. 9347; 1° dicembre 2004, n. 14655).
Anche l’espressione “titolo professionalizzante” utilizzata dalla ricorrente non si sottrae alla valutazione negativa formulata dall’Autorità che ha ritenuto, sulla base di un ragionamento logico e condivisibile, la locuzione ambigua in quanto “rafforza il convincimento che il titolo consenta, a chi lo consegue, di iscriversi automaticamente ad un albo professionale e di svolgere una professione riconosciuta”.
2.2 Quanto alle deduzioni svolte dalla ricorrente circa l’assenza di conseguenze del messaggio sui consumatori, che sarebbe ulteriormente dimostrata dalla produzione, in sede di istruzione procedimentale, delle dichiarazioni scritte rese da alcuni studenti che affermano che la loro scelta di partecipare ai corsi dell’Associazione non è derivata dal conferimento di titoli accademici, il Collegio ne osserva l’irrilevanza ai fini della controversia.
La giurisprudenza da tempo ha precisato, con argomentazioni ampiamente condivisibili, che, ai sensi degli artt. 24 e 26 del Codice del Consumo, ai fini della configurabilità dell’illecito del professionista, non occorre individuare un concreto pregiudizio delle ragioni dei consumatori, in quanto è la stessa potenzialità lesiva, al fine di evitare anche solo in astratto condizionamenti e/o orientamenti decettivi, che consente di ascrivere la condotta nel quadro dell’illecito di “mero pericolo”, in quanto intrinsecamente idonea a configurare le conseguenze che il codice del consumo ha invece inteso scongiurare (Tar Lazio, sez. I, 3 luglio 2009, n. 6446).
2.3 Non colgono nel segno neppure le doglianze relative alla non decettività del messaggio nei confronti di un “consumatore medio”, ossia mediamente informato e avveduto. L’Autorità, infatti, ha tenuto in considerazione la particolare capacità del messaggio di veicolare, attraverso l’uso di termini altamente evocativi quali “università”, informazioni ingannevoli riguardanti le caratteristiche fondamentali del servizio prestato dal professionista e di influenzare la scelta dei consumatori di iscriversi ai corsi offerti.
2.4 Da ciò deriva la correttezza del giudizio di ingannevolezza, ai sensi dell’articolo 21 del Codice, della pratica, in quanto consistente [#OMISSIS#] prospettazione di informazioni idonee ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad elementi rilevanti [#OMISSIS#] sua scelta economica di aderire o meno al servizio proposto.
3. Con il secondo mezzo di gravame, l’Associazione contesta la mancata accettazione degli impegni offerti all’Autorità in fase procedimentale volti a rimuovere nel messaggio i [#OMISSIS#] di ingannevolezza contestati.
Anche tale motivo non può trovare condivisione
L’Autorità ha rigettato gli impegni presentati (che si sostanziavano nell’eliminazione dei riferimenti a termini quali doctorat e doctorat professionel e di alcune indicazioni sulla natura dei titoli pubblicizzati) in quanto non li ha ritenuti idonei a rimuovere i [#OMISSIS#] di illegittimità contestati in sede di avvio del procedimento. In particolare, ha ritenuto che permanesse “l’eventuale pregiudizio arrecato ai consumatori dalle informazioni ingannevoli fornite e dall’omessa presenza di adeguate precisazioni circa le caratteristiche delle attività prestate dal professionista ed il valore dei titoli rilasciati, che costituiscono presupposti necessari ai fini dell’adozione di una decisione commerciale consapevole”.
Giova premettere che costituisce giurisprudenza consolidata di questa Sezione (Tar Lazio, Sez. I, 28 luglio 2015, n. 10352; id., 21 gennaio 2015, n. 994) quella per cui l’Agcm gode di ampia discrezionalità nell’accogliere o nel respingere le offerte di impegno a cessare il comportamento scorretto da parte dei soggetti che risultano destinatari dell’apertura di una procedura di infrazione.
Tale lata discrezionalità si estrinseca in una duplice direzione: sia nell’accertare se il [#OMISSIS#], per la sua gravità intrinseca e per la natura manifesta della scorrettezza esaminata, merita comunque la finalizzazione del procedimento sanzionatorio, che resterebbe altrimenti inibita dall’accettazione della dichiarazione di impegno, sia [#OMISSIS#] valutazione dei contenuti specifici della dichiarazione espressiva dello ius poenitendi (Cons. Stato, Sez. VI, 5 marzo 2015, n. 1104).
Nel [#OMISSIS#] di specie, la motivazione di ritenuta inidoneità degli impegni presentati risulta esaustiva e non illogica, in quanto l’Autorità ha rilevato che, anche a seguito dell’adozione delle misure correttive, continuavano ad essere assenti informazioni chiare sulle caratteristiche dei servizi offerti.
In sostanza, l’Autorità, nell’esercizio dell’ampio potere discrezionale di cui è titolare in materia, ha adeguatamente motivato circa l’esistenza di un pubblico interesse all’ulteriore prosieguo del procedimento istruttorio, facendo così emergere l’opportunità di definirlo con un provvedimento espresso, a mezzo del quale conseguire la finalità istituzionale di accertamento degli elementi dell’illecito, per disporre, con misure afflittive e/o ripristinatorie, la cessazione di quest’[#OMISSIS#].
4. Quanto alla sanzione, irrogata per un importo pari a 20.000 euro, sono infondate le censure, sollevate nell’[#OMISSIS#] dei motivi di ricorso, relative alla sua errata quantificazione.
Deve osservarsi come [#OMISSIS#] determinazione della sanzione l’Autorità si è attenuta ai parametri di riferimento individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, co. 13, del d.lgs. n. 206/05: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa. L’Autorità, nonostante il messaggio fosse stato diffuso tramite internet e, quindi, secondo modalità astrattamente idonee a raggiungere una vasta platea di soggetti, ha ritenuto la violazione non grave, in ragione dell’esiguità del numero di consumatori aderenti ai servizi offerti dal professionista e che questi in larga misura non hanno richiesto il rilascio dei titoli conferiti dall’Associazione.
L’Autorità, inoltre, nell’applicare la sanzione in una misura particolarmente lieve rispetto ai massimi edittali, ha anche tenuto conto della disponibilità dimostrata dal professionista nel corso del procedimento a modificare il [#OMISSIS#] al fine di rendere più chiaro il contenuto dello stesso, nonché delle sue condizioni economiche (in particolare, della circostanza che l’Associazione risultava aver registrato delle perdite sulla base dell'[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] disponibile).
Dunque, non è fondata la censura della carente considerazione di tali elementi in sede di quantificazione della sanzione, poiché l’Autorità ne ha opportunamente commisurato l’importo, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficacia, alla presenza di fattori favorevoli alla Associazione ricorrente.
5. Conclusivamente, la valutazione effettuata dall’Autorità al fine della determinazione dell’importo della sanzione appare operata in maniera logica e correttamente correlata a tutti i richiamati parametri normativi.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono poste in favore di Agcm [#OMISSIS#] misura quantificata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in misura pari a € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 19 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore 
Pubblicato il 28/07/2017